CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 marzo 2023
Cassazione n. 23294/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso per correzione di errore materiale iscritto al n. 10679/2023 propostoda: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SARTU' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], MAGRI' RITA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CONVERTINICameradi consiglio del 1° luglio 2024 – R.G. n. 10679 /202 3 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri ELISABETTA,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],DELL’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], L'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LIPPOLISANGELO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MARANGIONENICOLETTA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PALAGIANOGIOVANNI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] consiglio del 1° luglio 2024 – R.G. n. 10679 /202 3 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso l’ordinanza n. 8567/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,depositata il 27/03/2023; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1/7/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, conatto in data 15/4/2023, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno propostoistanza di correzione di errore materiale dell’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 8567/2023, depositata in data 27/03/2023; secondo le indicazioni degli istanti, nell’ordinanza richiamata la Corte di cassazione avrebbe commesso l’errore materiale consistito nell’indicazionedel Comune di Taranto e della Provincia di Taranto quali parti del giudizio di legittimità, con la conseguente condanna de(gli allora) ricorrenti al rimborso, in loro favore, delle spese relative al giudizio; talerimborso in favore del Comune di Taranto e della Provincia di Taranto,tuttavia, ad avviso degli odierni istanti, non poteva ritenersi dovuto, atteso che la notificazione del ricorso per cassazione nei confrontidi tali enti era avvenuto, non già ai fini della relativa vocatio in ius , bensì quale mera litis denuntiatio , con la connessa mancata assunzione,da parte degli stessi enti, della qualità di parti del giudizio dilegittimità e con la conseguente insussistenza dei presupposti per la condannaalle spese di lite in loro favore; consideratoche, l’istanzaè inammissibile;[OSCURATO:PERSONA] consiglio del 1° luglio 2024 – R.G. n. 10679 /202 3 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri osservail Collegio come l’asserzione secondo cui l’ordinanza de qua avrebbe commesso l’asserito errore materiale consistito nell’indicazionedel Comune di Taranto e della Provincia di Taranto quali parti del giudizio di legittimità, con la conseguente condanna de(gli allora) ricorrenti al rimborso, in loro favore, delle spese relative al giudizio, non val ga a integrare la prospettazione di un mero errore materiale; infatti,secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, il procedimento per la correzione degli errori di cui all'art. 391 - bis c.p.c. è esperibile per ovviare a un difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la suamateriale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della partedel documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nellamotivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione (Sez. 6 - L, Ordinanza n. 572 del 11/01/2019,Rv. 652132 - 01); nel caso di specie, viceversa, gli odierni istanti prospettano un errore(quello di considerare parti del giudizio di legittimità due soggetti raggiunti da un ricorso asseritamente notificato ai soli fini della litis denuntiatio)che non attiene a un eventuale difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la relativa materiale rappresentazione grafica (e dunque a un mero errore materiale o di fatto), bensì all’ipotizzato(asserito) errore di diritto consistito nel qualificare come parte del giudizio un soggetto che tale qualità processuale non avrebbe, viceversa, dovuto assumere, secondo la (asserita) corretta interpretazionedelle norme processuali applicabili;[OSCURATO:PERSONA] consiglio del 1° luglio 2024 – R.G. n. 10679 /202 3 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri l’odierna istanza di correzione ex art. 391 - bis c.p.c., conseguentemente,nella misura in cui si risolve nella denuncia di un erroriuris, deve ritenersi inammissibilmente pr