CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 25413/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 11821-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 572/16/2021 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso un avviso di intimazione per IRPEF relativamente all'anno d'imposta 2004; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'appello dell'Ufficio affermando che la cartella sottesa all'avviso di intimazione è stata notificata ai sensi dell'art. 140 civ. proc. civ. trattandosi di temporanea assenza del destinatario (cosiddetta "irreperibilità relativa") e nel caso di specie [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non ha dato la prova di aver notificato legittimamente la cartella portante imposte erariali relative al 2004. Infatti la raccomandata informativa (CAD) è stata indirizzata a soggetto diverso (tale [OSCURATO:PERSONA]) e ciò non ha consentito il perfezionarsi della notifica. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proponeva ricorso affidato ad un unico motivo e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo di ricorso, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. dedece la violazione e falsa applicazione degli artt. 139 e 140 cod. proc. civ. in quanto la cartella di pagamento è stata ritualmente notificata in data 27 ottobre 2011 poiché Ric. 2021 n. 11821 sez. MT - ud. 25-05-2022 -2- sono state espletate le formalità previste dagli artt. 139 e 140 cod. proc. civ.: nel caso di specie la documentazione ritualmente depositata in atti comprova l'avvenuta notifica, nonché l'invio della raccomandata, poi restituita al mittente per compiuta giacenza e al numero di raccomandata 61012079229-6 corrisponde il nome della signora Palawatta, ragion per cui ogni diversa dicitura non potrà essere tenuta in considerazione. Il motivo di impugnazione è inammissibile in quanto, secondo questa Corte: ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale; avviso che, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario (Cass.n. 25351 del 2020); la notificazione di un avviso o altro atto impositivo viene svolta nelle forme di cui all'art. 60, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 600 del 1973, nel caso in cui il contribuente, che ne è destinatario, risulti trasferito in luogo sconosciuto. In tale ipotesi, il messo notificatore, svolte le ricerche nel Comune in cui si trova il domicilio fiscale del contribuente per verificare l'eventuale mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune e accertata la sua irreperibilità presso la residenza anagrafica, procede alla notifica, effettuando il deposito nella casa comunale e inviando la raccomandata informativa, con avviso di ricevimento, ex art. 140 c.p.c., la cui produzione in giudizio costituisce prova Ric. 2021 n. 11821 sez. MT - ud. 25-05-2022 -3- dell'avvenuto perfezionamento della notificazione (Cass. n. 4657 del 2020). Il motivo di impugnazione è quindi inammissibile per difetto di autosufficienza (cfr., ex multis, Cass. nn. 28072 e 24048 del 2021), per non avere la parte ricorrente allegato e dimostrato quanto affermato nel ricorso da un punto di vista fattuale (ossia che la documentazione ritualmente depositata in atti comproverebbe l'avvenuta notifica, nonché l'invio della raccomandata, poi restituita al mittente per compiuta giacenza e che al numero di raccomandata 61012079229-6 corrisponde il nome della signora Palawatta). Deve infatti rilevarsi che, per contestare i fatti affermati dalla [OSCURATO:PERSONA] (ossia la circostanza che la raccomandata informativa - CAD - è stata indirizzata a soggetto diverso - tale [OSCURATO:PERSONA] - e ciò non ha consentito il perfezionarsi della notifica), la ricorrente fa riferimento a circostanze che non sono trascritte nel corpo del ricorso, né ad esso allegate in violazione del principio di autosufficienza del ricorso stesso: in effetti, il principio di autosufficienza - prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. - è volto ad agevolare la comprensione dell'oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell'impugnazione: ne deriva che il ricorrente ha l'onere di operare una chiara esposizione dei fatti funzionale alla piena valutazione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte di cassazione (che non è tenuta a ricercare gli atti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino) di verificare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui testuale riproduzione, in tutto o in parte, è invece richiesta quando la sentenza è censurata per non averne tenuto conto (Cass. n. 24340 del 2018; Cass. n. 17070 del 2020). Ric. 2021 n. 11821 sez. MT - ud. 25-05-2022 -4- Pertanto, ritenuto inammissibile l'unico motivo, il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 1.400,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma d