CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29895/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LINO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (conferma condanna per evasione); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di motivazione quanto a: 1) il mancato riconoscimento dello stato di necessità (art. 54 cod. pen.), posto che l'imputato, peraltro in uno stato di salute cagionevole, uscì in due occasioni per brevissimo tempo, allo scopo di comprare beni di prima necessità, non avendo alcuno che vi provvedesse; 2) l'omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., cui non osta la presenza di un precedente; ritenute le deduzioni difensive manifestamente infondate, a fronte della motivazione - completa e logica, come tale non sindacabile da questa Corte - in cui si osserva come appunto per provvedere alle sue esigenze vitali, l'imputato fosse stato autorizzato dal Tribunale di sorveglianza ad uscite periodiche (in momenti diversi rispetto a quelli degli allontanamenti), inconferente essendo, pertanto, il richiamo all'art. 54 cod. pen., e si esclude altresì la particolare tenuità del fatto per le modalità delle evasioni, il loro numero (due nell'arco di pochi giorni) e l'assenza di adeguata giustificazione: elementi che si aggiungono alla non occasionalità della condotta, desunta dai precedenti penali, che hanno condotto al riconoscimento della recidiva reiterata nel quinquennio; ritenuto, dunque, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro tremila. P P.Q.MLa Consigliera estensore La PresidenteOmbretta [OSCURATO:PERSONA] E P 3 5 T AT A thi C .,FiLLERIA VII Penale Sezto,--2 6 - AGO 2026