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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35439/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso straordinario per cassazione avverso la sentenza Corte di Cassazione, Sez. 1 penale, che ha dichiarato inammissibile il ricorso ordinario proposto dall'imputato avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena; Considerato che il primo ed unico motivo, con cui il ricorrente denunzia errori di valutazione giuridica, lamentando anche l'errore percettivo in cui sarebbero incorsi i giudici di legittimità in relazione al termine per il deposito dei motivi nuovi, è manifestamente infondato.

Invero, per un verso, la corte di legittimità ha fatto buon governo del principio di diritto secondo cui «in materia di termini processuali, la regola di cui all'art. 172, comma 5, cod. proc. pen., secondo la quale "quando è stabilito soltanto il momento finale, le unità di tempo stabilite per il termine si computano intere e libere", implica che vanno esclusi dal computo il "dies a quo" nonché il "dies ad quem"» (Sez. 3, n. 30333 del 23/04/2021, Altea, Rv. 281726; Sez. 4, n. 944 del 15/12/2022, dep. 2023, Selvaggio, Rv. 283932).

Per altro verso, ha fatto riferimento a quanto statuito dal giudice di prime cure, non potendo esaminare i motivi aggiunti formulati in quella sede; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso straordinario per cassazione avverso la sentenza Corte di Cassazione, Sez. 1 penale, che ha dichiarato inammissibile il ricorso ordinario proposto dall'imputato avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena; Considerato che il primo ed unico motivo, con cui il ricorrente denunzia errori di valutazione giuridica, lamentando anche l'errore percettivo in cui sarebbero incorsi i giudici di legittimità in relazione al termine per il deposito dei motivi nuovi, è manifestamente infondato. Invero, per un verso, la corte di legittimità ha fatto buon governo del principio di diritto secondo cui «in materia di termini processuali, la regola di cui all'art. 172, comma 5, cod. proc. pen., secondo la quale "quando è stabilito soltanto il momento finale, le unità di tempo stabilite per il termine si computano intere e libere", implica che vanno esclusi dal computo il "dies a quo" nonché il "dies ad quem"» (Sez. 3, n. 30333 del 23/04/2021, Altea, Rv. 281726; Sez. 4, n. 944 del 15/12/2022, dep. 2023, Selvaggio, Rv. 283932). Per altro verso, ha fatto riferimento a quanto statuito dal giudice di prime cure, non potendo esaminare i motivi aggiunti formulati in quella sede; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1
Sentenza Cassazione n. 35439/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris