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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 maggio 2023

Cassazione n. 20334/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 3560-2018 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (cod. fisc. 06771960637 ), in persona del legale rappresentante pro tempore curatore fallimentare Dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, da ll’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] oli , con i l qual e elettivamente domicilia in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 51 , presso lo studio dell’AvvocatoRoberta Salvatori. - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli , emessa il 15.6.2017, depositatain data 18.10.2017 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/5/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, con sentenza n. 7953/2015 del 28 maggio 2015, accoglieva la domanda proposta dalla Curatela del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ai sensi degli artt. 146 l. fall., nonché 2043, 2392, 2476 cod. civ., condannando [OSCURATO:PERSONA], già amministratore unico della società fallita (a far data dal 9 maggio 2005), al pagamento, a titolo di risarcimento danni, dell’importo di euro 1.389.686,53, oltre interessi legali dal 28 aprile 2015 al soddisfo, con compensazione parziale delle spese del giudizio di primo grado.

2. Proposto gravame da parte di [OSCURATO:PERSONA] avverso la predetta sentenza di primo grado, si costituiva il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., chiedendo il rigetto dell’appello e l’accoglimento dell’appello incidentale in relazione ad ulteriori inadempimenti dell’amministratore non accertati dal Tribunale; la Corte di appello di Napoli, con la sentenza n. 4217/2017 (depositata in data 18.10.2017), qui oggetto di ricorso per cassazione, ha rigettato l’appello principale proposto dal [OSCURATO:SOCIETA] ed ha invece accolto l’appello incidentale proposto dalla Curatela ed in parziale riforma della sentenza di prime cure ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore della curatela dell’importo di euro 5.333.178,77, con condanna del [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.

La corte del merito ha ritenuto - per quanto qui ancora di interesse - che occorresse esaminare unitariamente sia l’appello principale che quello incidentale, in “un’ottica di insieme”, con la conseguenziale pronuncia di rigetto dell’appello principale, fondato su motivi oscuramente formulati e scollegati dalle argomentazioni della sentenza di primo grado e con accoglimento, per contro, dell’appello incidentale della curatela, impugnativa che era volta a far accertare la commissione di ulteriori atti di mala gestio rispetto a quelli già accertati dal tribunale; ha evidenziato, come già rilevato in primo grado, che occorreva confermare la responsabilità dell’amministratore in ordine al mancato deposito delle scritture e dei libri contabili, posto che l’allegata circostanza della consegna da parte del precedente amministratore di tutta la documentazione contabile ad un commercialista, [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenziale mancanza della stessa per fatti non imputabili al [OSCURATO:SOCIETA], non era stata in alcun modo provata da quest’ultimo, già sotto il profilo documentale, posto che, in primo luogo, risulta consueto munirsi di ricevuta di deposito in tali casi e perché neanche la prova testimoniale soccorreva in tal senso, stante l’inattendibilità del teste [OSCURATO:PERSONA]; ha inoltre ricordato che gli amministratori sono comunque tenuti alla regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili e che pertanto il [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe dovuto provare, documentalmente, di essersi attivato, durante il non breve periodo del suo mandato (2005-2011) per l’indispensabile ricostruzione della documentazione mancante, anche tenuto contoche il [OSCURATO:SOCIETA] stesso aveva accettato di subentrare nell’amministrazione di una società priva di bilanci da circa sei anni; in ordine, poi, alle ulteriori censure avanzate dal [OSCURATO:SOCIETA] per l’accertata sua responsabilità discendente, secondo la sentenza di primo grado, dal mancato deposito della documentazione contabile, anche in riferimento alle distrazioni imputate relative alle poste attive descritte nell’ultimo bilancio depositato, ha evidenziato che la responsabilità dell’amministratore ben può fondarsi sulla sola mancanza ovvero sulla irregolare tenuta delle scritture contabili, addebitabile all’amministratore medesimo; ha osservato che l’ultimo bilancio depositato della società fallita, allorquando il [OSCURATO:SOCIETA] assunse la carica di amministratore, registrava rilevanti partite attive e che, nonostante tra i due momenti (deposito del bilancio al 31 dicembre 1999 e subingresso nella carica del [OSCURATO:SOCIETA]) fosse intercorso un significativo periodo di tempo, il [OSCURATO:SOCIETA] non aveva tuttavia contestato in alcun modo le risultanze di quel bilancio, con la conseguenza che - non essendo stati offerti dall’appellante elementi di valutazione in senso contrario, come era suo onere farlo – occorreva presumere che quegli assets attivi (nonché il loro controvalore) non fossero andati dispersi allorchè il [OSCURATO:SOCIETA] assunse la carica di amministratore; ha dunque evidenziato che al momento della dichiarazione di fallimento, l’attivo risultava invece del tutto azzerato, con la conseguente esistenza di uno obiettivo “sbilancio” di cui il [OSCURATO:SOCIETA] non aveva fornito alcuna spiegazione, pur essendo onerato della relativa prova e con l’ulteriore conseguenza che l’appellante doveva essere pertanto considerato responsabile della dispersione ovvero dell’occultamento degli elementi patrimoniali attivi sopra descritti; in relazione al terzo motivo di appello, ha osservato che nessuna rilevanza spiegava l’ordinanza del Tribunale di Napoli del 21 agosto 2013 che, in accoglimento del reclamo del [OSCURATO:SOCIETA], aveva annullato il sequestro autorizzato dal giudice monocratico sui beni del [OSCURATO:SOCIETA], trattandosi di mera misura cautelare chiesta in corso di causa e le cui statuizioni erano state adottate sulla base di una cognizione sommaria, con la conseguente infondatezza delle doglianze proposte dall’appellante principale in ordine alla rilevanza delle discrasie rilevabili tra la sentenza impugnata e l’ ordinanza cautelare collegiale; ha evidenziato che le doglianze proposte, nel quarto motivo di gravame in relazione alla liquidazione del danno operata dal Tribunale, risultavano in realtà assorbite dall’accoglimento dell’appello incidentale della curatela e comunque si presentavano ai limiti dell’inammissibilità, non cogliendo la ratio della motivazione della sentenza impugnata, e comunque risultavano non comprensibili, stante l’adozione da parte del Tribunale di un criterio liquidativo più favorevole per l’appellante; in accoglimento dell’appello incidentale della curatela fallimentare, ha osservato che il perimetro della responsabilità del Merola era decisamente più ampio rispetto a quello descritto nella sentenza di primo grado, in quanto l’appellante aveva violato il chiaro disposto degli artt. 2484, 2485 e 2486 cod. civ., essendosi in realtà verificata una causa di scioglimento della compagine societaria; ha evidenziato che il [OSCURATO:SOCIETA] aveva infatti falsamente rappresentato al curatore fallimentare che la società non era operativa dal 2003, mentre la curatela aveva invece dimostrato in modo incontrovertibile che il [OSCURATO:SOCIETA] aveva aperto ben due punti vendita ed aveva altresì provveduto alla vendita a terzi di cespiti societari, risultando altresì dimostrato che, almeno con riferimento ad avviamento e marchi, i corrispettivi negozialmente previsti erano da considerarsi irrisori e che peraltro neanche risultava provato che i previsti corrispettivi fossero stati effettivamente versati o destinati alla società poi dichiarata fallita; ha inoltre evidenziato che la curatela aveva dimostrato che l’attività aziendale era stata in realtà proseguita da “società” “di famiglia”, riferibili a stretti congiunti; ha osservatoche il [OSCURATO:SOCIETA], con la sua condotta, attiva ed omissiva, dall’assunzione della carica di amministratore in avanti, aveva avuto un ruolo determinante nella crisi della società, fino al dissesto e al fallimento finale, avendo continuato indebitamente l’attività, nel contempo non provvedendo al pagamento dei tributi e dei contributi previdenziali, mentre progressivamente l’attivo veniva dismesso, depauperandosi sino alla radicale scomparsa; in ordine alla quantificazione del danno, ha evidenziato come la curatela avesse assolto correttamente, già in primo grado, all’onere probatorio sulla stessa incombente, avendo dimostrato gli addebiti imputati all’amministratore e, stante la loro rilevanza, anche la loro rilevanza causale ai fini della produzione del danno;ha osservato che, per la corretta liquidazione del danno, occorreva applicare i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità nel noto arresto Cass. 9100/2015, secondo cui nell’azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di capitali nei confronti dell’amministratore della stessa, la liquidazione del danno risarcibile deve essere operata avendo riguardo agli specifici inadempimenti dell’amministratore, che l’attore ha l’onere di allegare, onde possa essere verificata l’esistenza di un rapporto di causalità tra tali inadempimenti e il danno di cui si pretende il risarcimento, con l’ulteriore precisazione che la mancanza di scritture contabili della società, sebbene sia addebitabile all’amministratore convenuto, non giustifica di per sé che il danno da risarcire sia individuato e liquidato in misura corrispondente alla differenza tra il passivo e l’attivo accertati in ambito fallimentare; ha evidenziato che gli illeciti imputabili al [OSCURATO:SOCIETA] andavano ben oltre la mancata tenuta delle scritture contabili, avendo l’amministratore posto in essere ulteriori condotte volte alla spoliazione dell’attivo sociale, con la conseguenza che poteva riconoscersi alla curatela un risarcimento pari al deficit fallimentare, e ciò nella misura di euro 5.333.178,77, danno liquidato in via equitativa secondo un criterio che non poteva ritenersi arbitrario in quanto derivante, da un lato, dalla obiettiva impossibilità (imputabile al [OSCURATO:SOCIETA]) di procedere ad una diversa determinazione, mancando la documentazione sociale, e dall’a l tr o giustificandosi in ragione della gravità ed estensione degli illeciti del [OSCURATO:SOCIETA] medesimo, causalmente incidenti sul dissesto, nell’accertata rilevante dimensione.

2. La sentenza, pubblicata il 18.10.2017, è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidato a otto motivi, cui il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedegli artt. 1218, 2043, 2392, 2393, 2394 e 2792 cod. civ., sul rilievo che la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto provato che il mancato deposito delle scritture e dei libri contabili gli fosse imputabile a colpa.

2. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,violazione e falsa applicazione sempre degli artt. 1218, 2043, 2392, 2393, 2394 e 2792 cod. civ.,degli artt. 1218, 2043, 2392, 2393, 2394 e 2792 cod. civ., per avere la Corte di appello fatto discendere dalla mancata prova documentale di essersi attivato per ricostruire la documentazione mancante l’accertamento della sua responsabilità ex art. 146 l. fall. 2.1 I primi due motivi – che possono essere esaminati congiuntamente, stante la stretta connessione delle questioni prospettate – sono in realtà inammissibili. 2.2 Il ricorrente censura, infatti, la sentenza impugnata per aver la Corte di appello, e primadi essa il Tribunale, ritenuto che avrebbe dovuto provare documentalmente l’intervenuta consegna dei libri sociali e della documentazione contabile da parte di [OSCURATO:PERSONA] al commercialista [OSCURATO:PERSONA], ritenendo al contempo non attendibile le risultanze della prova testimoniale resa dal predetto [OSCURATO:SOCIETA], precedente amministratore e socio della fallita. 2.3 Afferma, ancora, il ricorrente che le risultanze istruttorie avrebbero dovuto condurre la Corte territoriale a ritenere provata sia la circostanza della consegna della predetta documentazione che quella dell’irreperibilità del Pizzicato, con conseguente pretesa “impossibilità” di “ricostruzione” della contabilità e della documentazione sociale. 2.4 Le censure formulate dal ricorrente, peraltro sotto l’egida applicativa del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, risultano all’evidenza inammissibili in quanto rivolte ad un nuovo apprezzamento della questio facti che, come tale, è inibito al giudice di legittimità. 2.5 Sul punto giova ricordare che -in tema di ricorso per cassazione - il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (così, Cass., Sez.1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass., Sez.1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017).

Più precisamente è stato affermato sempre dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità che le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente l'applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata.

Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione.

Non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (cfr. Sez.1, Ordinanza n. 640 del 14/01/2019). 2.6 Ciò posto, risulta evidente che il ricorrente, tramite la proposizione delle censure sopra ricordate in premessa, ha voluto impropriamente sollecitare questa Corte di legittimità ad un nuovo scrutinio diretto della prova documentale e di quella testimoniale per accreditare innanzi a questa Corte di legittimità la tesi dell’impossibilità di ricostruire la documentazione contabile della società debitrice per l’irreperibilità del commercialista consegnatario della predetta documentazione e della non imputabilità di tale occultamento alla sua sfera di responsabilità.

Si tratta, con tutta evidenza, di un accertamento in fatto, già correttamente compiuto dalla Corte territoriale con argomentazioniadeguate e scevre da criticità argomentative, e che non può essere sindacato da questa Corte in questo giudizio di legittimità, se non deducendo il vizio di omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per come perimetrato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez.

Un. n. 8053/2014), vizio qui neanche prospettato nei motivi di ricorso in esame. 2.7 Senza contare che le doglianze così proposte neanche censurano integralmente la ratio decidendidella motivazione impugnata che, nella parte che qui interessa, ha evidenziato il fondamento della responsabilità dell’amministratore sul rilievo che quest’ultimo, anche in assenza della documentazione asseritamente consegnata al commercialista, avrebbe dovuto ricostruire autonomamente la documentazione contabile della società quale responsabile della gestione sociale, e ciò anche al fine di consentire la prosecuzione dell’attività commerciale.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazionee falsa applicazione degli artt. 1218, 2043, 2392, 2393, 2394 e 2792 cod. civ., per aver la Corte territoriale fatto discendere dagli inadempimenti allegati dalla curatela, assumendone erroneamente la non contestazione, l’accertamento della sua responsabilità di amministratore ex art. 146 l. fall.3.1 Anche il terzo motivo di censura è in realtà inammissibile. 3.2 Assume il ricorrente che la motivazione impugnata sarebbe viziata perché le condotte elencate dalla curatela e poste a sostegno della domanda volta a far dichiarare la sua responsabilità per mala gestio sarebbero state tutte contestate nei sui atti difensivi, attraverso i quali aveva dimostrato che: i) tutti gli atti posti in essere come amministratore, per come documentati dalla visura camerale in atti, erano stati volti alla liquidazione della società e non già alla prosecuzione dell’attività aziendale; ii) la curatela non aveva agito in revocatoria nei confronti degli atti da lui compiuti; iii) nessun atto distrattivo era stato posto in essere, quale amministratore; iv) non era neanche condivisibile l’assunto secondo cui la responsabilità ex art. 146 l. fall. potesse farsi discendere dal mero omesso deposito delle scritture contabili ovvero dal non essersi attivato per ricostruire le scritture contabili.

Si evidenzia ancora da parte del ricorrente che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva già ricevuto da tre anni la notifica da Equitalia della cartella di pagamento di oltre quattro milioni di euro, che rappresentava peraltro l’unico credito ammesso al passivo, non risultando pertanto comprensibile in quale modo la mancata consegna delle scritture contabili ovvero la mancata restituzionedelle stesse avesse potuto determinare tale evento dannoso. 3.3 Le obiezioni sollevate dal ricorrente, nel motivo di ricorso qui in esame, tentano ancora una volta di far ripetere a questa Corte di legittimità lo scrutinio fattuale sugli elementi probatori oggetto di dibattito processuale nel corso dei giudizi di merito, e ciò, peraltro, deducendo in modo ripetuto il vizio di violazione e falsa applicazione di norme di legge, attraverso il quale si pretenderebbe una rivalutazione dunque della questio facti.

Si è pertanto costretti a ripetere le osservazioni già svolte in relazione ai primi due motivi di ricorso, alle quali pertanto si rimanda, con l’inevitabile conseguenza della declaratoria di inammissibilità delle doglianze così proposte.

4. Il quarto mezzo denuncia sempre violazione e falsa applicazione degli artt.1218, 2043, 2392, 2393, 2394 e 2792 cod. civ., sul rilievo che la Corte di merito avrebbe erroneamente fatto discendere dalle risultanze del bilancio depositato nel 1999 la sua responsabilità in relazione alla dispersione ovvero sottrazione degli assets.4.1 Il ricorrente evidenzia che la Corte di appello avrebbe erroneamente affermato che l’azione di responsabilità proposta nei confronti dell’amministratore di società di capitali, anche se proposta dal curatore fallimentare, ben avrebbe potuto fondarsi sulla sola mancanza ovvero irregolare tenuta delle scritture contabili, addebitale all’amministratore medesimo.

Osserva invece il ricorrente che l’inadempimento rilevante, nell’ambito delle azioni di responsabilità da risarcimento del danno nelle obbligazioni cosidette di comportamento, non è rappresentato da qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisca causa (ovvero concausa) efficiente del danno, con la conseguenza che il profilo della sua responsabilità ex art. 146 l. fall. non avrebbe potuto essere integrato, come invece opinato dalla Corte di merito, dalla mera elencazione di condotte non provate, essendo invece indispensabile che emergessela prova che gli inadempimenti costituisserocausa ovvero concausa efficiente del danno lamentato.

Ma tale prova –aggiunge il ricorrente – non sarebbe emersa nel corso di causa né la Corte territoriale avrebbe fatto alcun cenno alla sua necessità. 4.2 Precisa ancora il ricorrente che, alla luce degli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, la Corte territoriale avrebbe dovuto motivare l’esistenza del nesso di causalità tra gli inadempimenti elencati dalla curatela ed il danno di cui la curatela chiede il ristoro e dell’esistenza di tale nesso eziologico la Corte di merito nulla avrebbe detto, nonostante avesse fin dalle prime difese contestato gli inadempimenti imputati dalla curatela ed avesse ulteriormente dimostrato l’assenza del nesso di causalità tra essi ed il presunto danno risarcibile, essendo infatti emerso dagli atti di causa allegati che:i) nel 2005, allorquando era divenuto amministratore della società poi dichiarata fallita, quest’ultima aveva già ricevuto da oltre tre anni la notifica da Equitalia della cartella di pagamento di oltre quattro milioni di euro; ii) il passivo della fallita non era aumentato per effetto dell’attività di amministrazione posta in essere da egli ricorrente, come era dimostrato dalla circostanza che l’unico credito ammesso al passivo era quello di Equitalia, esistente fin dal 2002; iii) aveva provveduto a liquidare le uniche attività esistenti a prezzo congruo, come anche confermato dalla stessa curatela che contro gli atti di liquidazione non aveva proposto azione revocatoria; iv) era stato [OSCURATO:PERSONA] ad omettere il versamento delle imposte e dei contributi per la [OSCURATO:SOCIETA]. dalla costituzione al 2002, omissione che infatti aveva determinato l’accertamento di Equitalia; v) aveva posto solo atti di liquidazione a prezzo congruo e l’amministrazione fallimentare non era riuscita a dimostrare il contrario; vi) non era stato dimostrata alcuna omissione di pagamento di oneri fiscali e contributivi nel suo periodo di gestione amministrativa della società; vii) il mancato accertamento dello stato di scioglimento della società non costituiva un inadempimento a lui ricorrente imputabile, posto che non esisteva la prova che, dopo l’asserita perdita di capitale, fosserostate da lui intraprese iniziative imprenditoriali al di fuori di una logica meramente liquidatoria. 4.3 Contesta infine il ricorrente l’affermazionedei giudici di appello laddove gli stessi lo avevano ritenuto responsabile per la distrazione o sottrazione delle attività sociali emergenti dal bilancio del 1999, avendo sin dalle prime difese contestato che i beni riportati nel predetto bilancio costituissero l’attivo patrimoniale della società ed avendo invece dimostrato, al contrario, che tale attivo era costituito dai beni oggetto di alienazione per ripianare i debiti sociali. 4.4 Anche il motivo di esame propone doglianze che non superano il vaglio di ammissibilità. 4.4.1 In primo luogo, non corrisponde al vero che la Corte partenopea non avesse argomentato in ordine alla sussistenza del nesso causale, avendo al contrario spiegato che la reiterazione e la gravità delle condotte addebitate (e probatoriamente provate nel corso del giudizio) aveva dimostrato la sussistenza del nesso causale tra gli inadempimenti accertati e imputati all’amministratori ed il danno lamentato dalla curatela fallimentare (cfr. pag. 14 della sentenza impugnata). 4.4.2 Per altro verso, le doglianze ripetono i profili di inammissibilità già sopra evidenziati in relazione alla deduzione da parte del ricorrente -e sempre sotto l’egida applicativa del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. -di censure volte a far ripetere al giudice di legittimità il giudizio di natura fattuale in ordine, questa volta, alla sussistenza del nesso di derivazione causale tra i fatti di mala gestio imputati all’amministratore ed il danno cagionato ai creditori sociali, tramite la rilettura degli elementi probatori allegati e dedotti dalle parti e di cui si chiede in questa sede un inammissibile apprezzamento di merito.

5. Il ricorrente propone inoltre un quinto motivo con il quale deduce vizio di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti per avere la Corte di appello completamente omesso la motivazione in ordine al rigetto del III motivo di appello”. 5.1 Anche il quinto motivo è in realtà inammissibile. 5.2 Osserva il ricorrente che erroneamente la Corte di appello avrebbe ritenuto non decisive le questioni oggetto del reclamo cautelare che avevano portato alla riforma del provvedimento cautelare monocratico in senso favorevole alle sue tesi difensive, risultano dunque illegittima la decisione della Corte territoriale di non motivare in relazione alle ragioni del suo discostarsi dalla decisione del Collegio cautelare. 5.3 Le obiezioni sollevate dal ricorrente neanche intercettano compiutamente le rationes decidendi della motivazione impugnata che, sul punto qui da ultimo in discussione, ha spiegato – in modo corretto e giuridicamente ineccepibile –che, per un verso, risultavano irrilevanti le valutazioni operate dal Collegio in sede di reclamo cautelare ex art. 669terdecies c.p.c., essendo la cognizione cautelare fondata su una valutazione sommaria dei fatti di causa, e che, per altro verso, le argomentazioni trasfuse nel provvedimento di revoca del sequestro dovevano ritenersi superate dalle valutazioni contenute nella decisione qui impugnata.

Tali rationes decidendineanche sono state impugnate con il motivo di ricorso qui in esame, risultando dunque anche in questa sede irrilevanti le ulteriori censure qui proposte.

6. Il sesto mezzo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione sempre degli artt. 1218, 2043, 2392, 2393, 2394 e 2792 cod. civ.,sul rilievo che la Corte di appello avrebbe ritenuto erroneamente provati gli inadempimenti allegati dalla curatela e rilevanti al fine della condanna al risarcimento dei danni,nonostante l’assenza di prova della loro idoneità a costituire causa o concausa efficiente del danno.6.1 Si duole, cioè, il ricorrente del fatto che la Corte di merito abbia separato totalmente il suo giudizio dalla prova della perdita patrimoniale subita dalla società poi fallita per effetto della presunta continuazione dell’attività sociale, così come dalla dimostrazione che gli atti di vendita compiuti come amministratore avessero cagionato ovvero contribuito a cagionare il dissesto della predetta società ovvero fossero stati idonei a cagionare i danni al risarcimento dei quali era stato giudizialmente condannato. 6.2 Si evidenzia, ancora, sempre da parte del ricorrente che il deficit fallimentare, nel caso in esame, era stato determinato dal mancato pagamento di tasse e contributi fino al 2002 ad opera di un soggetto diverso, e cioè da parte di [OSCURATO:PERSONA], posto che egli ricorrente aveva assunto nel 2005 la gestione della società che già presentava quel deficit patrimoniale. 6.3 Osserva infine il ricorrente che sarebbe mancata la prova in giudizio che tale deficit fosse stato aggravato dalla sua gestione. 6.3 Il motivo, per come articolato, risulta all’evidenza inammissibile perché, anche in tal caso, il ricorrente deduce valutazioni in fatto - questa volta in merito alla prova delle cause del dissesto societario posto alla base della decozione della società debitrice -ritenendo che le prove scrutinate dai giudici del merito non fossero idonee a dimostrare che il deficit fallimentare, denunciato dalla curatela fallimentare, era riconducibile al ricorrente stesso, quale amministratore della compagine societaria solo dal 2005.

Si tratta di apprezzamenti fattuali che sfuggono, per le ragioni più volte sopra ripetute, al sindacato della Corte di cassazione perché richiederebbero la rilettura degli atti istruttori invece inibita al giudice di legittimità.

7. Il settimo mezzo declina, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., vizio di omesso esame di fatto decisivo per aver la Corte di appello omesso completamente ogni motivazione in ordine all’affermazione della sua responsabilità per il dissesto della [OSCURATO:SOCIETA]., la prosecuzione dell’attività aziendale da parte della società “di famiglia” e lo “svuotamento” della società. 7.1 Anche il settimo motivo viene articolato in modo inammissibile rispettoal paradigma processuale di cui si invoca l’applicazione.

Sul punto è infatti necessario ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte (v.

Sez.

U , Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 ), l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbedeterminato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. 7.2 Ebbene,rileva il Collegio che il ricorrente - lungi dall’indicare un “fatto storico”, oggetto di discussione nel dibattito processuale e decisivo ai fini del decidere, nel cui omesso esame sarebbe incorsa la Corte territorial e nella valutazione delle prove -si limita a dubitare della validità del ragionamento probatorio adottato dal giudicante, proponendo un vizio argomentativo non più denunciabile secondo la declinazione applicativa del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

8. Il ricorrente, propone, infine, un ottavo motivo, articolato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, come vizio di violazione e falsa applicazione sempre degli artt.1218, 2043, 2392, 2393, 2394 e 2792 cod. civ., per aver la Corte di appello ritenuto provato il danno risarcibile sulla scorta del criterio del deficit fallimentare. 8.1 Le doglianze non sono fondate. 8.1.1 La motivazione impugnata è infatti conforme, anche in parte qua, ai principi espressi da questa Corte di legittimità nella materia in esame.

Sul punto giova ricordare che, secondo la giurisprudenza consolidata di legittimità (cfr. Cass.

S.U., n. 9100 del 2015), nell'azione di responsabilità promossa dal curatore a norma dell'art. 146, secondo comma, l. fall., la mancata (o irregolare) tenuta delle scritture contabili, pur se addebitabile all'amministratore convenuto, non giustifica che il danno risarcibile sia determinato e liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato solo quale parametro per una liquidazione equitativa ove ne sussistano le condizioni, sempreché il ricorso ad esso sia, in ragione delle circostanze del caso concreto, logicamente plausibile e, comunque, l'attore abbia allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore medesimo (così, anche più recentemente Sez. 1, Ordinanza n. 13220 del 17/05/2021; v. anche: Cass.n. 21730 del 2020). 8.1.2 Così, sulla base dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi ancora possibile, n ell'azione di responsabilità promossa dal curatore a norma dell'art. 146, comma 2, l.fall., che il giudice p ossa ricorrere alla liquidazione equitativa del danno, nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare, qualora il ricorso a tale parametro si palesi, in ragione delle circostanze del caso concreto, logicamente plausibile, in quanto l'attore abbia allegato inadempimenti dell'amministratore (come può avvenire nell e ipotesi di cessione a sé stesso, a prezzo vile, di rami d'azienda ovvero anche nella pluriennale mancata tenuta delle scritture contabili),astrattamente idonei a porsi quali cause del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore medesimo (così, anche Sez. 1, Sentenza n. 2500 del 01/02/2018). 8.1.3 Ebbene, il ricorrente si duole del fatto che la Corte di appello, nel determinare in via equitativa il danno risarcibile, sarebbe incorsa, nella motivazione impugnata in una mera petizione di principio, discostandosi in tal modo dai principi regolatori della disciplina, per come interpretati dalla sopra ricordata Cass. Sez.

Un. n. 9100/2015.

Ricorda infatti il ricorrente che la Corte partenopea avrebbe quantificato, in palese contrasto con i principi giurisprudenziali da ultimo menzionati, i presunti danni subiti dalla curatela per effetto dei suoi asseriti inadempimenti, facendo riferimento al criterio della differenza attivo/passivo fallimentare, e cioè, a dire, al cd. deficit fallimentare. 8.1.4 Le obiezioni del ricorrente non colgono nel segno.

La motivazione impugnata ha infatti ricordato puntualmente i principi giurisprudenziali regolanti la materia della liquidazione del danno, nell’azione di responsabilità ex art. 146 l. fall., facendo dunque mostra dipadroneggiare la materia in esame e di conoscere anche le ricadute applicative dei principi più volte qui menzionati, con la conseguenza che le doglianze così sollevate neanche non si confrontano con la motivazione impugnata laddove la Corte territoriale ha, invece , correttamente applicato il criterio equitativo di liquidazione del danno, dopo aver precisato che “il danno risarcibile può corrispondere all’intero deficit patrimoniale accumulato dalla società; ciò si verifica allorchè le violazioni del dovere di diligenza nella gestione dell’impresa, da parte dell’imprenditore, siano così generalizzate da far ritenere che proprio a cagione di esse l’intero patrimonio sia stato eroso e si siano determinate le perdite registrate dal curatore, sicchè si configurano come la causa stessa del dissesto sfociato nell’insolvenza”.

In realtà, la Corte di merito ha evidenziato, in completa aderenza all’arresto sopra ricordato (Cass. Sez.

Un. n. 9100/2015), che tale liquidazione equitativa non sarebbe in realtà arbitraria “in quanto da un lato deriva dall’obiettiva impossibilità (impotabile al [OSCURATO:SOCIETA]) di procedere ad una diversa determinazione, mancando la documentazione sociale, dall’altro si giustifica in ragione della gravità ed estensione degli illeciti del [OSCURATO:SOCIETA] medesimo, causalmente incidenti sul dissesto, nell’accertata rilevante dimensione (cfr. Cass. 9100/2015 cit., § 3.4)”.

Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez.

Un.23535 del 2019).

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna ilricorrent e al pagamento, in favore del contro ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 20.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 3560-2018 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (cod. fisc. 06771960637 ), in persona del legale rappresentante pro tempore curatore fallimentare Dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, da ll’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] oli , con i l qual e elettivamente domicilia in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 51 , presso lo studio dell’AvvocatoRoberta Salvatori. - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli , emessa il 15.6.2017, depositatain data 18.10.2017 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/5/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, con sentenza n. 7953/2015 del 28 maggio 2015, accoglieva la domanda proposta dalla Curatela del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ai sensi degli artt. 146 l. fall., nonché 2043, 2392, 2476 cod. civ., condannando [OSCURATO:PERSONA], già amministratore unico della società fallita (a far data dal 9 maggio 2005), al pagamento, a titolo di risarcimento danni, dell’importo di euro 1.389.686,53, oltre interessi legali dal 28 aprile 2015 al soddisfo, con compensazione parziale delle spese del giudizio di primo grado. 2. Proposto gravame da parte di [OSCURATO:PERSONA] avverso la predetta sentenza di primo grado, si costituiva il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., chiedendo il rigetto dell’appello e l’accoglimento dell’appello incidentale in relazione ad ulteriori inadempimenti dell’amministratore non accertati dal Tribunale; la Corte di appello di Napoli, con la sentenza n. 4217/2017 (depositata in data 18.10.2017), qui oggetto di ricorso per cassazione, ha rigettato l’appello principale proposto dal [OSCURATO:SOCIETA] ed ha invece accolto l’appello incidentale proposto dalla Curatela ed in parziale riforma della sentenza di prime cure ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore della curatela dell’importo di euro 5.333.178,77, con condanna del [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. La corte del merito ha ritenuto - per quanto qui ancora di interesse - che occorresse esaminare unitariamente sia l’appello principale che quello incidentale, in “un’ottica di insieme”, con la conseguenziale pronuncia di rigetto dell’appello principale, fondato su motivi oscuramente formulati e scollegati dalle argomentazioni della sentenza di primo grado e con accoglimento, per contro, dell’appello incidentale della curatela, impugnativa che era volta a far accertare la commissione di ulteriori atti di mala gestio rispetto a quelli già accertati dal tribunale; ha evidenziato, come già rilevato in primo grado, che occorreva confermare la responsabilità dell’amministratore in ordine al mancato deposito delle scritture e dei libri contabili, posto che l’allegata circostanza della consegna da parte del precedente amministratore di tutta la documentazione contabile ad un commercialista, [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenziale mancanza della stessa per fatti non imputabili al [OSCURATO:SOCIETA], non era stata in alcun modo provata da quest’ultimo, già sotto il profilo documentale, posto che, in primo luogo, risulta consueto munirsi di ricevuta di deposito in tali casi e perché neanche la prova testimoniale soccorreva in tal senso, stante l’inattendibilità del teste [OSCURATO:PERSONA]; ha inoltre ricordato che gli amministratori sono comunque tenuti alla regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili e che pertanto il [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe dovuto provare, documentalmente, di essersi attivato, durante il non breve periodo del suo mandato (2005-2011) per l’indispensabile ricostruzione della documentazione mancante, anche tenuto contoche il [OSCURATO:SOCIETA] stesso aveva accettato di subentrare nell’amministrazione di una società priva di bilanci da circa sei anni; in ordine, poi, alle ulteriori censure avanzate dal [OSCURATO:SOCIETA] per l’accertata sua responsabilità discendente, secondo la sentenza di primo grado, dal mancato deposito della documentazione contabile, anche in riferimento alle distrazioni imputate relative alle poste attive descritte nell’ultimo bilancio depositato, ha evidenziato che la responsabilità dell’amministratore ben può fondarsi sulla sola mancanza ovvero sulla irregolare tenuta delle scritture contabili, addebitabile all’amministratore medesimo; ha osservato che l’ultimo bilancio depositato della società fallita, allorquando il [OSCURATO:SOCIETA] assunse la carica di amministratore, registrava rilevanti partite attive e che, nonostante tra i due momenti (deposito del bilancio al 31 dicembre 1999 e subingresso nella carica del [OSCURATO:SOCIETA]) fosse intercorso un significativo periodo di tempo, il [OSCURATO:SOCIETA] non aveva tuttavia contestato in alcun modo le risultanze di quel bilancio, con la conseguenza che - non essendo stati offerti dall’appellante elementi di valutazione in senso contrario, come era suo onere farlo – occorreva presumere che quegli assets attivi (nonché il loro controvalore) non fossero andati dispersi allorchè il [OSCURATO:SOCIETA] assunse la carica di amministratore; ha dunque evidenziato che al momento della dichiarazione di fallimento, l’attivo risultava invece del tutto azzerato, con la conseguente esistenza di uno obiettivo “sbilancio” di cui il [OSCURATO:SOCIETA] non aveva fornito alcuna spiegazione, pur essendo onerato della relativa prova e con l’ulteriore conseguenza che l’appellante doveva essere pertanto considerato responsabile della dispersione ovvero dell’occultamento degli elementi patrimoniali attivi sopra descritti; in relazione al terzo motivo di appello, ha osservato che nessuna rilevanza spiegava l’ordinanza del Tribunale di Napoli del 21 agosto 2013 che, in accoglimento del reclamo del [OSCURATO:SOCIETA], aveva annullato il sequestro autorizzato dal giudice monocratico sui beni del [OSCURATO:SOCIETA], trattandosi di mera misura cautelare chiesta in corso di causa e le cui statuizioni erano state adottate sulla base di una cognizione sommaria, con la conseguente infondatezza delle doglianze proposte dall’appellante principale in ordine alla rilevanza delle discrasie rilevabili tra la sentenza impugnata e l’ ordinanza cautelare collegiale; ha evidenziato che le doglianze proposte, nel quarto motivo di gravame in relazione alla liquidazione del danno operata dal Tribunale, risultavano in realtà assorbite dall’accoglimento dell’appello incidentale della curatela e comunque si presentavano ai limiti dell’inammissibilità, non cogliendo la ratio della motivazione della sentenza impugnata, e comunque risultavano non comprensibili, stante l’adozione da parte del Tribunale di un criterio liquidativo più favorevole per l’appellante; in accoglimento dell’appello incidentale della curatela fallimentare, ha osservato che il perimetro della responsabilità del Merola era decisamente più ampio rispetto a quello descritto nella sentenza di primo grado, in quanto l’appellante aveva violato il chiaro disposto degli artt. 2484, 2485 e 2486 cod. civ., essendosi in realtà verificata una causa di scioglimento della compagine societaria; ha evidenziato che il [OSCURATO:SOCIETA] aveva infatti falsamente rappresentato al curatore fallimentare che la società non era operativa dal 2003, mentre la curatela aveva invece dimostrato in modo incontrovertibile che il [OSCURATO:SOCIETA] aveva aperto ben due punti vendita ed aveva altresì provveduto alla vendita a terzi di cespiti societari, risultando altresì dimostrato che, almeno con riferimento ad avviamento e marchi, i corrispettivi negozialmente previsti erano da considerarsi irrisori e che peraltro neanche risultava provato che i previsti corrispettivi fossero stati effettivamente versati o destinati alla società poi dichiarata fallita; ha inoltre evidenziato che la curatela aveva dimostrato che l’attività aziendale era stata in realtà proseguita da “società” “di famiglia”, riferibili a stretti congiunti; ha osservatoche il [OSCURATO:SOCIETA], con la sua condotta, attiva ed omissiva, dall’assunzione della carica di amministratore in avanti, aveva avuto un ruolo determinante nella crisi della società, fino al dissesto e al fallimento finale, avendo continuato indebitamente l’attività, nel contempo non provvedendo al pagamento dei tributi e dei contributi previdenziali, mentre progressivamente l’attivo veniva dismesso, depauperandosi sino alla radicale scomparsa; in ordine alla quantificazione del danno, ha evidenziato come la curatela avesse assolto correttamente, già in primo grado, all’onere probatorio sulla stessa incombente, avendo dimostrato gli addebiti imputati all’amministratore e, stante la loro rilevanza, anche la loro rilevanza causale ai fini della produzione del danno;ha osservato che, per la corretta liquidazione del danno, occorreva applicare i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità nel noto arresto Cass. 9100/2015, secondo cui nell’azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di capitali nei confronti dell’amministratore della stessa, la liquidazione del danno risarcibile deve essere operata avendo riguardo agli specifici inadempimenti dell’amministratore, che l’attore ha l’onere di allegare, onde possa essere verificata l’esistenza di un rapporto di causalità tra tali inadempimenti e il danno di cui si pretende il risarcimento, con l’ulteriore precisazione che la mancanza di scritture contabili della società, sebbene sia addebitabile all’amministratore convenuto, non giustifica di per sé che il danno da risarcire sia individuato e liquidato in misura corrispondente alla differenza tra il passivo e l’attivo accertati in ambito fallimentare; ha evidenziato che gli illeciti imputabili al [OSCURATO:SOCIETA] andavano ben oltre la mancata tenuta delle scritture contabili, avendo l’amministratore posto in essere ulteriori condotte volte alla spoliazione dell’attivo sociale, con la conseguenza che poteva riconoscersi alla curatela un risarcimento pari al deficit fallimentare, e ciò nella misura di euro 5.333.178,77, danno liquidato in via equitativa secondo un criterio che non poteva ritenersi arbitrario in quanto derivante, da un lato, dalla obiettiva impossibilità (imputabile al [OSCURATO:SOCIETA]) di procedere ad una diversa determinazione, mancando la documentazione sociale, e dall’a l tr o giustificandosi in ragione della gravità ed estensione degli illeciti del [OSCURATO:SOCIETA] medesimo, causalmente incidenti sul dissesto, nell’accertata rilevante dimensione. 2. La sentenza, pubblicata il 18.10.2017, è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidato a otto motivi, cui il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedegli artt. 1218, 2043, 2392, 2393, 2394 e 2792 cod. civ., sul rilievo che la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto provato che il mancato deposito delle scritture e dei libri contabili gli fosse imputabile a colpa. 2. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,violazione e falsa applicazione sempre degli artt. 1218, 2043, 2392, 2393, 2394 e 2792 cod. civ.,degli artt. 1218, 2043, 2392, 2393, 2394 e 2792 cod. civ., per avere la Corte di appello fatto discendere dalla mancata prova documentale di essersi attivato per ricostruire la documentazione mancante l’accertamento della sua responsabilità ex art. 146 l. fall. 2.1 I primi due motivi – che possono essere esaminati congiuntamente, stante la stretta connessione delle questioni prospettate – sono in realtà inammissibili. 2.2 Il ricorrente censura, infatti, la sentenza impugnata per aver la Corte di appello, e primadi essa il Tribunale, ritenuto che avrebbe dovuto provare documentalmente l’intervenuta consegna dei libri sociali e della documentazione contabile da parte di [OSCURATO:PERSONA] al commercialista [OSCURATO:PERSONA], ritenendo al contempo non attendibile le risultanze della prova testimoniale resa dal predetto [OSCURATO:SOCIETA], precedente amministratore e socio della fallita. 2.3 Afferma, ancora, il ricorrente che le risultanze istruttorie avrebbero dovuto condurre la Corte territoriale a ritenere provata sia la circostanza della consegna della predetta documentazione che quella dell’irreperibilità del Pizzicato, con conseguente pretesa “impossibilità” di “ricostruzione” della contabilità e della documentazione sociale. 2.4 Le censure formulate dal ricorrente, peraltro sotto l’egida applicativa del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, risultano all’evidenza inammissibili in quanto rivolte ad un nuovo apprezzamento della questio facti che, come tale, è inibito al giudice di legittimità. 2.5 Sul punto giova ricordare che -in tema di ricorso per cassazione - il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (così, Cass., Sez.1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass., Sez.1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017). Più precisamente è stato affermato sempre dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità che le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente l'applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (cfr. Sez.1, Ordinanza n. 640 del 14/01/2019). 2.6 Ciò posto, risulta evidente che il ricorrente, tramite la proposizione delle censure sopra ricordate in premessa, ha voluto impropriamente sollecitare questa Corte di legittimità ad un nuovo scrutinio diretto della prova documentale e di quella testimoniale per accreditare innanzi a questa Corte di legittimità la tesi dell’impossibilità di ricostruire la documentazione contabile della società debitrice per l’irreperibilità del commercialista consegnatario della predetta documentazione e della non imputabilità di tale occultamento alla sua sfera di responsabilità. Si tratta, con tutta evidenza, di un accertamento in fatto, già correttamente compiuto dalla Corte territoriale con argomentazioniadeguate e scevre da criticità argomentative, e che non può essere sindacato da questa Corte in questo giudizio di legittimità, se non deducendo il vizio di omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per come perimetrato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. Un. n. 8053/2014), vizio qui neanche prospettato nei motivi di ricorso in esame. 2.7 Senza contare che le doglianze così proposte neanche censurano integralmente la ratio decidendidella motivazione impugnata che, nella parte che qui interessa, ha evidenziato il fondamento della responsabilità dell’amministratore sul rilievo che quest’ultimo, anche in assenza della documentazione asseritamente consegnata al commercialista, avrebbe dovuto ricostruire autonomamente la documentazione contabile della società quale responsabile della gestione sociale, e ciò anche al fine di consentire la prosecuzione dell’attività commerciale. 3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazionee falsa applicazione degli artt. 1218, 2043, 2392, 2393, 2394 e 2792 cod. civ., per aver la Corte territoriale fatto discendere dagli inadempimenti allegati dalla curatela, assumendone erroneamente la non contestazione, l’accertamento della sua responsabilità di amministratore ex art. 146 l. fall.3.1 Anche il terzo motivo di censura è in realtà inammissibile. 3.2 Assume il ricorrente che la motivazione impugnata sarebbe viziata perché le condotte elencate dalla curatela e poste a sostegno della domanda volta a far dichiarare la sua responsabilità per mala gestio sarebbero state tutte contestate nei sui atti difensivi, attraverso i quali aveva dimostrato che: i) tutti gli atti posti in essere come amministratore, per come documentati dalla visura camerale in atti, erano stati volti alla liquidazione della società e non già alla prosecuzione dell’attività aziendale; ii) la curatela non aveva agito in revocatoria nei confronti degli atti da lui compiuti; iii) nessun atto distrattivo era stato posto in essere, quale amministratore; iv) non era neanche condivisibile l’assunto secondo cui la responsabilità ex art. 146 l. fall. potesse farsi discendere dal mero omesso deposito delle scritture contabili ovvero dal non essersi attivato per ricostruire le scritture contabili. Si evidenzia ancora da parte del ricorrente che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva già ricevuto da tre anni la notifica da Equitalia della cartella di pagamento di oltre quattro milioni di euro, che rappresentava peraltro l’unico credito ammesso al passivo, non risultando pertanto comprensibile in quale modo la mancata consegna delle scritture contabili ovvero la mancata restituzionedelle stesse avesse potuto determinare tale evento dannoso. 3.3 Le obiezioni sollevate dal ricorrente, nel motivo di ricorso qui in esame, tentano ancora una volta di far ripetere a questa Corte di legittimità lo scrutinio fattuale sugli elementi probatori oggetto di dibattito processuale nel corso dei giudizi di merito, e ciò, peraltro, deducendo in modo ripetuto il vizio di violazione e falsa applicazione di norme di legge, attraverso il quale si pretenderebbe una rivalutazione dunque della questio facti. Si è pertanto costretti a ripetere le osservazioni già svolte in relazione ai primi due motivi di ricorso, alle quali pertanto si rimanda, con l’inevitabile conseguenza della declaratoria di inammissibilità delle doglianze così proposte. 4. Il quarto mezzo denuncia sempre violazione e falsa applicazione degli artt.1218, 2043, 2392, 2393, 2394 e 2792 cod. civ., sul rilievo che la Corte di merito avrebbe erroneamente fatto discendere dalle risultanze del bilancio depositato nel 1999 la sua responsabilità in relazione alla dispersione ovvero sottrazione degli assets.4.1 Il ricorrente evidenzia che la Corte di appello avrebbe erroneamente affermato che l’azione di responsabilità proposta nei confronti dell’amministratore di società di capitali, anche se proposta dal curatore fallimentare, ben avrebbe potuto fondarsi sulla sola mancanza ovvero irregolare tenuta delle scritture contabili, addebitale all’amministratore medesimo. Osserva invece il ricorrente che l’inadempimento rilevante, nell’ambito delle azioni di responsabilità da risarcimento del danno nelle obbligazioni cosidette di comportamento, non è rappresentato da qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisca causa (ovvero concausa) efficiente del danno, con la conseguenza che il profilo della sua responsabilità ex art. 146 l. fall. non avrebbe potuto essere integrato, come invece opinato dalla Corte di merito, dalla mera elencazione di condotte non provate, essendo invece indispensabile che emergessela prova che gli inadempimenti costituisserocausa ovvero concausa efficiente del danno lamentato. Ma tale prova –aggiunge il ricorrente – non sarebbe emersa nel corso di causa né la Corte territoriale avrebbe fatto alcun cenno alla sua necessità. 4.2 Precisa ancora il ricorrente che, alla luce degli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, la Corte territoriale avrebbe dovuto motivare l’esistenza del nesso di causalità tra gli inadempimenti elencati dalla curatela ed il danno di cui la curatela chiede il ristoro e dell’esistenza di tale nesso eziologico la Corte di merito nulla avrebbe detto, nonostante avesse fin dalle prime difese contestato gli inadempimenti imputati dalla curatela ed avesse ulteriormente dimostrato l’assenza del nesso di causalità tra essi ed il presunto danno risarcibile, essendo infatti emerso dagli atti di causa allegati che:i) nel 2005, allorquando era divenuto amministratore della società poi dichiarata fallita, quest’ultima aveva già ricevuto da oltre tre anni la notifica da Equitalia della cartella di pagamento di oltre quattro milioni di euro; ii) il passivo della fallita non era aumentato per effetto dell’attività di amministrazione posta in essere da egli ricorrente, come era dimostrato dalla circostanza che l’unico credito ammesso al passivo era quello di Equitalia, esistente fin dal 2002; iii) aveva provveduto a liquidare le uniche attività esistenti a prezzo congruo, come anche confermato dalla stessa curatela che contro gli atti di liquidazione non aveva proposto azione revocatoria; iv) era stato [OSCURATO:PERSONA] ad omettere il versamento delle imposte e dei contributi per la [OSCURATO:SOCIETA]. dalla costituzione al 2002, omissione che infatti aveva determinato l’accertamento di Equitalia; v) aveva posto solo atti di liquidazione a prezzo congruo e l’amministrazione fallimentare non era riuscita a dimostrare il contrario; vi) non era stato dimostrata alcuna omissione di pagamento di oneri fiscali e contributivi nel suo periodo di gestione amministrativa della società; vii) il mancato accertamento dello stato di scioglimento della società non costituiva un inadempimento a lui ricorrente imputabile, posto che non esisteva la prova che, dopo l’asserita perdita di capitale, fosserostate da lui intraprese iniziative imprenditoriali al di fuori di una logica meramente liquidatoria. 4.3 Contesta infine il ricorrente l’affermazionedei giudici di appello laddove gli stessi lo avevano ritenuto responsabile per la distrazione o sottrazione delle attività sociali emergenti dal bilancio del 1999, avendo sin dalle prime difese contestato che i beni riportati nel predetto bilancio costituissero l’attivo patrimoniale della società ed avendo invece dimostrato, al contrario, che tale attivo era costituito dai beni oggetto di alienazione per ripianare i debiti sociali. 4.4 Anche il motivo di esame propone doglianze che non superano il vaglio di ammissibilità. 4.4.1 In primo luogo, non corrisponde al vero che la Corte partenopea non avesse argomentato in ordine alla sussistenza del nesso causale, avendo al contrario spiegato che la reiterazione e la gravità delle condotte addebitate (e probatoriamente provate nel corso del giudizio) aveva dimostrato la sussistenza del nesso causale tra gli inadempimenti accertati e imputati all’amministratori ed il danno lamentato dalla curatela fallimentare (cfr. pag. 14 della sentenza impugnata). 4.4.2 Per altro verso, le doglianze ripetono i profili di inammissibilità già sopra evidenziati in relazione alla deduzione da parte del ricorrente -e sempre sotto l’egida applicativa del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. -di censure volte a far ripetere al giudice di legittimità il giudizio di natura fattuale in ordine, questa volta, alla sussistenza del nesso di derivazione causale tra i fatti di mala gestio imputati all’amministratore ed il danno cagionato ai creditori sociali, tramite la rilettura degli elementi probatori allegati e dedotti dalle parti e di cui si chiede in questa sede un inammissibile apprezzamento di merito. 5. Il ricorrente propone inoltre un quinto motivo con il quale deduce vizio di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti per avere la Corte di appello completamente omesso la motivazione in ordine al rigetto del III motivo di appello”. 5.1 Anche il quinto motivo è in realtà inammissibile. 5.2 Osserva il ricorrente che erroneamente la Corte di appello avrebbe ritenuto non decisive le questioni oggetto del reclamo cautelare che avevano portato alla riforma del provvedimento cautelare monocratico in senso favorevole alle sue tesi difensive, risultano dunque illegittima la decisione della Corte territoriale di non motivare in relazione alle ragioni del suo discostarsi dalla decisione del Collegio cautelare. 5.3 Le obiezioni sollevate dal ricorrente neanche intercettano compiutamente le rationes decidendi della motivazione impugnata che, sul punto qui da ultimo in discussione, ha spiegato – in modo corretto e giuridicamente ineccepibile –che, per un verso, risultavano irrilevanti le valutazioni operate dal Collegio in sede di reclamo cautelare ex art. 669terdecies c.p.c., essendo la cognizione cautelare fondata su una valutazione sommaria dei fatti di causa, e che, per altro verso, le argomentazioni trasfuse nel provvedimento di revoca del sequestro dovevano ritenersi superate dalle valutazioni contenute nella decisione qui impugnata. Tali rationes decidendineanche sono state impugnate con il motivo di ricorso qui in esame, risultando dunque anche in questa sede irrilevanti le ulteriori censure qui proposte. 6. Il sesto mezzo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione sempre degli artt. 1218, 2043, 2392, 2393, 2394 e 2792 cod. civ.,sul rilievo che la Corte di appello avrebbe ritenuto erroneamente provati gli inadempimenti allegati dalla curatela e rilevanti al fine della condanna al risarcimento dei danni,nonostante l’assenza di prova della loro idoneità a costituire causa o concausa efficiente del danno.6.1 Si duole, cioè, il ricorrente del fatto che la Corte di merito abbia separato totalmente il suo giudizio dalla prova della perdita patrimoniale subita dalla società poi fallita per effetto della presunta continuazione dell’attività sociale, così come dalla dimostrazione che gli atti di vendita compiuti come amministratore avessero cagionato ovvero contribuito a cagionare il dissesto della predetta società ovvero fossero stati idonei a cagionare i danni al risarcimento dei quali era stato giudizialmente condannato. 6.2 Si evidenzia, ancora, sempre da parte del ricorrente che il deficit fallimentare, nel caso in esame, era stato determinato dal mancato pagamento di tasse e contributi fino al 2002 ad opera di un soggetto diverso, e cioè da parte di [OSCURATO:PERSONA], posto che egli ricorrente aveva assunto nel 2005 la gestione della società che già presentava quel deficit patrimoniale. 6.3 Osserva infine il ricorrente che sarebbe mancata la prova in giudizio che tale deficit fosse stato aggravato dalla sua gestione. 6.3 Il motivo, per come articolato, risulta all’evidenza inammissibile perché, anche in tal caso, il ricorrente deduce valutazioni in fatto - questa volta in merito alla prova delle cause del dissesto societario posto alla base della decozione della società debitrice -ritenendo che le prove scrutinate dai giudici del merito non fossero idonee a dimostrare che il deficit fallimentare, denunciato dalla curatela fallimentare, era riconducibile al ricorrente stesso, quale amministratore della compagine societaria solo dal 2005. Si tratta di apprezzamenti fattuali che sfuggono, per le ragioni più volte sopra ripetute, al sindacato della Corte di cassazione perché richiederebbero la rilettura degli atti istruttori invece inibita al giudice di legittimità. 7. Il settimo mezzo declina, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., vizio di omesso esame di fatto decisivo per aver la Corte di appello omesso completamente ogni motivazione in ordine all’affermazione della sua responsabilità per il dissesto della [OSCURATO:SOCIETA]., la prosecuzione dell’attività aziendale da parte della società “di famiglia” e lo “svuotamento” della società. 7.1 Anche il settimo motivo viene articolato in modo inammissibile rispettoal paradigma processuale di cui si invoca l’applicazione. Sul punto è infatti necessario ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte (v. Sez. U , Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 ), l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbedeterminato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. 7.2 Ebbene,rileva il Collegio che il ricorrente - lungi dall’indicare un “fatto storico”, oggetto di discussione nel dibattito processuale e decisivo ai fini del decidere, nel cui omesso esame sarebbe incorsa la Corte territorial e nella valutazione delle prove -si limita a dubitare della validità del ragionamento probatorio adottato dal giudicante, proponendo un vizio argomentativo non più denunciabile secondo la declinazione applicativa del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. 8. Il ricorrente, propone, infine, un ottavo motivo, articolato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, come vizio di violazione e falsa applicazione sempre degli artt.1218, 2043, 2392, 2393, 2394 e 2792 cod. civ., per aver la Corte di appello ritenuto provato il danno risarcibile sulla scorta del criterio del deficit fallimentare. 8.1 Le doglianze non sono fondate. 8.1.1 La motivazione impugnata è infatti conforme, anche in parte qua, ai principi espressi da questa Corte di legittimità nella materia in esame. Sul punto giova ricordare che, secondo la giurisprudenza consolidata di legittimità (cfr. Cass. S.U., n. 9100 del 2015), nell'azione di responsabilità promossa dal curatore a norma dell'art. 146, secondo comma, l. fall., la mancata (o irregolare) tenuta delle scritture contabili, pur se addebitabile all'amministratore convenuto, non giustifica che il danno risarcibile sia determinato e liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato solo quale parametro per una liquidazione equitativa ove ne sussistano le condizioni, sempreché il ricorso ad esso sia, in ragione delle circostanze del caso concreto, logicamente plausibile e, comunque, l'attore abbia allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore medesimo (così, anche più recentemente Sez. 1, Ordinanza n. 13220 del 17/05/2021; v. anche: Cass.n. 21730 del 2020). 8.1.2 Così, sulla base dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi ancora possibile, n ell'azione di responsabilità promossa dal curatore a norma dell'art. 146, comma 2, l.fall., che il giudice p ossa ricorrere alla liquidazione equitativa del danno, nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare, qualora il ricorso a tale parametro si palesi, in ragione delle circostanze del caso concreto, logicamente plausibile, in quanto l'attore abbia allegato inadempimenti dell'amministratore (come può avvenire nell e ipotesi di cessione a sé stesso, a prezzo vile, di rami d'azienda ovvero anche nella pluriennale mancata tenuta delle scritture contabili),astrattamente idonei a porsi quali cause del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore medesimo (così, anche Sez. 1, Sentenza n. 2500 del 01/02/2018). 8.1.3 Ebbene, il ricorrente si duole del fatto che la Corte di appello, nel determinare in via equitativa il danno risarcibile, sarebbe incorsa, nella motivazione impugnata in una mera petizione di principio, discostandosi in tal modo dai principi regolatori della disciplina, per come interpretati dalla sopra ricordata Cass. Sez. Un. n. 9100/2015. Ricorda infatti il ricorrente che la Corte partenopea avrebbe quantificato, in palese contrasto con i principi giurisprudenziali da ultimo menzionati, i presunti danni subiti dalla curatela per effetto dei suoi asseriti inadempimenti, facendo riferimento al criterio della differenza attivo/passivo fallimentare, e cioè, a dire, al cd. deficit fallimentare. 8.1.4 Le obiezioni del ricorrente non colgono nel segno. La motivazione impugnata ha infatti ricordato puntualmente i principi giurisprudenziali regolanti la materia della liquidazione del danno, nell’azione di responsabilità ex art. 146 l. fall., facendo dunque mostra dipadroneggiare la materia in esame e di conoscere anche le ricadute applicative dei principi più volte qui menzionati, con la conseguenza che le doglianze così sollevate neanche non si confrontano con la motivazione impugnata laddove la Corte territoriale ha, invece , correttamente applicato il criterio equitativo di liquidazione del danno, dopo aver precisato che “il danno risarcibile può corrispondere all’intero deficit patrimoniale accumulato dalla società; ciò si verifica allorchè le violazioni del dovere di diligenza nella gestione dell’impresa, da parte dell’imprenditore, siano così generalizzate da far ritenere che proprio a cagione di esse l’intero patrimonio sia stato eroso e si siano determinate le perdite registrate dal curatore, sicchè si configurano come la causa stessa del dissesto sfociato nell’insolvenza”. In realtà, la Corte di merito ha evidenziato, in completa aderenza all’arresto sopra ricordato (Cass. Sez. Un. n. 9100/2015), che tale liquidazione equitativa non sarebbe in realtà arbitraria “in quanto da un lato deriva dall’obiettiva impossibilità (impotabile al [OSCURATO:SOCIETA]) di procedere ad una diversa determinazione, mancando la documentazione sociale, dall’altro si giustifica in ragione della gravità ed estensione degli illeciti del [OSCURATO:SOCIETA] medesimo, causalmente incidenti sul dissesto, nell’accertata rilevante dimensione (cfr. Cass. 9100/2015 cit., § 3.4)”. Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un.23535 del 2019). P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna ilricorrent e al pagamento, in favore del contro ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 20.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento
Sentenza Cassazione n. 20334/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris