CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 novembre 2025
Cassazione n. 34987/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8204/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in [OSCURATO:PERSONA] 29, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 818/2021 pubblicata il 09/12/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Salerno ha accolto il gravame proposto dall’I.N.P.S. nella controversia con [OSCURATO:PERSONA]. 2. La controversia ha per oggetto il riconoscimento del diritto all’accesso del fondo di garanzia ex art.2 legge n.297/1982 con riferimento al T.f.r. ed alle ultime tre mensilità di lavoro subordinato prestato alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA]., risolto il 24/03/2013, società dichiarata fallita con sentenza del successivo 07/10/2014. 3. Il Tribunale di Vallo della Lucania accolse la domanda proposta dalla Aldini, ritenendo non adeguatamente provata la continuazione del rapporto di lavoro eccepita dall’I.N.P.S. 4. La corte territoriale, in integrale riforma della sentenza impugnata, ha ritenuto provata la continuazione del rapporto di lavoro subordinato, senza soluzione di continuità, alle dipendenze della società [OSCURATO:SOCIETA]., a seguito di affitto di ramo d’azienda. 5. Per la cassazione della sentenza ricorre la Aldini, con ricorso affidato a quattro motivi ai quali resiste I.N.P.S. con controricorso. 6. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo (art.360 comma primo n.4 cod. proc. civ.) la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art.112 cod. proc. civ., perché la corte territoriale non si è limitata ad accertare la continuità del rapporto di lavoro controverso, ma ha accertato anche la cessione d’azienda tra [OSCURATO:SOCIETA]. 2. La censura è infondata, perché la corte territoriale ha pronunciato nei limiti della eccezione di assenza di soluzione di continuità nel rapporto di lavoro subordinato dedotto in giudizio, proposta dall’istituto previdenziale, rispetto alla quale la questione della cessione d’azienda ex art.2112 cod. civ. da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:SOCIETA]. si pone in rapporto di continenza, e dunque senza violazione dell’art.112 cod. proc. civ. (cfr. Cass. 17/12/2024 n.32932). 3. Con il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.115 cod. proc. civ. con riferimento all’art.360 comma primo nn. 4 e 5 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ. con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ., perché la corte territoriale ha accertato la cessione d’azienda tra [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di prove inesistenti e in violazione del principio di non contestazione. 4. Il motivo, articolato sotto una pluralità di censure tra loro non del tutto compatibili, è inammissibile sia perché la valutazione dei documenti prodotti in giudizio (non qualificabili come prove legali) è riservata al prudente apprezzamento del giudice di merito, e sotto questo profilo non è sindacabile nel giudizio di legittimità. Quanto alla pretesa violazione del principio di non contestazione, la censura è inammissibile ex art.366 comma primo n.6 cod. proc. civ., perché la parte ricorrente non ha trascritto la specifica contestazione della continuazione del suo rapporto di lavoro subordinato, senza soluzione di continuità, alle dipendenze della società [OSCURATO:SOCIETA]. 5. Con il terzo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.2112 e 2697 cod. civ. perché la corte territoriale non ha accertato le modalità di realizzazione della cessione d’azienda tra [OSCURATO:SOCIETA]., e in particolare se la cessione abbia coinvolto anche l’organizzazione dei mezzi e servizi necessari per la continuazione dell’esercizio della medesima attività. 6. Il motivo è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi. La corte territoriale, in conformità al costante orientamento di questa Corte (in motivazione sono richiamate Cass. n.4897/2021 e Cass. n.19277/2018), ha ritenuto che il requisito essenziale per l’accesso al Fondo di garanzia ex legge n.297/1982 fosse l’avvenuta cessazione del rapporto di lavoro, ritenuta non sussistente nel caso portato al suo esame. E’ pertanto del tutto irrilevante la diversa questione della natura giuridica della cessione d’azienda, della sua esatta qualificazione, perché ciò che è essenziale accertare è proprio la questione della continuità, o meno, del rapporto di lavoro con riferimento al quale si chiede l’intervento del Fondo. 7. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.2909 cod. civ. con riferimento all’art.360 comma primo n. 3 cod. proc. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ. con riferimento all’art.360 comma primo nn. 4 e 5 cod. proc. civ., perché la corte territoriale ha negato il diritto all’intervento del Fondo di garanzia nonostante il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo n.119/2014 emesso dal Tribunale di Vallo della Lucania con riferimento alla medesima pretesa. 8. La censura è infondata, perché la corte territoriale ha accertato ─ con apprezzamento dei fatti non sindacabile in questa sede ─ che al momento della effettiva cessazione del rapporto di lavoro subordinato (rectius: al momento nel quale il T.F.R. è divenuto esigibile) «il datore di lavoro era la società [OSCURATO:SOCIETA]». 9. Per un verso il decreto ingiuntivo de quo ha per oggetto l’accertamento di una data di cessazione del rapporto di lavoro antecedente a quella effettiva (23/04/2014 in luogo del luglio 2014), ossia di una data nel quale il T.F.R. non era nemmeno esigibile. 10. Per altro verso tale decreto ingiuntivo ha per oggetto l’accertamento dei fatti costitutivi sottesi alla obbligazione retributiva, autonomi e distinti rispetto a quelli afferenti alla obbligazione previdenziale, e dunque non è opponibile all’istituto previdenziale sia in considerazione della diversità dei fatti costitutivi tra le due fattispecie astratte, sia in considerazione della posizione di terzo dell’istituto previdenziale, ai sensi dell’art.2909 cod. civ., rispetto agli accertamenti compiuti nel processo tra la ricorrente e [OSCURATO:SOCIETA]. (cfr. Cass. n. 4897/2021 e Cass. n. 19277/2018, citate in motivazione e confermate dalla giurisprudenza successiva, alle quali addeCass. n. 2639/2025 e Cass. n. 23685/2025). 11. P.Q.M 12. Ai sensi dell’art.91 cod. proc. civ. la ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.800,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto pe