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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 maggio 2023

Cassazione n. 15700/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21013/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di GENOVA n. 437/2020 depositata il 12/05/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA], in proprio e come socia (per il 50 %) e legale rappresentate della [OSCURATO:SOCIETA]., convenne dinanzi al Tribunale di Savona la cugina [OSCURATO:PERSONA], anch’essa socia al 50 %.

Per quanto qui interessa, ne chiese la revoca per giusta causa dalla eguale carica amministrativa e la condanna a reintegrare il patrimonio della società di una somma che la stessa aveva prelevato dalle casse sociali per saldare un debito della società nei confronti del proprio marito, in misura superiore a quanto concordato.

Nella resistenza della convenuta il Tribunale respinse la domanda di revoca e accolse quella restitutoria, preliminarmente rigettando le eccezioni diarbitrato e di prescrizione.

Il gravame di [OSCURATO:PERSONA] è stato respinto dalla Corte d’appello di Genova e avverso la relativa sentenza, notificata il 13-5- 2020, è adesso proposto ricorso per cassazione in due motivi.

L’intimatanon ha svolto difese.

La ricorrente ha depositato una memoria.

Ragioni della decisione

I. –Col primo motivo la ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione dell’art. 34 del d.lgs. n. 5 del 2003 per avere la sentenza erroneamente ritenuto la nullità della clausola compromissoria invocata a fondamento dell’eccezione di arbitrato.

Col secondo motivo denunzia la violazione o falsa applicazione dell’art. 2949 cod. civ. per avere la sentenza erroneamente ritenuto che la pretesa creditoria fosse soggetta a termine ordinario di prescrizione in quanto fondata sull’indebito, anziché sull’inadempimento degli obblighi discendenti dal contratto sociale.II. -Il primo motivo è manifestamente infondato.

La Corte d’appello ha ritenuto nulla la clausola compromissoria posta al fondo dell’eccezione di arbitrato perché previdente la nomina dell’arbitro da parte dei soci, e solo in caso di disaccordo dal presidente del tribunale.

La ricorrente censura la decisione pernon aver considerato che la clausola aveva stabilito il deferimento delle controversie tra soci o tra i soci e la società a un collegio arbitrale, e non a un arbitro unico; collegio arbitrale composto da due arbitri e da un terzo che, in caso di disaccordo tra i soci, avrebbe dovuto essere nominato dal presidente del tribunale.

Il rilievo a niente serve.

L’art. 34 del d.lgs. n. 5 del 2003, oggi abrogato ma applicabile alla fattispecie ratione temporis, stabilisce per l’arbitrato societario che “la clausola deve prevedere il numero e le modalitàdi nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società.

Ove il soggetto designato non provveda, la nomina è richiesta al presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale”.

E’ quindi necessario non che il solo terzo arbitro, in caso di dissenso tra i soci, sia nominato dal presidente del tribunale, ma che “tutti gli arbitri”siano nominati da soggetto estraneo alla società.

Per costante giurisprudenza la clausola compromissoria contenuta nello statuto societario, la quale, non adeguandosi alla prescrizione dell'art. 34 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, non preveda che la nomina degli arbitri debba essere effettuata da un soggetto estraneo alla società, è nulla; e lo è a prescindere dal tipo di arbitrato (Cass. Sez. 1 n. 3665-14, Cass. Sez. 1 n. 15841-15 e molte altre).

III. -Il secondo motivo è inammissibile.

La sentenza muove dalla premessa che l’eccezione di prescrizione era stata sì sollevata, ma “in relazione all’azione di responsabilità del socio verso l’amministratore ai sensi dell’art. 2476 cod. civ. (così in appello)”.Tale circostanza peraltro non è contraddetta dalla tesi della ricorrente, la quale giustappunto ha affermato chela reintegrazione del patrimonio sociale era stata chiesta a titolo di responsabilità, sul rilievo che essa Gollo era venuta meno ai propri doveri e agli obblighi del contratto sociale.

Ora la C orte d’appello ha obiettato che l’eccezione era da considerare infondata perché l’azione di responsabilità, con statuizione coperta da giudicato interno, era stata respinta dal giudice di primo grado.

Da ciò resta integrata la ratio decidendi, e contro l’affermazione non risultano sollevate censure in questa sede.

Si tratta, in vero, di affermazione idonea a motivare in modo assorbente il rigetto di ogni questione, compresa quella correlata all’eccezione di prescrizione che era stata sollevata.

IV. -Il profilo al quale la ricorrente si riferisce attiene invec e alla qualificazione del credito come involgente un diritto di ripetizione di indebito.

Ma ciò non assurge a ratiodecisionale, come d’altronde si evince dalla locuzione di esordio dell a corrispondente parte della motivazione della sentenza impugnata: “in ogni caso, anche a voler ritenere che (..)”.

L’eccentricità della censura rispetto alla decisione effettivamente adottata ne implica l’inammissibilità. p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unific

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21013/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di GENOVA n. 437/2020 depositata il 12/05/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA], in proprio e come socia (per il 50 %) e legale rappresentate della [OSCURATO:SOCIETA]., convenne dinanzi al Tribunale di Savona la cugina [OSCURATO:PERSONA], anch’essa socia al 50 %. Per quanto qui interessa, ne chiese la revoca per giusta causa dalla eguale carica amministrativa e la condanna a reintegrare il patrimonio della società di una somma che la stessa aveva prelevato dalle casse sociali per saldare un debito della società nei confronti del proprio marito, in misura superiore a quanto concordato. Nella resistenza della convenuta il Tribunale respinse la domanda di revoca e accolse quella restitutoria, preliminarmente rigettando le eccezioni diarbitrato e di prescrizione. Il gravame di [OSCURATO:PERSONA] è stato respinto dalla Corte d’appello di Genova e avverso la relativa sentenza, notificata il 13-5- 2020, è adesso proposto ricorso per cassazione in due motivi. L’intimatanon ha svolto difese. La ricorrente ha depositato una memoria. Ragioni della decisione I. –Col primo motivo la ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione dell’art. 34 del d.lgs. n. 5 del 2003 per avere la sentenza erroneamente ritenuto la nullità della clausola compromissoria invocata a fondamento dell’eccezione di arbitrato. Col secondo motivo denunzia la violazione o falsa applicazione dell’art. 2949 cod. civ. per avere la sentenza erroneamente ritenuto che la pretesa creditoria fosse soggetta a termine ordinario di prescrizione in quanto fondata sull’indebito, anziché sull’inadempimento degli obblighi discendenti dal contratto sociale.II. -Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte d’appello ha ritenuto nulla la clausola compromissoria posta al fondo dell’eccezione di arbitrato perché previdente la nomina dell’arbitro da parte dei soci, e solo in caso di disaccordo dal presidente del tribunale. La ricorrente censura la decisione pernon aver considerato che la clausola aveva stabilito il deferimento delle controversie tra soci o tra i soci e la società a un collegio arbitrale, e non a un arbitro unico; collegio arbitrale composto da due arbitri e da un terzo che, in caso di disaccordo tra i soci, avrebbe dovuto essere nominato dal presidente del tribunale. Il rilievo a niente serve. L’art. 34 del d.lgs. n. 5 del 2003, oggi abrogato ma applicabile alla fattispecie ratione temporis, stabilisce per l’arbitrato societario che “la clausola deve prevedere il numero e le modalitàdi nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società. Ove il soggetto designato non provveda, la nomina è richiesta al presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale”. E’ quindi necessario non che il solo terzo arbitro, in caso di dissenso tra i soci, sia nominato dal presidente del tribunale, ma che “tutti gli arbitri”siano nominati da soggetto estraneo alla società. Per costante giurisprudenza la clausola compromissoria contenuta nello statuto societario, la quale, non adeguandosi alla prescrizione dell'art. 34 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, non preveda che la nomina degli arbitri debba essere effettuata da un soggetto estraneo alla società, è nulla; e lo è a prescindere dal tipo di arbitrato (Cass. Sez. 1 n. 3665-14, Cass. Sez. 1 n. 15841-15 e molte altre). III. -Il secondo motivo è inammissibile. La sentenza muove dalla premessa che l’eccezione di prescrizione era stata sì sollevata, ma “in relazione all’azione di responsabilità del socio verso l’amministratore ai sensi dell’art. 2476 cod. civ. (così in appello)”.Tale circostanza peraltro non è contraddetta dalla tesi della ricorrente, la quale giustappunto ha affermato chela reintegrazione del patrimonio sociale era stata chiesta a titolo di responsabilità, sul rilievo che essa Gollo era venuta meno ai propri doveri e agli obblighi del contratto sociale. Ora la C orte d’appello ha obiettato che l’eccezione era da considerare infondata perché l’azione di responsabilità, con statuizione coperta da giudicato interno, era stata respinta dal giudice di primo grado. Da ciò resta integrata la ratio decidendi, e contro l’affermazione non risultano sollevate censure in questa sede. Si tratta, in vero, di affermazione idonea a motivare in modo assorbente il rigetto di ogni questione, compresa quella correlata all’eccezione di prescrizione che era stata sollevata. IV. -Il profilo al quale la ricorrente si riferisce attiene invec e alla qualificazione del credito come involgente un diritto di ripetizione di indebito. Ma ciò non assurge a ratiodecisionale, come d’altronde si evince dalla locuzione di esordio dell a corrispondente parte della motivazione della sentenza impugnata: “in ogni caso, anche a voler ritenere che (..)”. L’eccentricità della censura rispetto alla decisione effettivamente adottata ne implica l’inammissibilità. p.q.m. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unific
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