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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 luglio 2024

Cassazione n. 19531/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26746/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]' FELICE, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lirappresenta e difende; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA],ALIMENTARI E FORESTALI, elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difendeex lege; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di LECCE n. 181/2021,depositata il 22/03/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/07/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], in proprio, e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., da lui legalmente rappresentata, hanno proposto opposizione contro l’ordinanza-ingiunzione n. 163/2017 del Dipartimento dell’ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, che aveva loro ingiunto di pagare euro 7.763,20 per avere seguito una pratica enologica consistente nell'uso di pezzi di legno di quercia (c.d. chips) per la preparazione di 800 ettolitri di vino [OSCURATO:PERSONA] atto a divenire [OSCURATO:PERSONA] 2012, in violazione dell’art. 3, comma 2 e allegato IA (punto 38 con le modalità di cui all’appendice 9 del regolamento europeo 606/2009, in relazione al d.m. 2 novembre 2006.

Gli opponenti hanno eccepito la carenza di legittimazione passiva di Mergè, che all’epoca non era legale rappresentante di Femar, la nullità della notificazione in quanto eseguita mediante consegna a Mergè, la violazione del principio del ne bis in idem in quanto per gli stessi fatti era stato celebrato un processo penale e Mergè era stato assolto perché il fatto non sussiste e infine la liceità della pratica enologica sanzionata.

Con la sentenza n. 1574/2019, il Tribunale di Lecce ha dichiarato inammissibile l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] perché tardiva e ha accolto l’opposizione di Mergè.

2. La sentenza è stata impugnata in via principale da Mergè e da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha fatto valere gravame incidentale.

La Corte d’appello di Lecce, con la sentenza 22 marzo 2021, n. 181, ha rigettato entrambi i gravami.

3. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorrono per cassazione.

Resiste con controricorso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. [OSCURATO:PERSONA]

I. Il ricorso è articolato in due motivi. 1) Il primo motivo contesta “mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione”: in modo contraddittorio e illogico la Corte d’appello, pur essendo pacifico che Mergè non era il legale rappresentante della società, ha ritenuta assorbita ogni altra questione attinente al merito dell’illecito amministrativo. 2) Il secondo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 3, e degli artt. 4 e 7 legge 689/1981, mancata osservanza dei principi generali dell'illecito amministrativo circa la personalità e l'imputabilità”: i giudici di merito hanno omesso di verificare “i connotati alla stregua dei quali può essere applicata la sanzione a una persona giuridica”, non preoccupandosi di accertare l'illecito amministrativo, ossia quel comportamento antigiuridico e colpevole cui è collegata la sanzione amministrativa.

I motivi sono inammissibili per mancanza di interesse – lo ha già ha sottolineato il giudice d’appello – per quanto concerne Mergè, che ha visto accolta in primo grado la propria opposizione.

I motivi sono poi inammissibili pure per quanto concerne la società [OSCURATO:PERSONA] in quanto non si confrontano con la ratio decidendidella sentenza impugnata: il giudice d'appello ha infatti correttamente precisato come la pronuncia di inammissibilità dell'opposizione proposta dalla società abbia precluso l’esame delle censure in merito della opposizione, così che non sussistono i denunciati vizi di motivazione e di violazione o falsa applicazione delle disposizioni richiamate.

II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente, che liquida in euro 2.000, oltre alle spese prenotate a debito.

Sussistono, exart. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26746/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]' FELICE, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lirappresenta e difende; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA],ALIMENTARI E FORESTALI, elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difendeex lege; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di LECCE n. 181/2021,depositata il 22/03/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/07/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], in proprio, e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., da lui legalmente rappresentata, hanno proposto opposizione contro l’ordinanza-ingiunzione n. 163/2017 del Dipartimento dell’ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, che aveva loro ingiunto di pagare euro 7.763,20 per avere seguito una pratica enologica consistente nell'uso di pezzi di legno di quercia (c.d. chips) per la preparazione di 800 ettolitri di vino [OSCURATO:PERSONA] atto a divenire [OSCURATO:PERSONA] 2012, in violazione dell’art. 3, comma 2 e allegato IA (punto 38 con le modalità di cui all’appendice 9 del regolamento europeo 606/2009, in relazione al d.m. 2 novembre 2006. Gli opponenti hanno eccepito la carenza di legittimazione passiva di Mergè, che all’epoca non era legale rappresentante di Femar, la nullità della notificazione in quanto eseguita mediante consegna a Mergè, la violazione del principio del ne bis in idem in quanto per gli stessi fatti era stato celebrato un processo penale e Mergè era stato assolto perché il fatto non sussiste e infine la liceità della pratica enologica sanzionata. Con la sentenza n. 1574/2019, il Tribunale di Lecce ha dichiarato inammissibile l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] perché tardiva e ha accolto l’opposizione di Mergè. 2. La sentenza è stata impugnata in via principale da Mergè e da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha fatto valere gravame incidentale. La Corte d’appello di Lecce, con la sentenza 22 marzo 2021, n. 181, ha rigettato entrambi i gravami. 3. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorrono per cassazione. Resiste con controricorso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in due motivi. 1) Il primo motivo contesta “mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione”: in modo contraddittorio e illogico la Corte d’appello, pur essendo pacifico che Mergè non era il legale rappresentante della società, ha ritenuta assorbita ogni altra questione attinente al merito dell’illecito amministrativo. 2) Il secondo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 3, e degli artt. 4 e 7 legge 689/1981, mancata osservanza dei principi generali dell'illecito amministrativo circa la personalità e l'imputabilità”: i giudici di merito hanno omesso di verificare “i connotati alla stregua dei quali può essere applicata la sanzione a una persona giuridica”, non preoccupandosi di accertare l'illecito amministrativo, ossia quel comportamento antigiuridico e colpevole cui è collegata la sanzione amministrativa. I motivi sono inammissibili per mancanza di interesse – lo ha già ha sottolineato il giudice d’appello – per quanto concerne Mergè, che ha visto accolta in primo grado la propria opposizione. I motivi sono poi inammissibili pure per quanto concerne la società [OSCURATO:PERSONA] in quanto non si confrontano con la ratio decidendidella sentenza impugnata: il giudice d'appello ha infatti correttamente precisato come la pronuncia di inammissibilità dell'opposizione proposta dalla società abbia precluso l’esame delle censure in merito della opposizione, così che non sussistono i denunciati vizi di motivazione e di violazione o falsa applicazione delle disposizioni richiamate. II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente, che liquida in euro 2.000, oltre alle spese prenotate a debito. Sussistono, exart. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art.
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