CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05165/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Ritenuto che il termine, quinquennale, di sospensione condizionale della pena (art. 163, primo comma, cod. pen.), cui vanno riferite le eventuali situazioni che ne determinano la revoca di diritto prevista dall'art. 168, primo comma, cod. pen., decorre dal momento in cui la sentenza che concede il beneficio diviene definitiva (da ultimo; Sez. 1, n. 24999 del 31/05/2022, Fulle, Rv. 283404 - 01; Sez. 4, n. 23192 del 10 maggio 2016, Seraglia, Rv. 267095). Si tratta di regola valida sia per l'ipotesi prevista dall'art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen. (revoca per delitto posteriormente commesso) che per quella prevista dal successivo n. 2) (revoca a seguito di condanna per delitto anteriormente commesso); che, alla luce di interpretazione sistematica dei precetti rispettivamente recati dagli artt. 163, primo comma, 164 e 168 cod. pen., in entrambe le ipotesi sopra indicate il dies a quo per la decorrenza del termine, ai fini della revoca di diritto della sospensione condizionale della pena (l'atto giudiziale è sul punto di mero accertamento, necessario ai fini dell'esecuzione della pena giudizialmente sospesa, di una condizione già verificatasi; cfr., per tutte: S.U., n. 7551 del 8 aprile 1998, Cerroni, Rv. 210798; Sez. 1, n. 790 del 27 gennaio 1999, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 212754; Sez. 1, n. 20293 del 8 maggio 2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 239996), non può che coincidere con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, ovverosia con il momento nel quale, essendo concretamente eseguibile la pena, diviene efficace l'ordine di sospenderne, per un tempo determinato, la relativa esecuzione (art. 163, primo comma, cod. pen.); alla condizione, però, che il condannato non commetta altro reato o non riporti altra condanna (art. 168 cod. pen.); Rilevato che, in sintonia con gli esposti principi, l'ordinanza impugnata ha accertato l'avvenuta revoca di diritto, in applicazione dell'art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen., della sospensione condizionale della pena applicata al ricorrente con sentenza divenuta irrevocabile il 28 ottobre 2012 sul presupposto che il ricorrente aveva commesso successivamente - precisamente in data 8 febbraio 2016 - un altro delitto accertato da sentenza di condanna divenuta irrevocabile il 4 aprile 2018. Tale ultimo delitto, infatti è stato commesso prima che fosse decorso il termine di cinque anni a partire dal giorno di formazione del giudicato formale sulla statuizione a suo tempo emessa in applicazione degli artt. 163 e 164 cod. pen. Ritenuto che l'interpretazione dal ricorrente data all'art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen. (in base alla quale occorrerebbe avere riferimento non alla data di commissione del secondo reato bensì a quello del passaggio in cosa giudicata della sentenza che tale secondo reato abbia accertato) è manifestamente infondata nei termini in cui è prospettata, scontrandosi con il tenore letterale della norma come costantemente interpretato dalla giurisprudenza di legittimità. Se è vero che la revoca si verifica di diritto al momento del passaggio in cosa giudicata della sentenza che accerta la commissione del secondo reato; è altrettanto vero che l'effetto di tale giudicato è solo quello di cristallizzare nel tempo la posteriorità del reato rispetto al giorno del passaggio in giudicato della sentenza che il beneficio ha concesso. Va, infatti, tenuto presente che il provvedimento giudiziale di revoca di cui si discute ha mera funzione ricognitiva della condizione risolutiva del beneficio e i relativi effetti si producono ex tunc, retroagendo al momento (commissione del successivo reato) in cui la condizione si è verificata (fra le altre: Sez.U., n. 7551 del 8 aprile 1998, Cerroni, Sez. 5, n. 34332 del 12 aprile 2005, Massabò, Rv. 232249). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Cos