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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 maggio 2022

Cassazione n. 15583/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 31640-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 101, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' E BORSA, elettivamente domiciliata in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 31640/2018 Numero sezionale 778/2022 Numero di raccolta generale 15583/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 PROVIDENTI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 13/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 14/03/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie depositate dalla Consob; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione avverso la Delib. n. 19935 del 30 marzo 2017, con cui CONSOB, all'esito del procedimento disciplinato dall'art. 195 D.Lgs. n. 58 del 1998, ha applicato al ricorrente la sanzione di Euro

115.000. In particolare, CONSOB ha contestato all’opponente, nella qualità di consigliere di amministrazione di [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza a partire dal 27/4/2013 le seguenti violazioni: 1) art. 21, comma 1, lettera d), t.u.f. e art. 15 Regolamento congiunto Banca d’Italia/Consob, nonché dell'art. 21, comma 1, lettera a), t.u.f. e degli artt. 39 e 40 [OSCURATO:PERSONA] n. 16190/2007 in relazione alla valutazione di adeguatezza delle operazioni (periodo 1.4.2011-22.4.2015): "Sono state ravvisate carenze nelle procedure per la valutazione Ric. 2018 n. 31640 sez.

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Per l'effetto, è stata riscontrata una profilatura degli investitori sbilanciata verso i profili di rischio più alti ed, in occasione dell'AUC 2014, una diffusa riproposizione in regime di appropriatezza di ordini già sottoposti a valutazione di adeguatezza e risultati inadeguati (cd.

"strumentale imputazione degli ordini all'iniziativa cliente").

Tali condotte si sono realizzate in un contesto operativo caratterizzato da un'azione commerciale strutturata e pervasiva, i cui obiettivi sono stati individuati esclusivamente sulla base di esigenze di patrimonializzazione della Banca ed in potenziale spregio dei bisogni di investimento della clientela pur da servire.

Le pressioni si sono sostanziate, fra l'altro, nella raccolta di manifestazioni di interesse prima della pubblicazione del prospetto informativo e nell'impiego dei finanziamenti quale leva per indurre alla sottoscrizione delle azioni soggetti che versavano in una situazione di dipendenza economica dalla Banca." (pagina 3 dell'atto di accertamento); 2) art. 21, comma 1, lettera a), t.u.f. in relazione all'attività di finanziamento della clientela finalizzata all'acquisto di azioni della Banca (periodo 1.1.2012-22.4.2015): "In assenza delle cautele dei presidi di correttezza e trasparenza, sono state riscontrate irregolarità Ric. 2018 n. 31640 sez.

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 31640/2018 Numero sezionale 778/2022 Numero di raccolta generale 15583/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 comportamentali nei finanziamenti concessi dalla Banca alla propria clientela esclusivamente finalizzati all'acquisto delle azioni di propria emissione.

Le specifiche modalità operative emerse in proposito, che hanno condotto ad una grave alterazione del processo decisionale di investimento da parte della clientela, sono risultate funzionali alle mere esigenze di capitalizzazione della Banca." (pagina 3 dell'atto di accertamento); 3) art. 21, comma 1, lettera d), t.u.f. e art. 15 Regolamento congiunto Banca d’Italia/Consob, nonché art. 21, comma 1, lettera a), t.u.f. e art. 49, commi 1 e 3, [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla gestione degli ordini dei clienti (periodo 1.4.2011-22.4.2015): "Sono state riscontrate carenze nelle procedure relative alla gestione degli ordini aventi ad oggetto le azioni della Banca che, consentendo alle strutture preposte ampi margini di discrezionalità nella trattazione delle disposizioni vivono in vendita della clientela retail, non hanno assicurato una trattazione oggettiva e rispettosa del principio di priorità temporale (cd.

"procedure per il rispetto della priorità degli ordini")" (pagine 3-4 dell'atto di accertamento); 4) art. 21, comma 1, lettera d), t.u.f. e art. 15, comma 1, Regolamento congiunto Banca d’Italia/Consob, nonché degli artt. 19 e 21 del citato Regolamento congiunto, in relazione alle procedure di pricing delle azioni della Banca (periodo 1.4.2011-22.4.2015): "Sono state riscontrate carenze nelle Ric. 2018 n. 31640 sez.

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 31640/2018 Numero sezionale 778/2022 Numero di raccolta generale 15583/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 procedure definite dalla Banca per (i) l'attività di governo e controllo sulla metodologia impiegata dall'esperto indipendente ai fini della valutazione del valore dell'azione BPV per gli anni 2013 2014 e (ii) la formulazione della proposta di prezzo delle azioni All'assemblea dei Soci (c.d.

"procedure per il pricing dell'azione")" (pagina 4 dell'atto di accertamento): 5) art. 8 comma 1 t.u.f. in materia di vigilanza informativa della Consob (periodo 23.5.2014-22.4.2015): Con riferimento all’operazione di Aumento di capitale 2014, le informazioni fornite in proposito dalla Banca alla Consob a seguito di una specifica richiesta di dati e notizie ex art. 8 del t.u.f., hanno dato conto di modalità di svolgimento dell’Aumento di capitale stesso che poi hanno trovato sotto più profili smentita negli accertamenti condotti in loco (pag. 4 dell’atto di accertamento).

Al ricorrente è stata applicata una sanzione complessiva di Euro 105.000, pari alla sanzione di Euro 60.000 per la violazione n. 2, aumentata, per effetto del cumulo giuridico, di Euro 10.000 per la violazione n. 1, di Euro 10.000 per la violazione n. 3, di Euro 15.000 per la violazione n. 4 e di Euro 10.000 per la violazione n. 5.

Si è costituita in giudizio Consob, resistendo all'opposizione e chiedendone la reiezione.

Ric. 2018 n. 31640 sez.

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Disattese le questioni preliminari relative alla pretesa applicazione dello ius superveniens più favorevole di cui al D. Lgs. n. 72/2015, nonché in merito alla richiesta di riunione con altri procedimenti sanzionatori che riguardano lo stesso opponente, la sentenza reputava corretta l’applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni.

Quindi, riassunte le vicende del gruppo [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza, con il richiamo ai vari aumenti di capitale deliberati nel 2014, riteneva sussistenti tutte le violazioni oggetto di contestazione, alla luce del complesso materiale istruttorio raccolto dalla Consob nella fase ispettiva.

Quanto al profilo soggettivo degli illeciti contestati, la Corte d’Appello, richiamato il contenuto dell’art. 3 della legge n. 689/81, così come interpretato dalla prevalente giurisprudenza, rilevava che sino al 12/2/2015 non erano state conferite deleghe nell’ambito del CdA, così che tutti i consiglieri erano onerati di verificare che la società fosse munita di un governo efficace dei rischi, esercitando una funzione dialettica e di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi.

Né poteva invocarsi la buona fede anche a voler sottolineare la pretesa esistenza di un disegno da parte dei vertici societari volto ad occultare le numerose irregolarità Ric. 2018 n. 31640 sez.

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Sussisteva nella specie la violazione del dovere di informarsi, anche tramite interlocuzione con le strutture interne della società, onde poter poi richiamare l‘attenzione dell’organo amministrativo circa il rospetto delle regole che governano la corretta esecuzione dei servizi di investimento.

Le mere rassicurazioni offerte dalle strutture interne non esimevano quindi dal dovere di un approfondimento.

Ciò valeva in particolare per le violazioni procedurali di cui agli illeciti nn. 1, 3 e 4 nonché per quelle comportamentali di cui agli illeciti nn. 1 e

3. Quanto alla violazione di cui al n. 2, la sentenza osservava che il CdA aveva approvato le richieste di acquisto/cessione di azioni della BPV, sicché era in grado di potersi avvedere delle analisi sottostanti siffatte richieste, onde rilevare il legame che era stato instaurato tra i finanziamenti e gli acquisti delle azioni.

Inoltre, già nel 2014 la Consob aveva sollecitato la banca a porre particolare attenzione al tema dei finanziamenti correlati all’acquisto di azioni proprie, il che avrebbe dovuto allertare anche l’opponente al fine di adempiere ai propri doveri di componente del CdA.

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 31640/2018 Numero sezionale 778/2022 Numero di raccolta generale 15583/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 Quanto alla violazione n. 5, la circostanza che la risposta alla Consob fosse frutto dell’attività dolosa e mendace del Direttore Generale all’uopo delegato non esimeva l’opponente da responsabilità, in quanto avrebbe dovuto in ogni caso vigilare sul contenuto dell’informativa, e ciò anche in ragione dell’importanza dell’operazione di aumento di capitale cui si correlava.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, illustrato da memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2381 e 2392 c.c.

Si sostiene che la sentenza gravata abbia erroneamente ritenuto che il ricorrente, sebbene privo di deleghe, potesse agevolmente interloquire con il Direttore Generale, anche in ordine ai rapporti tenuti con le autorità di vigilanza.

Peraltro, non vi erano segnali di allarme che potessero indurre il ricorrente ad attivarsi, con la conseguenza che al ricorrente è stata imputata una responsabilità di tipo oggettivo La riforma del diritto societario del 2003 non consente di affermare una generalizzata responsabilità da posizione per gli amministratori privi di deleghe, i quali hanno una possibilità di intervento solo alla luce delle informazioni loro Ric. 2018 n. 31640 sez.

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Trattasi, a detta del ricorrente, di principi che trovano poi applicazione anche al settore bancario, e ciò alla luce della peculiare rete di controlli interni di cui si era munita BPVI, il che escludeva che potesse invocarsi una responsabilità anche del ricorrente.

Le strutture interne aziendali non avevano mai individuato o segnalato delle situazioni anomale, occorrendo altresì considerare che vi era stata una espressa volontà di occultare il reale andamento delle pratiche di finanziamento e di vendita delle azioni, il che impediva ogni possibilità di conoscenza da parte degli amministratori non esecutivi.

Quindi si evidenzia, in relazione alle singole violazioni contestate, come alcuna responsabilità sarebbe attribuibile al ricorrente. 1.1 Il motivo è infondato La sentenza impugnata ha proceduto ad esaminare le violazioni di carattere procedurale di cui ai nn. 1, 3 e 4, evidenziando che alcuna rilevanza poteva avere la condotta dolosa dell’alta dirigenza della banca, in quanto anche la dimostrazione di un disegno doloso, volto ad occultare le numerose irregolarità operative riscontrate, poteva supplire alla colpevole inerzia mostrata dai componenti nel CdA per far fronte alle pur rilevabili lacune ed irregolarità.

Ric. 2018 n. 31640 sez.

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La precondizione per il corretto svolgimento dei servizi di investimento è l’adozione di idonee procedure e di una altrettanto idonea organizzazione, cautele che sebbene rimesse alla scelta discrezionale dell’intermediario, devono in ogni caso assicurare il raggiungimento dell’obiettivo della tutela del risparmio, nel rispetto degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza.

Il livello di diligenza in concreto esigibile dal ricorrente, anche in ragione degli elevati, peculiari requisiti richiesti dalla legge per l’assunzione della carica dall’art. 13 t.u.f. non poteva non far sorgere dubbi sulla colpevole violazione del dovere di informarsi, anche con l’interlocuzione con le strutture interne dell’intermediario, non potendosi quindi fare affidamento sulle sole rassicuranti comunicazioni offerte dai report delle strutture interne.

Quanto alla violazione n. 1 è stato rilevato che una volta incluse le azioni della banca nel perimetro della disciplina delle prestazioni di investimento, era evidente la vistosa Ric. 2018 n. 31640 sez.

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Anche tale omissione sarebbe stata immediatamente percepibile ove il ricorrente non fosse rimasto colpevolmente inerte.

Quanto alla violazione n. 4, la sentenza ha sottolineato come fossero del tutto assenti i flussi di informazione tra il CdA e l’esperto indipendente chiamato a fissare il pricing delle azioni della banca, essendo anche tale carenza immediatamente percepibile.

Le violazioni comportamentali di cui agli illeciti nn. 1 e 3 sono stati poi ritenute diretta conseguenza delle violazioni procedurali, il tutto in un contesto temporale nel quale i componenti del CdA erano perfettamente consapevoli della pressante necessità di procedere al collocamento, con modalità anche illecite, delle azioni proprie presso la clientela.

Quanto invece alla violazione n. 2, la connessione tra le richieste di finanziamento e gli acquisti delle azioni era perfettamente percepibile dal CdA che oltre ad approvare le richieste di acquisto e cessione delle azioni, poteva deliberare direttamente le pratiche di fido, avendo quindi cognizione delle correlazioni tra le due operazioni.

Ric. 2018 n. 31640 sez.

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Inoltre era stata la Consob già nel 2014 a sollecitare una verifica dei legami tra i componenti del CdA ed i sindaci con soggetti beneficiari di finanziamenti, richiesta che doveva indubbiamente far sorgere dei seri interrogativi in un consigliere che avesse improntato la propria condotta a regole di diligenza (analoghe conclusioni scaturivano anche per effetto della nota della Consob del 16/5/2014 che sollecitava la banca a porre attenzione al tema dei finanziamenti correlati all’acquisto di azioni derivanti dagli aumenti di capitale del 2014).

Quanto infine alla quinta violazione, è stato sottolineato come la delega conferita al direttore generale per fornire la risposta alla richiesta di informazioni sollecitate dalla Consob, non esimeva gli altri componenti del CdA dal dover vigilare sul contenuto dell’informativa, anche in ragione dell’importanza dell’operazione cui la stessa si correlava.

Così sinteticamente riassunte le motivazioni della Corte d’Appello, le censure del ricorrente si palesano, come detto, prive di fondamento.

Questa Corte ha anche di recente ribadito che (Cass. n. 24081/2019) l'art. 3 della l. n. 689 del 1981 pone una Ric. 2018 n. 31640 sez.

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Infatti, sia pure con riferimento a sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d’Italia (Cass. n. 9546/2018), si è precisato che il legislatore individua una serie di fattispecie, destinate a salvaguardare procedure e funzioni ed incentrate sulla mera condotta, secondo un criterio di agire o di omettere doveroso, ricollegando il giudizio di colpevolezza a parametri normativi estranei al dato puramente psicologico e limitando l'indagine sull'elemento oggettivo dell'illecito all'accertamento della "suità" della condotta inosservante sicché, integrata e provata dall'autorità amministrativa la fattispecie tipica dell'illecito, grava sul trasgressore, in virtù della presunzione di colpa posta dall'art. 3 della l. n. 689 del 1981, l'onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza.

Ric. 2018 n. 31640 sez.

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 31640/2018 Numero sezionale 778/2022 Numero di raccolta generale 15583/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 Ne consegue che (Cass. n. 1529/2018) sebbene l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria sia posto a carico dell'[OSCURATO:PERSONA], la quale è pertanto tenuta a fornire la prova della condotta illecita, nel caso dell'illecito omissivo di pura condotta, essendo il giudizio di colpevolezza ancorato a parametri normativi estranei al dato puramente psicologico, è sufficiente la prova dell'elemento oggettivo dell'illecito comprensivo della "suità" della condotta inosservante, in assenza di elementi tali da rendere inesigibile la condotta o imprevedibile l'evento (conf.

Cass.

S.U. n. 20930/2009).

Così intesa la "presunzione di colpa" non si pone in contrasto con gli artt. 6 CEDU e 27 Cost.

E ciò anche nel caso in cui la sanzione abbia natura sostanzialmente penale in quanto afflittiva.

Non è quindi necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa (Cass.n. 11777/2020).

La sentenza impugnata ha quindi fatto corretta applicazione dei principi in tema di interpretazione dell’art. 3 citato palesandosi anche infondate le critiche che investono la asserita genericità dell’affermazione di responsabilità quanto alla verifica dell’adeguatezza della struttura organizzativa dell’impresa.

In tal senso rileva la considerazione che le norme in tema di intermediazione finanziaria, nel prevedere, nei confronti di Ric. 2018 n. 31640 sez.

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Nella specie, la sentenza impugnata, tenuto conto delle indicazioni fornite in sede regolamentare dall’autorità di vigilanza, ha riscontrato le evidenti violazioni procedurali e comportamentali poste in essere dall’intermediario, non senza sottolineare che la stessa gravità delle violazioni non sarebbe potuta sfuggire ad un operatore che avesse improntato la propria condotta ai principi di diligenza e correttezza, secondo le possibilità correlate alla qualifica professionale richiesta dalla legge per ricoprire un determinato incarico, palesandosi quindi come colpevole, nel senso sopra indicato, l’inerzia del ricorrente, pur in presenza di un disegno fraudolento dell’alta dirigenza, del Ric. 2018 n. 31640 sez.

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Giova a tal fine ricordare che la complessa articolazione della struttura organizzativa di una società di investimenti non può comportare l'esclusione od anche il semplice affievolimento del potere-dovere di controllo riconducibile a ciascuno dei componenti, nella specie del collegio sindacale, i quali, in caso di accertate carenze delle procedure aziendali predisposte per la corretta gestione societaria, sono sanzionabili a titolo di concorso omissivo "quoad functione", gravando sugli stessi, da un lato, l'obbligo di vigilanza - in funzione non soltanto della salvaguardia degli interessi degli azionisti nei confronti di atti di abuso di gestione da parte degli amministratori, ma anche della verifica dell'adeguatezza delle metodologie finalizzate al controllo interno della società di investimenti, secondo parametri procedimentali dettati dalla normativa regolamentare Consob, a garanzia degli investitori - e, dall'altro lato, l'obbligo legale di denuncia immediata alla Banca d'Italia ed alla Consob. (Cass. n. 1602/2021; conf.

Cass. n. 6037/2016).

Con specifico riferimento agli amministratori è stato conformemente affermato che l'obbligo imposto dall'art. 2381, ultimo comma, c.c. agli amministratori delle società per azioni di «agire in modo informato», pur quando non siano titolari di deleghe, si declina, da un lato, nel dovere di Ric. 2018 n. 31640 sez.

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Tali obblighi si connotano in termini particolarmente incisivi per gli amministratori di società che esercitano l'attività bancaria, prospettandosi, in tali ipotesi, non solo una responsabilità di natura contrattuale nei confronti dei soci della società, ma anche quella, di natura pubblicistica, nei confronti dell'Autorità di vigilanza (Cass. n. 19556/2020).

Inoltre è stato precisato che il dovere di agire informati dei consiglieri non esecutivi delle società bancarie non va rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori delegati, giacché anche i primi devono possedere ed esprimere costante e adeguata conoscenza del "business" bancario e, essendo compartecipi delle decisioni di strategia gestionale assunte dall'intero consiglio, hanno l'obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi di tutte le aree della banca e di attivarsi in modo da poter efficacemente esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte Ric. 2018 n. 31640 sez.

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Ne consegue che il consigliere di amministrazione non esecutivo di società per azioni, in conformità al disposto dell'art. 2392, comma 2, c.c., che concorre a connotare le funzioni gestorie tanto dei consiglieri non esecutivi, quanto di quelli esecutivi, è solidalmente responsabile della violazione commessa quando non intervenga al fine di impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose (Cass. n. 24851/2019; conf.

Cass. n. 5606/2019).

Proprio le peculiarità del settore bancario hanno quindi indotto ad affermare il principio per cui sussistono doveri di particolare pregnanza in capo al consiglio di amministrazione delle società bancarie, che riguardano l'intero organo collegiale e, dunque, anche i consiglieri non esecutivi, i quali sono tenuti ad agire in modo informato e, in ragione dei loro requisiti di professionalità, ad ostacolare l'evento dannoso, sicché rispondono del mancato utile attivarsi.

Ne consegue, inoltre, che in caso di irrogazione di sanzioni amministrative, nella specie irrogate dalla Banca d'Italia, anche in virtù della presunzione di colpa vigente in materia, l’autorità di vigilanza ha unicamente l'onere di dimostrare l'esistenza dei segnali di allarme che avrebbero Ric. 2018 n. 31640 sez.

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Ne deriva che, avuto riguardo al caso in esame, a prescindere dalla qualità di consigliere esecutivo o meno, tutti gli amministratori, che vengono nominati in ragione della loro specifica competenza anche nell'interesse dei risparmiatori, devono svolgere i compiti loro affidati dalla legge con particolare diligenza e, quindi, anche in presenza di eventuali organi delegati, sussiste il dovere dei singoli consiglieri di valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile, nonché il generale andamento della gestione della società, e l'obbligo, in ipotesi di conoscenza o conoscibilità di irregolarità commesse nella prestazione dei servizi di investimento, di assumere ogni opportuna iniziativa per assicurare che la società si uniformi ad un comportamento diligente, corretto e trasparente (Cass. n. 2620/2021).

Tali considerazioni permettono altresì di confermare l’infondatezza del motivo di ricorso in esame, emergendo come appunto, la sola attuazione dei doveri comportamentali connessi alla carica di amministratore avrebbe permesso di rilevare le anomalie poi riscontrate in Ric. 2018 n. 31640 sez.

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Una volta richiamati i principi espressi, quanto in particolare all’estensione dei doveri incombenti sui componenti del CdA, e ribadito che (cfr. Cass. n. 30072/2017), come già condivisibilmente statuito da Cass.

S. U. n. 20933/2009, in tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, i componenti del consiglio di amministrazione di una società (ovvero l'amministratore delegato unico), chiamati a rispondere per la violazione dei doveri inerenti alla prestazione dei servizi di investimento posti a tutela degli Ric. 2018 n. 31640 sez.

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Anche in relazione a tale profilo si lamenta la mancata condivisione di un giudizio della parte, e precisamente dell’apprezzamento in merito all’incidenza causale della condotta dei vertici aziendali sulla esigibilità della diversa condotta omissiva del ricorrente, avendo comunque la Ric. 2018 n. 31640 sez.

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Va, infatti, ribadito il principio per cui sussistono doveri di particolare pregnanza in capo al consiglio di amministrazione delle società bancarie, che riguardano l'intero organo collegiale e, dunque, anche i consiglieri non esecutivi, i quali sono tenuti ad agire in modo informato e, in ragione dei loro requisiti di professionalità, ad ostacolare l'evento dannoso, sicché rispondono del mancato utile attivarsi.

Ne consegue, inoltre, che in caso di irrogazione di sanzioni amministrative, nella specie irrogate dalla Banca d'Italia, anche in virtù della presunzione di colpa vigente in materia, l’autorità di vigilanza ha unicamente l'onere di dimostrare l'esistenza dei segnali di allarme che avrebbero dovuto indurre gli amministratori non esecutivi, rimasti inerti, ad esigere un supplemento di informazioni o ad attivarsi in altro modo, mentre spetta a questi ultimi Ric. 2018 n. 31640 sez.

S2 - ud. 12-04-2022 -22- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Deve poi ritenersi che le previsioni di cui alla circolare n. 285/2013 della Banca d’Italia non abbiano travolto gli assetti ed i rapporti societari quali dettati da norme di rango primario, quale in primo luogo l’art. 2381 c.c.

In tal senso rileva il fatto che si tratta, per quelle regolamentari, di disposizioni volte a rafforzare proprio l’assetto delineato dal codice civile, con la individuazione di regole più specifiche per il settore bancario, e nel rispetto delle fonti di derivazione comunitaria (in particolare la direttiva 2013/36/[OSCURATO:PERSONA]), ma sempre in vista di un armonico coordinamento tra la disciplina societaria di carattere generale e quella settoriale bancaria, ed il tutto in correlazione con il Regolamento UE n. 575/2013, con il quale va a comporre il quadro normativo di disciplina delle attività bancarie, il quadro di vigilanza e le norme prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento.

Le previsioni della circolare, sebbene richiamino l’esigenza di una chiara distinzione dei ruoli e delle responsabilità degli organi, aggiungendo che l’articolazione della struttura interna deve comunque assicurare l’efficacia dei controlli e l’adeguatezza dei flussi informativi, tuttavia non possono Ric. 2018 n. 31640 sez.

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Pur ad ammettere che la circolare della Banca d’Italia abbia, in vista del buon funzionamento delle imprese bancarie suggerito delle strutture rigide e chiaramente individuatrici delle competenze e delle funzioni, non può però avallare la conclusione per cui non sarebbe esigibile da parte degli amministratori non esecutivi la verifica di ogni singolo atto di impresa, dovendosi, quanto agli indici di allarme, confidare sulle rassicurazioni offerte dagli uffici interni deputati al controllo sulla correttezza dell’agire delle singole articolazioni societarie.

Va invece ribadito che le previsioni codicistiche, ed in particolare l’art. 2381 co. 3 c.c., suggeriscono che, proprio sulla base delle previsioni della circolare della Banca d’Italia, sia il CdA a dover esaminare i piani strategici, le norme regolamentari di settore sull’organo con funzione di supervisione strategica, debba deliberare sugli indirizzi di carattere strategico e verificarne nel continuo l’attuazione, e ciò alla luce del fatto che in base alla circolare esso “ definisce l’assetto complessivo di governo e approva l’assetto organizzativo della banca, e verifica la corretta attuazione e promuove tempestivamente le misure correttive a fronte di eventuali lacune o inadeguatezze”.

Ed è sempre la Circolare ( parte I, titolo IV, capitolo I, sezione III, §2, lett. b) ad imporre all’organo con funzione Ric. 2018 n. 31640 sez.

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 31640/2018 Numero sezionale 778/2022 Numero di raccolta generale 15583/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 di supervisione strategica di dover approvare “l’assetto organizzativo e di governo societario della banca”, nonché i sistemi contabili e di rendicontazione e di assicurare un efficace confronto dialettico con la funzione di gestione e con i responsabili delle principali funzioni aziendali e verificare nel tempo le scelte e le decisioni da questi assunte.

Ne risulta quindi la centralità nella governance delle imprese bancarie del ruolo degli amministratori non esecutivi, essendo “compartecipi delle decisioni assunte dall’intero consiglio e chiamati a svolgere un’importante funzione dialettica e di monitoraggio sulle scelte compiute dagli esponenti esecutivi.

L’autorevolezza e la professionalità dei consiglieri non esecutivi devono essere adeguate all’efficace esercizio di queste funzioni, determinanti per la sana e prudente gestione della banca” (circolare n. 285, parte I, titolo IV, cap.

I, sez.

IV, §.1).

Anche a voler dar credito alla tesi del ricorrente secondo cui lo stesso fosse privo di deleghe, ciò non lo esimeva dall’adempiere all’obbligo di tenersi adeguatamente informato, non potendo a tal fine invocare la settorialità delle proprie competenze, una volta che l’accettazione dell’incarico di amministratore non esecutivo imponeva il rispetto di tutti gli oneri ed obblighi connessi alla carica, in linea con quanto a livello di normativa primaria detta l’art.2381 co. 6 c.c.

Ric. 2018 n. 31640 sez.

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 31640/2018 Numero sezionale 778/2022 Numero di raccolta generale 15583/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 D’altronde è la stessa Circolare della Banca d’Italia che, a prescindere dall’insorgenza di segnali di allarme, impone agli amministratori non esecutivi di dover acquisire informazioni sulla gestione e sull’organizzazione aziendale, avvalendosi sia degli eventuali comitati interni sia in via diretta del management, delle revisione interna e delle altre funzioni di controllo (Circ. 285/13, parte I, titolo IV, cap. 1, sez.

IV, §.2.2).

A tale principio si è quindi adeguata la sentenza gravata, il che implica il rigetto del motivo in esame. 1.4 In conclusione deve ritenersi che a fronte della puntuale ed analitica illustrazione da parte dei giudici di merito delle inadempienze complessivamente addebitabili ai componenti del CDA, ed in relazione a tutte le violazioni contestate, e ribadita quindi l’irrilevanza della pretesa attività dolosa della dirigenza, ed escussa la possibilità di parametrare la diligenza sulla base delle sole informazioni effettivamente ricevute, e sull’erroneo presupposto che altro non potesse essere preteso dagli amministratori, ancorché la loro collocazione istituzionale e le prerogative loro assegnate dalla legislazione vigente, consentisse ampi e non utilizzati poteri di informazione, che la tesi del ricorrente si risolva nella pretesa di addivenire ad una non consentita rivalutazione delle emergenze fattuali come operata in sentenza, ma senza che le censure si confrontino Ric. 2018 n. 31640 sez.

S2 - ud. 12-04-2022 -26- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 31640/2018 Numero sezionale 778/2022 Numero di raccolta generale 15583/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 con il puntuale ed argomentato iter motivazionale del giudice di merito. 1.5 Tanto meno le difese svolte appaiono idonee a legittimare la ricorrenza dell’esimente della buona fede, la quale può essere invocata solo quando la condotta sia inevitabile e ciò per effetto di un elemento positivo estraneo all’autore dell’infrazione, idoneo ad ingenerare la convinzione della liceità della condotta, ovvero allorché emerga che l’autore abbia fatto tutto il possibile per osservare la legge, senza che nessun rimprovero possa essergli mosso.

Né deve trascurarsi, alla luce della nozione di fatto di cui si denuncia l’omessa disamina, quale configurato nell’interpretazione del n. 5 dell’art. 360 co. 1 c.p.c., come scaturente dalla novella del 2012, che anche in questo caso si lamenta la mancata condivisione di un giudizio della parte, e precisamente dell’apprezzamento in merito all’incidenza causale della condotta dei vertici aziendali sulla esigibilità della diversa condotta omissive del ricorrente, avendo comunque la sentenza tenuto conto del fatto costituito dall’attività di occultamento posta in essere dalla direzione generale (ma reputata in concreto non avere carattere tale da rendere inesigibile il compito incombente sul ricorrente).

Ric. 2018 n. 31640 sez.

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Invero la sentenza ha assegnato decisivo rilievo al carattere procedurale delle violazioni e alla mancata predisposizione di presidi idonei a prevenire la consumazione di condotte illecite, circostanza quest’ultima che riconduce l’elemento soggettivo della violazione non a valle delle singole condotte illecite imputabili agli organi di gestione, ma alla sfera organizzativa dell’attività bancaria che è a monte – rendendola possibile o agevolandola – della commissione delle singole infrazioni.

Da tale prospettiva, l’eventuale occultamento delle pratiche illecite da parte dell’alta dirigenza nella gestione delle operazioni su azioni proprie, non poteva avere alcuna efficacia esimente, né escludere la colpevolezza della condotta dei componenti del CDA riguardo alle carenze organizzative comunque sussistenti.

L’insufficienza dei sistemi dei controlli e di adeguate regole di carattere procedurale era di per sé condotta sanzionabile e l’affermazione della Corte di merito secondo cui tali carenze rendevano verosimile l’agevolazione delle successive condotte dolose non consente di configurare l’utilizzo di una doppia presunzione per sostenere l’imputazione delle violazioni, che non concernono le condotte dolose dei dirigenti, né Ric. 2018 n. 31640 sez.

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In questo senso quindi viene in rilievo il principio secondo cui, in tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, l'opposizione prevista dall'art. 195 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 dà luogo, non diversamente da quella di cui agli art. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria è posto a carico dell'[OSCURATO:PERSONA], la quale è pertanto tenuta a fornire la prova della condotta illecita, ben potendo tale prova essere offerta anche mediante presunzioni semplici, che, nel caso di illecito omissivo, pongono a carico dell'intimato l'onere di fornire la prova di aver tenuto la condotta attiva richiesta, ovvero della sussistenza di elementi tali da rendere inesigibile tale condotta, per rilevare che non ricorre la dedotta violazione della regola del divieto della praesumptio de praesumpto (Cass.

S.U. n. 20930/2009). 1.7 Altrettanto priva di pregio è la deduzione, alla base della complessiva articolazione delle difese del ricorrente, secondo cui la Corte d’Appello avrebbe confermato una sanzione irrogata per la violazione di obblighi facenti capo ad altri soggetti della struttura aziendale e per essere stato Ric. 2018 n. 31640 sez.

S2 - ud. 12-04-2022 -29- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Non si potrebbe attribuire ad un amministratore privo di delega la responsabilità per il fatto che la rete commerciale disattendeva le prescrizioni in ordine all’astensione alla sollecitazione all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni di BPV.

Le violazioni sono da addebitare agli autori materiali delle condotte illecite e non può imputarsi al ricorrente una responsabilità per fatti che non poteva ragionevolmente conoscere.

La segretezza delle operazioni poste in essere dalla rete commerciale su impulso dell’alta dirigenza non consentiva quindi di inferire una responsabilità anche del ricorrente.

Il motivo, anche in questo caso parte dal presupposto smentito in sentenza e non adeguatamente contestato con il motivo di ricorso secondo cui, in mancanza di deleghe, tutti i componenti del CdA fossero investiti del dovere di assicurare l’adozione dei presidi procedurali imposti per legge.

Inoltre, si risolve in un’inammissibile censura di merito, in quanto, valorizzando delle circostanze di fatto, però considerate dal giudice di merito e ritenute irrilevanti, pretende di escludere la propria responsabilità sul presupposto che la condotta dolosa altrui avrebbe escluso Ric. 2018 n. 31640 sez.

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La sentenza ha però evidenziato come a monte sussistesse l’evidente carenza di presidi in merito alla corretta prestazione del servizio di investimento, e che le violazioni di cui al n. 1 sono proprio conseguenza delle regole procedurali, che ha obiettivamente agevolato la proliferazione delle condotte contra legem emerse in sede ispettiva.

La scorretta profilazione della clientela, che ha permesso poi la collocazione di titoli con fattori di rischio non corrispondenti all’effettiva tipologia dell’acquirente o del sottoscrittore, è appunto conseguenza di una violazione che i giudici di merito, con accertamento in fatto, hanno attribuito anche al ricorrente per non avere verificato la puntuale adozione delle regole procedurali che avrebbero impedito anche le successive violazioni comportamentali.

Quanto poi alle procedure relative al riacquisto di azioni proprie, va sottolineato come la sentenza impugnata abbia correttamente rilevato che la prassi seguita dalla banca fosse in violazione delle prescrizioni normative e regolamentari, in quanto gli ordini non recavano l’orario al fine di stabilire una oggettiva regola di priorità, non erano sottoposti al comitato soci secondo una lista frutto di un database suscettibile di modifica da parte di ogni soggetto impiegato nell’apposita unità operativa.

Ric. 2018 n. 31640 sez.

S2 - ud. 12-04-2022 -31- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Inoltre, è stata sottolineata la carenza delle scelte in merito al periodo di sospensione degli acquisti (cd. blocking period), in quanto non accompagnate da precisi criteri oggettivi e predefiniti, tali da consentire un’ordinata trattazione delle richieste e di individuare le effettive ipotesi di deroga al criterio dell’ordine di presentazione.

La evidenza delle violazioni commesse non può quindi giustificare una pretesa inesigibilità dei doveri incombenti sul ricorrente in quanto componente del CDA.

2. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, dovendosi regolare le spese in base al principio della soccombenza, come da dispositivo.

3. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - Ric. 2018 n. 31640 sez.

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PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore della controri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 31640-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 101, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' E BORSA, elettivamente domiciliata in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 31640/2018 Numero sezionale 778/2022 Numero di raccolta generale 15583/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 PROVIDENTI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 13/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 14/03/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie depositate dalla Consob; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione avverso la Delib. n. 19935 del 30 marzo 2017, con cui CONSOB, all'esito del procedimento disciplinato dall'art. 195 D.Lgs. n. 58 del 1998, ha applicato al ricorrente la sanzione di Euro 115.000. In particolare, CONSOB ha contestato all’opponente, nella qualità di consigliere di amministrazione di [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza a partire dal 27/4/2013 le seguenti violazioni: 1) art. 21, comma 1, lettera d), t.u.f. e art. 15 Regolamento congiunto Banca d’Italia/Consob, nonché dell'art. 21, comma 1, lettera a), t.u.f. e degli artt. 39 e 40 [OSCURATO:PERSONA] n. 16190/2007 in relazione alla valutazione di adeguatezza delle operazioni (periodo 1.4.2011-22.4.2015): "Sono state ravvisate carenze nelle procedure per la valutazione Ric. 2018 n. 31640 sez. S2 - ud. 12-04-2022 -2- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 31640/2018 Numero sezionale 778/2022 Numero di raccolta generale 15583/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 dell'adeguatezza, con specifico riferimento, da un lato, alle modalità di profilatura della clientela e, dall'altro, alla mancanza di misure volte a prevenire condotte elusive della verifica in parola. Per l'effetto, è stata riscontrata una profilatura degli investitori sbilanciata verso i profili di rischio più alti ed, in occasione dell'AUC 2014, una diffusa riproposizione in regime di appropriatezza di ordini già sottoposti a valutazione di adeguatezza e risultati inadeguati (cd. "strumentale imputazione degli ordini all'iniziativa cliente"). Tali condotte si sono realizzate in un contesto operativo caratterizzato da un'azione commerciale strutturata e pervasiva, i cui obiettivi sono stati individuati esclusivamente sulla base di esigenze di patrimonializzazione della Banca ed in potenziale spregio dei bisogni di investimento della clientela pur da servire. Le pressioni si sono sostanziate, fra l'altro, nella raccolta di manifestazioni di interesse prima della pubblicazione del prospetto informativo e nell'impiego dei finanziamenti quale leva per indurre alla sottoscrizione delle azioni soggetti che versavano in una situazione di dipendenza economica dalla Banca." (pagina 3 dell'atto di accertamento); 2) art. 21, comma 1, lettera a), t.u.f. in relazione all'attività di finanziamento della clientela finalizzata all'acquisto di azioni della Banca (periodo 1.1.2012-22.4.2015): "In assenza delle cautele dei presidi di correttezza e trasparenza, sono state riscontrate irregolarità Ric. 2018 n. 31640 sez. S2 - ud. 12-04-2022 -3- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 31640/2018 Numero sezionale 778/2022 Numero di raccolta generale 15583/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 comportamentali nei finanziamenti concessi dalla Banca alla propria clientela esclusivamente finalizzati all'acquisto delle azioni di propria emissione. Le specifiche modalità operative emerse in proposito, che hanno condotto ad una grave alterazione del processo decisionale di investimento da parte della clientela, sono risultate funzionali alle mere esigenze di capitalizzazione della Banca." (pagina 3 dell'atto di accertamento); 3) art. 21, comma 1, lettera d), t.u.f. e art. 15 Regolamento congiunto Banca d’Italia/Consob, nonché art. 21, comma 1, lettera a), t.u.f. e art. 49, commi 1 e 3, [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla gestione degli ordini dei clienti (periodo 1.4.2011-22.4.2015): "Sono state riscontrate carenze nelle procedure relative alla gestione degli ordini aventi ad oggetto le azioni della Banca che, consentendo alle strutture preposte ampi margini di discrezionalità nella trattazione delle disposizioni vivono in vendita della clientela retail, non hanno assicurato una trattazione oggettiva e rispettosa del principio di priorità temporale (cd. "procedure per il rispetto della priorità degli ordini")" (pagine 3-4 dell'atto di accertamento); 4) art. 21, comma 1, lettera d), t.u.f. e art. 15, comma 1, Regolamento congiunto Banca d’Italia/Consob, nonché degli artt. 19 e 21 del citato Regolamento congiunto, in relazione alle procedure di pricing delle azioni della Banca (periodo 1.4.2011-22.4.2015): "Sono state riscontrate carenze nelle Ric. 2018 n. 31640 sez. S2 - ud. 12-04-2022 -4- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 31640/2018 Numero sezionale 778/2022 Numero di raccolta generale 15583/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 procedure definite dalla Banca per (i) l'attività di governo e controllo sulla metodologia impiegata dall'esperto indipendente ai fini della valutazione del valore dell'azione BPV per gli anni 2013 2014 e (ii) la formulazione della proposta di prezzo delle azioni All'assemblea dei Soci (c.d. "procedure per il pricing dell'azione")" (pagina 4 dell'atto di accertamento): 5) art. 8 comma 1 t.u.f. in materia di vigilanza informativa della Consob (periodo 23.5.2014-22.4.2015): Con riferimento all’operazione di Aumento di capitale 2014, le informazioni fornite in proposito dalla Banca alla Consob a seguito di una specifica richiesta di dati e notizie ex art. 8 del t.u.f., hanno dato conto di modalità di svolgimento dell’Aumento di capitale stesso che poi hanno trovato sotto più profili smentita negli accertamenti condotti in loco (pag. 4 dell’atto di accertamento). Al ricorrente è stata applicata una sanzione complessiva di Euro 105.000, pari alla sanzione di Euro 60.000 per la violazione n. 2, aumentata, per effetto del cumulo giuridico, di Euro 10.000 per la violazione n. 1, di Euro 10.000 per la violazione n. 3, di Euro 15.000 per la violazione n. 4 e di Euro 10.000 per la violazione n. 5. Si è costituita in giudizio Consob, resistendo all'opposizione e chiedendone la reiezione. Ric. 2018 n. 31640 sez. S2 - ud. 12-04-2022 -5- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 31640/2018 Numero sezionale 778/2022 Numero di raccolta generale 15583/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 La Corte d’Appello di Venezia con la sentenza n. 13 del 14 marzo 2018 ha rigettato l’opposizione condannando l’opponente al rimborso delle spese di lite. Disattese le questioni preliminari relative alla pretesa applicazione dello ius superveniens più favorevole di cui al D. Lgs. n. 72/2015, nonché in merito alla richiesta di riunione con altri procedimenti sanzionatori che riguardano lo stesso opponente, la sentenza reputava corretta l’applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni. Quindi, riassunte le vicende del gruppo [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza, con il richiamo ai vari aumenti di capitale deliberati nel 2014, riteneva sussistenti tutte le violazioni oggetto di contestazione, alla luce del complesso materiale istruttorio raccolto dalla Consob nella fase ispettiva. Quanto al profilo soggettivo degli illeciti contestati, la Corte d’Appello, richiamato il contenuto dell’art. 3 della legge n. 689/81, così come interpretato dalla prevalente giurisprudenza, rilevava che sino al 12/2/2015 non erano state conferite deleghe nell’ambito del CdA, così che tutti i consiglieri erano onerati di verificare che la società fosse munita di un governo efficace dei rischi, esercitando una funzione dialettica e di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi. Né poteva invocarsi la buona fede anche a voler sottolineare la pretesa esistenza di un disegno da parte dei vertici societari volto ad occultare le numerose irregolarità Ric. 2018 n. 31640 sez. S2 - ud. 12-04-2022 -6- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 31640/2018 Numero sezionale 778/2022 Numero di raccolta generale 15583/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 operative poi riscontrate in sede ispettiva, e ciò avuto riguardo al livello di diligenza richiesto ai componenti del CdA, designati sulla base di elevati e specifici requisiti previsti dall’art. 13 t.u.f. Sussisteva nella specie la violazione del dovere di informarsi, anche tramite interlocuzione con le strutture interne della società, onde poter poi richiamare l‘attenzione dell’organo amministrativo circa il rospetto delle regole che governano la corretta esecuzione dei servizi di investimento. Le mere rassicurazioni offerte dalle strutture interne non esimevano quindi dal dovere di un approfondimento. Ciò valeva in particolare per le violazioni procedurali di cui agli illeciti nn. 1, 3 e 4 nonché per quelle comportamentali di cui agli illeciti nn. 1 e 3. Quanto alla violazione di cui al n. 2, la sentenza osservava che il CdA aveva approvato le richieste di acquisto/cessione di azioni della BPV, sicché era in grado di potersi avvedere delle analisi sottostanti siffatte richieste, onde rilevare il legame che era stato instaurato tra i finanziamenti e gli acquisti delle azioni. Inoltre, già nel 2014 la Consob aveva sollecitato la banca a porre particolare attenzione al tema dei finanziamenti correlati all’acquisto di azioni proprie, il che avrebbe dovuto allertare anche l’opponente al fine di adempiere ai propri doveri di componente del CdA. Ric. 2018 n. 31640 sez. S2 - ud. 12-04-2022 -7- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 31640/2018 Numero sezionale 778/2022 Numero di raccolta generale 15583/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 Quanto alla violazione n. 5, la circostanza che la risposta alla Consob fosse frutto dell’attività dolosa e mendace del Direttore Generale all’uopo delegato non esimeva l’opponente da responsabilità, in quanto avrebbe dovuto in ogni caso vigilare sul contenuto dell’informativa, e ciò anche in ragione dell’importanza dell’operazione di aumento di capitale cui si correlava. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, illustrato da memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2381 e 2392 c.c. Si sostiene che la sentenza gravata abbia erroneamente ritenuto che il ricorrente, sebbene privo di deleghe, potesse agevolmente interloquire con il Direttore Generale, anche in ordine ai rapporti tenuti con le autorità di vigilanza. Peraltro, non vi erano segnali di allarme che potessero indurre il ricorrente ad attivarsi, con la conseguenza che al ricorrente è stata imputata una responsabilità di tipo oggettivo La riforma del diritto societario del 2003 non consente di affermare una generalizzata responsabilità da posizione per gli amministratori privi di deleghe, i quali hanno una possibilità di intervento solo alla luce delle informazioni loro Ric. 2018 n. 31640 sez. S2 - ud. 12-04-2022 -8- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 31640/2018 Numero sezionale 778/2022 Numero di raccolta generale 15583/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 fornite dagli amministratori delegati e dagli organi esecutivi. Trattasi, a detta del ricorrente, di principi che trovano poi applicazione anche al settore bancario, e ciò alla luce della peculiare rete di controlli interni di cui si era munita BPVI, il che escludeva che potesse invocarsi una responsabilità anche del ricorrente. Le strutture interne aziendali non avevano mai individuato o segnalato delle situazioni anomale, occorrendo altresì considerare che vi era stata una espressa volontà di occultare il reale andamento delle pratiche di finanziamento e di vendita delle azioni, il che impediva ogni possibilità di conoscenza da parte degli amministratori non esecutivi. Quindi si evidenzia, in relazione alle singole violazioni contestate, come alcuna responsabilità sarebbe attribuibile al ricorrente. 1.1 Il motivo è infondato La sentenza impugnata ha proceduto ad esaminare le violazioni di carattere procedurale di cui ai nn. 1, 3 e 4, evidenziando che alcuna rilevanza poteva avere la condotta dolosa dell’alta dirigenza della banca, in quanto anche la dimostrazione di un disegno doloso, volto ad occultare le numerose irregolarità operative riscontrate, poteva supplire alla colpevole inerzia mostrata dai componenti nel CdA per far fronte alle pur rilevabili lacune ed irregolarità. Ric. 2018 n. 31640 sez. S2 - ud. 12-04-2022 -9- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 31640/2018 Numero sezionale 778/2022 Numero di raccolta generale 15583/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 Lo stesso era a dirsi quanto alle violazioni comportamentali di cui ai nn. 1 e 3 che apparivano strettamente connesse con le violazioni procedurali riscontrate, dovendosi escludere ogni incolpevolezza nel convincimento circa la liceità della campagna di finanziamento finalizzata all’acquisto delle azioni, alla opportunistica gestione della profllatura della clientela ed alla irregolare gestione degli ordini di rivendita delle azioni impartiti dai clienti. La precondizione per il corretto svolgimento dei servizi di investimento è l’adozione di idonee procedure e di una altrettanto idonea organizzazione, cautele che sebbene rimesse alla scelta discrezionale dell’intermediario, devono in ogni caso assicurare il raggiungimento dell’obiettivo della tutela del risparmio, nel rispetto degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza. Il livello di diligenza in concreto esigibile dal ricorrente, anche in ragione degli elevati, peculiari requisiti richiesti dalla legge per l’assunzione della carica dall’art. 13 t.u.f. non poteva non far sorgere dubbi sulla colpevole violazione del dovere di informarsi, anche con l’interlocuzione con le strutture interne dell’intermediario, non potendosi quindi fare affidamento sulle sole rassicuranti comunicazioni offerte dai report delle strutture interne. Quanto alla violazione n. 1 è stato rilevato che una volta incluse le azioni della banca nel perimetro della disciplina delle prestazioni di investimento, era evidente la vistosa Ric. 2018 n. 31640 sez. S2 - ud. 12-04-2022 -10- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 31640/2018 Numero sezionale 778/2022 Numero di raccolta generale 15583/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 carenza dei presidi procedurali, così come del pari macroscopica era la modalità di registrazione delle richieste dei clienti di procedere alla vendita delle azioni, non avendo mai la banca in concreto dati attuazione alle regole di policy approvate dallo stesso CdA nel 2013. Anche tale omissione sarebbe stata immediatamente percepibile ove il ricorrente non fosse rimasto colpevolmente inerte. Quanto alla violazione n. 4, la sentenza ha sottolineato come fossero del tutto assenti i flussi di informazione tra il CdA e l’esperto indipendente chiamato a fissare il pricing delle azioni della banca, essendo anche tale carenza immediatamente percepibile. Le violazioni comportamentali di cui agli illeciti nn. 1 e 3 sono stati poi ritenute diretta conseguenza delle violazioni procedurali, il tutto in un contesto temporale nel quale i componenti del CdA erano perfettamente consapevoli della pressante necessità di procedere al collocamento, con modalità anche illecite, delle azioni proprie presso la clientela. Quanto invece alla violazione n. 2, la connessione tra le richieste di finanziamento e gli acquisti delle azioni era perfettamente percepibile dal CdA che oltre ad approvare le richieste di acquisto e cessione delle azioni, poteva deliberare direttamente le pratiche di fido, avendo quindi cognizione delle correlazioni tra le due operazioni. Ric. 2018 n. 31640 sez. S2 - ud. 12-04-2022 -11- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 31640/2018 Numero sezionale 778/2022 Numero di raccolta generale 15583/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 Ciò trovava conferma anche in alcune dichiarazioni dei consiglieri (in particolare di quella di Zigliotto) che confermava come la prassi dei finanziamenti era nel senso di legare gli stessi al possesso della qualifica di socio da parte della clientela beneficiaria del finanziamento. Inoltre era stata la Consob già nel 2014 a sollecitare una verifica dei legami tra i componenti del CdA ed i sindaci con soggetti beneficiari di finanziamenti, richiesta che doveva indubbiamente far sorgere dei seri interrogativi in un consigliere che avesse improntato la propria condotta a regole di diligenza (analoghe conclusioni scaturivano anche per effetto della nota della Consob del 16/5/2014 che sollecitava la banca a porre attenzione al tema dei finanziamenti correlati all’acquisto di azioni derivanti dagli aumenti di capitale del 2014). Quanto infine alla quinta violazione, è stato sottolineato come la delega conferita al direttore generale per fornire la risposta alla richiesta di informazioni sollecitate dalla Consob, non esimeva gli altri componenti del CdA dal dover vigilare sul contenuto dell’informativa, anche in ragione dell’importanza dell’operazione cui la stessa si correlava. Così sinteticamente riassunte le motivazioni della Corte d’Appello, le censure del ricorrente si palesano, come detto, prive di fondamento. Questa Corte ha anche di recente ribadito che (Cass. n. 24081/2019) l'art. 3 della l. n. 689 del 1981 pone una Ric. 2018 n. 31640 sez. S2 - ud. 12-04-2022 -12- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 31640/2018 Numero sezionale 778/2022 Numero di raccolta generale 15583/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 presunzione di colpa a carico dell'autore del fatto vietato, gravando sul trasgressore l'onere di provare di aver agito senza colpa (Nella specie, la S.C. ha applicato il sopraindicato principio in relazione al provvedimento sanzionatorio adottato, ai sensi dell'art. 190 del d.lgs. n. 58 del 1998, dalla Consob nei confronti dei componenti del consiglio di amministrazione di una banca, affermando che spetta ad essi, in presenza di accertate carenze procedurali ed organizzative, dimostrare di aver adempiuto diligentemente agli obblighi imposti dalla normativa di settore). Infatti, sia pure con riferimento a sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d’Italia (Cass. n. 9546/2018), si è precisato che il legislatore individua una serie di fattispecie, destinate a salvaguardare procedure e funzioni ed incentrate sulla mera condotta, secondo un criterio di agire o di omettere doveroso, ricollegando il giudizio di colpevolezza a parametri normativi estranei al dato puramente psicologico e limitando l'indagine sull'elemento oggettivo dell'illecito all'accertamento della "suità" della condotta inosservante sicché, integrata e provata dall'autorità amministrativa la fattispecie tipica dell'illecito, grava sul trasgressore, in virtù della presunzione di colpa posta dall'art. 3 della l. n. 689 del 1981, l'onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza. Ric. 2018 n. 31640 sez. S2 - ud. 12-04-2022 -13- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 31640/2018 Numero sezionale 778/2022 Numero di raccolta generale 15583/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 Ne consegue che (Cass. n. 1529/2018) sebbene l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria sia posto a carico dell'[OSCURATO:PERSONA], la quale è pertanto tenuta a fornire la prova della condotta illecita, nel caso dell'illecito omissivo di pura condotta, essendo il giudizio di colpevolezza ancorato a parametri normativi estranei al dato puramente psicologico, è sufficiente la prova dell'elemento oggettivo dell'illecito comprensivo della "suità" della condotta inosservante, in assenza di elementi tali da rendere inesigibile la condotta o imprevedibile l'evento (conf. Cass. S.U. n. 20930/2009). Così intesa la "presunzione di colpa" non si pone in contrasto con gli artt. 6 CEDU e 27 Cost. E ciò anche nel caso in cui la sanzione abbia natura sostanzialmente penale in quanto afflittiva. Non è quindi necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa (Cass.n. 11777/2020). La sentenza impugnata ha quindi fatto corretta applicazione dei principi in tema di interpretazione dell’art. 3 citato palesandosi anche infondate le critiche che investono la asserita genericità dell’affermazione di responsabilità quanto alla verifica dell’adeguatezza della struttura organizzativa dell’impresa. In tal senso rileva la considerazione che le norme in tema di intermediazione finanziaria, nel prevedere, nei confronti di Ric. 2018 n. 31640 sez. S2 - ud. 12-04-2022 -14- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 31640/2018 Numero sezionale 778/2022 Numero di raccolta generale 15583/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 coloro che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione presso imprese d'investimento, banche o altri soggetti abilitati nonché dei relativi dipendenti, la comminatoria di una sanzione amministrativa pecuniaria per l'inosservanza, tra l'altro, delle "disposizioni generali o particolari impartite dalla CONSOB o dalla Banca d'Italia", non costituiscono norme punitive "in bianco", né comportano alcuna indeterminatezza del precetto, poiché, atteso il particolare tecnicismo dell'ambito di operatività di tali disposizioni, ma realizzano solo una etero integrazione del precetto, consentita dalla riserva di legge sancita dall'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Cass. n. 18683/2014). Nella specie, la sentenza impugnata, tenuto conto delle indicazioni fornite in sede regolamentare dall’autorità di vigilanza, ha riscontrato le evidenti violazioni procedurali e comportamentali poste in essere dall’intermediario, non senza sottolineare che la stessa gravità delle violazioni non sarebbe potuta sfuggire ad un operatore che avesse improntato la propria condotta ai principi di diligenza e correttezza, secondo le possibilità correlate alla qualifica professionale richiesta dalla legge per ricoprire un determinato incarico, palesandosi quindi come colpevole, nel senso sopra indicato, l’inerzia del ricorrente, pur in presenza di un disegno fraudolento dell’alta dirigenza, del Ric. 2018 n. 31640 sez. S2 - ud. 12-04-2022 -15- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 31640/2018 Numero sezionale 778/2022 Numero di raccolta generale 15583/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 quale sarebbe stato in ogni caso possibile avvedersi ove fosse stato adottato un comportamento proattivo. Giova a tal fine ricordare che la complessa articolazione della struttura organizzativa di una società di investimenti non può comportare l'esclusione od anche il semplice affievolimento del potere-dovere di controllo riconducibile a ciascuno dei componenti, nella specie del collegio sindacale, i quali, in caso di accertate carenze delle procedure aziendali predisposte per la corretta gestione societaria, sono sanzionabili a titolo di concorso omissivo "quoad functione", gravando sugli stessi, da un lato, l'obbligo di vigilanza - in funzione non soltanto della salvaguardia degli interessi degli azionisti nei confronti di atti di abuso di gestione da parte degli amministratori, ma anche della verifica dell'adeguatezza delle metodologie finalizzate al controllo interno della società di investimenti, secondo parametri procedimentali dettati dalla normativa regolamentare Consob, a garanzia degli investitori - e, dall'altro lato, l'obbligo legale di denuncia immediata alla Banca d'Italia ed alla Consob. (Cass. n. 1602/2021; conf. Cass. n. 6037/2016). Con specifico riferimento agli amministratori è stato conformemente affermato che l'obbligo imposto dall'art. 2381, ultimo comma, c.c. agli amministratori delle società per azioni di «agire in modo informato», pur quando non siano titolari di deleghe, si declina, da un lato, nel dovere di Ric. 2018 n. 31640 sez. S2 - ud. 12-04-2022 -16- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 31640/2018 Numero sezionale 778/2022 Numero di raccolta generale 15583/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 attivarsi, esercitando tutti i poteri connessi alla carica, per prevenire o eliminare ovvero attenuare le situazioni di criticità aziendale di cui siano, o debbano essere, a conoscenza, dall'altro, in quello di informarsi, affinché tanto la scelta di agire quanto quella di non agire risultino fondate sulla conoscenza della situazione aziendale che gli stessi possano procurarsi esercitando tutti i poteri di iniziativa cognitoria connessi alla carica con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Tali obblighi si connotano in termini particolarmente incisivi per gli amministratori di società che esercitano l'attività bancaria, prospettandosi, in tali ipotesi, non solo una responsabilità di natura contrattuale nei confronti dei soci della società, ma anche quella, di natura pubblicistica, nei confronti dell'Autorità di vigilanza (Cass. n. 19556/2020). Inoltre è stato precisato che il dovere di agire informati dei consiglieri non esecutivi delle società bancarie non va rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori delegati, giacché anche i primi devono possedere ed esprimere costante e adeguata conoscenza del "business" bancario e, essendo compartecipi delle decisioni di strategia gestionale assunte dall'intero consiglio, hanno l'obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi di tutte le aree della banca e di attivarsi in modo da poter efficacemente esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte Ric. 2018 n. 31640 sez. S2 - ud. 12-04-2022 -17- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 31640/2018 Numero sezionale 778/2022 Numero di raccolta generale 15583/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 compiute dagli organi esecutivi non solo in vista della valutazione delle relazioni degli amministratori delegati, ma anche ai fini dell'esercizio dei poteri, spettanti al consiglio di amministrazione, di direttiva o avocazione concernenti operazioni rientranti nella delega. Ne consegue che il consigliere di amministrazione non esecutivo di società per azioni, in conformità al disposto dell'art. 2392, comma 2, c.c., che concorre a connotare le funzioni gestorie tanto dei consiglieri non esecutivi, quanto di quelli esecutivi, è solidalmente responsabile della violazione commessa quando non intervenga al fine di impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose (Cass. n. 24851/2019; conf. Cass. n. 5606/2019). Proprio le peculiarità del settore bancario hanno quindi indotto ad affermare il principio per cui sussistono doveri di particolare pregnanza in capo al consiglio di amministrazione delle società bancarie, che riguardano l'intero organo collegiale e, dunque, anche i consiglieri non esecutivi, i quali sono tenuti ad agire in modo informato e, in ragione dei loro requisiti di professionalità, ad ostacolare l'evento dannoso, sicché rispondono del mancato utile attivarsi. Ne consegue, inoltre, che in caso di irrogazione di sanzioni amministrative, nella specie irrogate dalla Banca d'Italia, anche in virtù della presunzione di colpa vigente in materia, l’autorità di vigilanza ha unicamente l'onere di dimostrare l'esistenza dei segnali di allarme che avrebbero Ric. 2018 n. 31640 sez. S2 - ud. 12-04-2022 -18- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 31640/2018 Numero sezionale 778/2022 Numero di raccolta generale 15583/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 dovuto indurre gli amministratori non esecutivi, rimasti inerti, ad esigere un supplemento di informazioni o ad attivarsi in altro modo, mentre spetta a questi ultimi provare di avere tenuto la condotta attiva dovuta o, comunque, mirante a scongiurare il danno (Cass. n. 22848/2015). Ne deriva che, avuto riguardo al caso in esame, a prescindere dalla qualità di consigliere esecutivo o meno, tutti gli amministratori, che vengono nominati in ragione della loro specifica competenza anche nell'interesse dei risparmiatori, devono svolgere i compiti loro affidati dalla legge con particolare diligenza e, quindi, anche in presenza di eventuali organi delegati, sussiste il dovere dei singoli consiglieri di valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile, nonché il generale andamento della gestione della società, e l'obbligo, in ipotesi di conoscenza o conoscibilità di irregolarità commesse nella prestazione dei servizi di investimento, di assumere ogni opportuna iniziativa per assicurare che la società si uniformi ad un comportamento diligente, corretto e trasparente (Cass. n. 2620/2021). Tali considerazioni permettono altresì di confermare l’infondatezza del motivo di ricorso in esame, emergendo come appunto, la sola attuazione dei doveri comportamentali connessi alla carica di amministratore avrebbe permesso di rilevare le anomalie poi riscontrate in Ric. 2018 n. 31640 sez. S2 - ud. 12-04-2022 -19- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 31640/2018 Numero sezionale 778/2022 Numero di raccolta generale 15583/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 sede ispettiva, senza potersi individuare nella condotta, sia pure illecita dell’alta dirigenza, l’idoneità a rendere inesigibile la condotta addebitata al ricorrente, come espressamente ribadito in sentenza (il che denota come, pur a voler sorvolare circa il fatto che la deduzione non riguarda un fatto ma piuttosto un giudizio, vi è stata in ogni caso un’espressa disamina da parte del giudice di merito). 1.2 Quanto all’incidenza dell’attività dolosa dell’alta dirigenza della banca ed all’effettivo funzionamento dei controlli interni ad escludere la colpa in capo al ricorrente, ed al fatto che la Banca aveva comunque adottato un sistema organizzativo conforme alle prescrizioni dell’art. 15 del Regolamento congiunto Banca d’Italia/Consob, la censura si rivela inammissibile in quanto sollecita anche in questo caso un’indebita rivalutazione del merito da parte del giudice di legittimità. Una volta richiamati i principi espressi, quanto in particolare all’estensione dei doveri incombenti sui componenti del CdA, e ribadito che (cfr. Cass. n. 30072/2017), come già condivisibilmente statuito da Cass. S. U. n. 20933/2009, in tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, i componenti del consiglio di amministrazione di una società (ovvero l'amministratore delegato unico), chiamati a rispondere per la violazione dei doveri inerenti alla prestazione dei servizi di investimento posti a tutela degli Ric. 2018 n. 31640 sez. S2 - ud. 12-04-2022 -20- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 31640/2018 Numero sezionale 778/2022 Numero di raccolta generale 15583/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 investitori e del buon funzionamento del mercato, non possono sottrarsi alla responsabilità adducendo che le operazioni integranti l'illecito siano state poste in essere, con ampia autonomia, da un altro soggetto che abbia agito per conto della società, gravando a loro carico un dovere di vigilanza sul regolare andamento della società, la cui violazione comporta una responsabilità solidale, ai sensi dell'art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo che non provino di non aver potuto impedire il fatto (prova che, nel caso di specie, il giudice del merito ha ritenuto non fornita dal ricorrente), la doglianza mira ad ottenere una rivalutazione della condotta illecita dell’alta dirigenza della società, condotta che la sentenza, con accertamento in fatto, ha escluso che fosse idonea a determinare l’inesigibilità dell’obbligo di agire informati gravante su ogni amministratore, anche non esecutivo, così come imposto dall’art. 2381 c.c., e ciò anche in merito al rispetto delle procedure ed in relazione alle condotte dei dipendenti della banca, attesa la obiettiva percepibilità delle anomalie riscontrate, che non potevano giustificare l’inerzia del ricorrente. Anche in relazione a tale profilo si lamenta la mancata condivisione di un giudizio della parte, e precisamente dell’apprezzamento in merito all’incidenza causale della condotta dei vertici aziendali sulla esigibilità della diversa condotta omissiva del ricorrente, avendo comunque la Ric. 2018 n. 31640 sez. S2 - ud. 12-04-2022 -21- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 31640/2018 Numero sezionale 778/2022 Numero di raccolta generale 15583/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 sentenza tenuto conto del fatto costituito dall’attività di occultamento posta in essere dalla direzione generale (ma reputata in concreto non avere carattere tale da rendere inesigibile il compito incombente sul ricorrente), posto che proprio il perpetrarsi delle condotte illecite della dirigenza era una delle possibili conseguenze delle lacune ed irregolarità procedurali che in via preventiva il CDA avrebbe dovuto colmare. 1.3 Il motivo è manifestamente infondato anche nella parte in cui si lamenta un erroneo giudizio circa il ruolo in concreto suscettibile di essere assunto dal ricorrente. Va, infatti, ribadito il principio per cui sussistono doveri di particolare pregnanza in capo al consiglio di amministrazione delle società bancarie, che riguardano l'intero organo collegiale e, dunque, anche i consiglieri non esecutivi, i quali sono tenuti ad agire in modo informato e, in ragione dei loro requisiti di professionalità, ad ostacolare l'evento dannoso, sicché rispondono del mancato utile attivarsi. Ne consegue, inoltre, che in caso di irrogazione di sanzioni amministrative, nella specie irrogate dalla Banca d'Italia, anche in virtù della presunzione di colpa vigente in materia, l’autorità di vigilanza ha unicamente l'onere di dimostrare l'esistenza dei segnali di allarme che avrebbero dovuto indurre gli amministratori non esecutivi, rimasti inerti, ad esigere un supplemento di informazioni o ad attivarsi in altro modo, mentre spetta a questi ultimi Ric. 2018 n. 31640 sez. S2 - ud. 12-04-2022 -22- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 31640/2018 Numero sezionale 778/2022 Numero di raccolta generale 15583/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 provare di avere tenuto la condotta attiva dovuta o, comunque, mirante a scongiurare il danno (Cass. n. 22848/2015; Cass. n. 18846/2018, non massimata; Cass.n. 2737/2013; Cass. n. 17799/2014). Deve poi ritenersi che le previsioni di cui alla circolare n. 285/2013 della Banca d’Italia non abbiano travolto gli assetti ed i rapporti societari quali dettati da norme di rango primario, quale in primo luogo l’art. 2381 c.c. In tal senso rileva il fatto che si tratta, per quelle regolamentari, di disposizioni volte a rafforzare proprio l’assetto delineato dal codice civile, con la individuazione di regole più specifiche per il settore bancario, e nel rispetto delle fonti di derivazione comunitaria (in particolare la direttiva 2013/36/[OSCURATO:PERSONA]), ma sempre in vista di un armonico coordinamento tra la disciplina societaria di carattere generale e quella settoriale bancaria, ed il tutto in correlazione con il Regolamento UE n. 575/2013, con il quale va a comporre il quadro normativo di disciplina delle attività bancarie, il quadro di vigilanza e le norme prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento. Le previsioni della circolare, sebbene richiamino l’esigenza di una chiara distinzione dei ruoli e delle responsabilità degli organi, aggiungendo che l’articolazione della struttura interna deve comunque assicurare l’efficacia dei controlli e l’adeguatezza dei flussi informativi, tuttavia non possono Ric. 2018 n. 31640 sez. S2 - ud. 12-04-2022 -23- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 31640/2018 Numero sezionale 778/2022 Numero di raccolta generale 15583/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 essere intese come un’autorizzazione alla preventiva deresponsabilizzazione dei componenti del CdA. Pur ad ammettere che la circolare della Banca d’Italia abbia, in vista del buon funzionamento delle imprese bancarie suggerito delle strutture rigide e chiaramente individuatrici delle competenze e delle funzioni, non può però avallare la conclusione per cui non sarebbe esigibile da parte degli amministratori non esecutivi la verifica di ogni singolo atto di impresa, dovendosi, quanto agli indici di allarme, confidare sulle rassicurazioni offerte dagli uffici interni deputati al controllo sulla correttezza dell’agire delle singole articolazioni societarie. Va invece ribadito che le previsioni codicistiche, ed in particolare l’art. 2381 co. 3 c.c., suggeriscono che, proprio sulla base delle previsioni della circolare della Banca d’Italia, sia il CdA a dover esaminare i piani strategici, le norme regolamentari di settore sull’organo con funzione di supervisione strategica, debba deliberare sugli indirizzi di carattere strategico e verificarne nel continuo l’attuazione, e ciò alla luce del fatto che in base alla circolare esso “ definisce l’assetto complessivo di governo e approva l’assetto organizzativo della banca, e verifica la corretta attuazione e promuove tempestivamente le misure correttive a fronte di eventuali lacune o inadeguatezze”. Ed è sempre la Circolare ( parte I, titolo IV, capitolo I, sezione III, §2, lett. b) ad imporre all’organo con funzione Ric. 2018 n. 31640 sez. S2 - ud. 12-04-2022 -24- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 31640/2018 Numero sezionale 778/2022 Numero di raccolta generale 15583/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 di supervisione strategica di dover approvare “l’assetto organizzativo e di governo societario della banca”, nonché i sistemi contabili e di rendicontazione e di assicurare un efficace confronto dialettico con la funzione di gestione e con i responsabili delle principali funzioni aziendali e verificare nel tempo le scelte e le decisioni da questi assunte. Ne risulta quindi la centralità nella governance delle imprese bancarie del ruolo degli amministratori non esecutivi, essendo “compartecipi delle decisioni assunte dall’intero consiglio e chiamati a svolgere un’importante funzione dialettica e di monitoraggio sulle scelte compiute dagli esponenti esecutivi. L’autorevolezza e la professionalità dei consiglieri non esecutivi devono essere adeguate all’efficace esercizio di queste funzioni, determinanti per la sana e prudente gestione della banca” (circolare n. 285, parte I, titolo IV, cap. I, sez. IV, §.1). Anche a voler dar credito alla tesi del ricorrente secondo cui lo stesso fosse privo di deleghe, ciò non lo esimeva dall’adempiere all’obbligo di tenersi adeguatamente informato, non potendo a tal fine invocare la settorialità delle proprie competenze, una volta che l’accettazione dell’incarico di amministratore non esecutivo imponeva il rispetto di tutti gli oneri ed obblighi connessi alla carica, in linea con quanto a livello di normativa primaria detta l’art.2381 co. 6 c.c. Ric. 2018 n. 31640 sez. S2 - ud. 12-04-2022 -25- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 31640/2018 Numero sezionale 778/2022 Numero di raccolta generale 15583/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 D’altronde è la stessa Circolare della Banca d’Italia che, a prescindere dall’insorgenza di segnali di allarme, impone agli amministratori non esecutivi di dover acquisire informazioni sulla gestione e sull’organizzazione aziendale, avvalendosi sia degli eventuali comitati interni sia in via diretta del management, delle revisione interna e delle altre funzioni di controllo (Circ. 285/13, parte I, titolo IV, cap. 1, sez. IV, §.2.2). A tale principio si è quindi adeguata la sentenza gravata, il che implica il rigetto del motivo in esame. 1.4 In conclusione deve ritenersi che a fronte della puntuale ed analitica illustrazione da parte dei giudici di merito delle inadempienze complessivamente addebitabili ai componenti del CDA, ed in relazione a tutte le violazioni contestate, e ribadita quindi l’irrilevanza della pretesa attività dolosa della dirigenza, ed escussa la possibilità di parametrare la diligenza sulla base delle sole informazioni effettivamente ricevute, e sull’erroneo presupposto che altro non potesse essere preteso dagli amministratori, ancorché la loro collocazione istituzionale e le prerogative loro assegnate dalla legislazione vigente, consentisse ampi e non utilizzati poteri di informazione, che la tesi del ricorrente si risolva nella pretesa di addivenire ad una non consentita rivalutazione delle emergenze fattuali come operata in sentenza, ma senza che le censure si confrontino Ric. 2018 n. 31640 sez. S2 - ud. 12-04-2022 -26- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 31640/2018 Numero sezionale 778/2022 Numero di raccolta generale 15583/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 con il puntuale ed argomentato iter motivazionale del giudice di merito. 1.5 Tanto meno le difese svolte appaiono idonee a legittimare la ricorrenza dell’esimente della buona fede, la quale può essere invocata solo quando la condotta sia inevitabile e ciò per effetto di un elemento positivo estraneo all’autore dell’infrazione, idoneo ad ingenerare la convinzione della liceità della condotta, ovvero allorché emerga che l’autore abbia fatto tutto il possibile per osservare la legge, senza che nessun rimprovero possa essergli mosso. Né deve trascurarsi, alla luce della nozione di fatto di cui si denuncia l’omessa disamina, quale configurato nell’interpretazione del n. 5 dell’art. 360 co. 1 c.p.c., come scaturente dalla novella del 2012, che anche in questo caso si lamenta la mancata condivisione di un giudizio della parte, e precisamente dell’apprezzamento in merito all’incidenza causale della condotta dei vertici aziendali sulla esigibilità della diversa condotta omissive del ricorrente, avendo comunque la sentenza tenuto conto del fatto costituito dall’attività di occultamento posta in essere dalla direzione generale (ma reputata in concreto non avere carattere tale da rendere inesigibile il compito incombente sul ricorrente). Ric. 2018 n. 31640 sez. S2 - ud. 12-04-2022 -27- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 31640/2018 Numero sezionale 778/2022 Numero di raccolta generale 15583/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 1.6 Né potrebbe sostenersi che l’affermazione di responsabilità del ricorrente sia frutto di un’erronea applicazione delle regole in materia di prova presuntiva. Invero la sentenza ha assegnato decisivo rilievo al carattere procedurale delle violazioni e alla mancata predisposizione di presidi idonei a prevenire la consumazione di condotte illecite, circostanza quest’ultima che riconduce l’elemento soggettivo della violazione non a valle delle singole condotte illecite imputabili agli organi di gestione, ma alla sfera organizzativa dell’attività bancaria che è a monte – rendendola possibile o agevolandola – della commissione delle singole infrazioni. Da tale prospettiva, l’eventuale occultamento delle pratiche illecite da parte dell’alta dirigenza nella gestione delle operazioni su azioni proprie, non poteva avere alcuna efficacia esimente, né escludere la colpevolezza della condotta dei componenti del CDA riguardo alle carenze organizzative comunque sussistenti. L’insufficienza dei sistemi dei controlli e di adeguate regole di carattere procedurale era di per sé condotta sanzionabile e l’affermazione della Corte di merito secondo cui tali carenze rendevano verosimile l’agevolazione delle successive condotte dolose non consente di configurare l’utilizzo di una doppia presunzione per sostenere l’imputazione delle violazioni, che non concernono le condotte dolose dei dirigenti, né Ric. 2018 n. 31640 sez. S2 - ud. 12-04-2022 -28- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 31640/2018 Numero sezionale 778/2022 Numero di raccolta generale 15583/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 direttamente le violazioni consumate mediante il collocamento delle azioni proprie, ma le carenze strutturali nel sistema dei controlli interni. In questo senso quindi viene in rilievo il principio secondo cui, in tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, l'opposizione prevista dall'art. 195 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 dà luogo, non diversamente da quella di cui agli art. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria è posto a carico dell'[OSCURATO:PERSONA], la quale è pertanto tenuta a fornire la prova della condotta illecita, ben potendo tale prova essere offerta anche mediante presunzioni semplici, che, nel caso di illecito omissivo, pongono a carico dell'intimato l'onere di fornire la prova di aver tenuto la condotta attiva richiesta, ovvero della sussistenza di elementi tali da rendere inesigibile tale condotta, per rilevare che non ricorre la dedotta violazione della regola del divieto della praesumptio de praesumpto (Cass. S.U. n. 20930/2009). 1.7 Altrettanto priva di pregio è la deduzione, alla base della complessiva articolazione delle difese del ricorrente, secondo cui la Corte d’Appello avrebbe confermato una sanzione irrogata per la violazione di obblighi facenti capo ad altri soggetti della struttura aziendale e per essere stato Ric. 2018 n. 31640 sez. S2 - ud. 12-04-2022 -29- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 31640/2018 Numero sezionale 778/2022 Numero di raccolta generale 15583/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 così disatteso il principio di presunzione di innocenza per quanto riguarda la valutazione di adeguatezza delle operazioni. Non si potrebbe attribuire ad un amministratore privo di delega la responsabilità per il fatto che la rete commerciale disattendeva le prescrizioni in ordine all’astensione alla sollecitazione all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni di BPV. Le violazioni sono da addebitare agli autori materiali delle condotte illecite e non può imputarsi al ricorrente una responsabilità per fatti che non poteva ragionevolmente conoscere. La segretezza delle operazioni poste in essere dalla rete commerciale su impulso dell’alta dirigenza non consentiva quindi di inferire una responsabilità anche del ricorrente. Il motivo, anche in questo caso parte dal presupposto smentito in sentenza e non adeguatamente contestato con il motivo di ricorso secondo cui, in mancanza di deleghe, tutti i componenti del CdA fossero investiti del dovere di assicurare l’adozione dei presidi procedurali imposti per legge. Inoltre, si risolve in un’inammissibile censura di merito, in quanto, valorizzando delle circostanze di fatto, però considerate dal giudice di merito e ritenute irrilevanti, pretende di escludere la propria responsabilità sul presupposto che la condotta dolosa altrui avrebbe escluso Ric. 2018 n. 31640 sez. S2 - ud. 12-04-2022 -30- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 31640/2018 Numero sezionale 778/2022 Numero di raccolta generale 15583/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 l’esigibilità del dovere di agire informato, la cui violazione gli è stata imputata. La sentenza ha però evidenziato come a monte sussistesse l’evidente carenza di presidi in merito alla corretta prestazione del servizio di investimento, e che le violazioni di cui al n. 1 sono proprio conseguenza delle regole procedurali, che ha obiettivamente agevolato la proliferazione delle condotte contra legem emerse in sede ispettiva. La scorretta profilazione della clientela, che ha permesso poi la collocazione di titoli con fattori di rischio non corrispondenti all’effettiva tipologia dell’acquirente o del sottoscrittore, è appunto conseguenza di una violazione che i giudici di merito, con accertamento in fatto, hanno attribuito anche al ricorrente per non avere verificato la puntuale adozione delle regole procedurali che avrebbero impedito anche le successive violazioni comportamentali. Quanto poi alle procedure relative al riacquisto di azioni proprie, va sottolineato come la sentenza impugnata abbia correttamente rilevato che la prassi seguita dalla banca fosse in violazione delle prescrizioni normative e regolamentari, in quanto gli ordini non recavano l’orario al fine di stabilire una oggettiva regola di priorità, non erano sottoposti al comitato soci secondo una lista frutto di un database suscettibile di modifica da parte di ogni soggetto impiegato nell’apposita unità operativa. Ric. 2018 n. 31640 sez. S2 - ud. 12-04-2022 -31- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 31640/2018 Numero sezionale 778/2022 Numero di raccolta generale 15583/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 La deroga al criterio cronologico, peraltro nemmeno del tutto garantito, in ragione dell’assenza dell’indicazione dell’orario, risultava poi frequente, in ragione dello specifico bisogno del cliente o della situazione dell’ordinante, senza che però le situazioni legittimanti fossero consacrate in una specifica disciplina formale, lasciando in tal modo un’eccessiva ed ingiustificata discrezionalità all’emittente. Inoltre, è stata sottolineata la carenza delle scelte in merito al periodo di sospensione degli acquisti (cd. blocking period), in quanto non accompagnate da precisi criteri oggettivi e predefiniti, tali da consentire un’ordinata trattazione delle richieste e di individuare le effettive ipotesi di deroga al criterio dell’ordine di presentazione. La evidenza delle violazioni commesse non può quindi giustificare una pretesa inesigibilità dei doveri incombenti sul ricorrente in quanto componente del CDA. 2. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, dovendosi regolare le spese in base al principio della soccombenza, come da dispositivo. 3. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - Ric. 2018 n. 31640 sez. S2 - ud. 12-04-2022 -32- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 31640/2018 Numero sezionale 778/2022 Numero di raccolta generale 15583/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore della controri
Sentenza Cassazione n. 15583/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris