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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03114/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2019 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Potenza ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale in sede in data 13 settembre 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di mesi tre di reclusione, in relazione ai reati di cui agli artt. 81, comma 2, 483, 388, comma 2, cod. pen., riuniti con il vincolo della continuazione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e con il beneficio della sospensione condizionale della pena, oltre alla condanna generica al risarcimento del danno in favore della parte civile.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, eccependone la nullità per mancanza di motivazione in reazione agli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., 111 Cost. e 6 Cedu, per non aver considerato le deduzioni contenute nell'atto di gravame, che si ripercorrono.

Si ribadisce che l'imputato non aveva conoscenza del provvedimento di diniego del pubblico ministero, mai comunicato o notificatogli.

Dunque, non sussisterebbe la consapevolezza della falsità della dichiarazione resa all'ufficiale giudiziario, dell'esistenza di provvedimento di sospensione del procedimento esecutivo nei suoi confronti, proposto in quanto vittima di reato di usura, in relazione alla procedura di pignoramento mobiliare, di cui al verbale del settembre 2012, afferente la procedura esecutiva introdotta dal creditore procedente. 2.2.Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 603, 191 e 63 cod. proc. pen.

Ricorrerebbe un errore di fatto su norma extrapenale, come dedotto con il primo motivo di appello, sul quale la Corte territoriale non si è pronunciata. 2.3.Con il terzo motivo si denuncia erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen., risalendo l'ultimo precedente di Scavone al 2002, all'esito di sentenza ai sensi dell'ad, 444 cod. proc. pen., estinto, a mente dell'ultima parte dell'art. 445 cod. proc. pen., in quanto commesso oltre dieci anni prima dei fatti per i quali si procede. 3.11 ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

3.1. I primi due motivi corrispondono ai motivi di gravame cui la Corte territoriale ha risposto con motivazione completa, non manifestamente illogica e immune da censure in diritto.

La Corte territoriale, invero, ha preso in esame il dato di fatto, ribadito con il ricorso, della mancanza di conoscenza formale del provvedimento di diniego sull'istanza di sospensione delle procedure esecutive, da parte dell'imputato.

Tuttavia, con motivazione completa e logica, si sottolinea che l'accesso dell'ufficiale giudiziario presso l'abitazione dello Scavone, in considerazione del già presentato sollecito al Pubblico ministero, era evidente espressione della carenza dell'adozione di ogni provvedimento formale di sospensione a proprio favore.3.2.La motivazione, peraltro, individua la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo eventuale, così escludendo, implicitamente ogni operatività dell'errore scusabile in quanto sul fatto concernente norma extrapenale, rispetto al quale si deduce l'omessa motivazione, con il secondo motivo di ricorso.

Ed invero, ove ricorra una motivazione implicita non può mai parlarsi di omessa motivazione; semmai può emergere un vizio di motivazione.

Solo ove manchi il nesso di consequenzialità logica e giuridica si determina una violazione di legge per l'inesistenza della motivazione (cfr. Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080). 3.3.Inedita, dunque, inammissibile in quanto prospettata per la prima volta in sede di legittimità è la censura concernente la contestata e ritenuta recidiva.

4. All'inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. il versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente, in ragione dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eum tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2019 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Potenza ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale in sede in data 13 settembre 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di mesi tre di reclusione, in relazione ai reati di cui agli artt. 81, comma 2, 483, 388, comma 2, cod. pen., riuniti con il vincolo della continuazione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e con il beneficio della sospensione condizionale della pena, oltre alla condanna generica al risarcimento del danno in favore della parte civile. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, eccependone la nullità per mancanza di motivazione in reazione agli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., 111 Cost. e 6 Cedu, per non aver considerato le deduzioni contenute nell'atto di gravame, che si ripercorrono. Si ribadisce che l'imputato non aveva conoscenza del provvedimento di diniego del pubblico ministero, mai comunicato o notificatogli. Dunque, non sussisterebbe la consapevolezza della falsità della dichiarazione resa all'ufficiale giudiziario, dell'esistenza di provvedimento di sospensione del procedimento esecutivo nei suoi confronti, proposto in quanto vittima di reato di usura, in relazione alla procedura di pignoramento mobiliare, di cui al verbale del settembre 2012, afferente la procedura esecutiva introdotta dal creditore procedente. 2.2.Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 603, 191 e 63 cod. proc. pen. Ricorrerebbe un errore di fatto su norma extrapenale, come dedotto con il primo motivo di appello, sul quale la Corte territoriale non si è pronunciata. 2.3.Con il terzo motivo si denuncia erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen., risalendo l'ultimo precedente di Scavone al 2002, all'esito di sentenza ai sensi dell'ad, 444 cod. proc. pen., estinto, a mente dell'ultima parte dell'art. 445 cod. proc. pen., in quanto commesso oltre dieci anni prima dei fatti per i quali si procede. 3.11 ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 3.1. I primi due motivi corrispondono ai motivi di gravame cui la Corte territoriale ha risposto con motivazione completa, non manifestamente illogica e immune da censure in diritto. La Corte territoriale, invero, ha preso in esame il dato di fatto, ribadito con il ricorso, della mancanza di conoscenza formale del provvedimento di diniego sull'istanza di sospensione delle procedure esecutive, da parte dell'imputato. Tuttavia, con motivazione completa e logica, si sottolinea che l'accesso dell'ufficiale giudiziario presso l'abitazione dello Scavone, in considerazione del già presentato sollecito al Pubblico ministero, era evidente espressione della carenza dell'adozione di ogni provvedimento formale di sospensione a proprio favore.3.2.La motivazione, peraltro, individua la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo eventuale, così escludendo, implicitamente ogni operatività dell'errore scusabile in quanto sul fatto concernente norma extrapenale, rispetto al quale si deduce l'omessa motivazione, con il secondo motivo di ricorso. Ed invero, ove ricorra una motivazione implicita non può mai parlarsi di omessa motivazione; semmai può emergere un vizio di motivazione. Solo ove manchi il nesso di consequenzialità logica e giuridica si determina una violazione di legge per l'inesistenza della motivazione (cfr. Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080). 3.3.Inedita, dunque, inammissibile in quanto prospettata per la prima volta in sede di legittimità è la censura concernente la contestata e ritenuta recidiva. 4. All'inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. il versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente, in ragione dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eum tremila in favore della Cassa delle ammende.
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