CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 marzo 2025
Cassazione n. 11594/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 402/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - UP - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]' R.G.N. 36927/2024 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2023 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Foggia, emessa in data 21/10/2020, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato in relazione al capo B1 n) – art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi il 17/11/2014 e 29/11/2014, perché estinti per prescrizione – ed ha ridotto la pena al medesimo inflitta in relazione ai reati di cui agli artt. 74, commi 1,2,3 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nella veste di partecipe (capo B) e 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso il 17/12/2014 (capo B1 p), in anni undici di reclusione. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi, enunciati nei limiti CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 11594/2025 Roma, lì, 24/03/2025 strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.1 Con il primo motivo deduce la violazione di cui all’art. 606, comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla mancanza di motivazione in punto inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, ai sensi dell’art. 270 cod.proc.pen., autorizzate in un diverso procedimento, in assenza di dimostrazione della connessione ai sensi dell’art. 12 cod.proc.pen. In secondo luogo, deduce la carenza di motivazione in relazione alla verifica di attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni sarebbero imprecise, e assenza di elementi di riscontro alle stesse in relazione alla ritenuta partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio criminoso, capeggiato dal fratello Gerardo, desunta esclusivamente dai reati fine in materia di stupefacenti, in un contesto di c.d. droga parlata, mancando la prova della consapevolezza in capo al ricorrente che la stabilità del rapporto instaurato garantisse l'operatività dell'associazione. Neppure sarebbe provata, al di là delle generiche dichiarazioni del collaboratore di giustizia, la circostanza che l'associazione fosse armata e la consapevolezza da parte del Fucci della disponibilità di armi, neppure mai rinvenute presso l'abitazione in cui i due fratelli coabitavano. Quanto al reato di cui al capo B1) non sarebbero descritti i tre diversi episodi di presunta cessione di stupefacenti, commessi nel novembre e nel dicembre 2014, nè sarebbe stata accertata la natura di stupefacente cocaina o marijuana, sicché in mancanza di ogni certezza circa la tipologia di sostanza stupefacente delle condotte illecite, in virtù del principio del favor rei, la corte territoriale avrebbe dovuto affermare la penale responsabilità per la droga leggera e non anche per quella pesante. In ogni caso, la diversità di sostanze, in assenza di riscontri, ancor di più tenuto conto che non era stata rinvenuta alcuna sostanza, avrebbe dovuto condurre a riconoscere la fattispecie di cui all'articolo 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e, conseguenzialmente, ricondurre la fattispecie associativa ai sensi dell'articolo 74 comma 6 cit. Da ultimo, la difesa lamenta il severo trattamento sanzionatorio e il giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche meramente in termini di equivalenza e non di prevalenza. 2.2. Con il secondo motivo (rubricato III), la difesa censura il diniego di riconoscimento della fattispecie di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in ragione della condotta tenuta di minima offensività deducibile dagli elementi attinenti all'azione criminosa. 2.3. Con il terzo motivo (rubricato IV) la difesa deduce la carenza di motivazione della sentenza impugnata e il mancato rispetto dell’obbligo di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso, di carattere processuale, risulta manifestamente infondato. Il ricorrente deduce l’inutilizzabilità delle conversazioni telefoniche, ai sensi dell’art. 270 comma 1, cod.proc.pen., non essendo stata dimostrata la connessione ex art. 12 cod.proc.pen. ovvero un nesso che deve consentire di riscontrare un legame oggettivo tra due o più reati del tutto indipendenti dalla vicenda procedimentale, sul rilievo che le intercettazioni erano state disposte nell’ambito di diverso procedimento nel quale erano state autorizzate in relazione ad indagini svolte nei confronti di soggetti dediti alla commissione di rapine ai Tir. Risulta dal provvedimento impugnato, che le intercettazioni erano state disposte in relazione ad indagini per il reato di rapina e per la necessità di individuare tale [OSCURATO:PERSONA], soggetto ritenuto autore delle rapine, e nel corso dell’ascolto erano emersi elementi che, attraverso l’intercettazione di altri soggetti, portavano all’individuazione di un’associazione dedita al narcotraffico operante in Trani, facente capo a tale Aruanno, che si riforniva stabilmente da altra organizzazione capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], nella quale operava il fratello Domenico, imputato del reato di cui al capo B). Ciò premesso, va ricordato che in tema di intercettazioni, il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate, non opera quando risultano indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza (Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, Cavallo, Rv. 277395 – 01), sicchè il divieto non opera nel caso in scrutinio, nel quale le intercettazioni sono utilizzate nell’odieerno procedimento, nel quale si procede per il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. 309/90, reato per il quali è obbligatorio l’arresto in flagranza. 2. Il secondo profilo di censura è inammissibile. La difesa lamenta in via del tutto generica, e priva di confronto specifico con la decisione, la valutazione dell’attendibilità del collaboratore di giustizia Moretti, stante la decisione utilitaristica di costui di collaborare, e l’assenza di individuazione di riscontri esterni. Va rammentato che, in tema di valutazione della credibilità dei collaboratori di giustizia, la motivazione utilitaristica e l'intento di conseguire vantaggi di vario genere, non può essere assunto, da un lato, ad indice di una metamorfosi morale del soggetto già dedito al crimine, capace di fondare un'intrinseca attendibilità delle sue propalazioni, ma neppure elemento che la esclude in quanto l'indagine sulla credibilità del collaboratore che deve essere compiuta dal giudice non tanto facendo leva sulle qualità morali della persona - e quindi sulla genuinità del suo pentimento - quanto sulle ragioni che possono averlo indotto alla collaborazione e sulla valutazione dei suoi rapporti con i chiamati in correità, oltre che sulla precisione, coerenza, costanza e spontaneità delle dichiarazioni (Sez. 1, n. 5438 del 07/11/2019, Birra, Rv. 278470 – 01; Sez. 6, n. 46483 del 30/10/2013, Scognamiglio, Rv. 257389 – 01). 3. Quanto al caso concreto, la sentenza impugnata, dopo avere richiamato i principi giurisprudenziali in materia di valutazione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, ha argomentato come la ricostruzione dettagliata della compagine associativa fatta dal Moretti con descrizione dei ruoli di ciascun sodale, che riconosceva in fotografia, trovava pieno riscontro, quanto alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], nelle conversazioni ambientali relativamente all’episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (capo B1p), in un contesto nel quale l’associazione dedita al narcotraffico di cui si discute, e la partecipazione con il ruolo apicale del fratello Gerardo, erano accertati con sentenza irrevocabile di condanna, acquisita in atti (cfr. pag. 27). 4. Allo stesso modo, i giudici territoriali hanno argomentato, sulla scorta del materiale probatorio in atti, la partecipazione del ricorrente, delineata a pag. 27 della sentenza impugnata, ove, in particolare, viene menzionata la conversazione del 17/12/2014, da cui risulta che i due fratelli conversano dell’attività dell’associazione, discutendo delle modalità dei rapporti con i fornitori, circostanza questa che plasticamente delinea la partecipazione del ricorrente e che non è puntualmente censurata, in un contesto, non si dimentichi, nel quale la sussistenza dell’associazione finalizzata al narcotraffico e la partecipazione con il ruolo apicale del fratello Gerardo è ormai cosa giudicata (sentenza Corte d’appello di Bari, irr. il 14/07/2022). 5. È anche generica la censura che contesta la circostanza che l’associazione fosse armata e che l’imputato ne fosse a conoscenza. Non si confronta il ricorrente, da cui la genericità del motivo, con la sentenza impugnata che a pag. 28 ha argomentato la sussistenza dell’aggravante, peraltro già consacrata nella sentenza irrevocabile acquisita, in ragione della convivenza con il fratello Gerardo e nella circostanza che alcune delle quali (le armi) nella diretta disponibilità dell’imputato. 6. Parimenti generico, perché privo di confronto specifico con le ragioni della decisione, è la censura diretta a contestare la mancata riqualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e, di conseguenza, della fattispecie di cui all’art. 74 comma 6 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, a fronte della decisione che ha motivatamente escluso (cfr. pag. 28) la riconducibilità del fatto di cui al capo B1 p) nell’alveo di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in ragione del quantitativo di cocaina (sulla cui natura vi sono le dichiarazioni di Moretti, cfr. pag. 9) oggetto del capo di imputazione B1p) del 17/12/2014, ritenuta pari a grammi 50, e di conseguenza l’esclusione della fattispecie associativa ai sensi del comma 6 dell’art. 74. Mentre, proprio in ragione del mancato accertamento del quantitativo di cui al capo B1 n), era stata dichiarata la prescrizione previa riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 7. Le circostanze attenuanti generiche sono state negate in ragione dei precedenti penali. Il motivo di ricorso, e quello collegato rubricato III, sono, pertanto, inammissibili sotto tutti i profili di censura. 8. Consegue anche l’inammissibilità per genericità dell’ultimo motivo di doglianza che deduce, in via meramente assertiva, la carenza di motivazione della sentenza impugnata. 9. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 06/03/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Ramacci