CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15311/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la ordinanza del 29/10/2021 del TRIBUNALE del RIESAME di FIRENZEudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] Lelk-cc la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, Ferdinando LIGNOLA, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. Letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente che insiste per l'accoglimento del ricorso. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 - è [OSCURATO:PERSONA] 1.E' impugnata l' ordinanza del Tribunale del Riesame di Firenze, che, pronunciando in sede di rinvio, ha accolto l'appello del Pubblico Ministero avverso la decisione del Giudice per le indagini preliminari di Firenze, che aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], accusato di due furti commessi, nell'agosto 2018, all'interno di altrettanti esercizi commerciali, dai quali aveva prelevato scarpe di note aziende del settore. 1.1. Il Tribunale distrettuale di Firenze ha ravvisato sia i gravi indizi di colpevolezza che le esigenze cautelari, individuate nel pericolo di reiterazione e nel pericolo di fuga. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, denunciando vizi della motivazione, illogica e apparente, con riguardo al giudizio di attualità di entrambe le ravvisate esigenze cautelari. Segnala, a tal fine, il difensore ricorrente che i fatti risalgono a due anni fa, l'unico precedente specifico risultante a carico del ricorrente è del 2011, mentre il precedente di polizia riguarda un fatto del 2017; inoltre, il Tribunale distrettuale non ha considerato che il ricorrente era stato tratto in arresto in esecuzione della prima ordinanza, poi annullata dalla Corte di cassazione, avendo, così, già patito un pre-sofferto di oltre tre mesi. Tale ultima circostanza assume rilievo, nell'ottica difensiva, sia con riguardo al pericolo di recidivanza, per l'effetto deterrente che la restrizione ha prodotto, sia con riferimento pericolo di fuga, giacchè il ricorrente venne trovato sul territorio italiano, e tratto in arresto. Tutti elementi obliterati dal Tribunale con una motivazione apodittica e manifestamente illogica, appiattita sulle valutazioni già espresse due anni prima. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato, e l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Firenze per nuovo esame con specifico riguardo al profilo dell'attualità delle esigenze cautelari. 2. Il vizio di motivazione denunciato dalla difesa ricorrente affligge il provvedimento impugnato con riguardo a entrambe le esigenze cautelari ravvisate. 2.1. E, invero, quanto al pericolo concreto e attuale di reiterazione del reato, esso resta ancorato, nella valutazione del Tribunale, a un precedente specifico risalente a 10 anni fa e a una segnalazione di polizia per ricettazione dell'ottobre 2017, che, di per sé soli, senza adeguato scrutinio ai fini in esame, sarebbero elementi già insufficienti a giustificare un giudizio di attualità, secondo le coordinate declinate dalla giurisprudenza di questa Corte. A tanto si aggiunge che il Tribunale ha del tutto obliterato il dato - sottolineato, a ragione, dalla Difesa ricorrente - che l'indagato è stato detenuto per oltre tre mesi (dal 23.9.20 all'8.1.21), prima dell'annullamento della misura di cui oggi nuovamente si discute e che, dalla rimessione in libertà, egli non ha dato adito a rilievi di sorta. Cosicchè, risulta evidente il salto logico che caratterizza la struttura argomentativa della ordinanza impugnata che, da un lato, ha valorizzato, ai fini del giudizio di attualità delle esigenze cautelari, pregiudizi lontani nel tempo ( 10 anni dall'ultimo reato, quattro anni dall'ultima segnalazione di polizia), dall'altro, ha completamente trascurato di considerare la possibile valenza deterrente di una detenzione intramuraria protrattasi per circa tre mesi, anche alla luce della riacquistata libertà già da più di un anno al momento della adozione del provvedimento impugnato. Del tutto irragionevolmente, dunque, si afferma, nel provvedimento impugnato, come sia "assolutamente pacifico che l'indagato dal lontano 2011 è dedito alla commissione di delitti contro il patrimonio, con specifico riferimento al settore delle calzature". 2.2. La valutazione del Tribunale di Firenze si discosta dall'insegnamento di questa Corte che, in tema di valutazione del pericolo di reiterazione del reato - che deve essere non solo concreto - fondato, cioè, su elementi reali e non ipotetici, ma presentare anche il requisito dell'attualità, così come introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, - ne ha esplicitato il significato nel senso che sia possibile formulare una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Secondo tale opzione ermeneutica " si ritiene che il pericolo di reiterazione sia "concreto" ogni volta che si dimostri l'esistenza di elementi non ipotetici, ma reali, dai quali si possa dedurre la probabilità di recidiva; sia "attuale" ogni volta in cui sia possibile una prognosi infausta in ordine alla ricaduta nel delitto, ovvero sia possibile valutare l'esistenza del pericolo di recidiva "prossimo" all'epoca in viene applicata una misura, seppure non "imminente". Non si richiede, invece, che il giudizio sull'attualità si estenda alla previsione di una specifica occasione per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice della cautela."( Sez. 2 n. 53645 del 08/09/2016, Rv. 268977). Nell'ottica di tale orientamento, maggiormente accreditato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la valutazione prognostica in questione non richiede la previsione di una "specifica occasione" per delinquere (Sez.5, n. 33004 del 03/05/2017, Rv. 271216, conf. da ultimo, Sez. 2 n. 5054 del 24/11/2020 (dep. /2021 ) Rv. 280566); Sez. 1 n. 14840 del 22/01/2020, Rv. 279122; Sez. 5 n. 11250 del 19/11/2018 (dep. 2019 ) Rv. 277242), il requisito della attualità, quale espressione della continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, deve essere apprezzato sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare (conformi, tra le altre, Sez. 2, n. 26093 del 31/03/2016, Centineo, Rv. 267264; Sez. 2, n. 18745 del 14/04/2016, Modica, Rv. 266749; Sez. 2, n. 25130 del 14/04/2016, Cappello, Rv. 267232; Sez. 2, n. 18744 del 14/04/2016, Fotí, Rv. 266946; Sez. 6, n. 15978 del 27/11/2015, Garrone, Rv. 266988). Si vuole dire che non può prescindersi, ai fini della valutazione di attualità del pericolo, dalla distanza di tempo intercorrente tra i fatti e l'emissione della misura, nel senso che, della sopravvivenza del pericolo di recidiva al momento della adozione della misura, in relazione al tempo trascorso dal fatto contestato e alle peculiarità della vicenda cautelare, deve darsi atto compiutamente in motivazione, in misura tanto più ampia quanto più tra i fatti commessi e il momento di verifica cautelare sia trascorso un considerevole lasso di tempo, (cfr. Sez. 5, n. 33004 del 3/5/2017, Cimieri, Rv. 271216; sostanzialmente nello stesso senso, Sez. 2, n. 53645 del 8/9/2016, Lucà, Rv. 268977, e Sez. 3, n. 12477 del 18/12/2015, dep. 2016, Mondello, Rv. 266485). Ciò posto, nella valutazione dell'attualità del pericolo di reiterazione, diventa rilevante, non solo il giudizio sulla permanenza del periculum libertatis dal momento della consumazione del fatto per cui si procede a quello in cui viene effettuato il giudizio cautelare, ma anche la proiezione di tale stato soggettivo nel futuro prossimo, attraverso la effettuazione di un giudizio di tipo probabilistico (tipico della cognizione cautelare) fondato sulla valutazione della vita anteatta e sulle concrete condizioni di vita dell'indagato. Ne consegue che il pericolo di reiterazione può considerarsi attuale ogni volta in cui sussista un pericolo di recidiva prossimo all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non imminente, sebbene non possa prescindersi, nel giudizio sulla attualità, sia dall'analisi della personalità dell'accusato (desumibile anche, seppur non solo, dalle modalità del fatto per cui si procede), sia dall'esame delle sue concrete condizioni di vita. Il giudice della cautela deve, in ogni caso, valorizzare l'esistenza di elementi specializzanti, senza limitarsi alla rilevazione della astratta gravità del titolo di reato. ( Sez. 2, n. 53645 del 08/09/2016, Rv. 268977). 2.3. Nel caso di specie, come già ricordato, il pericolo di recidiva è stato ricollegato dal Tribunale distrettuale a vicende davvero risalenti nel tempo e senza tener conto del lasso temporale trascorso, oltre che dalla commissione del fatto, anche dalla rimessione in libertà dell'indagato ( a seguito dell'intervenuto annullamento da parte della Corte di cassazione), periodo durante il quale egli non ha dato adito a rilievi di sorta, ovvero, quindi, trascurando di valutare, da un lato il possibile effetto deterrente dello status detentionis, dall'altra obliterando la mancanza di elementi negativi riferibili agli ultimi anni. 2.4. Alla luce delle premesse orientative poc'anzi richiamate, il vizio di mancanza di attualità delle esigenze di special-prevenzione è concretamente predicabile in ragione dell' ampio lasso temporale intercorso tra i fatti e il momento della adozione dell'ordinanza restrittiva, del significativo periodo di restrizione carceraria presofferto, nonché del successivo tempo trascorso in libertà dal ricorrente, e, quindi, del tempo passato tra la scarcerazione e la nuova valutazione cautelare, tutti elementi meritevoli di adeguato apprezzamento da parte del giudice della cautela ai fini della valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, e, invece, del tutto obliterati dal Tribunale del Riesame che ha, dunque, fondato la valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative su una analisi solo parziale - e, per questo, contraddittoria rispetto ad altri elementi fattuali - della concreta fattispecie cautelare al suo esame, laddove, invece, non può non esigersi, ai fini di uno scrutinio accurato - che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale - che detta valutazione debba essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti (Sez. 5 , n. 11250 del 19/11/2018 (dep. 2019 ) Rv. 277242 ). 3. Anche il pericolo di fuga è desunto automaticamente dall'assenza di documenti di identità e di una stabile dimora, elementi di per sé non decisivi, se non fondati su concreti elementi laddove non si tratti di irreperibilità significativa (Sez. 2, n. 775 del 02/12/2005 (dep. 2006) Rv. 232866 in cui si è esclusa la significatività della irreperibilità non accompagnata da concreti elementi significativi della volontà di sottrarsi al processo), soprattutto in considerazione della circostanza che il ricorrente venne tratto in arresto ( il 5 giugno 2020) in esecuzione della originaria ordinanza cautelare, venendo reperito nel territorio cittadino a distanza di quasi un anno dai fatti. 3.1. Nella consolidata elaborazione ermeneutica della giurisprudenza di legittimità, i requisiti della concretezza e della attualità, che anche il pericolo di fuga deve possedere, vanno accertati attraverso l'apprezzamento di tutti gli elementi utili risultanti dagli atti, quali il comportamento processuale ed extraprocessuale, i precedenti penali, le modalità del fatto e l'entità della pena, dai quali desumere la volontà e capacità dell'indagato di darsi alla fuga. Ai fini dell'attualità di tale pericolo, non si richiede necessariamente l'esistenza di condotte materiali rivelatrici dell'inizio dell'allontanamento o comunque espressive di fatti ad esso prodromici. E' invece sufficiente accertare, con giudizio prognostico verificabile, perché ancorato alla concreta situazione di vita del soggetto, alle sue frequentazioni, ai precedenti penali, alle pendenze giudiziarie e, più in generale, a specifici elementi vicini nel tempo, l'esistenza di un effettivo e prevedibilmente prossimo pericolo di allontanamento, tale da richiedere un tempestivo intervento cautelare (ex multis Sez. 6, n. 16864 del 07/03/2018 Rv. 273011; Sez. 6, n. 48103 del 27/09/2018, Roncali, Rv. 274220). Quanto alla sua concretezza, si è ripetutamente escluso che possa essere desunta dalla generica esistenza di contatti con l'estero, ancorchè solidi e ramificati, o anche solo dalla disponibilità in un paese straniero di interessi economici (ex multis Sez. 6, n. 16864 del 07/03/2018, Vescio e altri, Rv. 273011; Sez. 3, n. 4635/16 del 01/07/2015, Vida, Rv. 266266), o dalla circostanza che l'indagato si sia trasferito nel suo paese di origine e di abituale dimora ( Sez. 1 n. 31765 del 10/09/2020,Rv. 279893), e si è anche escluso che detto pericolo posso essere automaticamente desunto dal fatto che il soggetto non abbia fissa dimora, situazione questa, pur meritevole di adeguato apprezzamento ai fini del giudizio sulla sussistenza del pericolo, ma che di per sè non esprime la volontà di sottrarsi al processo, quantomeno laddove non venga in rilievo una concreta variazione dello stile di vita sopravvenuta a seguito dell'inizio delle indagini preliminari (Sez. 2, n. 775 del 02/12/2005 -dep. 2006, Belal,Rv. 232866). Il pericolo di fuga deve, invece, essere ancorato a concreti elementi dai quali sia logicamente possibile dedurre, attraverso la valutazione di un'attività positiva del soggetto, la reale ed effettiva preparazione della fuga (Sez. 1, n. 31765 del 10/09/2020, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 279893). 4.2 Tali consolidati principi appalesano immediatamente l'inconsistenza della motivazione del provvedimento impugnato, tanto generica da risultare solo apparente, sol che si consideri che il Tribunale, senza il corredo di più concreti e specifici elementi di fatto, si limita ad annotare che si tratta di soggetto privo di documenti e senza fissa dimora, senza neppure confrontarsi con le richiamate coordinate ermeneutiche.L'esito del presente scrutinio di legittimità e, quindi, l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Firenze, per nuovo giudizio sul requisito della attualità delle ravvisate esigenze cautelari . P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Firenze. Così deciso in Roma, 08 febbraio 2022 IIrConsigliere estensor