CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 25365/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2025 del GIP TRIBUNALE MODENAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Modena, ha applicato al ricorrente, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in relazione ai reati di rapina, porto illegale di strumento da taglio. 2. Ricorre per cassazione l'imputato dolendosi della applicazione delle circostanze aggravanti di cui all'art. 628, terzo comma, nn. 1 e 2 cod.pen. dovuta ad una errata qualificazione giuridica del fatto. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 50 della legge n. 103 del 23 giugno 2017, precedente alla richiesta dì applicazione della pena, il Pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza. Ne consegue che sono inammissibili ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non consentiti dalla legge, i motivi di ricorso che, come quello in esame, attengono all'applicazione di circostanze aggravanti che facevano parte dell'accordo sulla pena non illegalmente determinata e che discenderebbero da una errata qualificazione giuridica del fatto genericamente dedotta. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso