CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 29707/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2021 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, che confermava la sentenza del Tribunale di Torino in data 14 ottobre 2020, con cui l'imputato è stato condannato alle pene di giustizia in relazione al reato continuato di cui all'art. 644 cod. pen. 2. Con il primo motivo di ricorso si deduce, ex art. 606, comma 1, lettere b) ed e) cod. proc. pen., la violazione di legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; la decisione impugnata non dirime le questioni difensive indicate nell'atto di appello, in particolare quanto alla richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento avente ad oggetto l'esecuzione di una perizia a carattere contabile, ritenendo in modo del tutto apodittico, superflua l'attività istruttoria richiesta. Inoltre, la Corte territoriale con motivazione incompleta ed illogica aveva fondato la propria decisione sulla base del contenuto dei «quadernetti», contenenti le annotazioni del ricorrente sulle operazioni di finanziamento, e della perizia redatta nonostante l'evidente contrasto con quanto riferito dall'imputato, dalle persone offese e dal consulente della difesa in ordine alla natura dei rapporti di debito indicati nell'imputazione. 2.1. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione di legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato di usura, attesa l'assoluta carenza della motivazione in ordine alle doglianze espresse nell'atto di appello in tema di dolo del reato di usura, con particolare riferimento a quanto riferito dal consulente di parte in ordine alla tracciabilità delle transazioni relative ai pagamenti delle rate dei finanziamenti di cui al capo di imputazione ed in ordine all'episodicità del presunto superamento dei tassi soglia in proporzione al numero elevato dei contratti stipulati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. 2.2. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità del ricorrente. 2.3. Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione di legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla quantificazione della pena ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche, attesa l'erronea affermazione dell'insussistenza di elementi positivi idonei a giustificare il riconoscimento delle attenuanti, non avendo tenuto conto della lealtà processuale dell'imputato, della sua incensuratezza e della personalità desumibile dalle dichiarazioni delle stesse persone offese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate. 1.1. Il primo motivo di ricorso è reiterativo, oltre che manifestamente infondato. I giudici d'appello si sono fatti carico di esaminare tutti i profili oggetto di denuncia, condividendo il giudizio già espresso su quelle stesse questioni dal Tribunale non già mediante uno sterile richiamo della decisione appellata, ma procedendo a metter in rilievo gli argomenti logici e valutativi che superavano le criticità ipotizzate dall'appellante. Così per le questioni concernenti la richiesta rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (pagg. 7-9), rispetto alla quale sono state specificate le ragioni che escludevano la necessità di una nuova perizia, sicché avendo dato conto della ragioni che escludevano la necessità dell'ulteriore accertamento richiesto (escludendo di non essere in grado di decidere allo stato degli atti), il rigetto della relativa richiesta, in quanto logicamente e congruamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 1, n. 11168 del 18/02/2019, Caratelli, Rv. 274996 - 02). Allo stesso modo, ugualmente esistente e puntuale la motivazione riguardante la portata probatoria delle dichiarazioni delle persone offese, posta a confronto con la documentazione acquisita che è stata considerata, con argomenti coerenti e privi di vizi logici, vera e propria contabilità parallela (rispetto alla lecita attività di finanziamento svolta dalla società di cui il ricorrente era amministratore delegato) dimostrativa del reale contenuto delle pattuizioni intercorse tra l'imputato e le persone offese, valutando al contrario come meramente assertiva e illogica la tesi difensiva dell'annotazione sui "quadernetti" di mere ipotesi previsionali sulla capacità dei soggetti finanziati di provvedere a restituzioni di somme superiori a quelle indicate nei contratti "ufficiali", in modo da ridurre i tempi di restituzione del capitale e l'ammontare degli interessi dovuti. 1.2. Il secondo motivo di ricorso è formulato per ragioni non consentite ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen, non avendo formato oggetto di espresso motivo di impugnazione in grado di appello; in ogni caso, la lettura complessiva della decisione ha posto in rilievo le specifiche modalità della condotta, dimostrata dalla tenuta della contabilità "parallela" che, unitamente al profilo professionale del ricorrente, rende palese la sicura consapevole volontà diretta a concludere operazioni di finanziamento a condizioni usurarie. 1.3. Il terzo motivo di ricorso è assolutamente generico nella formulazione della censura, poiché non indica con la necessaria specificità né i capi e i punti della decisione oggetto delle doglianze, né a quale dei vizi cumulativamente indicati vada riferito il motivo di ricorso, così destinando il motivo alla declaratoria di inammissibilità poiché « la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma primo, lett. c) e 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio» (Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535 - 01). 1.4. Il quarto motivo di ricorso è reiterativo e manifestamente infondato.La Corte territoriale ha fornito sintetica ma puntuale motivazione sia in relazione al profilo dell'insussistenza dei presupposti per la concessione delle circostanze attenuanti generiche (rilevando tanto l'insufficienza dei dati positivi - quale l'incensuratezza - , quanto gli elementi riguardanti la gravità delle condotte di reato, la loro durata nel tempo e la significativa sistematicità della violazione dei precetti penali), sia per quanto attiene alla misura della pena irrogata, peraltro determinata in misura del tutto contenuta e assai vicina ai minimi edittali, anche in relazione agli aumenti applicati. Si tratta di motivazione in sintonia con l'insegnamento di legittimità: si è più volte affermato che nel valutare la concessione delle attenuanti generiche «il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato)» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; nello stesso senso anche Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509 - 03; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02); analogamente, in punto di commisurazione della pena e dovere di motivazione, è costante l'affermazione secondo cui ove il giudice ritenga di applicare una pena che, pur discostandosi dai minimi edittali, non superi la misura media di quella edittale è adeguatamente motivata la relativa decisione che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni sintetiche («pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento»), come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv 271243; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464). 2. All' inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s