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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 giugno 2024

Cassazione n. 23507/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 5123-2019 proposto da: I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.5123/2019 Cron.

Rep.

Ud.25/06/2024 CC AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.); -intimata - avverso la sentenza n. 1291/2018 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 02/08/2018 R.G.N. 2065/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza dell’11.6.18 la corte d’appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del 26.11.12 del tribunale della stessa sede, accoglieva in parte l’opposizione a cartella del contribuente in epigrafe, ritenendo -per quel che qui rileva-che i contributi del 2004 dovevano essere ridotti del 40% applicandosi la cosiddetta fiscalizzazione delle aree svantaggiate come ritenuto dal c.t.u. in primo grado.

Avverso tale sentenza ricorre l’Inps per un motivo, cui resiste il contribuente con controricorso. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Il motivo di ricorso deduce -ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. - violazione degli articoli 112 c.p.c, 2909 c.c., 324 c.p.c., per avere la corte territoriale pronunciato su capo della sentenza del tribunale di Bari non impugnata e passato in giudicato (perché appellante era solo l’Inps per prescrizione e decadenza e non vi era stato appello incidentale, mentre l’eccezione formulata in primo grado era stata disattesa dal giudice e non impugnata).

Nel controricorso si rileva l’adesione del contribuente alla procedura di definizione agevolata, implicitamente rinunciando agli effetti favorevoli della sentenza di appello.

Dagli atti risulta che il contribuente -parte controricorrente nel presente giudizio- ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente di riscossione anche per la cartella esattoriale oggetto del presente giudizio; la presentazione della domanda di definizione richiedeva necessariamente una dichiarazone espressa di rinuncia a contenziosi relative alle cartelle interessate dalla definizione agevolata e dagli atti risulta che il contrbuente abbia reso tale dichiarazione.

La parte ha poi anche fatto presente nella memoria ex art. 380 bis c.p.c. di aver corrisposto integralmente quanto quantificato dall’agente di riscossione nell’ambito della procedura di definizione predetta, secondo il piano di ratezzazione concordato, producendo documentazione - notificata alla controparte e della quale si chiede l’ammissione avendo ad oggetto l’ammissibilità del ricorso ex art. 372 c.p.c.- probante dei relativi versamenti nonche’ documentazione dell’agente di riscossione da cui risulta che non sono residuati debiti.

Il controricorrente ha ribadito espressamente inoltre la rinuncia ad avvalersi della sentenza d’appello (che ha ridotto le somme dallo stesso dovute) e al contenzioso in essere relativamente alla cartella dallo stesso opposta.

In relazione a quanto detto, deve dichiararsi estinto il giudizio (Sez. 5 - , Ordinanza n. 1696 del 16/01/2024, Rv. 670144 - 01), essendo inoltre cessata la materia del contendere in ragione dell’adesione alla procedura di definzione agevolata, dei relativi pagamenti e della dichiarazione della parte di rinuncia all’azione giudiziale proposta. [OSCURATO:PERSONA] ha invero già affermato (Sez.

L - , Ordinanza n. 11540 del 02/05/2019, Rv. 653828 –01, e Sez. 6 - , Ordinanza n. 24083 del 03/10/2018, Rv. 650607 – 01), che, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.l n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione "ex lege", qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato.

Le spese vanno compensate in ragione dell’esito dela controversia. p.q.m. dichiara cessata la materia del contendere ed es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 5123-2019 proposto da: I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.5123/2019 Cron. Rep. Ud.25/06/2024 CC AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.); -intimata - avverso la sentenza n. 1291/2018 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 02/08/2018 R.G.N. 2065/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza dell’11.6.18 la corte d’appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del 26.11.12 del tribunale della stessa sede, accoglieva in parte l’opposizione a cartella del contribuente in epigrafe, ritenendo -per quel che qui rileva-che i contributi del 2004 dovevano essere ridotti del 40% applicandosi la cosiddetta fiscalizzazione delle aree svantaggiate come ritenuto dal c.t.u. in primo grado. Avverso tale sentenza ricorre l’Inps per un motivo, cui resiste il contribuente con controricorso. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Il motivo di ricorso deduce -ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. - violazione degli articoli 112 c.p.c, 2909 c.c., 324 c.p.c., per avere la corte territoriale pronunciato su capo della sentenza del tribunale di Bari non impugnata e passato in giudicato (perché appellante era solo l’Inps per prescrizione e decadenza e non vi era stato appello incidentale, mentre l’eccezione formulata in primo grado era stata disattesa dal giudice e non impugnata). Nel controricorso si rileva l’adesione del contribuente alla procedura di definizione agevolata, implicitamente rinunciando agli effetti favorevoli della sentenza di appello. Dagli atti risulta che il contribuente -parte controricorrente nel presente giudizio- ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente di riscossione anche per la cartella esattoriale oggetto del presente giudizio; la presentazione della domanda di definizione richiedeva necessariamente una dichiarazone espressa di rinuncia a contenziosi relative alle cartelle interessate dalla definizione agevolata e dagli atti risulta che il contrbuente abbia reso tale dichiarazione. La parte ha poi anche fatto presente nella memoria ex art. 380 bis c.p.c. di aver corrisposto integralmente quanto quantificato dall’agente di riscossione nell’ambito della procedura di definizione predetta, secondo il piano di ratezzazione concordato, producendo documentazione - notificata alla controparte e della quale si chiede l’ammissione avendo ad oggetto l’ammissibilità del ricorso ex art. 372 c.p.c.- probante dei relativi versamenti nonche’ documentazione dell’agente di riscossione da cui risulta che non sono residuati debiti. Il controricorrente ha ribadito espressamente inoltre la rinuncia ad avvalersi della sentenza d’appello (che ha ridotto le somme dallo stesso dovute) e al contenzioso in essere relativamente alla cartella dallo stesso opposta. In relazione a quanto detto, deve dichiararsi estinto il giudizio (Sez. 5 - , Ordinanza n. 1696 del 16/01/2024, Rv. 670144 - 01), essendo inoltre cessata la materia del contendere in ragione dell’adesione alla procedura di definzione agevolata, dei relativi pagamenti e della dichiarazione della parte di rinuncia all’azione giudiziale proposta. [OSCURATO:PERSONA] ha invero già affermato (Sez. L - , Ordinanza n. 11540 del 02/05/2019, Rv. 653828 –01, e Sez. 6 - , Ordinanza n. 24083 del 03/10/2018, Rv. 650607 – 01), che, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.l n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione "ex lege", qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato. Le spese vanno compensate in ragione dell’esito dela controversia. p.q.m. dichiara cessata la materia del contendere ed es
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