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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 ottobre 1989

Cassazione n. 00559/2026

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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4/10/1989 avverso l'ordinanza del 3/04/2025 del Tribunale di Bologna; udita la relazione svolta dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza n. 195/25 del 3 aprile 2025, depositata il 15 maggio 2025, il Tribunale del riesame di Bologna ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare del 26 febbraio 2025 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo tribunale che ha sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere [OSCURATO:PERSONA], reputato gravemente indiziato dei reati di detenzione di arma clandestina (capi 3) e 4) della rubrica), di detenzione illegale di arma (capo 6) della rubrica), di ricettazione (capo 10) della rubrica), di emissione di fatture per operazioni inesistenti (capi 12), 14), 19) e 23) della rubrica) e di occultamento o distruzione di documenti contabili (capi 13, 15) e 20) della rubrica), delitti tutti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., nonché del reato di partecipazione all'associazione di tipo mafioso denominata 'ndrangheta (capo 1) della rubrica).

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione articolato in un unico motivo/con il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione in punto di sussistenza e di attualità delle esigenze cautelari.

Il difensore premette come, al fine di contrastare l'operatività della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. ed a fronte dell'apprezzamento di un significativo lasso temporale decorso dall'epoca di commissione dei delitti, avesse depositato, nel corso dell'udienza camerale tenutasi ex art. 309 cod. proc. pen., due ordinanze emesse, rispettivamente, dal Tribunale di sorveglianza di Torino e dal Tribunale di sorveglianza di Bologna.

Evidenzia che con la prima di dette ordinanze, del 16 novembre 2022, [OSCURATO:PERSONA], cugino del ricorrente, già condannato in via definitiva per i reati di associazione di tipo mafioso e di omicidio, è stato ammesso al regime della semilibertà e che con la seconda il predetto, a decorrere dal 9 luglio 2024, ha beneficiato della più favorevole misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale.

Rimarca come entrambi i provvedimenti diano contezza «dello straordinario percorso di risocializzazione e recupero» da tempo intrapreso dal [OSCURATO:PERSONA] e sanciscano così «il definitivo distacco dal contesto criminale all'origine delle sue vicissitudini e devianze giovanili».

Rappresenta che con detta produzione, ribadita a corredo del presente ricorso, aveva inteso contrastare un passo della motivazione del giudice della misura che aveva attribuito alla partecipazione del ricorrente al battesimo dei nipoti del predetto [OSCURATO:PERSONA] la valenza di elemento confermativo della sussistenza, con carattere di attualità, dei pericula libertatis.

Lamenta, però, che il Tribunale felsineo abbia sul punto omesso ogni valutazione, trascurando, in specie, l'apparato motivazionale dei provvedimenti del Tribunale di sorveglianza portati alla sua cognizione, ed abbia pedissequamente ribadito come la presenza dell'[OSCURATO:PERSONA] all'evento conviviale sia indice della sua persistente pericolosità.

Contesta che detta carenza motivazionale del provvedimento impugnato, nell'affermare come sussistente una invero non più attuale appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] all'omonimo clan («dato processualmente smentito da due recenti provvedimenti dell'[OSCURATO:PERSONA]»), valga a travolgere la tenuta logica del provvedimento.

Sostiene, infatti, che l'altra emergenza richiamata dal Tribunale distrettuale per corroborare ulteriormente il giudizio di sussistenza delle esigenze di cautela («un ),/ unico contatto telefonico intercorso con il presunto sodale [OSCURATO:PERSONA]») sia dotato di modestissima capacità dimostrativa.

3. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile per genericità ed aspecificità.

Il Tribunale del riesame ha reso una motivazione immune da illogicità nella parte in cui, premessa l'operatività della presunzione di pericolosità di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ha esplicitato le ragioni per le quali al tempo decorso dal momento di commissione dei reati non possa conferirsi alcuna valenza neutralizzante, ragioni che non si esauriscono nell'occasione di incontro con il cugino [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento e deve essere, pertanto, rigettato.

2. Va premesso che l'art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen., nella formulazione attualmente vigente, stabilisce che «quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis e 416-bis del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere».

La disposizione in esame introduce, quindi, una presunzione assoluta in punto di adeguatezza della sola misura della custodia cautelare in carcere per i soggetti gravemente indiziati, quali l'odierno ricorrente, del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.

La ratio giustificatrice ad essa sottesa è agevolmente apprezzabile ove si ponga mente ai tratti strutturali del delitto associativo in questione.

Il legame tra il singolo ed il gruppo nel quale si concreta il delitto di partecipazione ad una consorteria mafiosa presenta, secondo l'id quod plerumque accidit, peculiari connotati di stabilità nel tempo, dato, questo, che non è invero consustanziale ad alcuna delle altre fattispecie delittuose costruite in forma associativa.

L'apprezzamento delle variegate modalità con le quali l'associato può in astratto contribuire al perseguimento dei fini illeciti del sodalizio mafioso, valutata in uno alla straordinaria carica di disvalore che ne qualifica invariabilmente la condotta, rende quindi ragionevole la previsione secondo la quale l'unica misura idonea a neutralizzare il rischio di recidiva sia, per i suoi connaturati e stringenti limiti alla libertà di movimento e di comunicazione, la custodia carceraria (cfr., sul punto, Corte cost. n. 265 del 2010).

2.1. E' appena il caso di precisare che la peculiare disciplina dettata in punto di adeguatezza della risposta cautelare con specifico riguardo al delitto di partecipazione ad un'associazione mafiosa, oltre ad essere stata a più riprese 3 Ìr reputata coerente con il sistema dei valori e dei principi della carta costituzionale (cfr., ancora, Corte cost. n. 191 del 2020), ha altresì superato il vaglio di legittimità della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Nella sentenza resa in data 6 novembre 2002 in relazione al caso Pantano c.

Italia, al paragrafo 70, la Corte ha infatti espressamente affermato che «in questo contesto, una presunzione legale di pericolosità può essere giustificata, in particolare quando non è assoluta, ma si presta ad essere contraddetta dalla prova contraria.

In effetti, la carcerazione provvisoria delle persone accusate del delitto previsto dall'articolo 416-bis in Italia tende a tagliare i legami esistenti tra le persone interessate ed il loro ambito criminale di origine, al fine di minimizzare il rischio che esse mantengano contatti personali con le strutture delle organizzazioni criminali e possano commettere nel frattempo delitti simili.

In questo contesto, la Corte tiene conto della natura specifica del fenomeno della criminalità organizzata e soprattutto di quella di stampo mafioso, e considera che il legislatore italiano poteva ragionevolmente ritenere, a fronte delle condizioni molto critiche delle inchieste sulla mafia condotte dalle autorità italiane, come quella condotta contro il ricorrente, che le misure cautelari si imponevano per una vera esigenza di interesse pubblico, soprattutto per la difesa dell'ordine pubblico e della sicurezza, nonché per la prevenzione dei reati penali». 2.2.La presunzione de qua, se assoluta in punto di adeguatezza della risposta sanzionatoria, è, però, relativa all'atto del giudizio, logicamente antecedente, concernente la sussistenza del pericolo di recidiva.

Come si evince dal dato letterale della disposizione, infatti, all'applicazione della custodia cautelare in carcere si dà corso «salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari».

Nell'interpretazione di detta locuzione, questo Collegio intende dare continuità al principio ripetutamente ribadito dalla Corte di cassazione allorchè il più severo dei provvedimenti di rigore sia stato applicato a soggetto reputato intraneo ad una congrega riconducibile alla nozione di c.d.

«mafia storica», ad una consorteria, cioè, da tempo radicata nel territorio d'appartenenza, portatrice di una pervasiva capacità criminale e, soprattutto, dimostratasi capace di rigenerarsi anche ove colpita nella sua composizione soggettiva dalle operazioni di polizia e di preservare così intatta nel tempo la sua capacità di intimidazione.

A fronte della ritenuta appartenenza ad una realtà delinquenziale dotata di una così elevata carica di pericolosità, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere allora superata solo ove sia stato dimostrato o sia, comunque, ricavabile dagli atti, l'intervenuto recesso dell'indagato dal consorzio o, in alternativa, l'esaurimento dell'attività associativa.) In detto alveo interpretativo, il cd. tempo silente (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati) non costituisce, pertanto, in sé considerato, prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo semmai essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari (cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, Giardino, Rv. 282131 - 01; Sez. 5, n. 36389 del 15/07/2019, Rv. 276905-91; Sez. 5, n. 52303 del 14/07/2016, Gerbino, Rv. 268726 - 01).

3. Il provvedimento del Tribunale di Bologna ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto appena richiamati.

L'ordinanza prende le mosse, infatti, dall'apprezzamento della ritenuta intraneità del ricorrente ad una «mafia storica», giudizio che non può revocarsi in dubbio atteso che ciò che viene in rilievo è l'asserita partecipazione dell'[OSCURATO:PERSONA] ad un'articolazione territoriale, operante in Emilia, riconducibile alla temibile 'ndrangheta calabrese.

Correla a ciò un giudizio di irrilevanza dello iato temporale che separa l'epoca di emissione del provvedimento di rigore e la commissione dei fatti addebitati all'[OSCURATO:PERSONA], che, seppur a fronte di una contestazione aperta quanto al dies ad quem, si collocherebbero, sulla scorta delle risultanze investigative, tra il 2019 ed il 2021.

Evidenzia, poi e soprattutto, come non sia stata acquisita in atti la prova dell'intervenuto allontanamento dell'[OSCURATO:PERSONA] dalla struttura criminale cui è stato reputato affiliato o, ancor prima, la dimostrazione che detta cellula sia stata definitivamente debellata (uniche circostanze di fatto che, come sopra evidenziato, permetterebbero di annullare gli effetti della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.).

Aggiunge, infine, pur a fronte di un percorso motivazionale che poteva a quel punto ritenersi ormai definito, come talune emergenze acquisite al compendio, già valorizzate dal giudice della misura, permettano di attribuire al giudizio di pericolosità sociale del ricorrente, già legittimato dall'operatività della presunzione di cui all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen., connotati di manifeste attualità e pregnanza.

Il Tribunale ribadisce così come, in detto alveo, particolare rilievo debba attribuirsi, oltre al precedente specifico sofferto nel 2015 (pag. 51 dell'ordinanza), alla consumazione nell'anno 2021 del grave delitto di corruzione di alcuni appartenenti alle forze dell'ordine per il quale l'[OSCURATO:PERSONA] ha sofferto un significativo periodo di custodia cautelare in carcere ed ha poi chiesto ed ottenuto l'applicazione, ai sensi ), dell'art. 444 cod. proc. pen. della pena di anno uno e mesi otto di reclusione, ai contatti telefonici intrattenuti con [OSCURATO:PERSONA], indicato come esponente di spicco dell'omonimo clan 'ndraghetista, alla partecipazione al battesimo dei nipoti di quest'ultimo, nonché al tenore dei colloqui che, in epoca recentissima, ha svolto con [OSCURATO:PERSONA].

Orbene, è agevole osservare come lo sforzo critico che la difesa dell'[OSCURATO:PERSONA] ha indirizzato, in via pressochè esclusiva, nei confronti della valenza di uno tra detti contegni si atteggi del tutto eccentrico rispetto allo scopo perseguito.

Le motivazioni cui il difensore è ricorso per dimostrare che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe da tempo intrapreso un proficuo percorso riabilitativo che lo avrebbe indotto ad allontanarsi dalla consorteria d'appartenenza varrebbero, infatti, al più a privare di rilievo i contatti telefonici che il ricorrente ha di recente con lo stesso intrattenuto nonché il lieto evento familiare che essi hanno condiviso, ma non consentirebbero comunque di aggredire la presunzione di sussistenza delle esigenze di cautela, esse non valendo a dimostrare né il recesso dell'[OSCURATO:PERSONA] dalla consorteria della quale è stato ritenuto partecipe né, men che meno, la dissoluzione di detta cellula criminale.

Detto argomento difensivo, che peraltro il Tribunale non ha trascurato di considerare (cfr. la nota n. 10 alla pag. 52), appare, quindi, radicalmente privo della capacità di scardinare la tenuta logica del provvedimento oggetto della presente verifica.

Né maggiore pregio assumono il riferimento, operato dalla difesa, all'emenda della quale l'[OSCURATO:PERSONA] si sarebbe reso protagonista all'esito del procedimento instaurato nei suoi confronti nell'anno 2021 in relazione al delitto di corruzione, correttamente degradata dal Tribunale a mera asserzione labiale, o, ancor di più, la sottovalutazione dei contatti telefonici che il ricorrente ha intrattenuto, in prossimità dell'esecuzione della presente misura cautelare, con tale [OSCURATO:PERSONA].

Detti dialoghi, il cui tenore è stato sinteticamente ricostruito alla pag. 53 del provvedimento del Tribunale di Bologna, colgono, infatti, l'[OSCURATO:PERSONA] intento a concordare con l'interlocutore strategie atte a neutralizzare gli effetti scaturenti dal sequestro dei mezzi meccanici appartenenti alla società riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], soggetto che le risultanze investigative restituiscono come particolarmente vicino a [OSCURATO:PERSONA], classe '66, omonimo e zio del ricorrente nonché gravemente indiziato di essere il promotore, capo ed organizzatore della cellula emiliana consorziata alla ‘ndragheta calabrese.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere pertanto rigettato ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.Va, infine, disposto, ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp.att. cod. proc. pen. che copia del presente provvedimento sia trasmesso, a cura della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario in cui il ricorrente è ristretto perché provveda agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 bis, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q .

M .

Rigetta il rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4/10/1989 avverso l'ordinanza del 3/04/2025 del Tribunale di Bologna; udita la relazione svolta dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza n. 195/25 del 3 aprile 2025, depositata il 15 maggio 2025, il Tribunale del riesame di Bologna ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare del 26 febbraio 2025 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo tribunale che ha sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere [OSCURATO:PERSONA], reputato gravemente indiziato dei reati di detenzione di arma clandestina (capi 3) e 4) della rubrica), di detenzione illegale di arma (capo 6) della rubrica), di ricettazione (capo 10) della rubrica), di emissione di fatture per operazioni inesistenti (capi 12), 14), 19) e 23) della rubrica) e di occultamento o distruzione di documenti contabili (capi 13, 15) e 20) della rubrica), delitti tutti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., nonché del reato di partecipazione all'associazione di tipo mafioso denominata 'ndrangheta (capo 1) della rubrica). 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione articolato in un unico motivo/con il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione in punto di sussistenza e di attualità delle esigenze cautelari. Il difensore premette come, al fine di contrastare l'operatività della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. ed a fronte dell'apprezzamento di un significativo lasso temporale decorso dall'epoca di commissione dei delitti, avesse depositato, nel corso dell'udienza camerale tenutasi ex art. 309 cod. proc. pen., due ordinanze emesse, rispettivamente, dal Tribunale di sorveglianza di Torino e dal Tribunale di sorveglianza di Bologna. Evidenzia che con la prima di dette ordinanze, del 16 novembre 2022, [OSCURATO:PERSONA], cugino del ricorrente, già condannato in via definitiva per i reati di associazione di tipo mafioso e di omicidio, è stato ammesso al regime della semilibertà e che con la seconda il predetto, a decorrere dal 9 luglio 2024, ha beneficiato della più favorevole misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale. Rimarca come entrambi i provvedimenti diano contezza «dello straordinario percorso di risocializzazione e recupero» da tempo intrapreso dal [OSCURATO:PERSONA] e sanciscano così «il definitivo distacco dal contesto criminale all'origine delle sue vicissitudini e devianze giovanili». Rappresenta che con detta produzione, ribadita a corredo del presente ricorso, aveva inteso contrastare un passo della motivazione del giudice della misura che aveva attribuito alla partecipazione del ricorrente al battesimo dei nipoti del predetto [OSCURATO:PERSONA] la valenza di elemento confermativo della sussistenza, con carattere di attualità, dei pericula libertatis. Lamenta, però, che il Tribunale felsineo abbia sul punto omesso ogni valutazione, trascurando, in specie, l'apparato motivazionale dei provvedimenti del Tribunale di sorveglianza portati alla sua cognizione, ed abbia pedissequamente ribadito come la presenza dell'[OSCURATO:PERSONA] all'evento conviviale sia indice della sua persistente pericolosità. Contesta che detta carenza motivazionale del provvedimento impugnato, nell'affermare come sussistente una invero non più attuale appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] all'omonimo clan («dato processualmente smentito da due recenti provvedimenti dell'[OSCURATO:PERSONA]»), valga a travolgere la tenuta logica del provvedimento. Sostiene, infatti, che l'altra emergenza richiamata dal Tribunale distrettuale per corroborare ulteriormente il giudizio di sussistenza delle esigenze di cautela («un ),/ unico contatto telefonico intercorso con il presunto sodale [OSCURATO:PERSONA]») sia dotato di modestissima capacità dimostrativa. 3. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile per genericità ed aspecificità. Il Tribunale del riesame ha reso una motivazione immune da illogicità nella parte in cui, premessa l'operatività della presunzione di pericolosità di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ha esplicitato le ragioni per le quali al tempo decorso dal momento di commissione dei reati non possa conferirsi alcuna valenza neutralizzante, ragioni che non si esauriscono nell'occasione di incontro con il cugino [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento e deve essere, pertanto, rigettato. 2. Va premesso che l'art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen., nella formulazione attualmente vigente, stabilisce che «quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis e 416-bis del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere». La disposizione in esame introduce, quindi, una presunzione assoluta in punto di adeguatezza della sola misura della custodia cautelare in carcere per i soggetti gravemente indiziati, quali l'odierno ricorrente, del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. La ratio giustificatrice ad essa sottesa è agevolmente apprezzabile ove si ponga mente ai tratti strutturali del delitto associativo in questione. Il legame tra il singolo ed il gruppo nel quale si concreta il delitto di partecipazione ad una consorteria mafiosa presenta, secondo l'id quod plerumque accidit, peculiari connotati di stabilità nel tempo, dato, questo, che non è invero consustanziale ad alcuna delle altre fattispecie delittuose costruite in forma associativa. L'apprezzamento delle variegate modalità con le quali l'associato può in astratto contribuire al perseguimento dei fini illeciti del sodalizio mafioso, valutata in uno alla straordinaria carica di disvalore che ne qualifica invariabilmente la condotta, rende quindi ragionevole la previsione secondo la quale l'unica misura idonea a neutralizzare il rischio di recidiva sia, per i suoi connaturati e stringenti limiti alla libertà di movimento e di comunicazione, la custodia carceraria (cfr., sul punto, Corte cost. n. 265 del 2010). 2.1. E' appena il caso di precisare che la peculiare disciplina dettata in punto di adeguatezza della risposta cautelare con specifico riguardo al delitto di partecipazione ad un'associazione mafiosa, oltre ad essere stata a più riprese 3 Ìr reputata coerente con il sistema dei valori e dei principi della carta costituzionale (cfr., ancora, Corte cost. n. 191 del 2020), ha altresì superato il vaglio di legittimità della Corte europea dei diritti dell'uomo. Nella sentenza resa in data 6 novembre 2002 in relazione al caso Pantano c. Italia, al paragrafo 70, la Corte ha infatti espressamente affermato che «in questo contesto, una presunzione legale di pericolosità può essere giustificata, in particolare quando non è assoluta, ma si presta ad essere contraddetta dalla prova contraria. In effetti, la carcerazione provvisoria delle persone accusate del delitto previsto dall'articolo 416-bis in Italia tende a tagliare i legami esistenti tra le persone interessate ed il loro ambito criminale di origine, al fine di minimizzare il rischio che esse mantengano contatti personali con le strutture delle organizzazioni criminali e possano commettere nel frattempo delitti simili. In questo contesto, la Corte tiene conto della natura specifica del fenomeno della criminalità organizzata e soprattutto di quella di stampo mafioso, e considera che il legislatore italiano poteva ragionevolmente ritenere, a fronte delle condizioni molto critiche delle inchieste sulla mafia condotte dalle autorità italiane, come quella condotta contro il ricorrente, che le misure cautelari si imponevano per una vera esigenza di interesse pubblico, soprattutto per la difesa dell'ordine pubblico e della sicurezza, nonché per la prevenzione dei reati penali». 2.2.La presunzione de qua, se assoluta in punto di adeguatezza della risposta sanzionatoria, è, però, relativa all'atto del giudizio, logicamente antecedente, concernente la sussistenza del pericolo di recidiva. Come si evince dal dato letterale della disposizione, infatti, all'applicazione della custodia cautelare in carcere si dà corso «salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari». Nell'interpretazione di detta locuzione, questo Collegio intende dare continuità al principio ripetutamente ribadito dalla Corte di cassazione allorchè il più severo dei provvedimenti di rigore sia stato applicato a soggetto reputato intraneo ad una congrega riconducibile alla nozione di c.d. «mafia storica», ad una consorteria, cioè, da tempo radicata nel territorio d'appartenenza, portatrice di una pervasiva capacità criminale e, soprattutto, dimostratasi capace di rigenerarsi anche ove colpita nella sua composizione soggettiva dalle operazioni di polizia e di preservare così intatta nel tempo la sua capacità di intimidazione. A fronte della ritenuta appartenenza ad una realtà delinquenziale dotata di una così elevata carica di pericolosità, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere allora superata solo ove sia stato dimostrato o sia, comunque, ricavabile dagli atti, l'intervenuto recesso dell'indagato dal consorzio o, in alternativa, l'esaurimento dell'attività associativa.) In detto alveo interpretativo, il cd. tempo silente (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati) non costituisce, pertanto, in sé considerato, prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo semmai essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari (cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, Giardino, Rv. 282131 - 01; Sez. 5, n. 36389 del 15/07/2019, Rv. 276905-91; Sez. 5, n. 52303 del 14/07/2016, Gerbino, Rv. 268726 - 01). 3. Il provvedimento del Tribunale di Bologna ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto appena richiamati. L'ordinanza prende le mosse, infatti, dall'apprezzamento della ritenuta intraneità del ricorrente ad una «mafia storica», giudizio che non può revocarsi in dubbio atteso che ciò che viene in rilievo è l'asserita partecipazione dell'[OSCURATO:PERSONA] ad un'articolazione territoriale, operante in Emilia, riconducibile alla temibile 'ndrangheta calabrese. Correla a ciò un giudizio di irrilevanza dello iato temporale che separa l'epoca di emissione del provvedimento di rigore e la commissione dei fatti addebitati all'[OSCURATO:PERSONA], che, seppur a fronte di una contestazione aperta quanto al dies ad quem, si collocherebbero, sulla scorta delle risultanze investigative, tra il 2019 ed il 2021. Evidenzia, poi e soprattutto, come non sia stata acquisita in atti la prova dell'intervenuto allontanamento dell'[OSCURATO:PERSONA] dalla struttura criminale cui è stato reputato affiliato o, ancor prima, la dimostrazione che detta cellula sia stata definitivamente debellata (uniche circostanze di fatto che, come sopra evidenziato, permetterebbero di annullare gli effetti della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.). Aggiunge, infine, pur a fronte di un percorso motivazionale che poteva a quel punto ritenersi ormai definito, come talune emergenze acquisite al compendio, già valorizzate dal giudice della misura, permettano di attribuire al giudizio di pericolosità sociale del ricorrente, già legittimato dall'operatività della presunzione di cui all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen., connotati di manifeste attualità e pregnanza. Il Tribunale ribadisce così come, in detto alveo, particolare rilievo debba attribuirsi, oltre al precedente specifico sofferto nel 2015 (pag. 51 dell'ordinanza), alla consumazione nell'anno 2021 del grave delitto di corruzione di alcuni appartenenti alle forze dell'ordine per il quale l'[OSCURATO:PERSONA] ha sofferto un significativo periodo di custodia cautelare in carcere ed ha poi chiesto ed ottenuto l'applicazione, ai sensi ), dell'art. 444 cod. proc. pen. della pena di anno uno e mesi otto di reclusione, ai contatti telefonici intrattenuti con [OSCURATO:PERSONA], indicato come esponente di spicco dell'omonimo clan 'ndraghetista, alla partecipazione al battesimo dei nipoti di quest'ultimo, nonché al tenore dei colloqui che, in epoca recentissima, ha svolto con [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, è agevole osservare come lo sforzo critico che la difesa dell'[OSCURATO:PERSONA] ha indirizzato, in via pressochè esclusiva, nei confronti della valenza di uno tra detti contegni si atteggi del tutto eccentrico rispetto allo scopo perseguito. Le motivazioni cui il difensore è ricorso per dimostrare che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe da tempo intrapreso un proficuo percorso riabilitativo che lo avrebbe indotto ad allontanarsi dalla consorteria d'appartenenza varrebbero, infatti, al più a privare di rilievo i contatti telefonici che il ricorrente ha di recente con lo stesso intrattenuto nonché il lieto evento familiare che essi hanno condiviso, ma non consentirebbero comunque di aggredire la presunzione di sussistenza delle esigenze di cautela, esse non valendo a dimostrare né il recesso dell'[OSCURATO:PERSONA] dalla consorteria della quale è stato ritenuto partecipe né, men che meno, la dissoluzione di detta cellula criminale. Detto argomento difensivo, che peraltro il Tribunale non ha trascurato di considerare (cfr. la nota n. 10 alla pag. 52), appare, quindi, radicalmente privo della capacità di scardinare la tenuta logica del provvedimento oggetto della presente verifica. Né maggiore pregio assumono il riferimento, operato dalla difesa, all'emenda della quale l'[OSCURATO:PERSONA] si sarebbe reso protagonista all'esito del procedimento instaurato nei suoi confronti nell'anno 2021 in relazione al delitto di corruzione, correttamente degradata dal Tribunale a mera asserzione labiale, o, ancor di più, la sottovalutazione dei contatti telefonici che il ricorrente ha intrattenuto, in prossimità dell'esecuzione della presente misura cautelare, con tale [OSCURATO:PERSONA]. Detti dialoghi, il cui tenore è stato sinteticamente ricostruito alla pag. 53 del provvedimento del Tribunale di Bologna, colgono, infatti, l'[OSCURATO:PERSONA] intento a concordare con l'interlocutore strategie atte a neutralizzare gli effetti scaturenti dal sequestro dei mezzi meccanici appartenenti alla società riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], soggetto che le risultanze investigative restituiscono come particolarmente vicino a [OSCURATO:PERSONA], classe '66, omonimo e zio del ricorrente nonché gravemente indiziato di essere il promotore, capo ed organizzatore della cellula emiliana consorziata alla ‘ndragheta calabrese. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere pertanto rigettato ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.Va, infine, disposto, ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp.att. cod. proc. pen. che copia del presente provvedimento sia trasmesso, a cura della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario in cui il ricorrente è ristretto perché provveda agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 bis, disp. att. cod. proc. pen. P.Q . M . Rigetta il rico
Sentenza Cassazione n. 00559/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris