CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 42318/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 30 marzo 2021, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della condanna pronunciata in data 28 febbraio 2020 dal Tribunale di Aosta in composizione monocratica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 41.110/75 di cui al capo C), ha ravvisato l'unicità del reato nei due furti di cui ai capi A) e B), rideterminando la pena in mesi 8 di reclusione e 200,00 euro di multa, confermando nel resto. L'accusa attiene al furto pluriaggravato di due telecamere installate nel condominio "Corléans 2" con le aggravanti di avere commesso il fatto con violenza sulle cose, con l'utilizzo di un bastone e travisato in volto con un passamontagna; con la recidiva infraquinquennale. [OSCURATO:PERSONA] il 9 marzo 2019. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia contenente i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione di legge con riferimento alla qualificazione giuridica operata del fatto. In particolare, secondo il ricorrente, i giudici di merito avrebbero errato nel ricondurre la condotta accertata alla fattispecie di furto, dovendosi più correttamente ravvisare il reato di danneggiamento dal momento che il ricorrente, dopo avere danneggiato le telecamere asportandole con l'utilizzo di un bastone e averle portate via, non le ha trattenute presso di sé, ma le ha gettate tra le cianfrusaglie depositate nel garage di casa, come risultato dalla perquisizione domiciliare negativa e dalla circostanza che è stata la di lui madre, dopo avere rinvenuto le telecamere in garage, a consegnarle agli inquirenti. La condotta difetterebbe del dolo specifico del reato di furto e dunque il fine di procurare profitto per sé o altri; l'asportazione di beni danneggiati ed inservibili può essere considerato un post factum non punibile. Dalla derubricazione della condotta in quella di danneggiamento deriverebbe una pronunzia di proscioglimento per intervenuta depenalizzazione o comunque l'improcedibilità per difetto di querela. 2.2.Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell'art.131 bis cod. pen. e alla determinazione della pena. Lamenta il ricorrente che, in considerazione della minima gravità dei fatti contestati e della circostanza che il Max abbia provveduto prima dell'apertura del dibattimento al risarcimento dei danni alla persona offesa (in primo grado è stata concessa la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.), non sia stata riconosciuta l'applicazione della condizione di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen. o, comunque, la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. e operato un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e delle altre attenuanti di prevalenza sulle contestate aggravanti e sulla recidiva con una rideterminazione della pena finale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato non confrontandosi con i contenuti della sentenza e con la giurisprudenza di questa Corte sul punto.1.1.La sentenza ha specificamente affrontato il tema richiamando il principio affermato da questa Corte ( sia pure con riferimento ai reati nella forma tentata) secondo il quale: "Ai fini della qualificazione del reato come tentativo di furto aggravato dalla violenza sulle cose o come tentativo di danneggiamento, poiché i due reati si distinguono non per la materialità del fatto, che può essere identica, ma per la finalità della condotta, occorre valutare le modalità dell'azione, i mezzi impiegati per realizzarla nonchè le caratteristiche strutturali della cosa mobile, per stabilire se l'intenzione dell'agente fosse diretta all'impossessamento della cosa mobile o, invece, al mero deterioramento della stessa.(Sez. 4, n. 37532 del 09/06/2021, Rv. 281927). La motivazione ha quindi fatto buon governo del principio richiamato evidenziando la volontà appropriativa dei beni e la circostanza che le telecamere sono state asportate, elemento distintivo tra i due reati, circostanza che esclude la sola volontà di deteriorarli. 1.2.La prospettata qualificazione della condotta come ipotesi di danneggiamento in quanto le telecamere sono risultate inservibili non può essere accolta dal momento che la inutilizzabilità è sopravvenuta proprio a causa della condotta dell'autore del fatto. L'oggetto asportato, peraltro, seppure non più utilizzabile come telecamera (o ugualmente utilizzabile previa riparazione) conserva comunque un suo valore economico, come evidenziato dalla sentenza, anche solo perché può contenere alcune parti utili ad altri fini. 2.11 secondo motivo è manifestamente infondato nonché inedito in quanto proposto per la prima volta in questa sede. Le Sezioni unite di questa Corte (S.U. n.13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv.266589) hanno definito l'ambito dell'istituto di cui all'art.131 bis cod. pen. Da un lato il legislatore ha compiuto una graduazione qualitativa, astratta, basata sull'entità e sulla natura della pena; vi ha però aggiunto un elemento d'impronta personale, pure esso tipizzato, tassativo, relativo alla abitualità o meno del comportamento. Dall'altro lato ha demandato al giudice una ponderazione quantitativa rapportata al disvalore di azione, a quello di evento, nonché al grado della colpevolezza. Ha infine limitato la discrezionalità del giudizio escludendo alcune contingenze ritenute incompatibili con l'idea di speciale tenuità: motivi abietti o futili, crudeltà, minorata difesa della vittima ecc.. Da tale connotazione dell'istituto emerge un dato di cruciale rilievo, che deve essere con forza rimarcato: l'esiguità del disvalore è frutto di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno ed alla colpevolezza.E potrà ben accadere che si sia in presenza di elementi di giudizio di segno opposto da soppesare e bilanciare prudentemente. Da quanto precede discende che la valutazione inerente all'entità del danno non è da sola sufficiente a fondare o escludere il giudizio di marginalità del fatto 2.1.Quanto alla motivazione in ordine allo specifico punto la sentenza, nel motivare in ordine alla mancata concessione della circostanza di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. ha implicitamente escluso anche la possibile applicazione dell'art.131 bis cod. pen. 2.2. La doglianza in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio si presenta generica. La sentenza ha esaustivamente motivato con argomenti in fatto circa il bilanciamento in termini di equivalenza e non di prevalenza, non censurabili in questa sede di legittimità e circa la quantificazione del trattamento sanzionatorio, peraltro, vicino ai limiti edittali. Nè il ricorrente ha specificato le ragioni in base alle quali la determinazione del trattamento sanzionatorio avrebbe dovuto essere connotata di maggior favore per lo stesso. 3.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro tremila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de