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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27419/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Luigi BIRRITTERI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della ricorrente, che insiste nei motivi, che illustra con ulteriori deduzioni, e conclude per l'accoglimento del ricorso. - Udienza tenutasi ai che sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di Pavia, che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole di furto aggravato, commesso impossessandosi di una carta bancomat detenuta dalla proprietaria all'interno di una borsa riposta nell'armadio di una stanza di degenza ospedaliera ( così riqualificata l'originaria imputazione di ricettazione), e dell' indebito utilizzo della carta bancomat sottratta, avendo effettuato prelievi e spese per un complessivo importo di quasi 4.000 euro.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], la quale svolge tre motivi.

2.1. Con il primo, denuncia violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., lamentando che il Tribunale ha riqualificato il fatto originariamente ascritto nel più grave fattispecie di furto aggravato, in camera di consiglio, senza consentire il contraddittorio, come richiesto dalla giurisprudenza convenzionale.

2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata erronea applicazione dell'art. 625 n. 7 cod. pen.

Si sostiene che il portafogli nel quale si trovava la carta bancomat sia stato sottratto da una borsa riposta in un armadietto di una stanza di degenza privata, e che tale presidio esclude la aggravante in questione.

2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione dell'art. 213 cod. proc. pen., giacchè i riconoscimenti fotografici effettuati in aula dai titolari degli esercizi commerciali in cui era stata utilizzata, per gli acquisti, la carta bancomat, sono stati irritualmente acquisiti essendo mancata la conferma del precedente riconoscimento da parte dei testimoni.

La difesa della ricorrente ha depositato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale, insistendo nei propri motivi, alla luce della giurisprudenza convenzionale e di legittimità, e pone in evidenza la natura privatistica della struttura sanitaria nella quale è avvenuto il furto per negare fondatezza alla circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso risulta inammissibilmente proposto. 1.11 primo motivo è manifestamente infondato, dal momento che la riqualificazione operata dal giudice del merito non ha comportato alcun mutamento sostanziale del fatto materiale oggetto di specifica contestazione.

Nel capo di imputazione risultano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto, così come poi ritenuto in sentenza, ivi compreso il riferimento temporale alla data di commissione del fatto, coincidente, appunto, con quella del furto; come già affermato da questa Sezione in un caso analogo, non sussiste violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza nel caso in cui nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza. (Sez. 5 n. 36157 del 2019, Gugliotta, Rv. 277403).

Inoltre, la Corte territoriale, nel replicare alla doglianza riguardante la riqualificazione giuridica del reato di cui al capo A), operata dal Tribunale, ha dato atto di come, durante il dibattimento, vi sia stato pieno svolgimento del contraddittorio in ordine al luogo e alle circostanze della appropriazione e di come il primo Giudice avesse prospettato la possibilità della riqualificazione, così ponendo la Difesa in condizioni di interloquire sul punto.

Giova, in ogni caso, ricordare la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito come l'osservanza del diritto al contraddittorio in ordine alla natura e alla qualificazione giuridica dei fatti di cui l'imputato è chiamato a rispondere, sancito dall'art. 111, comma terzo, Cost. e dall'art. 6 CEDU, comma primo e terzo, lett. a) e b), così come interpretato nella sentenza della Corte EDU nel proc.

Drassich c.

Italia, è assicurata anche quando il giudice di primo grado provveda alla riqualificazione dei fatti direttamente in sentenza, senza preventiva interlocuzione sul punto, in quanto l'imputato può comunque pienamente esercitare il diritto di difesa proponendo impugnazione. (Sez. 2, n. 46786 del 24/10/2014 Rv. 261052; conf.

Sez. 4 n. 49175 del 13/11/2019, Rv. 277948). 2.Parimenti infondato il secondo motivo, giacchè, secondo il risalente e mai smentito indirizzo (Sez. 2, n. 274 del 09/02/1970 Rv. 117007), la qualificazione dello stabilimento pubblico (che va inteso come qualsiasi complesso di opere e attrezzature attualmente destinato alla estrinsecazione di una funzione di pubblico interesse o di pubblica utilità che lo stato od altro ente pubblico persegue direttamente o indirettamente) è determinata esclusivamente dal fine di pubblico interesse o utilità a cui detto complesso è destinato, indipendentemente dal fatto che esso appartenga a privati o sia da essi gestito, ed è irrilevante che vi abbia o meno accesso il pubblico ovvero che non sia gestito direttamente dalla pubblica amministrazione. (Sez. 1, n. 74 del 20/01/1970, Rv. 114604).

Ai fini dell'aggravante di cui all'art.625 n.7 cod.pen. è, quindi, pubblico lo stabilimento o l'ufficio appartenente alla pubblica amministrazione o destinato alla realizzazione dei pubblici interessi che quest'ultima, sia pure indirettamente, persegue a mezzo di concessioni a persone o ad enti privati (Sez. 2, n. 1235 del 13/05/1968 Rv. 109378; conf.

Sez. 5 - n. 51105 del 03/10/2019, Rv. 278317).

A tanto si aggiunge che, come evidenziato dai primo giudice, la clinica Maugeri fa parte del [OSCURATO:PERSONA]. 3.Inammissibile anche l'ultimo motivo di ricorso, inerente le modalità del riconoscimento fotografico, considerato che l'individuazione dell'imputata è frutto della valutazione di plurimi indizi esposti in motivazione (in doppia conforme) con i quali la ricorrente omette di confrontarsi.

D'altro canto, la Corte di appello ha correttamente richiamato l'orientamento (Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, Rv. 271041 ) secondo cui l'individuazione di un soggetto - sia personale che fotografica - costituisce manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, soggetta, alla stregua della deposizione testimoniale, alle regole processuali che consentono l'utilizzabilità in dibattimento di dichiarazioni rese da un teste nella fase delle indagini preliminari (cfr. Sez. 5, n. 43655 del 25/05/2015; Sez. 2, n. 50954 del 03/12/2013, Corcione, Rv 257985).

Condivisibilmente, dunque, la Corte di appello ha ricordato che il riconoscimento fotografico compiuto nel corso delle indagini preliminari è utilizzabile ed idoneo a fondare l'affermazione di penale responsabilità, anche se non seguito da una formale ricognizione dibattimentale, nel caso in cui il testimone confermi di avere effettuato tale riconoscimento con esito positivo in precedenza, ma di non poterlo reiterare a causa del decorso di un apprezzabile lasso di tempo( Sez. 2 n. 20489 del 07/05/2019, Rv. 27558501).

La Corte di appello ha dato atto, infatti, che tre testi, pur non rammentando i particolari della vicenda, hanno in ogni caso confermato le dichiarazioni da ciascuno rese durante le indagini.

4. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Luigi BIRRITTERI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della ricorrente, che insiste nei motivi, che illustra con ulteriori deduzioni, e conclude per l'accoglimento del ricorso. - Udienza tenutasi ai che sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di Pavia, che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole di furto aggravato, commesso impossessandosi di una carta bancomat detenuta dalla proprietaria all'interno di una borsa riposta nell'armadio di una stanza di degenza ospedaliera ( così riqualificata l'originaria imputazione di ricettazione), e dell' indebito utilizzo della carta bancomat sottratta, avendo effettuato prelievi e spese per un complessivo importo di quasi 4.000 euro. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], la quale svolge tre motivi. 2.1. Con il primo, denuncia violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., lamentando che il Tribunale ha riqualificato il fatto originariamente ascritto nel più grave fattispecie di furto aggravato, in camera di consiglio, senza consentire il contraddittorio, come richiesto dalla giurisprudenza convenzionale. 2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata erronea applicazione dell'art. 625 n. 7 cod. pen. Si sostiene che il portafogli nel quale si trovava la carta bancomat sia stato sottratto da una borsa riposta in un armadietto di una stanza di degenza privata, e che tale presidio esclude la aggravante in questione. 2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione dell'art. 213 cod. proc. pen., giacchè i riconoscimenti fotografici effettuati in aula dai titolari degli esercizi commerciali in cui era stata utilizzata, per gli acquisti, la carta bancomat, sono stati irritualmente acquisiti essendo mancata la conferma del precedente riconoscimento da parte dei testimoni. La difesa della ricorrente ha depositato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale, insistendo nei propri motivi, alla luce della giurisprudenza convenzionale e di legittimità, e pone in evidenza la natura privatistica della struttura sanitaria nella quale è avvenuto il furto per negare fondatezza alla circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso risulta inammissibilmente proposto. 1.11 primo motivo è manifestamente infondato, dal momento che la riqualificazione operata dal giudice del merito non ha comportato alcun mutamento sostanziale del fatto materiale oggetto di specifica contestazione. Nel capo di imputazione risultano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto, così come poi ritenuto in sentenza, ivi compreso il riferimento temporale alla data di commissione del fatto, coincidente, appunto, con quella del furto; come già affermato da questa Sezione in un caso analogo, non sussiste violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza nel caso in cui nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza. (Sez. 5 n. 36157 del 2019, Gugliotta, Rv. 277403). Inoltre, la Corte territoriale, nel replicare alla doglianza riguardante la riqualificazione giuridica del reato di cui al capo A), operata dal Tribunale, ha dato atto di come, durante il dibattimento, vi sia stato pieno svolgimento del contraddittorio in ordine al luogo e alle circostanze della appropriazione e di come il primo Giudice avesse prospettato la possibilità della riqualificazione, così ponendo la Difesa in condizioni di interloquire sul punto. Giova, in ogni caso, ricordare la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito come l'osservanza del diritto al contraddittorio in ordine alla natura e alla qualificazione giuridica dei fatti di cui l'imputato è chiamato a rispondere, sancito dall'art. 111, comma terzo, Cost. e dall'art. 6 CEDU, comma primo e terzo, lett. a) e b), così come interpretato nella sentenza della Corte EDU nel proc. Drassich c. Italia, è assicurata anche quando il giudice di primo grado provveda alla riqualificazione dei fatti direttamente in sentenza, senza preventiva interlocuzione sul punto, in quanto l'imputato può comunque pienamente esercitare il diritto di difesa proponendo impugnazione. (Sez. 2, n. 46786 del 24/10/2014 Rv. 261052; conf. Sez. 4 n. 49175 del 13/11/2019, Rv. 277948). 2.Parimenti infondato il secondo motivo, giacchè, secondo il risalente e mai smentito indirizzo (Sez. 2, n. 274 del 09/02/1970 Rv. 117007), la qualificazione dello stabilimento pubblico (che va inteso come qualsiasi complesso di opere e attrezzature attualmente destinato alla estrinsecazione di una funzione di pubblico interesse o di pubblica utilità che lo stato od altro ente pubblico persegue direttamente o indirettamente) è determinata esclusivamente dal fine di pubblico interesse o utilità a cui detto complesso è destinato, indipendentemente dal fatto che esso appartenga a privati o sia da essi gestito, ed è irrilevante che vi abbia o meno accesso il pubblico ovvero che non sia gestito direttamente dalla pubblica amministrazione. (Sez. 1, n. 74 del 20/01/1970, Rv. 114604). Ai fini dell'aggravante di cui all'art.625 n.7 cod.pen. è, quindi, pubblico lo stabilimento o l'ufficio appartenente alla pubblica amministrazione o destinato alla realizzazione dei pubblici interessi che quest'ultima, sia pure indirettamente, persegue a mezzo di concessioni a persone o ad enti privati (Sez. 2, n. 1235 del 13/05/1968 Rv. 109378; conf. Sez. 5 - n. 51105 del 03/10/2019, Rv. 278317). A tanto si aggiunge che, come evidenziato dai primo giudice, la clinica Maugeri fa parte del [OSCURATO:PERSONA]. 3.Inammissibile anche l'ultimo motivo di ricorso, inerente le modalità del riconoscimento fotografico, considerato che l'individuazione dell'imputata è frutto della valutazione di plurimi indizi esposti in motivazione (in doppia conforme) con i quali la ricorrente omette di confrontarsi. D'altro canto, la Corte di appello ha correttamente richiamato l'orientamento (Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, Rv. 271041 ) secondo cui l'individuazione di un soggetto - sia personale che fotografica - costituisce manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, soggetta, alla stregua della deposizione testimoniale, alle regole processuali che consentono l'utilizzabilità in dibattimento di dichiarazioni rese da un teste nella fase delle indagini preliminari (cfr. Sez. 5, n. 43655 del 25/05/2015; Sez. 2, n. 50954 del 03/12/2013, Corcione, Rv 257985). Condivisibilmente, dunque, la Corte di appello ha ricordato che il riconoscimento fotografico compiuto nel corso delle indagini preliminari è utilizzabile ed idoneo a fondare l'affermazione di penale responsabilità, anche se non seguito da una formale ricognizione dibattimentale, nel caso in cui il testimone confermi di avere effettuato tale riconoscimento con esito positivo in precedenza, ma di non poterlo reiterare a causa del decorso di un apprezzabile lasso di tempo( Sez. 2 n. 20489 del 07/05/2019, Rv. 27558501). La Corte di appello ha dato atto, infatti, che tre testi, pur non rammentando i particolari della vicenda, hanno in ogni caso confermato le dichiarazioni da ciascuno rese durante le indagini. 4. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della C
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