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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 18428/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2025 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; ricorso trattato con procedura de plano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma con sentenza del 11/02/2025 – su concorde richiesta delle parti – applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni tre, mesi uno, giorni dieci di reclusione ed euro millequattrocento di multa per i reati ascrittigli.

2. L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la nullità della sentenza, ritenendo carente, contraddittoria e manifestamente illogica la motivazione.

Evidenzia che è necessario che il giudice supporti il ragionamento logico giuridico posto a base della decisione, atteso che le interpretazioni di merito devono adagiarsi su una base giuridica con argomentazioni il più possibile giustificative della condanna.

3. Il ricorso è inammissibile.

Ed invero, è articolato su censura non consentita, perché generica, atteso che si limita ad una apodittica affermazione, non risultando esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici, rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata.

Nel caso di specie, invero, la doglianza si limita ad una mera asserzione, senza esplicitarne i motivi sottesi, per cui non è dato comprendere le ragioni per le quali la motivazione sarebbe viziata.

Orbene, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, anche al fine di delimitare con precisione l'oggetto del gravame ed evitare, di conseguenza, impugnazioni generiche o meramente dilatorie (Sez. 6, n. 39247 del 12/07/2013, Tartaglione, Rv. 257434 – 01; Sez. 6, n. 1770 del 18/12/2012, dep. 2013, Lombardo, Rv. 254204 – 01).

Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 – 01).

L’indeterminatezza e la genericità del motivo lo condannano di conseguenza alla inammissibilità.

4. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2025 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; ricorso trattato con procedura de plano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma con sentenza del 11/02/2025 – su concorde richiesta delle parti – applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni tre, mesi uno, giorni dieci di reclusione ed euro millequattrocento di multa per i reati ascrittigli. 2. L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la nullità della sentenza, ritenendo carente, contraddittoria e manifestamente illogica la motivazione. Evidenzia che è necessario che il giudice supporti il ragionamento logico giuridico posto a base della decisione, atteso che le interpretazioni di merito devono adagiarsi su una base giuridica con argomentazioni il più possibile giustificative della condanna. 3. Il ricorso è inammissibile. Ed invero, è articolato su censura non consentita, perché generica, atteso che si limita ad una apodittica affermazione, non risultando esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici, rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. Nel caso di specie, invero, la doglianza si limita ad una mera asserzione, senza esplicitarne i motivi sottesi, per cui non è dato comprendere le ragioni per le quali la motivazione sarebbe viziata. Orbene, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, anche al fine di delimitare con precisione l'oggetto del gravame ed evitare, di conseguenza, impugnazioni generiche o meramente dilatorie (Sez. 6, n. 39247 del 12/07/2013, Tartaglione, Rv. 257434 – 01; Sez. 6, n. 1770 del 18/12/2012, dep. 2013, Lombardo, Rv. 254204 – 01). Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 – 01). L’indeterminatezza e la genericità del motivo lo condannano di conseguenza alla inammissibilità. 4. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore
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