CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 34579/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del TRIB. LIBERTA' di L'AquilaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale LUCA TAMPIERIche ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 26 febbraio 2026, il Tribunale di L’Aquila, harigettato l’istanza di riesame proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] EdwinAndrey avverso l’ordinanza applicativa della custodia in carcere, emessa dalGiudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, in ordine ai reati dicui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 110, 391-ter, comma 3,cod. pen. I giudici di merito hanno ritenuto sussistente un grave quadroindiziario della partecipazione dell’indagato a un sodalizio criminale (compostoda [OSCURATO:PERSONA], compagno di cella di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e FabioLeone) che gestiva la vendita di sostanze stupefacenti all’interno della casacircondariale di Pescara. In questa associazione l’indagato è stato ritenutosvolgere il ruolo di pusher, essendo incaricato di smerciare la sostanza nellastruttura penitenziaria.2. Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso ildifensore del [OSCURATO:PERSONA], fondandolo su un unico motivo. Nella intestazione delmotivo il difensore del ricorrente sostiene di voler contestare «l’erroneità emanifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato in ordinealla valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari». Il contenuto delmotivo, tuttavia, non è coerente con queste premesse. Vi si legge, infatti, cheil Tribunale sarebbe incorso in evidente contraddizione laddove, purriconoscendo «la nascita casuale» del rapporto tra l'indagato e il propriocompagno di cella ([OSCURATO:PERSONA]) e avendo dato atto della brevità del periodonel quale [OSCURATO:PERSONA] contribuì all’attività di spaccio, nonché del fatto che, dopoessere stato scarcerato, egli non ebbe più rapporti con la famiglia [OSCURATO:PERSONA], haritenuto che il mancato proseguimento del rapporto criminoso fosse statodeterminato solo dalla avvenuta scarcerazione che aveva impedito laprosecuzione dell’attività illecita. In tesi difensiva, il Tribunale non avrebbetenuto conto del fatto che non si diventa membro di un'associazione dedita allacommissione di reati per casualità, alla stessa stregua in cui non se ne escecasualmente. Nel caso di specie, dunque, dovrebbe essere esclusa lapartecipazione alla associazione e si dovrebbe parlare di concorso nel reato.Mancherebbero, infatti, gli elementi del vincolo associativo permanente, oltrealla consapevolezza da parte dell'indagato di far parte di una dimensionecollettiva e di agire per gli interessi dell'associazione. Difetterebbe, inoltre, lavolontà di contribuire alla commissione di una serie indeterminata di delitti dicui all'art 73 d.P.R. 309/90.3. Il Procuratore generale presso questa Suprema Corte ha presentatoconclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.4. Il difensore ha replicato con memoria del 15 maggio 2026 insistendoper l’annullamento dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Diversamente da quanto indicato nella intestazione del motivo il ricorso èvolto a contestare la sussistenza della ritenuta gravità indiziaria.Tanto premesso, occorre preliminarmente ricordare che, come le Sezioni Unitedi questa Corte Suprema hanno già avuto modo di chiarire, «in tema di misurecautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio dimotivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine allaconsistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito diverificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti chead esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delleragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a caricodell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante lavalutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi didiritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. U, n. 11del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828. In motivazione, la S.C., premesso che larichiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia purerequisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali èsubordinata la legittimità del provvedimento coercitivo. Inoltre, ha posto in evidenzache la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vistastrutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispiratoal modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dalparticolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizie tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificataprobabilità di colpevolezza).Questa Corte, inoltre, ha più volte chiarito che, in tema di misure cautelari, lanozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella che serve a qualificareil quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale (Sez. 4,n. 17247 del 14/03/2019, Marando, Rv.276364; Sez. 4, n. 53369 del 09/11/2016,Jovanovic, Rv. 268683; Sez. 4, n. 38466 del 12/07/2013, Kolgjini, Rv. 257576).Invero, al fine dell'adozione della misura è sufficiente l'emersione di qualunqueelemento probatorio idoneo a fondare «un giudizio di qualificata probabilità sullaresponsabilità dell'indagato» in ordine ai reati addebitati. I detti indizi, pertanto,non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio dimerito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (per questa ragione l'art. 273,comma 1-bis cod. proc. pen. richiama l'art. 192, commi 3 e 4, medesimo codice,ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede laprecisione e concordanza degli indizi). Deve, peraltro, ricordarsi che la valutazionedel peso probatorio degli indizi è compito riservato al giudice di merito e che, insede di legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilodella sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentresono inammissibili le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, sirisolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze giàesaminate dal giudice, spettando alla Corte di legittimità il solo compito di verificarese il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hannoindotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato,controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione deglielementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto chegovernano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità,peraltro, deve rimanere "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendopossibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o aun diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. In altritermini, l'ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere direvisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lospessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristichesoggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari edelle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compitoesclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura edel Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è, perciò, circoscritto all'esclusivoesame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente adue requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'attoincensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamentesignificative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, risultanticioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato, ossia la congruità delleargomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr. Sez. 4, n.26992 del 29/05/2013, PM in proc. Tiana, Rv. 255460).3. Nel caso oggetto del presente ricorso, il Tribunale ha specificamentemotivato sulle ragioni per le quali [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto partecipedell’associazione e ha sottolineato che l’adesione al sodalizio fu stabile econtinuativa e si interruppe soltanto perché l’indagato ottenne una misuraalternativa.Richiamato il contenuto delle conversazioni intercettate, laddove Mosquerarendicontava i proventi dell’attività di spaccio, l’ordinanza impugnata riporta leconversazioni nelle quali [OSCURATO:PERSONA] si congratula con l’odierno ricorrente perl’efficienza dimostrata e lo induce a proseguire nel lavoro anche per il futuro(«quando vuoi tu… dimmi tu… io mi preparo») e per quantità non modeste(«lavoriamo così non è che è troppa»). Ne desume, non illogicamente, l’esistenzadi un vincolo durevole, stabilmente instaurato con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] «chesupera la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale delle singole operazioni edelinea l’adesione […] al programma criminoso a tempo indeterminato» (così,testualmente, pag. 4).Quanto alle esigenze cautelari, nel ritenere sussistente un concreto pericolo direiterazione di reati della stessa specie, il Tribunale ha sottolineato che, pur essendodetenuto in esecuzione pena, [OSCURATO:PERSONA] assunse un ruolo di rilievo all’interno delsodalizio contribuendo alla instaurazione di un fiorente traffico di stupefacenti inambiente carcerario «dove massima è la limitazione della libertà personale». Bastaosservare allora che nessun profilo di contraddittorietà o illogicità può essereravvisato nell’aver sostenuto che la spregiudicatezza così dimostrata non consentadi ritenere superata la presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc.pen. né adeguata una misura meno afflittiva della custodia in carcere.4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende. La cancelleria è incaricata degli adempimenti dicui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso il 29 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]