CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 febbraio 2024
Cassazione n. 09242/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA ) c sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAoc) dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che il ricorso è proposto avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA], volta alla concessione del differimento dell'esecuzione della pena di cui al provvedimento di cumulo emesso, in data 29 aprile 2020, dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Perugia. Considerato che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento, risulta proposto personalmente dall'interessato, senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente, così imponendo che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011). Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 8 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]