CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 giugno 2022
Cassazione n. 21307/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.730/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., elettivamente domiciliata in R oma, largo [OSCURATO:PERSONA] n. 8, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta no e difend ono per procura speciale a margine del ricorso, -ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 52, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al controricorso con ricorso incidentale, -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la Sentenza della C orte d’Appello di Napoli n. 4566/2015 , depositata il25. 11 . 2015 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16.6.2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Zuliani. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. citò in giudizio [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. per chiedere la riduzione del prezzo di una compravendita, per vizi della mercevenduta, e la condanna della convenuta alla restituzione della differenzatra quanto già pagato e quanto dovuto e al risar cimento dei danni da inadempimento. L’atto dicitazione conteneva un errore, perché era intestato al Tribunale di Como, ma indicava quale autorità davanti alla quale la convenuta era invitata a comparire il Tribunale di Napoli. L’attrice iscrisse a ruolola causa a Como e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. si costituì in quella sede , eccependo, tra l’altro, l’incompetenza del Tribunale di Como in favore del Tribunale di Napoli. Nel frattempo , però, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. iscrisse la causa anche al Tribunale di Napoli, ivi proponendo una domanda riconvenzionale per il pagamento del saldo del prezzo della merce venduta.Il Tribunale di Napoli dichiarò la contumacia dell’attrice e, all’esito del giudizio, respinse la domanda principale di [OSCURATO:SOCIETA]. ed accolse la domanda riconvenzionale, di cui non aveva disposto la notificazione alla parte dichiarata contumace. Contro tale sentenza propose appello [OSCURATO:SOCIETA]., denunciando la violazione del principio del contraddittorio, eccependo la litispendenza del giudizio previamente iscritto a ruolo presso il Tribunale di Como e chiedendo la condanna di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. a restituire quanto percepito in forza della sentenza di primo gradooltre a «ogni sanzione» per la condotta contraria ai doveri di lealtà processuale. La Corte d’Appello di Napoli– all’esito del giudizio nel quale, dopo l’interruzionedel processo per il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., si costituì il curatore fallimentare – dichiarò la nullità della sentenza di primo grado, pronunciò unnuovo rigetto della domanda principale di [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarò inammissibile la domanda riconvenzionale e condannò [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. al pagamento delle spese di lite. Contro questa sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. ha presentato ricorso per cassazione articolato in cinque motivi, mentre il [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., costituendosi con controricorso, ha presentato a sua volta ricorso incidentale articolato in tre motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato altresì memoria nel termine di legge anteriore alla data della camera di consigliofissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. denuncia «violazione e falsa applicazione dell’art. 39 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4». La ricorrente contesta la decisione della Corte d’Appello di Napoli di disattendere l’eccezione di litispendenza, sollevata con riguardo al processo pendente presso il Tribunale di Como, sulla base del rilievo che, al momento della sentenza d’appello, il Tribunale di Como aveva già nel frattempo dichiarato l’estinzione di quel processo. Secondo parte ricorrente, poiché l’eccezione era stata sollevata sub speciedi motivo di impugnazione della sentenza del Tribunale diNapoli, è al momento dell’emissione di questa sentenza (8.1.2010) che la corte avrebbe dovuto avere riguardo per apprezzare correttamente la sussistenza o meno della litispendenza, prendendo atto che l’estinzione del processo davanti al Tribunale di Como era stata dichiarata in data ben posteriore (17.8.2011). 1.1. Il motivo è infondato. 1.1.1. La funzione stessa dell’eccezione di litispendenza – ovverosia evitare che, sulla medesima causa, vengano pronunciate due sentenze da due diverse autorità giudiziarie –impone di ribadire il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui «Il giudice successivamente adito, al fine di stabilire se sussista la litispendenza, deve fare riferimento alla situazione processuale esistente al momento della sua pronuncia e deve respingere la relativa eccezione allorquando a tale data il giudizio preventivamente instaurato non sia più pendente per intervenuta estinzione» (Cass. n. 24376/2010). Pertanto, la Corte d’Appello di Napoli non avrebbe potuto chiudere il processo con una dichiarazione di incompetenza per litispendenza a fronte del fatto che non esisteva, in quel momento, alcun altro processo avente ad oggetto la medesima causa già decisa in primo grado dal tribunale partenopeo. 2. Con il secondo motivo del ricorso principale si denuncia la «violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». [OSCURATO:SOCIETA]. lamenta che la corte territoriale, dopo avere dichiarato la nullità della impugnata sentenza del tribunale, abbia deciso nel merito la sua domanda, rigettandola, nonostante essa non l’avesse riproposta in grado d’appello. 2.1. Anche questo motivo è infondato. 2.1.1. Non vi è stata nella specie alcuna extra-petizione. La statuita nullità della sentenza di primo grado imponeva alla corte d’appello una pronuncia sulla domanda che era stata proposta al tribunale e che, proprio per l’accertata nullità della prima sentenza, non era ancora stata oggetto di una valida decisione. Una volta affermato che la violazione del principio del contraddittorio comporta la nullità della sentenza, che si traduce in motivo di impugnazione, ma non consente la rimessione del processo in primo grado al di fuori dei casi tassativamente previsti dall’art. 354 c.p.c., è il giudice dell’appello che necessariamente deve pronunciarsi su quella domanda, che non è stata validamente affrontata e decisa dal primo giudice (Cass. nn. 1935/2003; 11949/2003; 18571/2004; 8604/2005; 11292/2005; 13892/2005; 5907/2006; 91/2007; 27777/2008 4488/2009; 11317/2009; 5590/2011; 25250/2013; 13907/2014; 27516/2016; 24017/2017; 22787/2018; 12020/2019). 2.1.2. Né la ricorrente ha interesse a dolersi del fatto che la corte distrettuale non abbia rilevato che, con l’appello, non fosse stata riproposta la domanda di merito (ciò che peraltro l’illustrazione del motivo non indica con i dovuti riferimenti specifici testuali), perché in tal caso l’appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per mancanza di interesse a una mera pronuncia in rito (Cass. nn. 19159/2005; 2053/2010; 14167/2014; 2682/2015; 20799/2018), con il risultato che sarebbe comunque passato in giudicato il rigetto della domanda contenuto nella sentenza di primo grado. 3. Il terzo motivo di ricorso principale denuncia «violazione degli artt. 24, 52 e 93 legge fall. … in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 1, 2 e 3, c.p.c.». La difesa di [OSCURATO:SOCIETA]. sostiene che la Corte d’Appello di Napoli avrebbe dovuto dichiarare improcedibile la domanda di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., essendo questa nel frattempo fallita, tant’è che il processo d’appello era stato dichiarato interrotto e poi riassunto nei confronti del fallimento. 3.1. Il motivo è inammissibile, perché la sua illustrazione, al pari di quella del motivo che precede, non contiene specifici riferimenti testuali (in ottemperanza al disposto dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.) idonei a consentire a questa Corte la verifica circa il contenuto dell’atto di appello, e quindi di verificare se fosse o non in esso contenuta la richiesta di decisione nel merito. 4. Il quarto motivo di ricorso principale è intitolato «violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.». La ricorrente sostiene che la corte d’appello avrebbe dovuto rilevare e dichiarare la nullità del suo atto di citazione «per incertezza sul giudice effettivamente adito». 4.1. Questo motivo è palesemente inammissibile, perché la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa (art. 157, comma 3, c.c.), né in contrario può rilevarsi che si tratterebbe di nullità rilevabile anche d’ufficio, perché tale rilevabilità d’ufficio di regola non supera il grado di giudizio in cui si è verificata la nullità (cfr. Cass. nn. 21381/2018; 21529/2021; 41393/2021), e nella specie non risulta che [OSCURATO:PERSONA] avesse proposto in appello una specifica censura in ordine alla nullità in questione. D’altra parte, anche qui non vi sarebbe comunque interesse per la ricorrente alla declaratoria di nullità della citazione in primo grado perché tale declaratoria, non rientrando tra le ipotesi dell’art. 354 c.p.c., non avrebbe consentito la rimessione della causa al giudice di primo grado e, quindi, nulla avrebbe aggiunto alla, comunque dichiarata, nullità della sentenza del tribunale per violazione del principio del contraddittorio, con la conseguente necessità, per la corte territoriale, di decidere nel merito. 5. La «violazione dell’art. 354 c.p.c. e del principio del contraddittorio in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.» è l’oggetto specifico della censura contenuta nel quinto e ultimo motivo di ricorso principale. Sostiene la ricorrente che la Corte d’Appello di Napoli avrebbe dovuto, proprio in applicazione dell’art. 354 c.p.c., rimettere la causa al tribunale che aveva pronunciato la sentenza nulla. 5.1. Il motivo è infondato, perché merita di essere condiviso lo specifico precedente espresso in Cass. n. 5907/2006 e richiamato anche nella sentenza impugnata: «Il giudice di appello che rilevi la nullità della statuizione della sentenza di primo grado per aver pronunciato su domande nuove, non notificate personalmente al contumace ex art. 292 c.p.c., deve decidere nel merito dopo aver dichiarato tale nullità e non rimettere la causa al primo giudice, attesa la tassatività delle cause di rimessione di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c., insuscettibili di applicazione analogica, giacché il vizio determinato dalla violazione dell’art. 292 cit. non consente la pronunzia della nullità con omissione dell’esame del merito, non trattandosi di nullità assoluta ma relativa, cui va applicato il principio dell’assorbimento delle nullità nei motivi di gravame. Peraltro, la nullità della notificazione della citazione introduttiva (prevista dal citato art. 354) si distingue da quella che si verifica nell’ipotesi de qua, presupponendo pur sempre la contumacia del convenuto una valida costituzione del rapporto processuale, né può essere utilmente invocato il principio del doppio grado di giurisdizione, giacché questo non è costituzionalmente garantito». Il fatto che il precedente si riferisca a un caso di contumacia del convenuto nulla toglie alla sua rilevanza nella presente fattispecie, che riguarda invece una domanda riconvenzionale proposta nei confronti dell’attore contumace. Rimane assorbente il dato comune della nullità per omessa notificazione della domanda che si verifica nell’ambito di un rapporto processuale già validamente instaurato. 5.2. Questo ultimo motivo di ricorso potrebbe anzi essere più appropriatamente dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., in quanto non offre alcun elemento utile per indurre a modificare il consolidato orientamento che, in termini più generali, considera tassative le ipotesi di cui all’art. 354 c.p.c. e non garantito dalla legge, al di fuori di quelle ipotesi, lo sviluppo del processo attraverso un doppio grado di cognizione di merito (v. la giurisprudenza citata al punto 2.1.1.; per la manifesta infondatezza del dubbio che tale interpretazione possa essere incostituzionale, v. Cass. nn. 8393/2003; 18691/2007). 6. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. denuncia, con il primo motivo di ricorso incidentale, «violazione e falsa applicazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 e 116 c.p.c. in relazione alla prova di “effettività della insinuazione della [OSCURATO:PERSONA] al passivo del fallimento”, nonché degli artt. 43 legge fall. e 303 c.p.c.». La parte contesta la motivazione con cui la Corte d’Appello di Napoli ha rigettato l’eccezione di estinzione del processo da lei sollevata per la tardiva riassunzione dopo l’interruzione dovuta alla dichiarazione di fallimento. 6.1. Il motivo è infondato, anche se la motivazione della sentenza deve essere corretta, ai sensi dell’art. 384, comma 4, c.p.c. 6.1.1. La corte d’appello ha basato la sua decisione sulla ritenuta circostanza che non ci fosse la prova della data dell’effettiva conoscenza, in capo a [OSCURATO:SOCIETA]., dell’intervenuta dichiarazione di fallimento di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] incertezza, quindi, del dies a quo per il compu to del termine perentorio di tre mesi fissato dall’art. 305 c.p.c. per la riassunzione del processo interrotto. Con il ricorso incidentale si contesta tale affermazione, rilevando che erano noti, sia il fatto in sé, sia la data in cui [OSCURATO:SOCIETA]. si era insinuata al passivo; data alla quale era evidentemente certa la conoscenza dell’intervenuto fallimento. 6.1.2. Sennonché, come recentemente affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, anche se la dichiarazione di fallimento di una delle parti costituite determina automaticamente e immediatamente l’interruzione del processo, per l’individuazione del dies a quo del termine per la riassunzione si deve fare riferimento al provvedimento del giudice istruttore che dichiara l’interruzione e, quindi, «al momento in cui la dichiarazione giudiziale dell’interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte; tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell’art. 176, comma 2, c.p.c., va notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall’ufficio giudiziario» (Cass. S.u. n. 12154/2021). Nel caso di specie, dalla lettura della sentenza impugnata risulta che il ricorso in riassunzione venne presentato da [OSCURATO:SOCIETA]. ancor prima della dichiarazione formale dell’interruzione del processo da parte della corte d’appello, sicché l’estinzione è da escludere, a prescindere da quella che può essere stata la data in cui [OSCURATO:SOCIETA]. venne a conoscenza dell’intervenuto fallimento diKeymat [OSCURATO:SOCIETA]. 7. Con il secondo motivo di ricorso incidentale si denuncia «violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 52, 92 e ss. legge fall.». La censura riguarda quella parte della sentenza in cui la corte d’appello ha stigmatizzato il contegno processuale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., giudicando contraria al dovere di lealtà e probità l’iscrizione a ruolo della causa al Tribunale di Napoli, dopo che la convenuta si era già costituita per difendersi davanti al Tribunale di Como. 7.1. Il motivo è inammissibile. 7.1.1. La decisione della corte territoriale non è qui contestata nel suo contenuto, ma per il mancato rilievo dell’improcedibilità di una domanda svolta contro un fallimento, che avrebbe potuto essere veicolata solo nelle forme previste dalla legge fallimentare e davanti agli organi della procedura. 7.1.2. In astratto, la valutazione è corretta, ma non pertinente nel caso di specie, perché non tiene conto del fatto che le valutazioni della corte d’appello in merito alla violazione del dovere di lealtà e probità non sono state utilizzate per pronunciare una condanna del fallimento al risarcimento dei danni, bensì soltanto per regolare le spese di lite, anche alla stregua del principio di causalità, decisione che, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., compete esclusivamente al giudice della causa, il che vale anche nei processi in cui una delle parti è un fallimento. 8. Il terzo e ultimo motivo di ricorso incidentale è così intitolato: «violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dell’art. 1176 c.c. e 88 c.p.c.». La parte qui contesta nel merito la valutazione della corte d’appello sul contegno processuale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., che la subentrata curatela del fallimento evidentemente dimostra di avere avallato e condiviso. 8.1. Il motivo è palesemente infondato, perché basato sul solo rilievo – tanto esatto, quanto ininfluente – che l’art. 168 c.p.c. prevede, e quindi consente, l’iscrizione della causa a ruolo da parte del convenuto. Ma è fin troppo banale osservare che il giudice a quo non ha considerato contraria al dovere di lealtà processuale l’iscrizione a ruolo della causa in quanto taleda parte del convenuto, bensì l’iscrizione a ruolo presso il Tribunale di Napoli della stessa causa con riferimento alla quale [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. si era già costituita davanti al Tribunale di Como, inducendo i difensori di [OSCURATO:SOCIETA]. a illudersi che l’errore indubbiamente commesso nella redazione dell’atto di citazione sifosse risolto senza conseguenze. 9. Respinti sia il ricorso principale che quello incidentale, le spese di questo grado di giudizio vengono interamente compensate in ragione della reciproca soccombenza. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; compensa integralmente le spese processuali di questo grado di legittimità; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del