CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22697/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19341/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t.,con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; –controricorrente – avverso la sentenza n. 9216/19/18, depositata il 19 dicembre 2018, dellaCommissione tributaria regionale del Lazio; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 16 maggio 2023,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] che: 1. –con sentenza n. 9216/19/18, depositata il 19 dicembre 2018, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di un invito al pagamento emesso in relazione ai contributi consortili di bonifica dovuti dalla stessa appellanteper l’anno 2016; 1.1 –il giudice del gravame ha considerato che: - il presupposto impositivo si fondava, nella fattispecie, sul beneficio che il terreno della contribuente conseguiva dalle opere di sistemazione idraulica realizzate dal [OSCURATO:PERSONA] né era stata offerta una qualche prova in ordine all’insussistenza di detto beneficio; - ricorreva , pertanto, l’obbligo di contribuzione in relazione ad «immobili situati entro il perimetro del comprensorio» e l’appellante era«obbligata a contribuire alla spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzionee l'esercizio delle opere realizzate dal [OSCURATO:PERSONA].»; 2. -[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due complessi motivi; -il [OSCURATO:SOCIETA] resiste con controricorso , illustrato con memoria. Considerato che: 1. –il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,espone la denuncia di violazione dell’art. 860 cod. civ., e del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10, assumendo la ricorrente che: -ai fini dell’obbligo contributivo non rilevava la (mera) inclusione dei terreni nel piano di classifica rimanendo altresì necessaria la sussistenza di un beneficio specifico e diretto per i fondi; - «interventi di elementare manutenzione ordinaria … (… espurgo, decespugliazione trinciatura, e riprofilatura dei fossi di acqua)» non avrebbero, pertanto, potuto ritenersi idonei ai fini in discorso, avuto riguardo (anche) all’attività (industriale) svolta da essa esponente ed al difetto di una «relazione funzionale» tra (supposti) benefici e fabbricato industriale; -il secondo motivo, formulato ai s ensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3e 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione di legge in relazione all’art. 2909 cod. civ., nonché di nullità della gravata sentenza per violazione degli artt. 112 e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.; -deduce la ricorrente che il giudice del gravame: -aveva pronunciato in violazione del giudicato dedotto in giudizio con riferimento a sentenza resa dalla Commissione tributaria provinciale di Frosinone (n. 1172/02/14, del 22 settembre 2014) che, per l’appunto, aveva escluso, con riferimento all’anno 2010, la ricorrenza di un beneficio diretto in favore del fondo; -nel rilevare che le esposte ragioni di rigetto del gravame dovevano considerarsi «assorbenti», così che risultavano «superate le ulteriori critiche proposte», aveva omesso di pronunciare su detta eccezione di giudicato esterno o, quanto meno, aveva pronunciato sulla stessa rendendo una motivazione meramente apparente; 2. – il primo motivo di ricorso - che pur prospetta profili di inammissibilità -è destituito di fondamento; 2.1 –è, per vero, insussistente la denunciata violazione di legge in quanto il giudice del gravame - nel rilevare, come anticipato, che il terreno in contestazione ricadeva nel «perimetro del comprensorio» e che il beneficio fondiario conseguiva dalle opere di difesa idraulica - si è attenuto ai principi di diritto ripetutamente ribaditi dalla Corte, ed alla cui stregua si è affermato che: - l’adozione del piano di classifica e ripartizione ingenera una presunzione (iuris tantum) di vantaggiosità dell’attività di bonifica svolta dal [OSCURATO:PERSONA] - ossia di benefici fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per i fondi di proprietà dei consorziati ricompresi nel perimetro di contribuenza - così che incombe sul consorziato l’onere di fornire la prova contraria (della non vantaggiosità, per il proprio fondo, dell’attività di bonifica svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; cfr., ex plurimis, Cass., 8 aprile 2022, n. 11431; Cass., 29 agosto 2019, n. 21820; Cass., 8 aprile 2022, n. 11431; Cass., 18 aprile 2018, n. 9511; Cass., 24 maggio 2017, n. 13130; Cass., 29 novembre 2016, n. 24356; Cass., 31 ottobre 2014, n. 23220; Cass., 8 ottobre 2014, n. 21176; Cass., 6 giugno 2012, n. 9099; Cass. S.U., 14 maggio 2010, n. 11722); - ove vengano in considerazione opere di difesa idraulica del territorio, il beneficio si deve considerare intrinseco alle opere stesse senza che per questo cessi di essere specifico, essendo evidente che i fondi, difesi da opere idrauliche, acquistano di per sè un maggior valore per effetto delle opere stesse (Cass., 30 dicembre 2016, n. 27469; Cass., 19 dicembre 2014, n. 27057; Cass., 12 novembre 2014, n. 24066; Cass., 7 giugno 2013, n. 14404; Cass., 29 marzo 2011, n. 7159); -con riferimento alla disciplina posta dal r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, l'obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio di bonifica nei confronti dei proprietari degli immobili siti nel comprensorio sussiste indipendentemente dalla natura agricola o extragricola del bene (Cass., 19 marzo 2009, n. 6606; Cass., 12 maggio 2003, n. 7240; Cass. Sez. U., 30 gennaio 1998, n. 968; Cass. Sez. U., 14 ottobre 1996, n. 8960); 2.2 – nel resto - e quanto, dunque, alla dedotta natura «elementare» degli «interventi di … manutenzione ordinaria » - la censura finisce col (genericamente) devolvere alla Corte un non consentito riesame dell’attività valutativa compiuta dal giudice del merito in punto di concludenza, ed affidabilità, dei fatti probatori al giudizio offerti, per di più in un contesto processuale connotato dalla c.d. doppia conforme a riguardo degli accertamentiin fatto condotti nei due gradi di giudizio (cfr. Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053); 3. –nemmeno il secondo motivo può trovare accoglimento; 3.1 – non è , innanzitutto, prospettabile la denunciata nullità per motivazione apparente in quanto - in disparte l’impropria prospettazione del vizio con riferimento (piuttosto che alla pronuncia, nel suo complesso) ad uno specifico profilo del percorso motivazionale -come anticipato, la gravata pronuncia ha inequivocamente delineato la propria ratio decidendisulla sussistenza del presupposto impositivo, e qual correlato al beneficio fondiario; 3.2 -in relazione alla denunciata violazione del giudicato va, quindi, considerato che - secondo l’orientamento espresso dalla Corte, a partire dalla pronuncia delle sezioni unite 16 giugno 2006, n. 13916 - se l’efficacia ultrattiva del giudicato non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, ciò non di meno è prospettabile soltanto in relazione agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta «assumono carattere tendenzialmente permanente», non anche con riferimento ai fatti «non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo»(v., altresì, Cass., 16 maggio 2019, n. 13152; Cass., 3 gennaio 2019, n. 37; Cass., 1 luglio 2015, n. 13498; Cass., 30 ottobre 2013, n. 24433; Cass., 29 luglio 2011, n. 16675; Cass., 22 aprile 2009, n. 9512); - nella fattispecie, pertanto, l’accertamento condotto con riferimento all’insussistenza del beneficio specifico e diretto per l’anno 2010 non poteva considerarsi suscettibile di applicazione ultrattiva venendo, per l’appunto, in rilievo elemento di fattispecie che (ben) può variare in relazione ai diversi periodi di imposizione;3.3– in conformità , allora, a detto principio di diritto , il giudice del gravame - una volta che aveva accertato che il terreno della contribuente usufruivad e lle opere di sistemazione idraulica realizzate dal [OSCURATO:PERSONA] - ha ben ritenuto recessiva l’eccezione di giudicato esterno, così implicitamente disattendendola; 4. - le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater). P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 1.000,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato , pari a quello previsto p