CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 giugno 2023
Cassazione n. 22736/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25759/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati – avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO ROMA n. 1743/2020 depositata il 09/03/2020 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/06/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020n. 2 5 759 sez. M2 - ud. 09 - 06 - 202 3 -2- [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] dinanzi il Tribunale di Velletri per sentirlo condannare a demolire un muro e ad arretrare la recinzione da questi apposta sul terreno di loro proprietà. 2. Ilconvenuto si costituiva in giudizio ed eccepiva il difetto di legittimazione attiva degli attori e il proprio difetto di legittimazione passiva. 3. Il Tribunale di Velletri accoglieva parzialmente la domanda attorea. 4. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello. 5. La Corte di Appello di Roma dichiarava inammissibile l’appello perché proposto tardivamente, ovvero oltre il termine di 30 giorni a decorrere dal 14 febbraio 2012 data di notifica della sentenza del Tribunale. 6. –Per la cassazione della sentenza di appello ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]. 4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati. 5. –Questa Corte ha formula to proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. ritualmente comunicata alle parti. 6. A seguito di tale comunicazione, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione delricorso. 7. – Fissata l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., part e ricorrente ha depositato memoriainsistendo per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso si articola nei seguenti motivi: Ric. 2020n. 2 5 759 sez. M2 - ud. 09 - 06 - 202 3 -3- 1. violazione e falsa applicazione dell’art. 46, comma 2, disp. att. cod. proc. civ. e conseguentemente del combinato disposto dagli art. 325 e 326 c.p.c. In sostanza, il ricorrente lament a c he la data del 15 febbraio apposta a mano sulla relata di notifica della sentenza in luogo di quella sottostante del 14 febbraio non sia stata ritenuta valida perché lacorrezione non è stata effettuata nelle forme previste dall’art. 46 sopra citato. 2. V iolazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 75 disp. att. c.p.c. La controparte aveva depositato una nota spese per un importo complessivo pari a € 3 , 737,50 e la sentenza ha riconosciuto spese per € 6.600,00. 3. V iolazione e falsa applicazione dell’art. 111, sesto comma, Cost. e dell’art. 4 del d.m. 55 del 2014. La liquidazione delle spese è stata disposta dalla Corte d’Appello senza alcuna motivazione e in violazione dello scaglione di riferimento. 4. – La propost a di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisè del seguente tenore: «INAMMISSIBILITÀ e/o [OSCURATO:PERSONA] del ricorso avverso pronuncia di rigetto di domanda di usucapione (doppia conforme), per le seguenti ragioni: Primo motivo: inammissibile o comunque manifestamente infondato, perché vertente sulla individuazione della data di notificazione della sentenza impugnata in secondo grado, che, secondo la Corte di Appello, risulta indicata nella relazione di notificazione dell'ufficiale giudiziario esistente sull'originale dell'atto "con molta chiarezza" nel 14.2.2012. Solo sulla copia consegnata all'odierno ricorrente la data risulta corretta, da 14 Ric. 2020n. 2 5 759 sez. M2 - ud. 09 - 06 - 202 3 -4- in 15, ma con correzione che -ad avviso del giudice di appello- non è stata ese guita in coerenza con la disposizione di cui all'art. 46, secondo comma, disp. att. c.p.c. (cfr. pag. 3 della sentenza qui impugnata). Trattasi di statuizione coerente con l'insegnamento di questa Corte, secondo cui le aggiunte, le soppressioni o modificazioni di atti giudiziari debbono essere fatte in calce all'atto, con nota di richiamo, senza cancellare la parte soppressa o modificata. In caso di inosservanza di detta norma, la correzione non è assistita da fede privilegiata ed il giudice di merito è lib ero di valutare l'atto e scegliere, tra le possibili letture della parte corretta, quella ritenuta maggiormente attendibile (cfr. Cass.Sez. 1, Sentenza n. 8537 del 14/04/2011, Rv. 617415; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18341 del 06/08/2010, Rv. 614292). Nel caso di specie, la Corte di Appello ha ritenuto di non poter attribuire validità ed efficacia alla correzione apportata sulla sola copia notificata all'odierno ricorrente, alla luce della presenza, sull'originale dell'atto notificato, delladiversa data del 14.2.2012.; Secondo e terzo motivo: assorbiti e comunque inammissibili e/o manifestamente infondati, perché relativi al merito del gravame che il Salustri aveva tardivamente proposto avverso la sentenza di primo grado. 5. – [OSCURATO:PERSONA] condivide solo in parte il contenuto della proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ. con riferimento al primo motivo di ricorso, mentre ritiene che i restanti due motivisono fondati. La memoria della parte ricorrente non offre argomenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nel ricorsocon riferimento al Ric. 2020n. 2 5 759 sez. M2 - ud. 09 - 06 - 202 3 -5- primo motivoche pertanto deve essere rigettato per le ragioni sopra esposte. Come si è detto, invece, il secondo e il terzo motivo di ricorso devono essere accolti. La Corte d'Appello, i nfatti , ha liquidato euro 6600oltre a spese generali IVA e CPA in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] senza tener conto del valore della causa, senza alcuna motivazione e liquidando un importo pari quasi al doppio di quello richiesto dagli appellaticon la nota spese. Nella specie, i l valore della causa avente ad oggetto una negatoria servitutisdeve essere determinato ex art. 13 c.p.c. e quindi è pari a euro 1100e, dunque , la somma liquidata risulta superiore ai valori massimi senza alcuna motivazione delle eventuali ragioni che giustifichino un tale scostamento. Deve farsi applicazione del seguente principio di diritto:In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso. Inoltre, deve ribadirsi anche che in tema di liquidazione delle spese processuali, quando la parte presenta la nota spese, secondo quanto previsto dall'art. 75 disp. att. c.p.c., specificando la somma domandata, il giudice non può attribuire alla parte, a titolo di rimborso delle spese, una somma superiore (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 14198 del 05/05/2022). Ric. 2020n. 2 5 759 sez. M2 - ud. 09 - 06 - 202 3 -6- In conclusione,vanno accolti il secondo e il terzo motivo di ricorso, va rigettato il primo e cassata la sentenza impugnata limitatamente alle censure accolt e . Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, le spese del giudizio di appello possono essere rideterminate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa come sopra individuato e con aumento del 50%. Stante la parziale soccombenza del ricorrente, le spesedel giudizio di cassazione vanno dichiarate irripetibili. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e , decidendo nel merito ex art. 384 comma 2° c.p.c., condanna [OSCURATO:PERSONA] a rifondere alla parte appellata le spese del giudizio di appello, che liquida in euro 1.000,00, oltre al 15 % per spese generali e agli accessori di legge; dic