CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17485/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso iscrittoal n. 43/2014 R.G., propost o DA [OSCURATO:PERSONA], in proprio ed in qualità di procuratrice generale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura generale a mezzo di rogito redatto dal [OSCURATO:PERSONA] da Avellino il 19 agosto 1994, rep. n. 2801, racc. n. 898, rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Milano, e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Lioni (AV), elettivamente domiciliata presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in calce al r icorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; [OSCURATO:PERSONA] AGEVOLATAavverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale di Napoli – sezione staccata di Salerno il 2 maggio 2013, n. 341/04/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata d el l’8 giugno 2 02 3 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA], in proprio ed in qualità di procuratrice generale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha proposto r icor s o per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale di Napoli – sezione staccata di Salerno il 2 maggio 2013, n. 341/04/2013, che, in controversia su impugnazione di avviso di rettifica di valore e liquidazione delle maggiori im post e di registro , ipotecaria e catastale in relazione a lla stipulazione di compravendita immobiliare con rogito notarile del 12 maggio 2007, per il prezzo convenuto in € 565.000,00 ed il valore rideterminato in € 1.727.400,00,ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della medesimaavverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Avellino il 2 8 aprile 2011 n. 236/03/201 1, con compensazione delle spese giudiziali; 2. il giudice di appello ha riformato la decisione di primo grado, sul presupposto che l’atto impositivo fosse stato adeguatamente motivato e che la rettifica del valore fosse stata congruamente operata; 3. l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso; 4. a seguito d ell’adesione alla definizione agevolata della controversia con integrale pagamento dell’importo dovuto, con ordinanza interlocutoria, lacausa è stata rinviata a nuovo ruolo per gli adempimenti processuali di cui all’art. 6, comma 2, del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225; 5. la ricorrente, in proprio e nella qualità predetta, ha depositato memoria, ribadendo di rinunciare al ricorso e chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere; [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato istanza di adesione alla definizione agevolata il 19 aprile 2017, in relazione ai carichi rientranti nell'ambito applicativo di cui all'art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225 , impegnandosi a rinunciare ai procedimenti pendenti; 1.1 con nota trasmessa il 31maggio 2017, l’“[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].” ha comunicato l’accoglimento dell’istanza ed ha determinato la somma dovuta nella misura complessiva di € 220.234,36; 1.2 tale somma è stata interamente corrisposta, come si evince dall’estratto di ruolo rilasciato dall’Agenzia delle Entrate – Riscossioneil 2 aprile 2019; 2. si valuta, pertanto, la sussistenza deipresupposti previsti dall’art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016 , n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, per dichiarare l’estinzione del procedimento per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, valutandosi che la produzione dell’attestazione di ammissione alla definizione agevolata con la documentazione relativa al pagamento de l dovuto ed il deposito dell’istanza di estinzione del procedimento costituiscono manifestazioni di un’inequivoca rinunzia al ricorso (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 22 settembre 2017, nn. 22118; Cass., Sez. 5^, 4 ottobre 2017, n. 23173;Cass., Sez. 6^-5, 7dicembre 2017, n. 29394; Cass., Sez. 6^ - 5, 23 marzo 2018, nn. 7344, 7345 e 7346; Cass., Sez. 5^, 27 ottobre 2020, n. 23544;Cass., Sez. 5^, 30 novembre 2019, n. 31021; Cass., Sez. 5^, 17 novembre 2021, n. 34936; Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2022, n. 36040; Cass., Sez. 5^, 6 marzo 2023, n. 6681); 3. le spese giudiziali devono essere compensate, stante la finalità della definizione agevolata di non imporre a i contribuentiulteriori oneri rispetto a quelli stabiliti dalla legge (Cass., Sez. 5^, 27 aprile2018, n. 10198; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2020, n. 29914; Cass., Sez. 5^, 22 giugno 2021, n. 17692; Cass., Sez. 5^, 5 settembre 2022, n. 26026); 4. s tante la cessazione della materia del contendere per l’adesione alla definizione agevolatacon l’integrale pagamento del dovuto, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, delc.d. “doppio contributo unificato” di cui all’ art. 13, comma 1 - quater , del d . P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5^, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5^, 15 settembre 2022, n. 27244). P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contenderee compensa le spese giudizia