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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2021

ECLI:EU:C:2021:455
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019CC0938

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 3 giugno 2021 ( 1 )

[OSCURATO:PERSONA]938/19

[OSCURATO:PERSONA]Wilschdorf GmbH & Co. KG contro

[OSCURATO:PERSONA]

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA])] «Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2003/87/CE – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Articolo 2, paragrafo 1 – Ambito di applicazione – Articolo 3, lettera e) – Nozione di “impianto” – Unità accessorie che non emettono gas a effetto serra – Articolo 10 bis – Regime transitorio di assegnazione gratuita di quote – Quota corretta – Metodo di calcolo – Decisione 2011/278/UE – Articolo 6, paragrafo 1, terzo comma – Esportazione di acqua fredda verso un’entità facente parte di un settore esposto a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio»

I. Introduzione

1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) verte sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, e dell’articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87/CE ( 2 ), che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione europea, nonché dell’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, della decisione 2011/278/UE ( 3 ), che stabilisce norme transitorie ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote.

2. Tale domanda si inscrive nel contesto di una controversia che oppone la [OSCURATO:PERSONA]‑Wilschdorf GmbH & Co.

KG (in prosieguo: la «EDW» o la «ricorrente nel procedimento principale») alla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dall’Umweltbundesamt (Ufficio federale per l’ambiente, [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: l’«Ufficio»), relativamente al rifiuto di assegnare una parte delle quote gratuite richieste dalla EDW per un impianto di cogenerazione ad alto rendimento, per il terzo periodo di scambio (dal 2013 al 2020).

Dinanzi al giudice del rinvio, le parti in lite controvertono sui confini dell’impianto della EDW, in particolare sul punto se si debbano includere, in tale impianto, unità accessorie (più precisamente, macchine frigorigene ad assorbimento ( 4 )) che non emettono gas a effetto serra, nonché sulle conseguenze che ne derivano per l’assegnazione gratuita di quote di emissioni.

3. Al di là di tali dettagli tecnici, la presente causa offre alla Corte, in particolare, l’occasione di precisare l’ambito di applicazione della direttiva 2003/87, come definito all’articolo 2, paragrafo 1, della stessa, nonché l’interpretazione della nozione di «impianto» di cui all’articolo 3, lettera e), di suddetta direttiva, più precisamente per quanto riguarda il criterio relativo all’«incide[nza] sulle emissioni e sull’inquinamento».

4. A tale riguardo, proporrò alla Corte di dichiarare che dette disposizioni non ostano a che, a fini di coordinamento amministrativo, uno Stato membro preveda, nel suo diritto nazionale, che un impianto sia delimitato allo stesso modo in ciascuna delle autorizzazioni di cui può beneficiare il suo gestore per le emissioni di gas a effetto serra, da un lato, e per l’inquinamento ( 5 ), dall’altro.

Tuttavia, dalle medesime disposizioni, in combinato disposto con l’articolo 3, lettera b), della menzionata direttiva, risulta che le unità accessorie possono essere prese in considerazione ai fini, in particolare, dell’assegnazione preliminare di quote di emissioni a titolo gratuito solo a condizione che, essendo dette unità direttamente associate all’attività dell’impianto principale e avendo un collegamento tecnico con esso, la loro attività possa incidere sulle emissioni di gas a effetto serra .

II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione

1. Direttiva 2003/87

5. L’articolo 2 della direttiva 2003/87, rubricato «Campo di applicazione», dispone, al paragrafo 1, quanto segue: «La presente direttiva si applica alle emissioni provenienti dalle attività indicate nell’allegato I e ai gas a effetto serra elencati nell’allegato II».

6. L’articolo 3 di detta direttiva, rubricato «Definizioni», così recita: «Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni: (...) b) “emissioni”, il rilascio nell’atmosfera di gas a effetto serra a partire da fonti situate in un impianto o il rilascio, da parte di un aeromobile che esercita una delle attività di trasporto aereo elencate nell’allegato I, dei gas specificati in riferimento all’attività interessata; (...) e) “impianto”, un’unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell’allegato I e altre attività direttamente associate che hanno un collegamento tecnico con le attività svolte in tale sito e che potrebbero incidere sulle emissioni e sull’inquinamento; (…)».

7. L’articolo 8 della suddetta direttiva, rubricato «Coordinamento con la [direttiva 96/61]», prevede quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri adottano i provvedimenti necessari affinché, nel caso di impianti che esercitano attività di cui all’allegato I della [direttiva 96/61], le condizioni e la procedura per il rilascio di un’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra siano coordinate con quelle previste da tale direttiva.

Le disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 della presente direttiva possono essere integrate nelle procedure previste dalla direttiva [96/61]».

8. L’articolo 10 bis della medesima direttiva, rubricato «Norme comunitarie transitorie per l’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote», dispone, al paragrafo 12, quanto segue: «Fatto salvo l’articolo 10 ter, nel 2013 e in ogni anno successivo fino al 2020, agli impianti che operano in settori o sottosettori esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio sono assegnate, ai sensi del paragrafo 1, quote a titolo gratuito per un importo che può raggiungere il 100% del quantitativo determinato conformemente alle misure di cui al paragrafo 1».

2. Decisione 2011/278

9. L’articolo 6, paragrafo 1, della decisione 2011/278, rubricato «Divisione in sottoimpianti», così recita: «Ai fini della presente decisione gli [OSCURATO:PERSONA] membri dividono ciascun impianto che soddisfa le condizioni per l’assegnazione gratuita di quote di emissioni, conformemente all’articolo 10 bis della direttiva [2003/87], in uno o più dei sottoimpianti elencati qui di seguito in funzione delle esigenze: a) un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto; b) un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore; c) un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili; d) un sottoimpianto con emissioni di processo.

I sottoimpianti corrispondono nella misura del possibile a parti fisiche dell’impianto.

Per i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore, quelli oggetto di un parametro di riferimento di combustibili e per gli impianti con emissioni di processo gli [OSCURATO:PERSONA] membri stabiliscono chiaramente, sulla base dei codici NACE ( 6 ) e Prodcom, se il processo in questione è utilizzato o meno in un settore o sottosettore ritenuto esposto ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio ai sensi della decisione 2010/2/UE ( 7 ).

Quando un impianto incluso nel sistema dell’Unione ha prodotto ed esportato calore misurabile verso un impianto o un’altra entità esclusa da questo sistema, gli [OSCURATO:PERSONA] membri considerano che il processo pertinente del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore concernente questo calore non è utilizzato in un settore o sottosettore ritenuto esposto ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio ai sensi della decisione [2010/2], a meno che l’autorità competente sia certa che il consumatore del calore misurabile appartenga ad un settore o un sottosettore ritenuto esposto ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio ai sensi della decisione [2010/2]».

3. Decisione 2010/2 e decisione 2014/746/UE

10. Il punto 1.4 dell’allegato della decisione 2010/2 menziona, tra i settori esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, la fabbricazione di tubi e valvole elettronici e di altri componenti elettronici, corrispondente al codice 3210 NACE.

11. Il punto 1.14 dell’allegato della decisione 2014/746/UE ( 8 ), la quale ha abrogato la decisione 2010/2, menziona del pari, tra i settori esposti a tale rischio, la fabbricazione di componenti elettronici, corrispondente all’attuale codice 2611 NACE.

4. Direttiva 96/61

12. L’articolo 2 della direttiva 96/61, rubricato «Definizioni», dispone quanto segue: «Ai fini della presente direttiva si intende per: (...) 2) “inquinamento”, l’introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni calore o rumore nell’aria, nell’acqua o nel terreno, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell’ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell’ambiente o ad altri suoi legittimi usi; 3) “impianto”, l’unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell’allegato I e qualsiasi altra attività accessoria, che sono tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo suddetto e possono influire sulle emissioni e sull’inquinamento; (...) 5) “emissione”, lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell’impianto, di sostanze vibrazioni, calore o rumore nell’aria, nell’acqua ovvero nel terreno; (...)».

5. Direttiva 2010/75

13. L’articolo 3 della direttiva 2010/75, rubricato «Definizioni», così dispone: «Ai fini della presente direttiva si intende per: (...) 2) “inquinamento”, l’introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell’aria, nell’acqua o nel terreno, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell’ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell’ambiente o ad altri suoi legittimi usi; 3) “installazione”, l’unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell’allegato I o nell’allegato VII, parte I, e qualsiasi altra attività accessoria presso lo stesso luogo, che sono tecnicamente connesse con le attività elencate nei suddetti allegati e possono influire sulle emissioni e sull’inquinamento; 4) “emissione”, lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell’installazione, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell’aria, nell’acqua o nel terreno; (...)».

B. Diritto tedesco 14.

L’articolo 4, paragrafo 1, del Bundes-Immissionsschutzgesetz (legge federale sulla protezione dalle emissioni), del 15 marzo 1974 (BGBl. 1974 I, pag. 721; in prosieguo: il «BImSchG»), nella versione del 17 maggio 2013 (BGBl. 2013 I, pag. 1274), è così formulato: «La costruzione e l’esercizio di impianti che, per la loro natura o per il tipo di utilizzo, sono atti a produrre effetti particolarmente nocivi per l’ambiente, a mettere in pericolo, a nuocere o arrecare molestie in modo considerevole alla collettività o il vicinato (...) sono soggetti ad autorizzazione (...)».

15. L’articolo 2, rubricato «Campo di applicazione», del Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz (legge sullo scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra), del 21 luglio 2011 (BGBl. 2011 I, pag. 1475; in prosieguo: il «TEHG»), dispone quanto segue: «(1) La presente legge si applica alle emissioni di gas a effetto serra di cui all’allegato 1, parte 2, risultanti dalle attività ivi menzionate.

La presente legge si applica agli impianti di cui all’allegato 1, parte 2, anche quando essi costituiscano parti o impianti accessori di un impianto non elencato nell’allegato 1, parte

2. (2) Per gli impianti di cui all’allegato 1, parte 2, punti da 2 a 31, il campo di applicazione della presente legge si estende:

1. a tutte le parti di impianto e a tutte le fasi di processo necessarie all’esercizio, e

2. a tutti gli impianti accessori che presentano un collegamento spaziale e operativo con le parti di impianto e con le fasi di processo di cui al punto 1 e che possono contribuire alla produzione dei gas a effetto serra di cui all’allegato 1, parte

2. La prima frase si applica mutatis mutandis alle unità di combustione di cui all’allegato 1, parte 2, punto

1. (...) (4) Qualora impianti di cui all’allegato 1, parte 2, punti da 2 a 30, siano soggetti ad autorizzazione conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, terza frase, del BImSchG, le specifiche indicate nell’autorizzazione dell’impianto concessa conformemente al BImSchG sono determinanti per quanto riguarda i confini degli impianti di cui ai paragrafi 2 e

3. La prima frase si applica mutatis mutandis alle unità di combustione di cui all’allegato 1, parte 2, punto

1. Nell’ipotesi di cui al paragrafo 1, seconda frase, la prima frase si applica mutatis mutandis per quanto riguarda le specifiche indicate nell’autorizzazione concessa conformemente al BImSchG relative alle parti di impianto o agli impianti accessori».

16. L’articolo 4 del TEHG, rubricato «Autorizzazione delle emissioni», enuncia quanto segue: «(1) L’esercizio dell’impianto necessita di un’autorizzazione per le emissioni di gas a effetto serra prodotte da un’attività di cui all’allegato 1, parte 2, punti da 1 a

32. L’autorizzazione deve essere concessa dall’autorità competente su richiesta del gestore dell’impianto, quando tale autorità può riscontrare le indicazioni di cui al paragrafo 3 sulla base dei documenti forniti unitamente alla richiesta. (...) (4) Per gli impianti autorizzati prima del 1 o gennaio 2013 conformemente alle disposizioni del BImSchG, l’autorizzazione concessa conformemente alla normativa in materia di tutela contro le emissioni è quella concessa conformemente al paragrafo

1. Tuttavia, nell’ipotesi di cui alla prima frase, il gestore dell’impianto può del pari chiedere un’autorizzazione distinta conformemente al paragrafo

1. In tal caso, la prima frase è applicabile solo fino a quando sia concessa l’autorizzazione distinta».

17. L’articolo 9, rubricato «Assegnazione di diritti di emissione gratuiti ai gestori di impianti», di detto TEHG, prevede, al paragrafo 2, quanto segue: «L’assegnazione di diritti di emissione gratuiti è subordinata alla presentazione di una richiesta presso l’autorità competente. (...)».

III. Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

18. La ricorrente nel procedimento principale, EDW, gestisce a Dresda ([OSCURATO:PERSONA]) una centrale industriale di cogenerazione mediante motori a gas (in prosieguo: la «centrale di cogenerazione della EDW» o l’«impianto principale»).

L’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra detenuta dalla EDW per tale impianto riguarda anche, in quanto unità accessorie, macchine frigorigene, in particolare macchine frigorigene ad assorbimento, che convertono il calore in freddo senza emettere gas a effetto serra ( 9 ).

19. La centrale di cogenerazione della EDW rifornisce esclusivamente un impianto di produzione di semiconduttori di proprietà di un terzo, la [OSCURATO:PERSONA], che non è soggetto al SSQE (in prosieguo: l’«impianto della [OSCURATO:PERSONA]»).

È pacifico tra le parti che l’attività dell’impianto della [OSCURATO:PERSONA] rientri in un settore esposto a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio ( 10 ), ai sensi delle decisioni 2010/2 e 2014/746.

20. In concreto, l’attività dell’impianto della EDW (comprese le macchine frigorigene ad assorbimento) è organizzata in tre fasi il cui scopo è consentire l’esportazione di acqua calda, fredda e tiepida verso l’impianto della [OSCURATO:PERSONA]: – Fase 1 : la centrale di cogenerazione della EDW produce, tra l’altro, acqua calda a 80 °C.

Tale acqua calda è, da un lato, consegnata direttamente all’impianto della [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, fornita alle macchine frigorigene ad assorbimento; – Fase 2 : utilizzando l’acqua calda e il vapore acqueo proveniente da detta centrale, le macchine frigorigene ad assorbimento forniscono, grazie a un processo di raffreddamento, acqua fredda (alla temperatura di 5° C o di 11° C) all’impianto della [OSCURATO:PERSONA]; – Fase 3 : le macchine frigorigene ad assorbimento producono anche acqua tiepida a 32° C utilizzando l’acqua che ritorna (a una temperatura di 11° C o 17° C) a dette macchine dall’impianto della [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e il calore generato da queste ultime nel processo di raffreddamento, dall’altro.

Tale acqua tiepida viene consegnata anche all’impianto della [OSCURATO:PERSONA] ( 11 ).

21. Il 19 gennaio 2012, la ricorrente nel procedimento principale ha presentato una domanda di assegnazione gratuita di quote di emissioni ( 12 ) presso la [OSCURATO:PERSONA] (autorità tedesca competente in materia di scambio di quote di emissioni; in prosieguo: la «DEHSt»).

Con decisione del 17 febbraio 2014, la DEHSt ha rifiutato di concederle il complesso delle quote richieste.

A seguito di tale diniego, la EDW ha chiesto l’assegnazione di quote supplementari.

Il 28 aprile 2017 la DEHSt ha parzialmente accolto detta richiesta.

22. A tal riguardo, la DEHSt ha considerato che le macchine frigorigene ad assorbimento e l’impianto principale della EDW formavano un unico impianto, soggetto al SSQE, al quale si doveva applicare un parametro di riferimento di calore ( 13 ).

Sulla base di tale valutazione, essa ha detratto dai quantitativi di calore misurabile dichiarati dalla ricorrente nel procedimento principale ai fini del calcolo del numero preliminare di quote assegnate a titolo gratuito ( 14 ) il calore importato dall’impianto della [OSCURATO:PERSONA] non soggetto al SSQE (vale a dire i quantitativi di calore corrispondenti ai flussi a 11° C o 17° C provenienti da tale impianto e reindirizzati verso le macchine frigorigene ad assorbimento per produrre acqua tiepida nell’ambito della fase 3 ).

Inoltre, essa ha rifiutato di accordare alla EDW il beneficio del regime applicabile ai settori o sottosettori considerati esposti a un «rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio» per i quantitativi di calore forniti dalla sua centrale di cogenerazione alle macchine frigorigene ad assorbimento nell’ambito della fase 1 .

Su tale punto, essa ha considerato che l’acqua fredda prodotta da dette macchine (nell’ambito della fase 2 ) non rientrava in un settore o sottosettore ritenuto esposto a un «rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio», conformemente alla decisione 2010/2.

23. Il 1 o giugno 2017, la EDW ha proposto un ricorso dinanzi al giudice del rinvio contro la decisione di rigetto parziale del suo reclamo.

24. Detto giudice ritiene che la risoluzione della controversia sottopostagli dipenda, in primo luogo, dall’accertare la compatibilità con la direttiva 2003/87, e in particolare con l’articolo 2, paragrafo 1, e l’articolo 3, lettera e), della stessa, di una disposizione nazionale che condurrebbe ad includere nei confini degli impianti soggetti al SSQE unità accessorie che, come le macchine frigorigene in discussione nel procedimento principale, non emettono gas a effetto serra.

Infatti, tale giudice indica che la questione se dette macchine frigorigene si trovino all’interno o all’esterno dei confini dell’impianto della EDW incide sul quantitativo di quote di emissioni di cui quest’ultima può beneficiare preliminarmente a titolo gratuito ( 15 ).

25. Il giudice in parola, poi, si chiede, eventualmente, se il «corrected eligibility ratio» (quota corretta) previsto dal [OSCURATO:PERSONA] (modello di raccolta dei dati) ( 16 ) che consentirebbe, nelle circostanze del procedimento principale, di tenere conto del fatto che il calore importato dall’impianto della [OSCURATO:PERSONA] è «inammissibile» ai fini dell’assegnazione gratuita, debba essere applicato al calore totale prodotto in detto impianto o se, al contrario, sia possibile applicarlo unicamente al flusso di calore cui può essere ricondotto tale calore importato ( 17 ).

26. Infine, il giudice del rinvio si interroga sulle condizioni di attuazione del regime applicabile ai settori o sottosettori considerati esposti a un «rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio», in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, della decisione 2011/278.

Esso chiede in particolare se, qualora si debba ritenere che le macchine frigorigene ad assorbimento facciano parte dell’impianto della EDW, la fornitura di freddo alla [OSCURATO:PERSONA] (nell’ambito della fase 2 ) possa beneficiare dello status di «rilocalizzazione delle emissioni di carbonio», sebbene il beneficio di tale status presupponga, in linea di principio, un’esportazione di calore.

27. In siffatte circostanze, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo di [OSCURATO:PERSONA]), con decisione del 16 dicembre 2019, pervenuta in cancelleria il 24 dicembre 2019, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva [2003/87] debba essere interpretato nel senso che esso non osta a una disciplina come quella di cui all’articolo 2, paragrafo 4, prima frase, del [TEHG], secondo la quale un impianto autorizzato ai sensi dal [BImSchg] è parimenti soggetto al [SSQE] nella misura in cui tale autorizzazione comprenda altresì impianti accessori che non producono emissioni di gas a effetto serra. 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione: se, dai criteri previsti nel [modello di raccolta dei dati] elaborato dalla [OSCURATO:PERSONA] europea e prescritti per gli [OSCURATO:PERSONA] membri per il calcolo della quota corretta (...) risulti che, per il calore importato da impianti non soggetti al sistema di scambio di quote, tale quota debba essere applicata al calore prodotto nell’impianto soggetto al [SSQE] anche nel caso in cui il calore importato possa essere ricondotto chiaramente a uno tra più flussi di calore individuabili e rilevati separatamente e/o a consumi di calore interni all’impianto. 3) Se l’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, della decisione [2011/278] della [OSCURATO:PERSONA] debba essere interpretato nel senso che il processo di produzione di calore rilevante del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore riguarda un settore o sottosettore ritenuto esposto ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio ai sensi della decisione [2010/2], qualora tale calore venga impiegato per la produzione di freddo e il freddo venga utilizzato da un impianto non soggetto al sistema di scambio di quote in un settore o sottosettore esposto a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

Se, ai fini dell’applicabilità dell’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, della decisione [2011/278] della [OSCURATO:PERSONA], rilevi il fatto che la produzione di freddo avvenga all’interno dei confini dell’impianto soggetto al [SSQE]».

28. La EDW, l’Ufficio, il governo tedesco e la [OSCURATO:PERSONA] europea hanno depositato osservazioni scritte dinanzi alla Corte.

IV. Analisi

29. La direttiva 2003/87 ha istituito un sistema per lo scambio di quote di emissioni che mira alla riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra nell’atmosfera a un livello che prevenga qualsiasi interferenza antropica pericolosa per il clima e il cui fine ultimo è la tutela dell’ambiente ( 18 ).

Per un periodo transitorio, la direttiva 2003/87 prevede, all’articolo 10 bis, il rilascio di quote a titolo gratuito ( 19 ).

30. La controversia principale verte per l’appunto sull’assegnazione preliminare di quote a titolo gratuito.

Infatti, con il suo ricorso dinanzi al giudice del rinvio, la ricorrente nel procedimento principale reclama un numero di quote gratuite superiore a quello che le è stato assegnato preliminarmente dalla DEHSt.

Essa contesta, da un lato, la detrazione effettuata per tenere conto del carattere «inammissibile» del calore importato dall’impianto della [OSCURATO:PERSONA] (nell’ambito della fase 3 descritta al paragrafo 20 delle presenti conclusioni) e, dall’altro, il fatto che il calore che non è fornito all’impianto della [OSCURATO:PERSONA], bensì esportato dalla centrale di cogenerazione della EDW verso le macchine frigorigene ad assorbimento (nell’ambito della fase 1 ) per produrre freddo (nell’ambito della fase 2 ), non possa beneficiare del trattamento privilegiato previsto per i settori e sottosettori esposti a un «rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio».

31. In tale contesto, la prima questione posta dal giudice del rinvio riguarda il punto se l’ambito di applicazione della direttiva 2003/87, come definito all’articolo 2, paragrafo 1, della stessa, osti a una disposizione nazionale secondo la quale un impianto è delimitato allo stesso modo in ciascuna delle diverse autorizzazioni di cui può beneficiare il suo gestore per, rispettivamente, le emissioni di gas a effetto serra e per l’inquinamento.

32. Con tale questione, detto giudice intende, in sostanza, accertare se, in una fattispecie come quella oggetto del procedimento principale, si debba ritenere, ai sensi dell’articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87, che le macchine frigorigene ad assorbimento facciano parte dell’impianto della EDW ( 20 ).

33. Le questioni seconda e terza, dal canto loro, riguardano due elementi relativi al calcolo del numero di quote di emissioni che la EDW ha il diritto di ricevere preliminarmente a titolo gratuito, vale a dire, da un lato, la distinzione tra i quantitativi di calore «inammissibili in ragione della loro origine» e quelli «ammissibili in ragione della loro origine», che è rilevante al fine di determinare la quota corretta ( 21 ), e, dall’altro, il fattore «rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio».

34. Per quanto riguarda la nozione di «rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio», ricordo che essa rimanda al rischio che attività con elevate emissioni di gas a effetto serra siano, in ragione dei costi legati all’applicazione del sistema per lo scambio di quote, delocalizzate in paesi terzi in cui tali vincoli non sono previsti, accrescendo così le emissioni a livello mondiale, il che sarebbe in contrasto con gli obiettivi di protezione del clima perseguiti dal SSQE ( 22 ).

Conformemente all’articolo 10 bis, paragrafo 12, della direttiva 2003/87, l’appartenenza di un impianto a un settore o sottosettore esposto a un «rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio» ha come conseguenza, sotto il profilo dell’assegnazione a norma di detto articolo, l’applicazione ai suoi dati storici, che devono essere presi in considerazione ai fini del calcolo dell’assegnazione preliminare di quote a titolo gratuito, del fattore «rischio di rilocalizzazione» che consente un’assegnazione preliminare più generosa ( 23 ).

35. Così, se un impianto beneficia del fattore «rischio di rilocalizzazione», le quote assegnategli preliminarmente a titolo gratuito non sono soggette alla diminuzione annua prevista dall’articolo 10 bis, paragrafo 11, di tale direttiva.

Il risultato finale è quindi che il numero di quote gratuite assegnate preliminarmente è più elevato.

36. Analogamente, la questione se, in una fattispecie come quella oggetto del procedimento principale, si debba detrarre dai quantitativi di calore asseriti dalla ricorrente nel procedimento principale il calore importato da un impianto come quello della [OSCURATO:PERSONA] ( 24 ), per il motivo che tale calore è «inammissibile» giacché proviene da un impianto non soggetto al SSQE, ha un’incidenza diretta sul numero di quote gratuite che possono essere assegnate preliminarmente per un simile impianto.

37. Infatti, la quota corretta menzionata nella seconda questione del giudice del rinvio, che corrisponde al rapporto «quantitativi di calore ammissibili in ragione della loro origine»/«calore misurabile totale» ( 25 ), sarà tanto più favorevole al gestore quanto più i quantitativi di calore ammissibili (che non includono quelli importati a partire da impianti non soggetti al SSQE) saranno importanti rispetto al calore misurabile totale («total measurable heat») dell’impianto.

38. Nel caso di specie, l’Ufficio afferma che, per il periodo di riferimento dal 2005 al 2008, il calore misurabile totale dell’impianto della EDW (comprese le macchine frigorigene ad assorbimento) corrispondeva, per metà, al calore importato dall’impianto della [OSCURATO:PERSONA].

Supponendo che tali macchine facciano effettivamente parte dell’impianto della EDW, detto calore dovrebbe essere ricondotto al «calore misurabile totale» dell’impianto, ma non ai «quantitativi di calore ammissibili».

La quota corretta applicabile sarebbe quindi nettamente meno elevata che non nell’ipotesi in cui tale calore non dovesse essere affatto preso in considerazione (vale a dire, qualora le macchine frigorigene ad assorbimento non formassero parte dell’impianto della EDW).

Nel complesso, la EDW riceverebbe quindi meno quote gratuite in via preliminare.

39. Nel prosieguo delle presenti conclusioni esaminerò in ordine successivo ciascuna delle questioni formulate dal giudice nazionale.

Anzitutto, per quanto riguarda la prima questione, indicherò che l’ambito di applicazione della direttiva 2003/87, come definito al suo articolo 2, paragrafo 1, non osta, a mio avviso, a una disposizione nazionale ai sensi della quale i confini dell’impianto sono i medesimi per ciascuna delle diverse autorizzazioni di cui può beneficiare un gestore in materia di emissioni di gas a effetto serra e di inquinamento.

Spiegherò che simile possibilità è tuttavia subordinata alla condizione che, ai fini della determinazione dei diritti e degli obblighi previsti dal SSQE, siano prese in considerazione (oltre all’impianto principale) solo le unità accessorie le cui attività possono incidere su tali emissioni .

Preciserò inoltre i diversi criteri previsti dalla definizione della nozione di «impianto» di cui all’articolo 3, lettera e), di suddetta direttiva, pur sottolineando che spetterà al giudice del rinvio valutare se, nelle circostanze del procedimento principale, le macchine frigorigene ad assorbimento facciano parte o meno dell’impianto della EDW.

40. Per quanto riguarda, poi, la seconda questione, relativa alle modalità di applicazione della quota corretta, spiegherò che, a mio avviso, tale quota deve essere applicata a tutto il calore misurabile consumato nell’impianto e ammissibile per l’assegnazione gratuita nonché al calore misurabile esportato verso impianti o entità che non sono inclusi nel SSQE e che pertanto essa non è riconducibile unicamente a uno solo dei diversi flussi di calore dell’impianto di cui trattasi.

41. Infine, risponderò alla terza questione nel senso che un impianto come quello della EDW non può, a mio avviso, beneficiare del fattore «rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio» per i quantitativi di calore utilizzati ai fini della produzione di acqua fredda destinata a un impianto non soggetto al SSQE e che rientra in un settore ritenuto esposto a un «rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio» (nella fattispecie, l’impianto della [OSCURATO:PERSONA]).

A. Sulla possibilità di includere in un impianto soggetto al SSQE unità accessorie che non emettono gas a effetto serra (prima questione)

42. Come ho spiegato al paragrafo 31 delle presenti conclusioni, la prima questione pregiudiziale è diretta, in sostanza, a chiarire se l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2003/87 osti a che, in forza del diritto nazionale, un’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra copra anche unità accessorie che, come le macchine frigorigene ad assorbimento della EDW, non emettono tali gas.

43. Secondo le informazioni fornite dal giudice del rinvio, la centrale di cogenerazione e le macchine frigorigene ad assorbimento della EDW, in ragione delle emissioni acustiche generate da queste ultime, sono state considerate dalla DEHSt, nell’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra detenuta da tale gestore, come facenti parte di un unico impianto.

Ciò conseguirebbe all’approccio integrato previsto dal diritto tedesco ( 26 ) ai fini dell’attuazione delle direttive 96/61 e 2010/75, relative alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento (che sono state trasposte nel diritto tedesco mediante il BImSchG), da un lato, e della direttiva 2003/87, dall’altro, che contengono un’identica definizione della nozione di «impianto» ( 27 ).

44. Il governo tedesco, con il quale concorda l’Ufficio, deduce da tale definizione unica che, affinché un’unità accessoria sia compresa nei confini di un impianto soggetto al SSQE, è sufficiente che esso produca emissioni o inquinamento di qualsiasi tipo.

Il fatto che i confini di un impianto come quello gestito, nelle circostanze del procedimento principale, dalla EDW siano determinati in modo da includere anche attività che possono incidere solo su altri tipi di emissioni o di inquinamento, o che abbiano semplicemente un’incidenza sull’ambiente in senso lato, non pregiudicherebbe in alcun modo gli obiettivi di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2003/87.

45. A mio avviso, tuttavia, siffatta interpretazione non può essere accolta.

46. A tale proposito, in primo luogo , rilevo che se pure la direttiva 2010/75 opta, all’articolo 3, punto 4, per un’interpretazione relativamente ampia della nozione di «emissione» ( 28 ), la medesima nozione è strettamente limitata, nel contesto del SSQE, alle emissioni di gas a effetto serra ( 29 ).

Inoltre, la direttiva 2003/87, pur facendo riferimento, nell’articolo 3, lettera e), all’«inquinamento», non contiene una definizione autonoma di questo termine ( 30 ).

47. Ne consegue che, sebbene la definizione della nozione di «impianto» sia identica in tutte e tre le direttive (vale a dire, nella direttiva 2003/87, da un lato, e nelle direttive 96/61 e 2010/75, dall’altro), non risulta che i termini «emissioni» e «inquinamento» menzionati in detta definizione debbano avere lo stesso significato in ciascuno di tali strumenti.

48. In secondo luogo , rilevo a tale proposito che l’ambito di applicazione della direttiva 2003/87, come definito all’articolo 2, paragrafo 1, della stessa, si riferisce unicamente alle «emissioni» e ai «gas a effetto serra» di cui agli allegati I e II di detta direttiva.

A mio avviso, è chiaro che tale ambito di applicazione deve essere valutato alla luce della nozione di «emissioni» quale definita all’articolo 3, lettera b), della medesima direttiva e che pertanto non vi si possono includere emissioni diverse da quelle di gas a effetto serra (quali, ad esempio, le emissioni acustiche).

49. In terzo luogo , ritengo utile sottolineare che, sebbene la definizione di «impianto» sia formulata allo stesso modo nella direttiva 2003/87 e nelle direttive 96/61 e 2010/75, queste tre direttive perseguono obiettivi molto diversi.

La direttiva 2003/87 mira specificamente a ridurre le emissioni di gas a effetto serra ( 31 ), mentre, in linea di continuità con gli obiettivi della direttiva 96/61, la direttiva 2010/75 è intesa a ridurre le emissioni nell’aria, nell’acqua e nel terreno ( 32 ).

Tale obiettivo più limitato e specifico della direttiva 2003/87 giustifica, ai fini della determinazione dei diritti e degli obblighi previsti dal SSQE, e in particolare ai fini dell’assegnazione gratuita di quote di emissioni, il fatto di tenere conto solo delle emissioni di gas a effetto serra.

50. A tale proposito, rammento che la logica economica del SSQE è stimolare ogni suo partecipante ad emettere una quantità di gas a effetto serra inferiore alle quote ad esso inizialmente assegnate, al fine di poterne cedere l’eccedenza ad altri partecipanti ( 33 ).

Tale principio della messa all’asta delle quote, che dipende dalla capacità dei suoi partecipanti di controllare le loro emissioni di gas a effetto serra, non richiede affatto che si tenga conto di altre emissioni o di altri tipi di inquinamento ( 34 ).

51. In quarto luogo , rilevo che, qualora si adottasse una definizione unica del termine «impianto» ai fini dell’applicazione delle direttive 96/61 e 2010/75, da un lato, e della direttiva 2003/87, dall’altro, ciò potrebbe condurre ad includere nel SSQE anche impianti che non emettono gas a effetto serra.

52. Tuttavia, tale risultato è, a mio avviso, impensabile tenuto conto della sentenza nella causa [OSCURATO:PERSONA] ( 35 ), in cui la Corte ha spiegato che, alla luce del tenore stesso dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2003/87, le attività indicate nel suo allegato I rientrano nella sfera d’applicazione della direttiva medesima e, pertanto, del SSQE, soltanto qualora generino «emissioni» di gas ad effetto serra indicate nel suo allegato II.

53. Ricordo che, in tale sentenza, la Corte ha considerato che, in assenza di emissioni di CO 2 , un’attività, per quanto contemplata nell’allegato I della direttiva 2003/87, non può ricadere nella sfera d’applicazione della direttiva medesima e, conseguentemente, nel SSQE dalla stessa istituito ( 36 ).

Infatti, il gestore di un impianto che non genera di per sé alcuna emissione diretta di CO 2 non può essere incitato a ridurre le proprie emissioni di gas a effetto serra tramite l’assegnazione di quote di emissioni.

L’inclusione di un simile impianto nel SSQE pregiudicherebbe l’obiettivo perseguito da detta direttiva, di cui ho ricordato il tenore al paragrafo 50 delle presenti conclusioni ( 37 ).

54. Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, ritengo che, come sostenuto, in sostanza, dalla [OSCURATO:PERSONA], l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2003/87 debba essere interpretato nel senso che la portata dei diritti e degli obblighi previsti dal SSQE può essere determinata unicamente in riferimento alle «emissioni di gas a effetto serra» di cui all’articolo 3, lettera b), di tale direttiva.

55. A mio avviso, occorre dedurre da dette disposizioni che i termini «incid[enza] sulle emissioni e sull’inquinamento», che figurano all’articolo 3, lettera e), di detta direttiva (il quale definisce la nozione di «impianto»), devono essere intesi nel senso che si riferiscono unicamente all’incidenza sulle emissioni di gas a effetto serra .

Ne consegue che, ai fini dell’applicazione del SSQE, possono essere prese in considerazione unità accessorie solo a condizione che, soddisfacendo al contempo gli altri criteri previsti da detta disposizione, la loro attività possa incidere su tali emissioni .

56. Ciò precisato, è vero, da un lato, che, come correttamente rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA], la disposizione tedesca di cui trattasi (vale a dire l’articolo 2, paragrafo 4, prima frase, del TEHG) non ha, in ogni caso, l’effetto di escludere dal SSQE parti di impianto che, conformemente alle succitate disposizioni, vi rientrano.

Essa è intesa, al contrario, ad includere nell’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra altre unità accessorie oltre a quelle che possono incidere su tali emissioni.

In sintesi, essa mira a una delimitazione dell’impianto più estensiva, e non più restrittiva, di quella richiesta dal SSQE.

57. Dall’altro, la summenzionata disposizione, a quanto capisco, ha come unica conseguenza che, in tale autorizzazione , l’impianto è fisicamente delimitato allo stesso modo che nell’autorizzazione relativa all’inquinamento.

Essa non richiede, di per sé, che tutte le parti dell’impianto così identificate siano successivamente prese in considerazione per determinare i diritti e gli obblighi di cui il gestore può beneficiare nell’ambito del SSQE ( 38 ).

A tale proposito, l’articolo 2, paragrafo 2, del TEHG (legge intesa a trasporre la direttiva 2003/87 nel diritto tedesco) ( 39 ) prevede peraltro che rientrano nel suo ambito di applicazione solo le unità accessorie che presentano un collegamento spaziale ed operativo con le altre parti dell’impianto e che possono contribuire alla produzione di gas a effetto serra ( 40 ).

58. Lette congiuntamente, dette disposizioni non ostano quindi in alcun modo, a mio avviso, a che i diritti e gli obblighi previsti dal SSQE siano determinati tenendo conto (oltre che dell’impianto principale) solo delle unità accessorie le cui attività possano, conformemente al criterio stabilito al paragrafo 55 delle presenti conclusioni, incidere sulle emissioni di gas a effetto serra .

59. In tali circostanze, ritengo che l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2003/87, in combinato disposto con l’articolo 3, lettere b) ed e), della stessa, debba essere interpretato nel senso che non osta ad una norma di diritto nazionale che, come l’articolo 2, paragrafo 4, prima frase, del TEHG, ha come conseguenza l’inclusione, nell’autorizzazione relativa a un impianto soggetto al SSQE, di unità accessorie che non emettono, di per se stesse, gas a effetto serra.

Tuttavia, siffatte unità accessorie possono essere prese in considerazione al fine di determinare i diritti e gli obblighi previsti dal SSQE, segnatamente per quanto riguarda l’assegnazione preliminare di quote di emissioni a titolo gratuito, solo a condizione che, soddisfacendo al contempo gli altri criteri di cui all’articolo 3, lettera e), di tale direttiva, la loro attività possa incidere sulle emissioni di gas a effetto serra .

60. Nella prossima sezione delle presenti conclusioni fornirò alcune indicazioni sulla questione se quest’ultima condizione ricorra nelle circostanze del procedimento principale.

Preciserò inoltre gli altri criteri previsti da tale disposizione per consentire al giudice del rinvio di stabilire se le macchine frigorigene ad assorbimento e la centrale di cogenerazione della EDW possano essere considerate come un unico impianto.

B. Sui criteri previsti dall’articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87 ai fini della delimitazione dell’impianto

61. Ricordo che, nelle circostanze del procedimento principale, sebbene le macchine frigorigene ad assorbimento in discussione non emettano esse stesse gas a effetto serra ma incidano solo sulle emissioni di CO 2 della centrale di cogenerazione della EDW, il fatto che tali macchine facciano parte dell’impianto principale avrà come conseguenza che il numero di quote gratuite di cui la EDW potrà beneficiare preliminarmente sarà inferiore a quello ottenuto escludendo tali macchine ( 41 ).

62. Per quanto riguarda l’inclusione delle unità accessorie, l’articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87 prevede, in sostanza, tre criteri: – l’attività dell’unità accessoria è direttamente associata all’attività dell’impianto principale che rientra nell’ambito dell’allegato I di tale direttiva ( 42 ) ( primo criterio ); – detta attività ha un collegamento tecnico con le attività svolte nel sito ( secondo criterio ), e – detta attività può incidere sulle emissioni e sull’inquinamento ( terzo criterio ).

63. Per quanto riguarda il terzo criterio, preciso che, conformemente al paragrafo 59 delle presenti conclusioni, esso va inteso nel senso che l’attività dell’unità accessoria deve poter incidere sulle emissioni di gas a effetto serra .

64. La ricorrente nel procedimento principale sostiene che, nelle circostanze del medesimo procedimento, l’attività delle macchine frigorigene ad assorbimento non incide sulle emissioni di gas a effetto serra della sua centrale di cogenerazione.

Il governo tedesco, l’Ufficio e la [OSCURATO:PERSONA] sostengono, al contrario, che l’esercizio di tali macchine può incidere sulle emissioni di detta centrale.

Quest’ultima rilascerebbe tanto più gas a effetto serra quanto maggiore è il quantitativo di calore necessario al funzionamento delle macchine di cui trattasi e alla produzione di acqua fredda per le esigenze dell’impianto della [OSCURATO:PERSONA] (nell’ambito della fase 2 ).

65. Nel caso di specie, spetterà al giudice del rinvio valutare se, nelle circostanze del procedimento principale, siffatta ipotesi ricorra effettivamente.

Ritengo che, per rispondere a tale domanda in senso affermativo, potrebbe essere sufficiente, segnatamente, che detto giudice accertasse che un aumento o una diminuzione del fabbisogno di calore delle macchine frigorigene ad assorbimento comporta un aumento o una diminuzione dell’attività di «combustione di carburanti» effettuata nella centrale dell’EDW e, pertanto, un maggiore o minore rilascio di CO 2 .

Più le macchine frigorigene ad assorbimento producono acqua fredda, più esse hanno bisogno di calore e più combustibile deve essere utilizzato nella centrale di cogenerazione per produrre tale calore.

66. Per quanto riguarda il criterio relativo all’«associazione diretta» (primo criterio) e il criterio relativo al «collegamento tecnico» (secondo criterio), rilevo che, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]‑Nederland EPZ ( 43 ), la Corte ha ritenuto in particolare che il nesso diretto tra l’attività di combustione e l’attività di stoccaggio del carbone di cui si trattava si concretizzasse nell’esistenza di un collegamento tecnico tra queste due attività.

Ne deduco che, secondo la Corte, questi due criteri si sovrappongono in una certa misura.

67. A tale proposito, preciso che, a mio avviso, il secondo criterio riguarda unicamente i collegamenti tecnici che possono esistere tra l’impianto principale e l’unità accessoria, vale a dire la questione se una delle attività che vi si svolgono si integri nel processo tecnico complessivo dell’altra ( 44 ), tenuto conto in particolare del modo in cui l’impianto principale e l’unità accessoria sono tecnicamente collegati e organizzati sul piano materiale ( 45 ), nonché del loro funzionamento tecnico.

Il primo criterio (relativo all’«associazione diretta») consente, a mio avviso, di tenere conto di un collegamento più ampio tra l’impianto principale e l’unità accessoria.

Per come la comprendo, la questione se tale primo criterio sia soddisfatto non è limitata a una valutazione sul piano tecnico ( 46 ), ma può anche tenere conto, tra l’altro, del fatto che le attività in discussione hanno uno scopo comune, al quale ognuna di esse contribuisce, e che presuppone che esse facciano parte di un medesimo impianto ( 47 ).

68. La ricorrente nel procedimento principale considera che, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]Nederland EPZ ( 48 ), la Corte ha concluso per l’esistenza di un’associazione diretta dal momento che la parte di impianto da includere (un parco a carbone) era indispensabile al funzionamento dell’impianto principale (una centrale a carbone).

Per quanto riguarda le macchine frigorigene ad assorbimento di cui trattasi nel procedimento principale, a suo avviso si dovrebbe constatare che non esiste un’associazione diretta tra l’attività di tali macchine e quella della centrale di cogenerazione della EDW, poiché la produzione di acqua fredda da parte delle macchine in parola non è né necessaria né utile all’attività di «combustione di carburanti» di detta centrale.

69. A tale proposito, sottolineo che dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA]Nederland EPZ non risulta che l’esistenza di un’associazione diretta possa essere constatata unicamente quando l’attività dell’unità accessoria sia indispensabile a quella dell’impianto principale, e non nella situazione inversa (vale a dire, quando quest’ultima attività sia indispensabile a quella dell’unità accessoria).

Inoltre, non mi pare che la Corte abbia considerato, nella sentenza richiamata, che si possa ritenere che un’attività soddisfi il criterio dell’«associazione diretta» solo quando sia «indispensabile» a un’altra ( 49 ).

70. Nel caso di specie, ritengo che il giudice del rinvio potrebbe quindi senz’altro fondare l’«associazione diretta» tra le attività della centrale di cogenerazione della EDW e quelle delle sue macchine frigorigene su un insieme di elementi, tra cui il fatto che il calore prodotto da tale centrale contribuisce (o è necessario) al funzionamento di dette macchine.

Esso potrebbe inoltre ritenere che, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], le macchine in parola «facciano parte del processo di produzione» della EDW, o, ancora, tenere conto della circostanza, sottolineata dall’Ufficio, che la finalità dell’impianto della EDW è fornire all’impianto della [OSCURATO:PERSONA] l’acqua calda, fredda e tiepida necessaria alle sue esigenze, e constatare che detta finalità può essere assicurata solo quando sono in funzione tutte le componenti di tale impianto, comprese le macchine in discussione.

71. Alla luce del complesso di siffatte considerazioni, ritengo che, fatta salva la valutazione che spetterà al giudice del rinvio, l’attività delle macchine frigorigene ad assorbimento in discussione sia direttamente associata a quella della centrale di cogenerazione della EDW.

Purché sussista anche un collegamento tecnico fra dette attività ( 50 ) e tali macchine possano incidere sulle emissioni di CO 2 , suddetto giudice potrebbe ritenere, a mio avviso, che esse costituiscano, unitamente alla menzionata centrale, un solo e unico impianto ai sensi dell’articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87.

72. Se del caso, tali macchine dovrebbero essere prese in considerazione ai fini, in particolare, dell’assegnazione preliminare di quote di emissioni a titolo gratuito.

Siffatto approccio avrebbe come conseguenza il fatto che, come ho indicato al paragrafo 61 delle presenti conclusioni, il numero di quote gratuite assegnate preliminarmente alla EDW sarebbe allora inferiore a quello da essa reclamato, il che è conforme all’obiettivo generale del SSQE di tendere a una riduzione complessiva delle emissioni di gas a effetto serra ( 51 ).

73. Nella sezione seguente, che è intesa a rispondere alla seconda questione pregiudiziale, muoverò dall’ipotesi che la EDW gestisca un unico impianto , comprensivo della sua centrale di cogenerazione e delle macchine frigorigene ad assorbimento in discussione nel procedimento principale.

Dalla domanda del giudice del rinvio risulta che, nell’ipotesi inversa, vale a dire qualora tali macchine non facessero parte dell’impianto della EDW, non sarebbe necessario rispondere a detta questione.

C. Sulla quota corretta del modello di raccolta dei dati (seconda questione)

74. La seconda questione pregiudiziale verte, in sostanza, sul punto se la quota corretta, che consentirebbe, nelle circostanze del procedimento principale, di rispecchiare il fatto che i quantitativi di calore importati dall’impianto della [OSCURATO:PERSONA] mediante le macchine frigorigene ad assorbimento della EDW per produrre acqua tiepida nell’ambito della fase 3 (descritta al paragrafo 20 delle presenti conclusioni) sono «importati a partire da un impianto non soggetto al SSQE» e quindi inammissibili ( 52 ), possa essere applicata, come sostiene la ricorrente nel procedimento principale, unicamente al flusso di acqua tiepida a 32° C.

75. A tale proposito, in primo luogo , rilevo che, nell’ipotesi in cui le macchine frigorigene ad assorbimento facciano parte dell’impianto della EDW, non vi è dubbio che tale impianto importi calore da un impianto che non è soggetto al SSQE, dato che dette macchine utilizzano il calore proveniente dall’impianto della [OSCURATO:PERSONA] per produrre acqua tiepida.

Le parti non contestano tale valutazione ( 53 ).

76. In secondo luogo , rammento che né il modello di raccolta dei dati della [OSCURATO:PERSONA] né il documento di orientamento della [OSCURATO:PERSONA] adottato da quest’ultima in relazione a tale modello ( 54 ), che fanno entrambi riferimento alla quota corretta, sono giuridicamente vincolanti ( 55 ).

77. Tuttavia, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono senz’altro legittimati ad utilizzare detto modello ai fini dell’assegnazione preliminare di quote di emissioni di gas a effetto serra a titolo gratuito.

In proposito, preciso che, conformemente all’articolo 7, paragrafo 5, secondo comma, della decisione 2011/278, qualora uno Stato membro chieda a un operatore di utilizzare un altro modulo elettronico o specifichi un formato elettronico per la trasmissione dei dati, esso è tenuto, in generale ( 56 ), ad accettare che l’operatore utilizzi anche tale stesso modulo.

Il modello di raccolta dei dati della [OSCURATO:PERSONA] è quindi chiaramente idoneo a produrre effetti giuridici.

78. In terzo luogo , rilevo che, al fine di stabilire il numero annuo preliminare di quote di emissioni che possono essere assegnate a titolo gratuito per un impianto oggetto di un parametro di riferimento di calore, occorre moltiplicare tale parametro per il «livello storico di attività relativo al calore» ( 57 ).

Quest’ultimo corrisponde all’importazione o alla produzione (o a entrambe) mediana annua storica, da un impianto incluso nel SSQE, di calore misurabile nel periodo di riferimento ( 58 ).

Esso è quindi determinato prendendo come punto di partenza i quantitativi di calore importati da altri impianti inclusi nel SSQE e/o quelli prodotti dall’impianto di cui trattasi nel periodo di riferimento ( 59 ).

79. Ne deduco che, al fine di stabilire il numero annuo preliminare di quote di emissioni che possono essere assegnate a titolo gratuito per un impianto oggetto di un parametro di riferimento di calore, i quantitativi di calore importati da impianti non inclusi nel SSQE , semplicemente, non sono pertinenti.

80. Pertanto, nel procedimento principale, correttamente la DEHSt intende escludere i quantitativi di calore importati dall’impianto della [OSCURATO:PERSONA] dai quantitativi di calore «ammissibili» dell’impianto della EDW.

Qualsiasi altra interpretazione potrebbe condurre, come rilevato dall’Ufficio, a una sopravvalutazione del calore che dà diritto all’assegnazione preliminare di quote di emissioni a titolo gratuito.

81. Aggiungo, al riguardo, che la quota corretta menzionata dal modello di raccolta dei dati è intesa proprio ad evitare tale problema: come ho spiegato al paragrafo 37 delle presenti conclusioni, essa corrisponde al rapporto «quantitativi di calore ammissibili in ragione della loro origine»/«calore misurabile totale».

I quantitativi di calore inammissibili in ragione della loro origine sono quelli che, al pari di quelli provenienti dall’impianto della [OSCURATO:PERSONA], sono importati da impianti che non sono inclusi nel SSQE .

82. Per quanto riguarda la questione se tale quota possa essere applicata a un singolo flusso di calore nell’ambito dell’impianto di cui trattasi, rilevo che dal modello di raccolta dei dati risulta espressamente che detta quota deve essere applicata al «total amount of heat potentially part of the heat benchmark sub-installations», che corrisponde alla somma tra il calore misurabile consumato nell’impianto e ammissibile per l’assegnazione gratuita, da un lato, e il calore misurabile esportato verso impianti o entità che non sono inclusi nel SSQE, dall’altro ( 60 ).

Contrariamente a quanto proposto dalla ricorrente nel procedimento principale, non si può quindi applicare tale medesima quota a uno solo dei flussi di calore (nella fattispecie, al solo flusso di acqua tiepida a 32° C).

83. Preciso che dal modello di raccolta dei dati risulta altresì che il calcolo della quota corretta presuppone già, di per sé, un approccio integrato che implica la presa in considerazione di tutti i flussi di calore ( 61 ).

84. Infine, mi sembra utile sottolineare che, come giustamente fatto valere dall’Ufficio, l’applicazione della quota corretta a tutti i flussi di calore ha il vantaggio di garantire che, in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri, sia presa in considerazione, a livello dell’impianto (e non solo di alcune sue parti), la misura in cui il calore è prodotto nell’ambito dello stesso (e pertanto dà diritto all’assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito) e quella in cui esso è stato importato a partire da un impianto non soggetto al SSQE (e pertanto non dà diritto all’assegnazione di tali quote).

85. Propongo quindi alla Corte di rispondere alla seconda questione pregiudiziale dichiarando che la quota corretta deve essere applicata alla somma tra il calore misurabile consumato nell’impianto di cui trattasi ammissibile per l’assegnazione gratuita e il calore misurabile esportato verso impianti o entità non inclusi nel SSQE, senza che sia possibile distinguere tra flussi di calore diversi.

D. Sull’applicazione del fattore «rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio» (terza questione)

86. Con la terza questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede alla Corte, in sostanza, se un impianto come quello della EDW possa beneficiare dello status di «rilocalizzazione delle emissioni di carbonio» per la parte di calore che esso non esporta direttamente verso un impianto rientrante in un settore ritenuto esposto a un «rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio», ma che viene convertito in freddo (più precisamente, in acqua fredda) da macchine frigorigene ad assorbimento prima di essere convogliato verso tale impianto.

87. Ricordo che, come ho già spiegato al paragrafo 34 delle presenti conclusioni, il legislatore ha previsto, all’articolo 10 bis, paragrafo 12, della direttiva 2003/87, una norma speciale per l’assegnazione di quote gratuite agli impianti dei settori o sottosettori esposti a un «rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio» ( 62 ).

Tale norma è stata introdotta al fine di evitare svantaggi economici per i settori e sottosettori dell’Unione ad alta intensità di energia che sono soggetti alla concorrenza internazionale, la quale non è soggetta ad analoghe restrizioni in materia di emissioni di carbonio.

88. L’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, della decisione 2011/278 stabilisce che il beneficio dello status di «rilocalizzazione delle emissioni di carbonio» si estende anche agli impianti che, pur non appartenendo essi stessi ad un settore ritenuto esposto a un «rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio», esportano calore misurabile verso un impianto di tale settore che non partecipa al SSQE.

89. Nel caso di specie, è pacifico tra le parti che l’impianto della EDW non appartiene esso stesso a un settore ritenuto esposto a un «rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio».

Tuttavia, nell’ambito della fase 2 descritta al paragrafo 20 delle presenti conclusioni, la EDW esporta acqua fredda, prodotta a partire dall’acqua calda e dal vapore acqueo forniti dalla sua centrale di cogenerazione, verso l’impianto della [OSCURATO:PERSONA].

Detto impianto, che non partecipa al SSQE, rientra in un simile settore.

90. [OSCURATO:PERSONA] e l’Ufficio sostengono, in sostanza, che, conformemente al tenore letterale dell’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, della decisione 2011/278, il beneficio dello status di «rilocalizzazione delle emissioni di carbonio» non può, in ogni caso, essere concesso per i quantitativi di calore prodotti da un impianto come quello della EDW ai fini della fase 2 (che si svolge nelle macchine frigorigene ad assorbimento).

Tale calore non sarebbe infatti consumato in un impianto non soggetto al SSQE e rientrante in un settore ritenuto esposto a un «rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio» (vale a dire, nell’impianto della [OSCURATO:PERSONA]), bensì da dette macchine.

91. La ricorrente nel procedimento principale ritiene, dal canto suo, che le macchine frigorigene ad assorbimento non comportino un’interruzione del collegamento tra la centrale di cogenerazione della EDW (che produrrebbe il calore) e l’impianto della [OSCURATO:PERSONA] (che consumerebbe tale calore sotto forma di freddo).

Il freddo consegnato a detto impianto sarebbe, in ogni caso, equivalente al calore utilizzato per produrlo.

92. Ritengo che quest’ultima interpretazione non possa essere accolta.

93. A tale proposito, rilevo che l’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, della decisione 2011/278 identifica chiaramente il «consumatore del calore misurabile» come l’impianto che, da un lato, appartiene ad un settore o un sottosettore ritenuto esposto a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e, dall’altro, non partecipa al SSQE.

94. Ne consegue che, come sostengono correttamente la [OSCURATO:PERSONA] e l’Ufficio, affinché un impianto come quello della EDW possa beneficiare dello status di «rilocalizzazione delle emissioni di carbonio», occorre, in primo luogo, che esso esporti calore e, in secondo luogo, che tale calore sia consumato in un impianto che soddisfi il duplice criterio enunciato nel paragrafo precedente.

Detto beneficio non può essere esteso all’acqua fredda fornita a un simile impianto dato che ciò implicherebbe che il calore sia già stato consumato.

95. L’estratto del documento della [OSCURATO:PERSONA] intitolato «[OSCURATO:PERSONA] on [OSCURATO:PERSONA] for the [OSCURATO:PERSONA] post 2020» (Domande frequenti sulle regole di assegnazione gratuita nell’Unione europea dopo il 2020) ( 63 ), richiamato nelle sue osservazioni dalla ricorrente nel procedimento principale, non può condurre ad un’interpretazione diversa.

96. Infatti, da un lato, il summenzionato documento, che non ha alcun valore vincolante, è stato adottato dalla [OSCURATO:PERSONA] nel contesto del quarto periodo di scambio (vale a dire il periodo che inizia a decorrere dal 2021), mentre il procedimento principale verte sull’assegnazione gratuita nell’ambito del terzo periodo di scambio (2013‑2020).

97. D’altro lato, l’estratto di tale documento invocato dalla ricorrente nel procedimento principale fa riferimento alla sezione 7.1 dell’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2019/331 della [OSCURATO:PERSONA] ( 64 ), relativo alle «[n]orme per la determinazione del calore misurabile netto».

Orbene, dall’ultima frase di detta sezione risulta che, quando il calore è utilizzato per produrre freddo nell’ambito di un processo di raffreddamento ad assorbimento (come quello che si svolge nelle macchine frigorigene ad assorbimento dell’impianto della EDW), tale processo di raffreddamento è considerato come il processo di consumo di calore .

Ne deduco che, secondo il medesimo documento, il calore deve essere considerato consumato in ogni caso nell’impianto o nella parte di impianto in cui si svolge il processo di raffreddamento (nella fattispecie, le macchine frigorigene ad assorbimento della EDW), e non in quello o in quella verso cui viene convogliato il freddo in tal modo prodotto (nella fattispecie, l’impianto della [OSCURATO:PERSONA]).

98. Alla luce di siffatte considerazioni, ritengo che, nelle circostanze del procedimento principale, l’impianto della [OSCURATO:PERSONA] non possa essere considerato come l’impianto in cui viene consumato il calore proveniente dalla centrale di cogenerazione della EDW e utilizzato dalle macchine frigorigene ad assorbimento per produrre acqua fredda (nell’ambito della fase 2 ).

In mancanza di tale condizione (che tuttavia risulta chiaramente dal tenore letterale dell’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, della decisione 2011/278), la EDW non può beneficiare dello status di «rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio» per il calore di cui trattasi.

99. Aggiungo, infine, che l’articolo 10 bis, paragrafo 12, della direttiva 2003/87 costituisce una deroga alla regola generale prevista dall’articolo 10 bis, paragrafo 11, di detta direttiva, secondo cui il quantitativo di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito è destinato ad essere gradualmente ridotto nel periodo dal 2013 al 2020 in vista della loro completa cessazione entro il 2027.

In tale contesto, mi pare evidente che le condizioni di applicazione del fattore «rischio di rilocalizzazione delle emissioni carbonio» debbano essere interpretate restrittivamente, al fine di non compromettere l’obiettivo del SSQE di ridurre le emissioni di gas a effetto serra ( 65 ).

100. Pertanto, propongo alla Corte di rispondere alla terza questione pregiudiziale dichiarando che un impianto come quello della EDW non può beneficiare del fattore «rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio» per i quantitativi di calore da esso prodotti al fine di esportare acqua fredda verso un impianto che non partecipa al SSQE ma rientra in un settore ritenuto esposto a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

Per essere del tutto chiaro, preciso che, a mio avviso, la risposta a tale questione non può essere diversa a seconda che le macchine frigorigene ad assorbimento di cui trattasi nel procedimento principale facciano parte o meno di un simile impianto.

Infatti, in entrambi i casi, l’impianto della [OSCURATO:PERSONA] non è il luogo in cui tale calore viene consumato.

V. Conclusione

101. Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere nei seguenti termini alle questioni pregiudiziali sollevate dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]): 1) L’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, dev’essere interpretato nel senso che non osta a una disposizione nazionale ai sensi della quale i confini di un impianto sono i medesimi per ciascuna delle diverse autorizzazioni di cui può beneficiare il gestore in materia di emissioni di gas a effetto serra e di inquinamento.

Tuttavia, da detta disposizione, in combinato disposto con l’articolo 3, lettere b) ed e), di tale direttiva, come modificata, risulta che possono essere prese in considerazione unità accessorie ai fini, in particolare, dell’assegnazione preliminare di quote di emissioni a titolo gratuito solo a condizione che, essendo dette unità direttamente associate all’attività dell’impianto principale e avendo un collegamento tecnico con esso, la loro attività possa incidere sulle emissioni di gas a effetto serra. 2) La quota corretta («corrected eligibility ratio») di cui al [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] europea deve essere applicata alla somma del calore misurabile consumato nell’impianto di cui trattasi ammissibile per l’assegnazione gratuita e il calore misurabile esportato da tale impianto verso impianti o entità non inclusi nel sistema per lo scambio di quote di emissioni.

Quand’anche nell’impianto possano identificarsi diversi flussi di calore, non è possibile limitare l’applicazione della quota in parola a uno solo di detti flussi. 3) L’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, della decisione 2011/278/UE della [OSCURATO:PERSONA], del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che un impianto che non rientra in un settore ritenuto esposto a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio non può beneficiare del fattore «rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio» per i quantitativi di calore da esso prodotti al fine di esportare acqua fredda verso un impianto che non partecipa al sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra, ma rientra in un siffatto settore. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( 2 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ( GU 2003, L 275, pag. 32 ), come modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 ( GU 2009, L 140, pag. 63 ) (in prosieguo: la «direttiva 2003/87»).

Nel prosieguo delle presenti conclusioni utilizzerò l’abbreviazione «SSQE» per designare il «sistema per lo scambio di quote di emissioni» istituito da tale direttiva. ( 3 ) Decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 27 aprile 2011 che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU 2011, L 130, pag. 1 ). ( 4 ) Le macchine frigorigene ad assorbimento consentono, utilizzando diversi livelli di temperatura, di produrre freddo a partire solo dal calore.

Esse funzionano grazie alla capacità di taluni liquidi di assorbire e desorbire vapore, vale a dire che esse utilizzano una miscela binaria, uno dei cui componenti (il fluido frigorigeno, ad esempio l’acqua fredda) è più volatile dell’altro (l’«assorbente»). ( 5 )

V. direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) ( GU 2010, L 334, pag. 17 ).

Tale direttiva ha abrogato e sostituito la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento ( GU 1996, L 257, pag. 26 ). ( 6 ) Nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee (NACE). ( 7 ) Decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 24 dicembre 2009 che determina, a norma della direttiva [2003/87], un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio ( GU 2010, L 1, pag. 10 )]. ( 8 ) Decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 27 ottobre 2014 che determina, a norma della direttiva [2003/87], un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio per il periodo dal 2015 al 2019 ( GU 2014, L 308, pag. 114 ). ( 9 ) Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che l’attività contemplata dall’allegato I della direttiva 2003/87 che si svolge nell’impianto principale della EDW e che comporta l’assoggettamento dello stesso al SSQE [in forza dell’articolo 2, paragrafo 1, e dell’articolo 3, lettera e), di tale direttiva] è la «combustione di carburanti», in particolare per la produzione di calore.

Tale attività comporta la produzione di CO 2 . ( 10 ) Per la nozione di «rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio» rinvio al paragrafo 34 delle presenti conclusioni. ( 11 ) Preciso che, per come comprendo il funzionamento delle macchine frigorigene ad assorbimento e della centrale di cogenerazione della EDW, i quantitativi di acqua fredda, di acqua calda e di acqua tiepida necessari al funzionamento dell’impianto della [OSCURATO:PERSONA] sono prodotti sotto forma di flussi continui, vale a dire che le fasi 1, 2 e 3 si svolgono, in realtà, simultaneamente. ( 12 ) Ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 4, della direttiva 2003/87, «[s]ono assegnate quote a titolo gratuito al teleriscaldamento e alla cogenerazione ad alto rendimento (...) in caso di domanda economicamente giustificabile, rispetto alla generazione di energia termica o frigorifera». ( 13 ) Ricordo che, al fine di calcolare il numero annuo preliminare di quote da assegnare a titolo gratuito, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a distinguere, conformemente all’articolo 6 della decisione 2011/278, gli impianti o i sottoimpianti in funzione della loro attività, per poter determinare se debba applicarsi un «parametro di riferimento di prodotto», un «parametro di riferimento di calore» o un «parametro di riferimento di combustibili» o ancora un fattore specifico per gli impianti o i sottoimpianti «con emissioni di processo» [v., in tal senso, sentenze dell’8 settembre 2016, Borealis e a. ( C‑180/15 , EU:C:2016:647 , punto 61 ), e del 18 gennaio 2018, INEOS ( C‑58/17 , EU:C:2018:19 , punto 28 )]. ( 14 ) Dall’articolo 10, paragrafo 2, lettera b), i), della decisione 2011/278 risulta che, per gli impianti o i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore, il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per un determinato anno corrisponde al valore del parametro di riferimento di calore per il calore misurabile, moltiplicato per il livello storico di attività relativo al calore applicabile al consumo di calore misurabile.

Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, di tale decisione, in combinato disposto con l’allegato IV della stessa, spetta al gestore, a tale proposito, fornire in particolare tutte le informazioni e i dati utili relativi al calore misurabile consumato, importato ed esportato dal suo impianto (o sottoimpianto). ( 15 ) Per esporre più chiaramente su cosa verta in concreto il procedimento principale, preciso che, a seguito del suo reclamo, la EDW ha ottenuto dalla DEHSt un totale di 78267 quote di emissioni a titolo gratuito, mentre, partendo dal principio che le macchine frigorigene ad assorbimento non fanno parte del suo impianto principale, essa ne reclama 199280 (ossia 121013 in più rispetto al quantitativo assegnato).

Ne consegue che il numero di quote delle quali può beneficiare la EDW è suscettibile di variare notevolmente, a seconda che le macchine frigorigene ad assorbimento siano considerate come facenti parte del suo impianto o meno. ( 16 ) Tale modello di raccolta dei dati, aggiornato da ultimo il 25 maggio 2011, è disponibile sul sito Internet della [OSCURATO:PERSONA] al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/allowances_en#tab-0-1 (solo in lingua inglese). ( 17 ) Le parti nel procedimento principale hanno espresso opinioni divergenti su tale questione dinanzi al giudice del rinvio.

Secondo la ricorrente nel procedimento principale, non solo non si dovrebbe detrarre il quantitativo di calore importato dall’impianto della [OSCURATO:PERSONA] (dato che le macchine frigorigene non farebbero parte dell’impianto della EDW), ma altresì, nell’ipotesi in cui tale calore dovesse comunque essere detratto, esso andrebbe ricondotto unicamente al flusso di acqua calda a 32° C. La DEHSt ritiene, al contrario, che il modello di raccolta dei dati non consenta di distinguere tra flussi di calore diversi. ( 18 )

V. articolo 1 della direttiva 2003/87 e sentenza del 22 febbraio 2018, INEOS Köln ( C‑572/16 , EU:C:2018:100 , punto 26 ). ( 19 ) Tale assegnazione è effettuata in due tempi: dapprima gli [OSCURATO:PERSONA] membri calcolano il quantitativo annuo di quote gratuite assegnate preliminarmente a ciascun impianto stabilito sul loro territorio e poi, in una fase successiva, la [OSCURATO:PERSONA] determina l’assegnazione definitiva. ( 20 ) Rilevo che, nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio non interpella espressamente la Corte in merito all’articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87.

Tuttavia, detto giudice indica che la seconda questione pregiudiziale si pone unicamente nell’ipotesi in cui, in base alla risposta alla prima questione pregiudiziale, le macchine frigorigene facessero parte dell’impianto della EDW.

Ritengo quindi che, prima di rispondere alla seconda questione, occorra precisare i criteri previsti da detta disposizione.

A tal riguardo, rammento che, sebbene, formalmente, detto giudice abbia limitato la sua prima questione all’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva in parola, una simile circostanza non osta a che la Corte gli fornisca tutti gli elementi interpretativi del diritto dell’Unione che possano risultare utili per definire la controversia sottoposta al suo esame, a prescindere dal fatto che detto giudice vi abbia fatto riferimento o meno nel formulare le proprie questioni (v. sentenza del 9 luglio 2020, Santen, C‑673/18 , EU:C:2020:531 , punto 35 e giurisprudenza citata). ( 21 ) Fornirò ulteriori precisazioni sulla rilevanza della quota corretta ai fini di tale calcolo nella sezione C delle presenti conclusioni. ( 22 ) V., a tale proposito, considerando 24 e 25 della direttiva 2009/29.

Rinvio inoltre alla nota 49 delle mie conclusioni nella causa ExxonMobil [OSCURATO:PERSONA] ( C‑682/17 , EU:C:2019:167 ) e al paragrafo 60 delle mie conclusioni nella causa INEOS Köln ( C‑572/16 , EU:C:2017:896 ). ( 23 ) L’applicazione concreta del fattore «rischio di rilocalizzazione» nel contesto di tale calcolo è descritta, in particolare, alla nota 53 delle mie conclusioni nella causa ExxonMobil [OSCURATO:PERSONA] ( C‑682/17 , EU:C:2019:167 ). ( 24 ) Rammento che tale calore è utilizzato per produrre acqua tiepida nell’ambito della fase 3 descritta al paragrafo 20 delle presenti conclusioni. ( 25 )

V. lettere i) e j), della sezione

II. 2 della scheda E intitolata «“EnergyFlows” – [OSCURATO:PERSONA] on energy input, measurable heat and electricity» del modello di raccolta dei dati.

Il «calore misurabile» è definito all’articolo 3, lettera e), della decisione 2011/278 come il «flusso termico netto trasportato lungo tubature o condotte individuabili utilizzando (...) vapore, aria calda, acqua (...) per i quali un contatore di calore è stato o può essere installato». ( 26 ) Nel diritto tedesco, tale approccio integrato si traduce nel fatto che, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, del TEHG, per gli impianti autorizzati prima del 2013, l’autorizzazione concessa conformemente al BImSchG vale del pari per le emissioni di gas a effetto serra oggetto della direttiva 2003/87 (v. paragrafo 16 delle presenti conclusioni). ( 27 )

V. articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87, articolo 2, punto 1, della direttiva 96/61 e articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2010/75.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 2003/87, gli [OSCURATO:PERSONA] membri adottano i provvedimenti necessari affinché le condizioni e la procedura per il rilascio di un’autorizzazione a emettere gas a effetto serra siano coordinate con quelle relative al rilascio di un’autorizzazione nell’ambito della direttiva 96/61. ( 28 ) Ai sensi di tale disposizione, deve intendersi per «emissione» lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell’installazione, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell’aria, nell’acqua o nel terreno. ( 29 )

V. articolo 3, lettera b), della direttiva 2003/87.

V., altresì, sentenze del 19 gennaio 2017, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑460/15 , EU:C:2017:29 , punto 32 ), e del 28 febbraio 2018, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑577/16 , EU:C:2018:127 , punto 45 ), in cui la Corte ha sottolineato che dal tenore letterale stesso di tale disposizione emerge che, ai fini della medesima, l’«emissione» presuppone il rilascio nell’atmosfera di un gas ad effetto serra da un impianto. ( 30 ) Ciò non vale per l’articolo 2, punto 2, della direttiva 96/61 e l’articolo 3, punto 2, della direttiva 2010/75, in quanto essi definiscono la nozione di «inquinamento» come comprendente, tra l’altro, le vibrazioni e il rumore. ( 31 )

V. articolo 1 della direttiva 2003/87 e sentenza del 22 febbraio 2018, INEOS Köln ( C‑572/16 , EU:C:2018:100 , punto 26 ). ( 32 )

V. articolo 1 della direttiva 96/61. ( 33 ) V., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, ExxonMobil [OSCURATO:PERSONA] ( C‑682/17 , EU:C:2019:518 , punti 62 e 63 e giurisprudenza citata). ( 34 ) Come peraltro sottolinea giustamente la ricorrente nel procedimento principale, nel contesto della direttiva 2003/87, un «inquinamento» corrisponderebbe, in ogni caso, esclusivamente all’emissione di gas a effetto serra nell’atmosfera e al cambiamento climatico che ne deriva. ( 35 )

V. sentenza del 28 febbraio 2018, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑577/16 , EU:C:2018:127 , punto 45 ).

Rinvio inoltre alle mie conclusioni in detta causa ( EU:C:2017:975 ). ( 36 )

V. sentenza del 28 febbraio 2018, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑577/16 , EU:C:2018:127 , punto 51 ). ( 37 ) V., in tal senso, sentenza del 28 febbraio 2018, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑577/16 , EU:C:2018:127 , punto 52 ). ( 38 ) Più specificamente, e fatta salva la valutazione che spetterà al giudice del rinvio svolgere, comprendo in tal senso la prima frase dell’articolo 2, paragrafo 4, del TEGH, secondo la quale «le specifiche indicate nell’autorizzazione dell’impianto concessa conformemente al BImSchG sono determinanti per quanto riguarda i confini degli impianti di cui ai paragrafi 2 e 3 [del medesimo articolo]».

Preciso che detta disposizione mi pare conforme allo spirito della direttiva 2003/87.

Al riguardo ricordo che, nella sua «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una disciplina per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva [96/61]» [COM(2001) 581 definitivo], la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato (al punto 9 della sua relazione) che tale proposta doveva consentire agli [OSCURATO:PERSONA] membri «di far proprie le procedure di autorizzazione previste dalla direttiva [96/61]», in vista della «concessione di un nuovo tipo di autorizzazione (l’autorizzazione di emettere gas a effetto serra) basata sulla presentazione di informazioni supplementari rispetto a quelle attualmente prescritte [da quest’ultima] direttiva» (il corsivo è mio). ( 39 )

V. paragrafo 15 delle presenti conclusioni. ( 40 ) Rilevo che, in risposta a un quesito della Corte, l’Ufficio ha spiegato che i confini dell’impianto previsti nell’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra (che sono identici a quelli stabiliti nell’autorizzazione relativa all’inquinamento) sono vincolanti per l’assegnazione gratuita di quote di gas a effetto serra.

Se è questo l’approccio previsto dall’articolo 2, paragrafo 4, prima frase, del TEHG, mi chiedo come lo si possa conciliare con l’ambito di applicazione definito al paragrafo 2 del medesimo articolo.

Spetterà al giudice del rinvio pronunciarsi su tale questione. ( 41 )

V. paragrafi 36 e 37 delle presenti conclusioni. ( 42 ) Rilevo che le versioni nelle lingue francese, inglese, italiana e tedesca della direttiva 2003/87 non indicano precisamente con che cosa debba stabilirsi tale «associazione diretta».

Ad esempio, la versione in lingua francese menziona «toute autre activité s’ y rapportant directement» (il corsivo è mio), mentre le versioni nelle lingue inglese, italiana e tedesca utilizzano i termini «directly associated activities», «attività direttamente associate» e «andere unmittelbar damit verbundene Tätigkeiten», senza ulteriori precisazioni.

Tuttavia, dalla versione in lingua spagnola risulta che l’associazione diretta in parola deve stabilirsi tra l’attività dell’impianto accessorio e la o le attività elencate nell’allegato I di detta direttiva e che si svolgono nell’impianto principale [in quest’ultima versione linguistica, la nozione di «impianto» è definita come «una unidad técnica fija donde se lleven a cabo una o varias actividades de las enumeradas en el anexo I, así como cualesquiera otras actividades directamente relacionadas con aquéllas » (il corsivo è mio).

Siffatta interpretazione sembra essere stata accolta anche dalla Corte nella sentenza del 9 giugno 2016, [OSCURATO:PERSONA]Nederland EPZ ( C‑158/15 , EU:C:2016:422 , punto 29 ), e nella sentenza del 29 aprile 2021, Granarolo ( C‑617/19 , EU:C:2021:338 , punto 39 ). ( 43 )

V. punto 30 di detta sentenza. ( 44 ) A tale proposito, ricordo che, nelle mie conclusioni relative alla causa Granarolo ( C‑617/19 , EU:C:2020:1016 , paragrafo 63 ), ho spiegato che, conformemente al criterio adottato dalla Corte nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]‑Nederland EPZ (punto 29), non è sufficiente, per concludere nel senso dell’esistenza di attività «collegate tecnicamente», che queste ultime siano connesse in un qualsiasi modo, ma occorre dimostrare che una delle attività è integrata in un processo tecnico comune con l’altra.

Nella sentenza del 29 aprile 2021, Granarolo ( C‑617/19 , EU:C:2021:338 , punto 39 ), la Corte ha precisato che tale criterio richiede una forma «specifica e distintiva» di integrazione nel processo tecnico proprio dell’altra attività. ( 45 ) Mi sembra infatti che tutti questi elementi fossero rilevanti nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]Nederland EPZ.

In tale sentenza, la Corte ha constatato (al punto 31) che l’organizzazione materiale del sito e la presenza di un nastro trasportatore situato tra il parco a carbone e la centrale potessero essere sufficienti a dimostrare un collegamento tecnico tra l’attività di stoccaggio di carbone e l’attività di combustione di carburanti di cui si trattava. ( 46 ) La valutazione sul piano tecnico è, beninteso, rilevante per dimostrare siffatta associazione diretta e può, in alcuni casi, essere determinante.

Così, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]‑Nederland EPZ (punto 30), la Corte ha constatato che la sola circostanza che il carbone stoccato (nel parco a carbone) fosse indispensabile al funzionamento della centrale a carbone era sufficiente per concludere che lo stoccaggio fosse direttamente associato all’attività di quest’ultima. ( 47 ) Nella sentenza del 29 aprile 2021, Granarolo, ( C‑617/19 , EU:C:2021:338 , punto 43 ), la Corte ha inoltre statuito, in sostanza, che deve constatarsi l’esistenza di un’associazione diretta anche quando una delle attività sia svolta ai fini dell’esercizio dell’altra attività. ( 48 )

V. punto 30 di tale sentenza. ( 49 ) Nelle mie conclusioni relative alla causa Granarolo ( C‑617/19 , EU:C:2020:1016 , paragrafo 57 ), ne ho dedotto che la Corte non aveva neppure suggerito, in detta sentenza, che il criterio del «collegamento tecnico» potrebbe essere soddisfatto unicamente da un’attività che sia «indispensabile» a un’altra. ( 50 ) A tale proposito, ricordo che, nella sua sentenza relativa alla causa Granarolo ( C‑617/19 , EU:C:2020:338 , punto 47 ), la Corte ha considerato che le attività di un impianto di cogenerazione e di uno stabilimento di produzione di prodotti lattiero‑caseari non fossero tecnicamente collegate, nonostante il loro collegamento tramite una rete di distribuzione.

Sebbene le clausole contrattuali tra gli operatori garantissero un accesso privilegiato all’energia fornita dall’impianto di cogenerazione allo stabilimento di produzione, quest’ultimo poteva perfettamente funzionare senza tale apporto di energia.

Mi pare che la controversia principale sia diversa da suddetta causa, giacché, come risulta dal paragrafo 20 delle presenti conclusioni, è a partire dall’acqua calda e dal vapore acqueo provenienti dalla centrale di cogenerazione della EDW che le macchine frigorigene ad assorbimento forniscono, in virtù di un processo di raffreddamento, acqua fredda all’impianto della [OSCURATO:PERSONA].

Supponendo che siffatta ipotesi effettivamente ricorra, il giudice del rinvio potrebbe, a mio avviso, considerare che l’attività di produzione di acqua calda della centrale di cogenerazione si integri nel processo tecnico comune dell’attività di produzione di acqua fredda di tali macchine e, pertanto, che dette attività abbiano un collegamento tecnico. ( 51 ) Preciso che, anche nell’ipotesi in cui le macchine frigorigene ad assorbimento non facessero parte dell’impianto della EDW, occorrerebbe includere, nel «calore misurabile totale» di tale impianto, il calore prodotto dalla centrale di cogenerazione utilizzato da dette macchine (che corrisponde, conformemente all’articolo 9, paragrafo 3, della decisione 2011/278, al calore «esportato verso un impianto o un’altra entità non inclusi nel [SSQE]»).

A mio avviso, in siffatte circostanze, l’inclusione delle macchine in parola nei confini dell’impianto non potrebbe, in alcun caso, condurre a tenere conto di ulteriore calore che dia luogo ad ulteriori quote, bensì unicamente, come ho spiegato ai paragrafi 36 e 37 delle presenti conclusioni, a un’eventuale riduzione del numero di quote gratuite assegnate preliminarmente a motivo del carattere inammissibile del calore importato dall’impianto della [OSCURATO:PERSONA]. ( 52 )

V. le mie spiegazioni ai paragrafi 36 e 37 delle presenti conclusioni. ( 53 ) La ricorrente nel procedimento principale nega che le macchine frigorigene ad assorbimento in parola facciano parte del medesimo impianto della sua centrale di cogenerazione.

Tuttavia, essa non rimette minimamente in discussione il fatto che tali macchine importino il calore dell’impianto della [OSCURATO:PERSONA]. ( 54 ) [OSCURATO:PERSONA] n o 3 on the harmonised free allocation methodology for the EU-ETS post 2012 ([OSCURATO:PERSONA] collection guidance) [documento di orientamento n. 3 sul metodo armonizzato di assegnazione gratuita nell’Unione europea dopo il 2012 (guida alla raccolta dei dati)], del 14 aprile e 29 giugno 2011, disponibile sul sito Internet della [OSCURATO:PERSONA] al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/clima/sites/default/files/ets/allowances/docs/gd3_data_collection_en.pdf (pagina 46). ( 55 ) Secondo quanto esplicitamente affermato nel documento di orientamento della [OSCURATO:PERSONA] (pagina 4), esso non è giuridicamente vincolante e non rispecchia la posizione ufficiale della [OSCURATO:PERSONA]: «[t]his guidance document (...) does not represent an official position of the Commission and is not legally binding».

Rilevo tuttavia che, in base a una giurisprudenza consolidata della Corte, il fatto che un atto di diritto comunitario sia privo di effetti obbligatori (vale a dire, che esso sia assimilabile a soft law ) non può impedire alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale sull’interpretazione di tale atto, ai sensi dell’articolo 267 TFUE [v. sentenze del 13 dicembre 1989, Grimaldi ( C‑322/88 , EU:C:1989:646 , punto 9 ), e del 21 gennaio 1993, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑188/91 , EU:C:1993:24 , punto 18 e giurisprudenza citata)]. ( 56 ) Per «in generale» intendo, conformemente al tenore letterale di tale disposizione, «a meno che il modulo o il formato di file dello Stato membro preveda come minimo l’inserimento degli stessi dati». ( 57 )

V. articolo 10, paragrafo 2, lettera b), i), della decisione 2011/278. ( 58 )

V. articolo 9, paragrafo 3, della decisione 2011/278. ( 59 )

V. altresì, a tale proposito, la definizione di «sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore» all’articolo 3, lettera c), della decisione 2011/278. ( 60 ) Infatti, secondo il modello di raccolta dei dati, la quota corretta deve applicarsi al «total amount of heat potentially part of the heat benchmark sub-installations», vale a dire che essa deve essere moltiplicata per la somma tra il «net amount measurable heat consumed in the installation and eligible under the heat benchmark» e lo «heat exported to installations or entities not covered by the [OSCURATO:PERSONA]» [v. lettere o), n), l) e k) della sezione II.

2. della scheda E intitolata «“EnergyFlows” – [OSCURATO:PERSONA] on energy input, measurable heat and electricity» di tale modello]. ( 61 ) Infatti, per calcolare il calore misurabile totale di un impianto, occorre determinare il calore misurabile totale disponibile nell’impianto e poi detrarre quello consumato entro i confini dell’impianto ai fini della produzione di energia elettrica o della fabbricazione di prodotti da parte di sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto, come quello esportato verso impianti inclusi nel SSQE [v. lettere i), d), f), g) e h) della sezione II.

2. della scheda E intitolata «“EnergyFlows” – [OSCURATO:PERSONA] on energy input, measurable heat and electricity» del modello di raccolta dei dati].

Peraltro, poiché la sezione E.II.2 del modello di raccolta dei dati (che espone in particolare i dettagli del calcolo di tale quota) è intitolata «Complete balance of measurable heat at the installation» («Bilancio completo del calore misurabile nell’impianto»), mi sembra chiaro che essa implichi che occorre prendere in considerazione la totalità dei flussi di calore. ( 62 ) In concreto, secondo tale norma, agli impianti che beneficiano del fattore «rischio di rilocalizzazione» dovevano essere assegnate, nel 2013 e in ogni anno successivo fino al 2020, quote a titolo gratuito per un importo che poteva raggiungere il 100% del quantitativo determinato conformemente alle misure di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 1, di tale direttiva. ( 63 ) Tale documento è disponibile al seguente indirizzo Internet: https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/events/docs/0134/far_faq_2_en.pdf.

Il punto citato dalla ricorrente nel procedimento principale è il punto 2.4, intitolato «How should the production of cooling be treated?» (pag. 5 di detto documento). ( 64 ) Regolamento delegato della [OSCURATO:PERSONA] del 19 dicembre 2018 che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva [2003/87] ( GU 2019, L 59, pag. 8 ).

Preciso che tale regolamento delegato è applicabile unicamente al quarto periodo di scambi (2021‑2030) e non è pertanto applicabile nel presente procedimento. ( 65 )

V. mie conclusioni del 3 dicembre 2020 nella causa [OSCURATO:PERSONA] ( C‑320/19 , EU:C:2020:983 , paragrafo 73 ).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CC0938 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 3 giugno 2021 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA]938/19 [OSCURATO:PERSONA]Wilschdorf GmbH & Co. KG contro [OSCURATO:PERSONA] [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA])] «Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2003/87/CE – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Articolo 2, paragrafo 1 – Ambito di applicazione – Articolo 3, lettera e) – Nozione di “impianto” – Unità accessorie che non emettono gas a effetto serra – Articolo 10 bis – Regime transitorio di assegnazione gratuita di quote – Quota corretta – Metodo di calcolo – Decisione 2011/278/UE – Articolo 6, paragrafo 1, terzo comma – Esportazione di acqua fredda verso un’entità facente parte di un settore esposto a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio» I. Introduzione 1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) verte sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, e dell’articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87/CE ( 2 ), che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione europea, nonché dell’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, della decisione 2011/278/UE ( 3 ), che stabilisce norme transitorie ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote. 2. Tale domanda si inscrive nel contesto di una controversia che oppone la [OSCURATO:PERSONA]‑Wilschdorf GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «EDW» o la «ricorrente nel procedimento principale») alla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dall’Umweltbundesamt (Ufficio federale per l’ambiente, [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: l’«Ufficio»), relativamente al rifiuto di assegnare una parte delle quote gratuite richieste dalla EDW per un impianto di cogenerazione ad alto rendimento, per il terzo periodo di scambio (dal 2013 al 2020). Dinanzi al giudice del rinvio, le parti in lite controvertono sui confini dell’impianto della EDW, in particolare sul punto se si debbano includere, in tale impianto, unità accessorie (più precisamente, macchine frigorigene ad assorbimento ( 4 )) che non emettono gas a effetto serra, nonché sulle conseguenze che ne derivano per l’assegnazione gratuita di quote di emissioni. 3. Al di là di tali dettagli tecnici, la presente causa offre alla Corte, in particolare, l’occasione di precisare l’ambito di applicazione della direttiva 2003/87, come definito all’articolo 2, paragrafo 1, della stessa, nonché l’interpretazione della nozione di «impianto» di cui all’articolo 3, lettera e), di suddetta direttiva, più precisamente per quanto riguarda il criterio relativo all’«incide[nza] sulle emissioni e sull’inquinamento». 4. A tale riguardo, proporrò alla Corte di dichiarare che dette disposizioni non ostano a che, a fini di coordinamento amministrativo, uno Stato membro preveda, nel suo diritto nazionale, che un impianto sia delimitato allo stesso modo in ciascuna delle autorizzazioni di cui può beneficiare il suo gestore per le emissioni di gas a effetto serra, da un lato, e per l’inquinamento ( 5 ), dall’altro. Tuttavia, dalle medesime disposizioni, in combinato disposto con l’articolo 3, lettera b), della menzionata direttiva, risulta che le unità accessorie possono essere prese in considerazione ai fini, in particolare, dell’assegnazione preliminare di quote di emissioni a titolo gratuito solo a condizione che, essendo dette unità direttamente associate all’attività dell’impianto principale e avendo un collegamento tecnico con esso, la loro attività possa incidere sulle emissioni di gas a effetto serra . II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione 1. Direttiva 2003/87 5. L’articolo 2 della direttiva 2003/87, rubricato «Campo di applicazione», dispone, al paragrafo 1, quanto segue: «La presente direttiva si applica alle emissioni provenienti dalle attività indicate nell’allegato I e ai gas a effetto serra elencati nell’allegato II». 6. L’articolo 3 di detta direttiva, rubricato «Definizioni», così recita: «Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni: (...) b) “emissioni”, il rilascio nell’atmosfera di gas a effetto serra a partire da fonti situate in un impianto o il rilascio, da parte di un aeromobile che esercita una delle attività di trasporto aereo elencate nell’allegato I, dei gas specificati in riferimento all’attività interessata; (...) e) “impianto”, un’unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell’allegato I e altre attività direttamente associate che hanno un collegamento tecnico con le attività svolte in tale sito e che potrebbero incidere sulle emissioni e sull’inquinamento; (…)». 7. L’articolo 8 della suddetta direttiva, rubricato «Coordinamento con la [direttiva 96/61]», prevede quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri adottano i provvedimenti necessari affinché, nel caso di impianti che esercitano attività di cui all’allegato I della [direttiva 96/61], le condizioni e la procedura per il rilascio di un’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra siano coordinate con quelle previste da tale direttiva. Le disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 della presente direttiva possono essere integrate nelle procedure previste dalla direttiva [96/61]». 8. L’articolo 10 bis della medesima direttiva, rubricato «Norme comunitarie transitorie per l’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote», dispone, al paragrafo 12, quanto segue: «Fatto salvo l’articolo 10 ter, nel 2013 e in ogni anno successivo fino al 2020, agli impianti che operano in settori o sottosettori esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio sono assegnate, ai sensi del paragrafo 1, quote a titolo gratuito per un importo che può raggiungere il 100% del quantitativo determinato conformemente alle misure di cui al paragrafo 1». 2. Decisione 2011/278 9. L’articolo 6, paragrafo 1, della decisione 2011/278, rubricato «Divisione in sottoimpianti», così recita: «Ai fini della presente decisione gli [OSCURATO:PERSONA] membri dividono ciascun impianto che soddisfa le condizioni per l’assegnazione gratuita di quote di emissioni, conformemente all’articolo 10 bis della direttiva [2003/87], in uno o più dei sottoimpianti elencati qui di seguito in funzione delle esigenze: a) un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto; b) un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore; c) un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili; d) un sottoimpianto con emissioni di processo. I sottoimpianti corrispondono nella misura del possibile a parti fisiche dell’impianto. Per i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore, quelli oggetto di un parametro di riferimento di combustibili e per gli impianti con emissioni di processo gli [OSCURATO:PERSONA] membri stabiliscono chiaramente, sulla base dei codici NACE ( 6 ) e Prodcom, se il processo in questione è utilizzato o meno in un settore o sottosettore ritenuto esposto ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio ai sensi della decisione 2010/2/UE ( 7 ). Quando un impianto incluso nel sistema dell’Unione ha prodotto ed esportato calore misurabile verso un impianto o un’altra entità esclusa da questo sistema, gli [OSCURATO:PERSONA] membri considerano che il processo pertinente del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore concernente questo calore non è utilizzato in un settore o sottosettore ritenuto esposto ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio ai sensi della decisione [2010/2], a meno che l’autorità competente sia certa che il consumatore del calore misurabile appartenga ad un settore o un sottosettore ritenuto esposto ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio ai sensi della decisione [2010/2]». 3. Decisione 2010/2 e decisione 2014/746/UE 10. Il punto 1.4 dell’allegato della decisione 2010/2 menziona, tra i settori esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, la fabbricazione di tubi e valvole elettronici e di altri componenti elettronici, corrispondente al codice 3210 NACE. 11. Il punto 1.14 dell’allegato della decisione 2014/746/UE ( 8 ), la quale ha abrogato la decisione 2010/2, menziona del pari, tra i settori esposti a tale rischio, la fabbricazione di componenti elettronici, corrispondente all’attuale codice 2611 NACE. 4. Direttiva 96/61 12. L’articolo 2 della direttiva 96/61, rubricato «Definizioni», dispone quanto segue: «Ai fini della presente direttiva si intende per: (...) 2) “inquinamento”, l’introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni calore o rumore nell’aria, nell’acqua o nel terreno, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell’ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell’ambiente o ad altri suoi legittimi usi; 3) “impianto”, l’unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell’allegato I e qualsiasi altra attività accessoria, che sono tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo suddetto e possono influire sulle emissioni e sull’inquinamento; (...) 5) “emissione”, lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell’impianto, di sostanze vibrazioni, calore o rumore nell’aria, nell’acqua ovvero nel terreno; (...)». 5. Direttiva 2010/75 13. L’articolo 3 della direttiva 2010/75, rubricato «Definizioni», così dispone: «Ai fini della presente direttiva si intende per: (...) 2) “inquinamento”, l’introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell’aria, nell’acqua o nel terreno, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell’ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell’ambiente o ad altri suoi legittimi usi; 3) “installazione”, l’unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell’allegato I o nell’allegato VII, parte I, e qualsiasi altra attività accessoria presso lo stesso luogo, che sono tecnicamente connesse con le attività elencate nei suddetti allegati e possono influire sulle emissioni e sull’inquinamento; 4) “emissione”, lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell’installazione, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell’aria, nell’acqua o nel terreno; (...)». B. Diritto tedesco 14. L’articolo 4, paragrafo 1, del Bundes-Immissionsschutzgesetz (legge federale sulla protezione dalle emissioni), del 15 marzo 1974 (BGBl. 1974 I, pag. 721; in prosieguo: il «BImSchG»), nella versione del 17 maggio 2013 (BGBl. 2013 I, pag. 1274), è così formulato: «La costruzione e l’esercizio di impianti che, per la loro natura o per il tipo di utilizzo, sono atti a produrre effetti particolarmente nocivi per l’ambiente, a mettere in pericolo, a nuocere o arrecare molestie in modo considerevole alla collettività o il vicinato (...) sono soggetti ad autorizzazione (...)». 15. L’articolo 2, rubricato «Campo di applicazione», del Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz (legge sullo scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra), del 21 luglio 2011 (BGBl. 2011 I, pag. 1475; in prosieguo: il «TEHG»), dispone quanto segue: «(1)   La presente legge si applica alle emissioni di gas a effetto serra di cui all’allegato 1, parte 2, risultanti dalle attività ivi menzionate. La presente legge si applica agli impianti di cui all’allegato 1, parte 2, anche quando essi costituiscano parti o impianti accessori di un impianto non elencato nell’allegato 1, parte 2. (2)   Per gli impianti di cui all’allegato 1, parte 2, punti da 2 a 31, il campo di applicazione della presente legge si estende: 1. a tutte le parti di impianto e a tutte le fasi di processo necessarie all’esercizio, e 2. a tutti gli impianti accessori che presentano un collegamento spaziale e operativo con le parti di impianto e con le fasi di processo di cui al punto 1 e che possono contribuire alla produzione dei gas a effetto serra di cui all’allegato 1, parte 2. La prima frase si applica mutatis mutandis alle unità di combustione di cui all’allegato 1, parte 2, punto 1. (...) (4)   Qualora impianti di cui all’allegato 1, parte 2, punti da 2 a 30, siano soggetti ad autorizzazione conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, terza frase, del BImSchG, le specifiche indicate nell’autorizzazione dell’impianto concessa conformemente al BImSchG sono determinanti per quanto riguarda i confini degli impianti di cui ai paragrafi 2 e 3. La prima frase si applica mutatis mutandis alle unità di combustione di cui all’allegato 1, parte 2, punto 1. Nell’ipotesi di cui al paragrafo 1, seconda frase, la prima frase si applica mutatis mutandis per quanto riguarda le specifiche indicate nell’autorizzazione concessa conformemente al BImSchG relative alle parti di impianto o agli impianti accessori». 16. L’articolo 4 del TEHG, rubricato «Autorizzazione delle emissioni», enuncia quanto segue: «(1)   L’esercizio dell’impianto necessita di un’autorizzazione per le emissioni di gas a effetto serra prodotte da un’attività di cui all’allegato 1, parte 2, punti da 1 a 32. L’autorizzazione deve essere concessa dall’autorità competente su richiesta del gestore dell’impianto, quando tale autorità può riscontrare le indicazioni di cui al paragrafo 3 sulla base dei documenti forniti unitamente alla richiesta. (...) (4)   Per gli impianti autorizzati prima del 1 o gennaio 2013 conformemente alle disposizioni del BImSchG, l’autorizzazione concessa conformemente alla normativa in materia di tutela contro le emissioni è quella concessa conformemente al paragrafo 1. Tuttavia, nell’ipotesi di cui alla prima frase, il gestore dell’impianto può del pari chiedere un’autorizzazione distinta conformemente al paragrafo 1. In tal caso, la prima frase è applicabile solo fino a quando sia concessa l’autorizzazione distinta». 17. L’articolo 9, rubricato «Assegnazione di diritti di emissione gratuiti ai gestori di impianti», di detto TEHG, prevede, al paragrafo 2, quanto segue: «L’assegnazione di diritti di emissione gratuiti è subordinata alla presentazione di una richiesta presso l’autorità competente. (...)». III. Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte 18. La ricorrente nel procedimento principale, EDW, gestisce a Dresda ([OSCURATO:PERSONA]) una centrale industriale di cogenerazione mediante motori a gas (in prosieguo: la «centrale di cogenerazione della EDW» o l’«impianto principale»). L’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra detenuta dalla EDW per tale impianto riguarda anche, in quanto unità accessorie, macchine frigorigene, in particolare macchine frigorigene ad assorbimento, che convertono il calore in freddo senza emettere gas a effetto serra ( 9 ). 19. La centrale di cogenerazione della EDW rifornisce esclusivamente un impianto di produzione di semiconduttori di proprietà di un terzo, la [OSCURATO:PERSONA], che non è soggetto al SSQE (in prosieguo: l’«impianto della [OSCURATO:PERSONA]»). È pacifico tra le parti che l’attività dell’impianto della [OSCURATO:PERSONA] rientri in un settore esposto a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio ( 10 ), ai sensi delle decisioni 2010/2 e 2014/746. 20. In concreto, l’attività dell’impianto della EDW (comprese le macchine frigorigene ad assorbimento) è organizzata in tre fasi il cui scopo è consentire l’esportazione di acqua calda, fredda e tiepida verso l’impianto della [OSCURATO:PERSONA]: – Fase 1 : la centrale di cogenerazione della EDW produce, tra l’altro, acqua calda a 80 °C. Tale acqua calda è, da un lato, consegnata direttamente all’impianto della [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, fornita alle macchine frigorigene ad assorbimento; – Fase 2 : utilizzando l’acqua calda e il vapore acqueo proveniente da detta centrale, le macchine frigorigene ad assorbimento forniscono, grazie a un processo di raffreddamento, acqua fredda (alla temperatura di 5° C o di 11° C) all’impianto della [OSCURATO:PERSONA]; – Fase 3 : le macchine frigorigene ad assorbimento producono anche acqua tiepida a 32° C utilizzando l’acqua che ritorna (a una temperatura di 11° C o 17° C) a dette macchine dall’impianto della [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e il calore generato da queste ultime nel processo di raffreddamento, dall’altro. Tale acqua tiepida viene consegnata anche all’impianto della [OSCURATO:PERSONA] ( 11 ). 21. Il 19 gennaio 2012, la ricorrente nel procedimento principale ha presentato una domanda di assegnazione gratuita di quote di emissioni ( 12 ) presso la [OSCURATO:PERSONA] (autorità tedesca competente in materia di scambio di quote di emissioni; in prosieguo: la «DEHSt»). Con decisione del 17 febbraio 2014, la DEHSt ha rifiutato di concederle il complesso delle quote richieste. A seguito di tale diniego, la EDW ha chiesto l’assegnazione di quote supplementari. Il 28 aprile 2017 la DEHSt ha parzialmente accolto detta richiesta. 22. A tal riguardo, la DEHSt ha considerato che le macchine frigorigene ad assorbimento e l’impianto principale della EDW formavano un unico impianto, soggetto al SSQE, al quale si doveva applicare un parametro di riferimento di calore ( 13 ). Sulla base di tale valutazione, essa ha detratto dai quantitativi di calore misurabile dichiarati dalla ricorrente nel procedimento principale ai fini del calcolo del numero preliminare di quote assegnate a titolo gratuito ( 14 ) il calore importato dall’impianto della [OSCURATO:PERSONA] non soggetto al SSQE (vale a dire i quantitativi di calore corrispondenti ai flussi a 11° C o 17° C provenienti da tale impianto e reindirizzati verso le macchine frigorigene ad assorbimento per produrre acqua tiepida nell’ambito della fase 3 ). Inoltre, essa ha rifiutato di accordare alla EDW il beneficio del regime applicabile ai settori o sottosettori considerati esposti a un «rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio» per i quantitativi di calore forniti dalla sua centrale di cogenerazione alle macchine frigorigene ad assorbimento nell’ambito della fase 1 . Su tale punto, essa ha considerato che l’acqua fredda prodotta da dette macchine (nell’ambito della fase 2 ) non rientrava in un settore o sottosettore ritenuto esposto a un «rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio», conformemente alla decisione 2010/2. 23. Il 1 o giugno 2017, la EDW ha proposto un ricorso dinanzi al giudice del rinvio contro la decisione di rigetto parziale del suo reclamo. 24. Detto giudice ritiene che la risoluzione della controversia sottopostagli dipenda, in primo luogo, dall’accertare la compatibilità con la direttiva 2003/87, e in particolare con l’articolo 2, paragrafo 1, e l’articolo 3, lettera e), della stessa, di una disposizione nazionale che condurrebbe ad includere nei confini degli impianti soggetti al SSQE unità accessorie che, come le macchine frigorigene in discussione nel procedimento principale, non emettono gas a effetto serra. Infatti, tale giudice indica che la questione se dette macchine frigorigene si trovino all’interno o all’esterno dei confini dell’impianto della EDW incide sul quantitativo di quote di emissioni di cui quest’ultima può beneficiare preliminarmente a titolo gratuito ( 15 ). 25. Il giudice in parola, poi, si chiede, eventualmente, se il «corrected eligibility ratio» (quota corretta) previsto dal [OSCURATO:PERSONA] (modello di raccolta dei dati) ( 16 ) che consentirebbe, nelle circostanze del procedimento principale, di tenere conto del fatto che il calore importato dall’impianto della [OSCURATO:PERSONA] è «inammissibile» ai fini dell’assegnazione gratuita, debba essere applicato al calore totale prodotto in detto impianto o se, al contrario, sia possibile applicarlo unicamente al flusso di calore cui può essere ricondotto tale calore importato ( 17 ). 26. Infine, il giudice del rinvio si interroga sulle condizioni di attuazione del regime applicabile ai settori o sottosettori considerati esposti a un «rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio», in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, della decisione 2011/278. Esso chiede in particolare se, qualora si debba ritenere che le macchine frigorigene ad assorbimento facciano parte dell’impianto della EDW, la fornitura di freddo alla [OSCURATO:PERSONA] (nell’ambito della fase 2 ) possa beneficiare dello status di «rilocalizzazione delle emissioni di carbonio», sebbene il beneficio di tale status presupponga, in linea di principio, un’esportazione di calore. 27. In siffatte circostanze, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo di [OSCURATO:PERSONA]), con decisione del 16 dicembre 2019, pervenuta in cancelleria il 24 dicembre 2019, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva [2003/87] debba essere interpretato nel senso che esso non osta a una disciplina come quella di cui all’articolo 2, paragrafo 4, prima frase, del [TEHG], secondo la quale un impianto autorizzato ai sensi dal [BImSchg] è parimenti soggetto al [SSQE] nella misura in cui tale autorizzazione comprenda altresì impianti accessori che non producono emissioni di gas a effetto serra. 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione: se, dai criteri previsti nel [modello di raccolta dei dati] elaborato dalla [OSCURATO:PERSONA] europea e prescritti per gli [OSCURATO:PERSONA] membri per il calcolo della quota corretta (...) risulti che, per il calore importato da impianti non soggetti al sistema di scambio di quote, tale quota debba essere applicata al calore prodotto nell’impianto soggetto al [SSQE] anche nel caso in cui il calore importato possa essere ricondotto chiaramente a uno tra più flussi di calore individuabili e rilevati separatamente e/o a consumi di calore interni all’impianto. 3) Se l’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, della decisione [2011/278] della [OSCURATO:PERSONA] debba essere interpretato nel senso che il processo di produzione di calore rilevante del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore riguarda un settore o sottosettore ritenuto esposto ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio ai sensi della decisione [2010/2], qualora tale calore venga impiegato per la produzione di freddo e il freddo venga utilizzato da un impianto non soggetto al sistema di scambio di quote in un settore o sottosettore esposto a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Se, ai fini dell’applicabilità dell’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, della decisione [2011/278] della [OSCURATO:PERSONA], rilevi il fatto che la produzione di freddo avvenga all’interno dei confini dell’impianto soggetto al [SSQE]». 28. La EDW, l’Ufficio, il governo tedesco e la [OSCURATO:PERSONA] europea hanno depositato osservazioni scritte dinanzi alla Corte. IV. Analisi 29. La direttiva 2003/87 ha istituito un sistema per lo scambio di quote di emissioni che mira alla riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra nell’atmosfera a un livello che prevenga qualsiasi interferenza antropica pericolosa per il clima e il cui fine ultimo è la tutela dell’ambiente ( 18 ). Per un periodo transitorio, la direttiva 2003/87 prevede, all’articolo 10 bis, il rilascio di quote a titolo gratuito ( 19 ). 30. La controversia principale verte per l’appunto sull’assegnazione preliminare di quote a titolo gratuito. Infatti, con il suo ricorso dinanzi al giudice del rinvio, la ricorrente nel procedimento principale reclama un numero di quote gratuite superiore a quello che le è stato assegnato preliminarmente dalla DEHSt. Essa contesta, da un lato, la detrazione effettuata per tenere conto del carattere «inammissibile» del calore importato dall’impianto della [OSCURATO:PERSONA] (nell’ambito della fase 3 descritta al paragrafo 20 delle presenti conclusioni) e, dall’altro, il fatto che il calore che non è fornito all’impianto della [OSCURATO:PERSONA], bensì esportato dalla centrale di cogenerazione della EDW verso le macchine frigorigene ad assorbimento (nell’ambito della fase 1 ) per produrre freddo (nell’ambito della fase 2 ), non possa beneficiare del trattamento privilegiato previsto per i settori e sottosettori esposti a un «rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio». 31. In tale contesto, la prima questione posta dal giudice del rinvio riguarda il punto se l’ambito di applicazione della direttiva 2003/87, come definito all’articolo 2, paragrafo 1, della stessa, osti a una disposizione nazionale secondo la quale un impianto è delimitato allo stesso modo in ciascuna delle diverse autorizzazioni di cui può beneficiare il suo gestore per, rispettivamente, le emissioni di gas a effetto serra e per l’inquinamento. 32. Con tale questione, detto giudice intende, in sostanza, accertare se, in una fattispecie come quella oggetto del procedimento principale, si debba ritenere, ai sensi dell’articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87, che le macchine frigorigene ad assorbimento facciano parte dell’impianto della EDW ( 20 ). 33. Le questioni seconda e terza, dal canto loro, riguardano due elementi relativi al calcolo del numero di quote di emissioni che la EDW ha il diritto di ricevere preliminarmente a titolo gratuito, vale a dire, da un lato, la distinzione tra i quantitativi di calore «inammissibili in ragione della loro origine» e quelli «ammissibili in ragione della loro origine», che è rilevante al fine di determinare la quota corretta ( 21 ), e, dall’altro, il fattore «rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio». 34. Per quanto riguarda la nozione di «rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio», ricordo che essa rimanda al rischio che attività con elevate emissioni di gas a effetto serra siano, in ragione dei costi legati all’applicazione del sistema per lo scambio di quote, delocalizzate in paesi terzi in cui tali vincoli non sono previsti, accrescendo così le emissioni a livello mondiale, il che sarebbe in contrasto con gli obiettivi di protezione del clima perseguiti dal SSQE ( 22 ). Conformemente all’articolo 10 bis, paragrafo 12, della direttiva 2003/87, l’appartenenza di un impianto a un settore o sottosettore esposto a un «rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio» ha come conseguenza, sotto il profilo dell’assegnazione a norma di detto articolo, l’applicazione ai suoi dati storici, che devono essere presi in considerazione ai fini del calcolo dell’assegnazione preliminare di quote a titolo gratuito, del fattore «rischio di rilocalizzazione» che consente un’assegnazione preliminare più generosa ( 23 ). 35. Così, se un impianto beneficia del fattore «rischio di rilocalizzazione», le quote assegnategli preliminarmente a titolo gratuito non sono soggette alla diminuzione annua prevista dall’articolo 10 bis, paragrafo 11, di tale direttiva. Il risultato finale è quindi che il numero di quote gratuite assegnate preliminarmente è più elevato. 36. Analogamente, la questione se, in una fattispecie come quella oggetto del procedimento principale, si debba detrarre dai quantitativi di calore asseriti dalla ricorrente nel procedimento principale il calore importato da un impianto come quello della [OSCURATO:PERSONA] ( 24 ), per il motivo che tale calore è «inammissibile» giacché proviene da un impianto non soggetto al SSQE, ha un’incidenza diretta sul numero di quote gratuite che possono essere assegnate preliminarmente per un simile impianto. 37. Infatti, la quota corretta menzionata nella seconda questione del giudice del rinvio, che corrisponde al rapporto «quantitativi di calore ammissibili in ragione della loro origine»/«calore misurabile totale» ( 25 ), sarà tanto più favorevole al gestore quanto più i quantitativi di calore ammissibili (che non includono quelli importati a partire da impianti non soggetti al SSQE) saranno importanti rispetto al calore misurabile totale («total measurable heat») dell’impianto. 38. Nel caso di specie, l’Ufficio afferma che, per il periodo di riferimento dal 2005 al 2008, il calore misurabile totale dell’impianto della EDW (comprese le macchine frigorigene ad assorbimento) corrispondeva, per metà, al calore importato dall’impianto della [OSCURATO:PERSONA]. Supponendo che tali macchine facciano effettivamente parte dell’impianto della EDW, detto calore dovrebbe essere ricondotto al «calore misurabile totale» dell’impianto, ma non ai «quantitativi di calore ammissibili». La quota corretta applicabile sarebbe quindi nettamente meno elevata che non nell’ipotesi in cui tale calore non dovesse essere affatto preso in considerazione (vale a dire, qualora le macchine frigorigene ad assorbimento non formassero parte dell’impianto della EDW). Nel complesso, la EDW riceverebbe quindi meno quote gratuite in via preliminare. 39. Nel prosieguo delle presenti conclusioni esaminerò in ordine successivo ciascuna delle questioni formulate dal giudice nazionale. Anzitutto, per quanto riguarda la prima questione, indicherò che l’ambito di applicazione della direttiva 2003/87, come definito al suo articolo 2, paragrafo 1, non osta, a mio avviso, a una disposizione nazionale ai sensi della quale i confini dell’impianto sono i medesimi per ciascuna delle diverse autorizzazioni di cui può beneficiare un gestore in materia di emissioni di gas a effetto serra e di inquinamento. Spiegherò che simile possibilità è tuttavia subordinata alla condizione che, ai fini della determinazione dei diritti e degli obblighi previsti dal SSQE, siano prese in considerazione (oltre all’impianto principale) solo le unità accessorie le cui attività possono incidere su tali emissioni . Preciserò inoltre i diversi criteri previsti dalla definizione della nozione di «impianto» di cui all’articolo 3, lettera e), di suddetta direttiva, pur sottolineando che spetterà al giudice del rinvio valutare se, nelle circostanze del procedimento principale, le macchine frigorigene ad assorbimento facciano parte o meno dell’impianto della EDW. 40. Per quanto riguarda, poi, la seconda questione, relativa alle modalità di applicazione della quota corretta, spiegherò che, a mio avviso, tale quota deve essere applicata a tutto il calore misurabile consumato nell’impianto e ammissibile per l’assegnazione gratuita nonché al calore misurabile esportato verso impianti o entità che non sono inclusi nel SSQE e che pertanto essa non è riconducibile unicamente a uno solo dei diversi flussi di calore dell’impianto di cui trattasi. 41. Infine, risponderò alla terza questione nel senso che un impianto come quello della EDW non può, a mio avviso, beneficiare del fattore «rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio» per i quantitativi di calore utilizzati ai fini della produzione di acqua fredda destinata a un impianto non soggetto al SSQE e che rientra in un settore ritenuto esposto a un «rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio» (nella fattispecie, l’impianto della [OSCURATO:PERSONA]). A. Sulla possibilità di includere in un impianto soggetto al SSQE unità accessorie che non emettono gas a effetto serra (prima questione) 42. Come ho spiegato al paragrafo 31 delle presenti conclusioni, la prima questione pregiudiziale è diretta, in sostanza, a chiarire se l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2003/87 osti a che, in forza del diritto nazionale, un’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra copra anche unità accessorie che, come le macchine frigorigene ad assorbimento della EDW, non emettono tali gas. 43. Secondo le informazioni fornite dal giudice del rinvio, la centrale di cogenerazione e le macchine frigorigene ad assorbimento della EDW, in ragione delle emissioni acustiche generate da queste ultime, sono state considerate dalla DEHSt, nell’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra detenuta da tale gestore, come facenti parte di un unico impianto. Ciò conseguirebbe all’approccio integrato previsto dal diritto tedesco ( 26 ) ai fini dell’attuazione delle direttive 96/61 e 2010/75, relative alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento (che sono state trasposte nel diritto tedesco mediante il BImSchG), da un lato, e della direttiva 2003/87, dall’altro, che contengono un’identica definizione della nozione di «impianto» ( 27 ). 44. Il governo tedesco, con il quale concorda l’Ufficio, deduce da tale definizione unica che, affinché un’unità accessoria sia compresa nei confini di un impianto soggetto al SSQE, è sufficiente che esso produca emissioni o inquinamento di qualsiasi tipo. Il fatto che i confini di un impianto come quello gestito, nelle circostanze del procedimento principale, dalla EDW siano determinati in modo da includere anche attività che possono incidere solo su altri tipi di emissioni o di inquinamento, o che abbiano semplicemente un’incidenza sull’ambiente in senso lato, non pregiudicherebbe in alcun modo gli obiettivi di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2003/87. 45. A mio avviso, tuttavia, siffatta interpretazione non può essere accolta. 46. A tale proposito, in primo luogo , rilevo che se pure la direttiva 2010/75 opta, all’articolo 3, punto 4, per un’interpretazione relativamente ampia della nozione di «emissione» ( 28 ), la medesima nozione è strettamente limitata, nel contesto del SSQE, alle emissioni di gas a effetto serra ( 29 ). Inoltre, la direttiva 2003/87, pur facendo riferimento, nell’articolo 3, lettera e), all’«inquinamento», non contiene una definizione autonoma di questo termine ( 30 ). 47. Ne consegue che, sebbene la definizione della nozione di «impianto» sia identica in tutte e tre le direttive (vale a dire, nella direttiva 2003/87, da un lato, e nelle direttive 96/61 e 2010/75, dall’altro), non risulta che i termini «emissioni» e «inquinamento» menzionati in detta definizione debbano avere lo stesso significato in ciascuno di tali strumenti. 48. In secondo luogo , rilevo a tale proposito che l’ambito di applicazione della direttiva 2003/87, come definito all’articolo 2, paragrafo 1, della stessa, si riferisce unicamente alle «emissioni» e ai «gas a effetto serra» di cui agli allegati I e II di detta direttiva. A mio avviso, è chiaro che tale ambito di applicazione deve essere valutato alla luce della nozione di «emissioni» quale definita all’articolo 3, lettera b), della medesima direttiva e che pertanto non vi si possono includere emissioni diverse da quelle di gas a effetto serra (quali, ad esempio, le emissioni acustiche). 49. In terzo luogo , ritengo utile sottolineare che, sebbene la definizione di «impianto» sia formulata allo stesso modo nella direttiva 2003/87 e nelle direttive 96/61 e 2010/75, queste tre direttive perseguono obiettivi molto diversi. La direttiva 2003/87 mira specificamente a ridurre le emissioni di gas a effetto serra ( 31 ), mentre, in linea di continuità con gli obiettivi della direttiva 96/61, la direttiva 2010/75 è intesa a ridurre le emissioni nell’aria, nell’acqua e nel terreno ( 32 ). Tale obiettivo più limitato e specifico della direttiva 2003/87 giustifica, ai fini della determinazione dei diritti e degli obblighi previsti dal SSQE, e in particolare ai fini dell’assegnazione gratuita di quote di emissioni, il fatto di tenere conto solo delle emissioni di gas a effetto serra. 50. A tale proposito, rammento che la logica economica del SSQE è stimolare ogni suo partecipante ad emettere una quantità di gas a effetto serra inferiore alle quote ad esso inizialmente assegnate, al fine di poterne cedere l’eccedenza ad altri partecipanti ( 33 ). Tale principio della messa all’asta delle quote, che dipende dalla capacità dei suoi partecipanti di controllare le loro emissioni di gas a effetto serra, non richiede affatto che si tenga conto di altre emissioni o di altri tipi di inquinamento ( 34 ). 51. In quarto luogo , rilevo che, qualora si adottasse una definizione unica del termine «impianto» ai fini dell’applicazione delle direttive 96/61 e 2010/75, da un lato, e della direttiva 2003/87, dall’altro, ciò potrebbe condurre ad includere nel SSQE anche impianti che non emettono gas a effetto serra. 52. Tuttavia, tale risultato è, a mio avviso, impensabile tenuto conto della sentenza nella causa [OSCURATO:PERSONA] ( 35 ), in cui la Corte ha spiegato che, alla luce del tenore stesso dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2003/87, le attività indicate nel suo allegato I rientrano nella sfera d’applicazione della direttiva medesima e, pertanto, del SSQE, soltanto qualora generino «emissioni» di gas ad effetto serra indicate nel suo allegato II. 53. Ricordo che, in tale sentenza, la Corte ha considerato che, in assenza di emissioni di CO 2 , un’attività, per quanto contemplata nell’allegato I della direttiva 2003/87, non può ricadere nella sfera d’applicazione della direttiva medesima e, conseguentemente, nel SSQE dalla stessa istituito ( 36 ). Infatti, il gestore di un impianto che non genera di per sé alcuna emissione diretta di CO 2 non può essere incitato a ridurre le proprie emissioni di gas a effetto serra tramite l’assegnazione di quote di emissioni. L’inclusione di un simile impianto nel SSQE pregiudicherebbe l’obiettivo perseguito da detta direttiva, di cui ho ricordato il tenore al paragrafo 50 delle presenti conclusioni ( 37 ). 54. Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, ritengo che, come sostenuto, in sostanza, dalla [OSCURATO:PERSONA], l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2003/87 debba essere interpretato nel senso che la portata dei diritti e degli obblighi previsti dal SSQE può essere determinata unicamente in riferimento alle «emissioni di gas a effetto serra» di cui all’articolo 3, lettera b), di tale direttiva. 55. A mio avviso, occorre dedurre da dette disposizioni che i termini «incid[enza] sulle emissioni e sull’inquinamento», che figurano all’articolo 3, lettera e), di detta direttiva (il quale definisce la nozione di «impianto»), devono essere intesi nel senso che si riferiscono unicamente all’incidenza sulle emissioni di gas a effetto serra . Ne consegue che, ai fini dell’applicazione del SSQE, possono essere prese in considerazione unità accessorie solo a condizione che, soddisfacendo al contempo gli altri criteri previsti da detta disposizione, la loro attività possa incidere su tali emissioni . 56. Ciò precisato, è vero, da un lato, che, come correttamente rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA], la disposizione tedesca di cui trattasi (vale a dire l’articolo 2, paragrafo 4, prima frase, del TEHG) non ha, in ogni caso, l’effetto di escludere dal SSQE parti di impianto che, conformemente alle succitate disposizioni, vi rientrano. Essa è intesa, al contrario, ad includere nell’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra altre unità accessorie oltre a quelle che possono incidere su tali emissioni. In sintesi, essa mira a una delimitazione dell’impianto più estensiva, e non più restrittiva, di quella richiesta dal SSQE. 57. Dall’altro, la summenzionata disposizione, a quanto capisco, ha come unica conseguenza che, in tale autorizzazione , l’impianto è fisicamente delimitato allo stesso modo che nell’autorizzazione relativa all’inquinamento. Essa non richiede, di per sé, che tutte le parti dell’impianto così identificate siano successivamente prese in considerazione per determinare i diritti e gli obblighi di cui il gestore può beneficiare nell’ambito del SSQE ( 38 ). A tale proposito, l’articolo 2, paragrafo 2, del TEHG (legge intesa a trasporre la direttiva 2003/87 nel diritto tedesco) ( 39 ) prevede peraltro che rientrano nel suo ambito di applicazione solo le unità accessorie che presentano un collegamento spaziale ed operativo con le altre parti dell’impianto e che possono contribuire alla produzione di gas a effetto serra ( 40 ). 58. Lette congiuntamente, dette disposizioni non ostano quindi in alcun modo, a mio avviso, a che i diritti e gli obblighi previsti dal SSQE siano determinati tenendo conto (oltre che dell’impianto principale) solo delle unità accessorie le cui attività possano, conformemente al criterio stabilito al paragrafo 55 delle presenti conclusioni, incidere sulle emissioni di gas a effetto serra . 59. In tali circostanze, ritengo che l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2003/87, in combinato disposto con l’articolo 3, lettere b) ed e), della stessa, debba essere interpretato nel senso che non osta ad una norma di diritto nazionale che, come l’articolo 2, paragrafo 4, prima frase, del TEHG, ha come conseguenza l’inclusione, nell’autorizzazione relativa a un impianto soggetto al SSQE, di unità accessorie che non emettono, di per se stesse, gas a effetto serra. Tuttavia, siffatte unità accessorie possono essere prese in considerazione al fine di determinare i diritti e gli obblighi previsti dal SSQE, segnatamente per quanto riguarda l’assegnazione preliminare di quote di emissioni a titolo gratuito, solo a condizione che, soddisfacendo al contempo gli altri criteri di cui all’articolo 3, lettera e), di tale direttiva, la loro attività possa incidere sulle emissioni di gas a effetto serra . 60. Nella prossima sezione delle presenti conclusioni fornirò alcune indicazioni sulla questione se quest’ultima condizione ricorra nelle circostanze del procedimento principale. Preciserò inoltre gli altri criteri previsti da tale disposizione per consentire al giudice del rinvio di stabilire se le macchine frigorigene ad assorbimento e la centrale di cogenerazione della EDW possano essere considerate come un unico impianto. B. Sui criteri previsti dall’articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87 ai fini della delimitazione dell’impianto 61. Ricordo che, nelle circostanze del procedimento principale, sebbene le macchine frigorigene ad assorbimento in discussione non emettano esse stesse gas a effetto serra ma incidano solo sulle emissioni di CO 2 della centrale di cogenerazione della EDW, il fatto che tali macchine facciano parte dell’impianto principale avrà come conseguenza che il numero di quote gratuite di cui la EDW potrà beneficiare preliminarmente sarà inferiore a quello ottenuto escludendo tali macchine ( 41 ). 62. Per quanto riguarda l’inclusione delle unità accessorie, l’articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87 prevede, in sostanza, tre criteri: – l’attività dell’unità accessoria è direttamente associata all’attività dell’impianto principale che rientra nell’ambito dell’allegato I di tale direttiva ( 42 ) ( primo criterio ); – detta attività ha un collegamento tecnico con le attività svolte nel sito ( secondo criterio ), e – detta attività può incidere sulle emissioni e sull’inquinamento ( terzo criterio ). 63. Per quanto riguarda il terzo criterio, preciso che, conformemente al paragrafo 59 delle presenti conclusioni, esso va inteso nel senso che l’attività dell’unità accessoria deve poter incidere sulle emissioni di gas a effetto serra . 64. La ricorrente nel procedimento principale sostiene che, nelle circostanze del medesimo procedimento, l’attività delle macchine frigorigene ad assorbimento non incide sulle emissioni di gas a effetto serra della sua centrale di cogenerazione. Il governo tedesco, l’Ufficio e la [OSCURATO:PERSONA] sostengono, al contrario, che l’esercizio di tali macchine può incidere sulle emissioni di detta centrale. Quest’ultima rilascerebbe tanto più gas a effetto serra quanto maggiore è il quantitativo di calore necessario al funzionamento delle macchine di cui trattasi e alla produzione di acqua fredda per le esigenze dell’impianto della [OSCURATO:PERSONA] (nell’ambito della fase 2 ). 65. Nel caso di specie, spetterà al giudice del rinvio valutare se, nelle circostanze del procedimento principale, siffatta ipotesi ricorra effettivamente. Ritengo che, per rispondere a tale domanda in senso affermativo, potrebbe essere sufficiente, segnatamente, che detto giudice accertasse che un aumento o una diminuzione del fabbisogno di calore delle macchine frigorigene ad assorbimento comporta un aumento o una diminuzione dell’attività di «combustione di carburanti» effettuata nella centrale dell’EDW e, pertanto, un maggiore o minore rilascio di CO 2 . Più le macchine frigorigene ad assorbimento producono acqua fredda, più esse hanno bisogno di calore e più combustibile deve essere utilizzato nella centrale di cogenerazione per produrre tale calore. 66. Per quanto riguarda il criterio relativo all’«associazione diretta» (primo criterio) e il criterio relativo al «collegamento tecnico» (secondo criterio), rilevo che, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]‑Nederland EPZ ( 43 ), la Corte ha ritenuto in particolare che il nesso diretto tra l’attività di combustione e l’attività di stoccaggio del carbone di cui si trattava si concretizzasse nell’esistenza di un collegamento tecnico tra queste due attività. Ne deduco che, secondo la Corte, questi due criteri si sovrappongono in una certa misura. 67. A tale proposito, preciso che, a mio avviso, il secondo criterio riguarda unicamente i collegamenti tecnici che possono esistere tra l’impianto principale e l’unità accessoria, vale a dire la questione se una delle attività che vi si svolgono si integri nel processo tecnico complessivo dell’altra ( 44 ), tenuto conto in particolare del modo in cui l’impianto principale e l’unità accessoria sono tecnicamente collegati e organizzati sul piano materiale ( 45 ), nonché del loro funzionamento tecnico. Il primo criterio (relativo all’«associazione diretta») consente, a mio avviso, di tenere conto di un collegamento più ampio tra l’impianto principale e l’unità accessoria. Per come la comprendo, la questione se tale primo criterio sia soddisfatto non è limitata a una valutazione sul piano tecnico ( 46 ), ma può anche tenere conto, tra l’altro, del fatto che le attività in discussione hanno uno scopo comune, al quale ognuna di esse contribuisce, e che presuppone che esse facciano parte di un medesimo impianto ( 47 ). 68. La ricorrente nel procedimento principale considera che, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]Nederland EPZ ( 48 ), la Corte ha concluso per l’esistenza di un’associazione diretta dal momento che la parte di impianto da includere (un parco a carbone) era indispensabile al funzionamento dell’impianto principale (una centrale a carbone). Per quanto riguarda le macchine frigorigene ad assorbimento di cui trattasi nel procedimento principale, a suo avviso si dovrebbe constatare che non esiste un’associazione diretta tra l’attività di tali macchine e quella della centrale di cogenerazione della EDW, poiché la produzione di acqua fredda da parte delle macchine in parola non è né necessaria né utile all’attività di «combustione di carburanti» di detta centrale. 69. A tale proposito, sottolineo che dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA]Nederland EPZ non risulta che l’esistenza di un’associazione diretta possa essere constatata unicamente quando l’attività dell’unità accessoria sia indispensabile a quella dell’impianto principale, e non nella situazione inversa (vale a dire, quando quest’ultima attività sia indispensabile a quella dell’unità accessoria). Inoltre, non mi pare che la Corte abbia considerato, nella sentenza richiamata, che si possa ritenere che un’attività soddisfi il criterio dell’«associazione diretta» solo quando sia «indispensabile» a un’altra ( 49 ). 70. Nel caso di specie, ritengo che il giudice del rinvio potrebbe quindi senz’altro fondare l’«associazione diretta» tra le attività della centrale di cogenerazione della EDW e quelle delle sue macchine frigorigene su un insieme di elementi, tra cui il fatto che il calore prodotto da tale centrale contribuisce (o è necessario) al funzionamento di dette macchine. Esso potrebbe inoltre ritenere che, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], le macchine in parola «facciano parte del processo di produzione» della EDW, o, ancora, tenere conto della circostanza, sottolineata dall’Ufficio, che la finalità dell’impianto della EDW è fornire all’impianto della [OSCURATO:PERSONA] l’acqua calda, fredda e tiepida necessaria alle sue esigenze, e constatare che detta finalità può essere assicurata solo quando sono in funzione tutte le componenti di tale impianto, comprese le macchine in discussione. 71. Alla luce del complesso di siffatte considerazioni, ritengo che, fatta salva la valutazione che spetterà al giudice del rinvio, l’attività delle macchine frigorigene ad assorbimento in discussione sia direttamente associata a quella della centrale di cogenerazione della EDW. Purché sussista anche un collegamento tecnico fra dette attività ( 50 ) e tali macchine possano incidere sulle emissioni di CO 2 , suddetto giudice potrebbe ritenere, a mio avviso, che esse costituiscano, unitamente alla menzionata centrale, un solo e unico impianto ai sensi dell’articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87. 72. Se del caso, tali macchine dovrebbero essere prese in considerazione ai fini, in particolare, dell’assegnazione preliminare di quote di emissioni a titolo gratuito. Siffatto approccio avrebbe come conseguenza il fatto che, come ho indicato al paragrafo 61 delle presenti conclusioni, il numero di quote gratuite assegnate preliminarmente alla EDW sarebbe allora inferiore a quello da essa reclamato, il che è conforme all’obiettivo generale del SSQE di tendere a una riduzione complessiva delle emissioni di gas a effetto serra ( 51 ). 73. Nella sezione seguente, che è intesa a rispondere alla seconda questione pregiudiziale, muoverò dall’ipotesi che la EDW gestisca un unico impianto , comprensivo della sua centrale di cogenerazione e delle macchine frigorigene ad assorbimento in discussione nel procedimento principale. Dalla domanda del giudice del rinvio risulta che, nell’ipotesi inversa, vale a dire qualora tali macchine non facessero parte dell’impianto della EDW, non sarebbe necessario rispondere a detta questione. C. Sulla quota corretta del modello di raccolta dei dati (seconda questione) 74. La seconda questione pregiudiziale verte, in sostanza, sul punto se la quota corretta, che consentirebbe, nelle circostanze del procedimento principale, di rispecchiare il fatto che i quantitativi di calore importati dall’impianto della [OSCURATO:PERSONA] mediante le macchine frigorigene ad assorbimento della EDW per produrre acqua tiepida nell’ambito della fase 3 (descritta al paragrafo 20 delle presenti conclusioni) sono «importati a partire da un impianto non soggetto al SSQE» e quindi inammissibili ( 52 ), possa essere applicata, come sostiene la ricorrente nel procedimento principale, unicamente al flusso di acqua tiepida a 32° C. 75. A tale proposito, in primo luogo , rilevo che, nell’ipotesi in cui le macchine frigorigene ad assorbimento facciano parte dell’impianto della EDW, non vi è dubbio che tale impianto importi calore da un impianto che non è soggetto al SSQE, dato che dette macchine utilizzano il calore proveniente dall’impianto della [OSCURATO:PERSONA] per produrre acqua tiepida. Le parti non contestano tale valutazione ( 53 ). 76. In secondo luogo , rammento che né il modello di raccolta dei dati della [OSCURATO:PERSONA] né il documento di orientamento della [OSCURATO:PERSONA] adottato da quest’ultima in relazione a tale modello ( 54 ), che fanno entrambi riferimento alla quota corretta, sono giuridicamente vincolanti ( 55 ). 77. Tuttavia, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono senz’altro legittimati ad utilizzare detto modello ai fini dell’assegnazione preliminare di quote di emissioni di gas a effetto serra a titolo gratuito. In proposito, preciso che, conformemente all’articolo 7, paragrafo 5, secondo comma, della decisione 2011/278, qualora uno Stato membro chieda a un operatore di utilizzare un altro modulo elettronico o specifichi un formato elettronico per la trasmissione dei dati, esso è tenuto, in generale ( 56 ), ad accettare che l’operatore utilizzi anche tale stesso modulo. Il modello di raccolta dei dati della [OSCURATO:PERSONA] è quindi chiaramente idoneo a produrre effetti giuridici. 78. In terzo luogo , rilevo che, al fine di stabilire il numero annuo preliminare di quote di emissioni che possono essere assegnate a titolo gratuito per un impianto oggetto di un parametro di riferimento di calore, occorre moltiplicare tale parametro per il «livello storico di attività relativo al calore» ( 57 ). Quest’ultimo corrisponde all’importazione o alla produzione (o a entrambe) mediana annua storica, da un impianto incluso nel SSQE, di calore misurabile nel periodo di riferimento ( 58 ). Esso è quindi determinato prendendo come punto di partenza i quantitativi di calore importati da altri impianti inclusi nel SSQE e/o quelli prodotti dall’impianto di cui trattasi nel periodo di riferimento ( 59 ). 79. Ne deduco che, al fine di stabilire il numero annuo preliminare di quote di emissioni che possono essere assegnate a titolo gratuito per un impianto oggetto di un parametro di riferimento di calore, i quantitativi di calore importati da impianti non inclusi nel SSQE , semplicemente, non sono pertinenti. 80. Pertanto, nel procedimento principale, correttamente la DEHSt intende escludere i quantitativi di calore importati dall’impianto della [OSCURATO:PERSONA] dai quantitativi di calore «ammissibili» dell’impianto della EDW. Qualsiasi altra interpretazione potrebbe condurre, come rilevato dall’Ufficio, a una sopravvalutazione del calore che dà diritto all’assegnazione preliminare di quote di emissioni a titolo gratuito. 81. Aggiungo, al riguardo, che la quota corretta menzionata dal modello di raccolta dei dati è intesa proprio ad evitare tale problema: come ho spiegato al paragrafo 37 delle presenti conclusioni, essa corrisponde al rapporto «quantitativi di calore ammissibili in ragione della loro origine»/«calore misurabile totale». I quantitativi di calore inammissibili in ragione della loro origine sono quelli che, al pari di quelli provenienti dall’impianto della [OSCURATO:PERSONA], sono importati da impianti che non sono inclusi nel SSQE . 82. Per quanto riguarda la questione se tale quota possa essere applicata a un singolo flusso di calore nell’ambito dell’impianto di cui trattasi, rilevo che dal modello di raccolta dei dati risulta espressamente che detta quota deve essere applicata al «total amount of heat potentially part of the heat benchmark sub-installations», che corrisponde alla somma tra il calore misurabile consumato nell’impianto e ammissibile per l’assegnazione gratuita, da un lato, e il calore misurabile esportato verso impianti o entità che non sono inclusi nel SSQE, dall’altro ( 60 ). Contrariamente a quanto proposto dalla ricorrente nel procedimento principale, non si può quindi applicare tale medesima quota a uno solo dei flussi di calore (nella fattispecie, al solo flusso di acqua tiepida a 32° C). 83. Preciso che dal modello di raccolta dei dati risulta altresì che il calcolo della quota corretta presuppone già, di per sé, un approccio integrato che implica la presa in considerazione di tutti i flussi di calore ( 61 ). 84. Infine, mi sembra utile sottolineare che, come giustamente fatto valere dall’Ufficio, l’applicazione della quota corretta a tutti i flussi di calore ha il vantaggio di garantire che, in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri, sia presa in considerazione, a livello dell’impianto (e non solo di alcune sue parti), la misura in cui il calore è prodotto nell’ambito dello stesso (e pertanto dà diritto all’assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito) e quella in cui esso è stato importato a partire da un impianto non soggetto al SSQE (e pertanto non dà diritto all’assegnazione di tali quote). 85. Propongo quindi alla Corte di rispondere alla seconda questione pregiudiziale dichiarando che la quota corretta deve essere applicata alla somma tra il calore misurabile consumato nell’impianto di cui trattasi ammissibile per l’assegnazione gratuita e il calore misurabile esportato verso impianti o entità non inclusi nel SSQE, senza che sia possibile distinguere tra flussi di calore diversi. D. Sull’applicazione del fattore «rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio» (terza questione) 86. Con la terza questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede alla Corte, in sostanza, se un impianto come quello della EDW possa beneficiare dello status di «rilocalizzazione delle emissioni di carbonio» per la parte di calore che esso non esporta direttamente verso un impianto rientrante in un settore ritenuto esposto a un «rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio», ma che viene convertito in freddo (più precisamente, in acqua fredda) da macchine frigorigene ad assorbimento prima di essere convogliato verso tale impianto. 87. Ricordo che, come ho già spiegato al paragrafo 34 delle presenti conclusioni, il legislatore ha previsto, all’articolo 10 bis, paragrafo 12, della direttiva 2003/87, una norma speciale per l’assegnazione di quote gratuite agli impianti dei settori o sottosettori esposti a un «rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio» ( 62 ). Tale norma è stata introdotta al fine di evitare svantaggi economici per i settori e sottosettori dell’Unione ad alta intensità di energia che sono soggetti alla concorrenza internazionale, la quale non è soggetta ad analoghe restrizioni in materia di emissioni di carbonio. 88. L’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, della decisione 2011/278 stabilisce che il beneficio dello status di «rilocalizzazione delle emissioni di carbonio» si estende anche agli impianti che, pur non appartenendo essi stessi ad un settore ritenuto esposto a un «rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio», esportano calore misurabile verso un impianto di tale settore che non partecipa al SSQE. 89. Nel caso di specie, è pacifico tra le parti che l’impianto della EDW non appartiene esso stesso a un settore ritenuto esposto a un «rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio». Tuttavia, nell’ambito della fase 2 descritta al paragrafo 20 delle presenti conclusioni, la EDW esporta acqua fredda, prodotta a partire dall’acqua calda e dal vapore acqueo forniti dalla sua centrale di cogenerazione, verso l’impianto della [OSCURATO:PERSONA]. Detto impianto, che non partecipa al SSQE, rientra in un simile settore. 90. [OSCURATO:PERSONA] e l’Ufficio sostengono, in sostanza, che, conformemente al tenore letterale dell’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, della decisione 2011/278, il beneficio dello status di «rilocalizzazione delle emissioni di carbonio» non può, in ogni caso, essere concesso per i quantitativi di calore prodotti da un impianto come quello della EDW ai fini della fase 2 (che si svolge nelle macchine frigorigene ad assorbimento). Tale calore non sarebbe infatti consumato in un impianto non soggetto al SSQE e rientrante in un settore ritenuto esposto a un «rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio» (vale a dire, nell’impianto della [OSCURATO:PERSONA]), bensì da dette macchine. 91. La ricorrente nel procedimento principale ritiene, dal canto suo, che le macchine frigorigene ad assorbimento non comportino un’interruzione del collegamento tra la centrale di cogenerazione della EDW (che produrrebbe il calore) e l’impianto della [OSCURATO:PERSONA] (che consumerebbe tale calore sotto forma di freddo). Il freddo consegnato a detto impianto sarebbe, in ogni caso, equivalente al calore utilizzato per produrlo. 92. Ritengo che quest’ultima interpretazione non possa essere accolta. 93. A tale proposito, rilevo che l’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, della decisione 2011/278 identifica chiaramente il «consumatore del calore misurabile» come l’impianto che, da un lato, appartiene ad un settore o un sottosettore ritenuto esposto a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e, dall’altro, non partecipa al SSQE. 94. Ne consegue che, come sostengono correttamente la [OSCURATO:PERSONA] e l’Ufficio, affinché un impianto come quello della EDW possa beneficiare dello status di «rilocalizzazione delle emissioni di carbonio», occorre, in primo luogo, che esso esporti calore e, in secondo luogo, che tale calore sia consumato in un impianto che soddisfi il duplice criterio enunciato nel paragrafo precedente. Detto beneficio non può essere esteso all’acqua fredda fornita a un simile impianto dato che ciò implicherebbe che il calore sia già stato consumato. 95. L’estratto del documento della [OSCURATO:PERSONA] intitolato «[OSCURATO:PERSONA] on [OSCURATO:PERSONA] for the [OSCURATO:PERSONA] post 2020» (Domande frequenti sulle regole di assegnazione gratuita nell’Unione europea dopo il 2020) ( 63 ), richiamato nelle sue osservazioni dalla ricorrente nel procedimento principale, non può condurre ad un’interpretazione diversa. 96. Infatti, da un lato, il summenzionato documento, che non ha alcun valore vincolante, è stato adottato dalla [OSCURATO:PERSONA] nel contesto del quarto periodo di scambio (vale a dire il periodo che inizia a decorrere dal 2021), mentre il procedimento principale verte sull’assegnazione gratuita nell’ambito del terzo periodo di scambio (2013‑2020). 97. D’altro lato, l’estratto di tale documento invocato dalla ricorrente nel procedimento principale fa riferimento alla sezione 7.1 dell’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2019/331 della [OSCURATO:PERSONA] ( 64 ), relativo alle «[n]orme per la determinazione del calore misurabile netto». Orbene, dall’ultima frase di detta sezione risulta che, quando il calore è utilizzato per produrre freddo nell’ambito di un processo di raffreddamento ad assorbimento (come quello che si svolge nelle macchine frigorigene ad assorbimento dell’impianto della EDW), tale processo di raffreddamento è considerato come il processo di consumo di calore . Ne deduco che, secondo il medesimo documento, il calore deve essere considerato consumato in ogni caso nell’impianto o nella parte di impianto in cui si svolge il processo di raffreddamento (nella fattispecie, le macchine frigorigene ad assorbimento della EDW), e non in quello o in quella verso cui viene convogliato il freddo in tal modo prodotto (nella fattispecie, l’impianto della [OSCURATO:PERSONA]). 98. Alla luce di siffatte considerazioni, ritengo che, nelle circostanze del procedimento principale, l’impianto della [OSCURATO:PERSONA] non possa essere considerato come l’impianto in cui viene consumato il calore proveniente dalla centrale di cogenerazione della EDW e utilizzato dalle macchine frigorigene ad assorbimento per produrre acqua fredda (nell’ambito della fase 2 ). In mancanza di tale condizione (che tuttavia risulta chiaramente dal tenore letterale dell’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, della decisione 2011/278), la EDW non può beneficiare dello status di «rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio» per il calore di cui trattasi. 99. Aggiungo, infine, che l’articolo 10 bis, paragrafo 12, della direttiva 2003/87 costituisce una deroga alla regola generale prevista dall’articolo 10 bis, paragrafo 11, di detta direttiva, secondo cui il quantitativo di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito è destinato ad essere gradualmente ridotto nel periodo dal 2013 al 2020 in vista della loro completa cessazione entro il 2027. In tale contesto, mi pare evidente che le condizioni di applicazione del fattore «rischio di rilocalizzazione delle emissioni carbonio» debbano essere interpretate restrittivamente, al fine di non compromettere l’obiettivo del SSQE di ridurre le emissioni di gas a effetto serra ( 65 ). 100. Pertanto, propongo alla Corte di rispondere alla terza questione pregiudiziale dichiarando che un impianto come quello della EDW non può beneficiare del fattore «rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio» per i quantitativi di calore da esso prodotti al fine di esportare acqua fredda verso un impianto che non partecipa al SSQE ma rientra in un settore ritenuto esposto a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Per essere del tutto chiaro, preciso che, a mio avviso, la risposta a tale questione non può essere diversa a seconda che le macchine frigorigene ad assorbimento di cui trattasi nel procedimento principale facciano parte o meno di un simile impianto. Infatti, in entrambi i casi, l’impianto della [OSCURATO:PERSONA] non è il luogo in cui tale calore viene consumato. V. Conclusione 101. Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere nei seguenti termini alle questioni pregiudiziali sollevate dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]): 1) L’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, dev’essere interpretato nel senso che non osta a una disposizione nazionale ai sensi della quale i confini di un impianto sono i medesimi per ciascuna delle diverse autorizzazioni di cui può beneficiare il gestore in materia di emissioni di gas a effetto serra e di inquinamento. Tuttavia, da detta disposizione, in combinato disposto con l’articolo 3, lettere b) ed e), di tale direttiva, come modificata, risulta che possono essere prese in considerazione unità accessorie ai fini, in particolare, dell’assegnazione preliminare di quote di emissioni a titolo gratuito solo a condizione che, essendo dette unità direttamente associate all’attività dell’impianto principale e avendo un collegamento tecnico con esso, la loro attività possa incidere sulle emissioni di gas a effetto serra. 2) La quota corretta («corrected eligibility ratio») di cui al [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] europea deve essere applicata alla somma del calore misurabile consumato nell’impianto di cui trattasi ammissibile per l’assegnazione gratuita e il calore misurabile esportato da tale impianto verso impianti o entità non inclusi nel sistema per lo scambio di quote di emissioni. Quand’anche nell’impianto possano identificarsi diversi flussi di calore, non è possibile limitare l’applicazione della quota in parola a uno solo di detti flussi. 3) L’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, della decisione 2011/278/UE della [OSCURATO:PERSONA], del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che un impianto che non rientra in un settore ritenuto esposto a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio non può beneficiare del fattore «rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio» per i quantitativi di calore da esso prodotti al fine di esportare acqua fredda verso un impianto che non partecipa al sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra, ma rientra in un siffatto settore. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( 2 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ( GU 2003, L 275, pag. 32 ), come modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 ( GU 2009, L 140, pag. 63 ) (in prosieguo: la «direttiva 2003/87»). Nel prosieguo delle presenti conclusioni utilizzerò l’abbreviazione «SSQE» per designare il «sistema per lo scambio di quote di emissioni» istituito da tale direttiva. ( 3 ) Decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 27 aprile 2011 che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU 2011, L 130, pag. 1 ). ( 4 ) Le macchine frigorigene ad assorbimento consentono, utilizzando diversi livelli di temperatura, di produrre freddo a partire solo dal calore. Esse funzionano grazie alla capacità di taluni liquidi di assorbire e desorbire vapore, vale a dire che esse utilizzano una miscela binaria, uno dei cui componenti (il fluido frigorigeno, ad esempio l’acqua fredda) è più volatile dell’altro (l’«assorbente»). ( 5 ) V. direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) ( GU 2010, L 334, pag. 17 ). Tale direttiva ha abrogato e sostituito la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento ( GU 1996, L 257, pag. 26 ). ( 6 ) Nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee (NACE). ( 7 ) Decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 24 dicembre 2009 che determina, a norma della direttiva [2003/87], un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio ( GU 2010, L 1, pag. 10 )]. ( 8 ) Decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 27 ottobre 2014 che determina, a norma della direttiva [2003/87], un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio per il periodo dal 2015 al 2019 ( GU 2014, L 308, pag. 114 ). ( 9 ) Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che l’attività contemplata dall’allegato I della direttiva 2003/87 che si svolge nell’impianto principale della EDW e che comporta l’assoggettamento dello stesso al SSQE [in forza dell’articolo 2, paragrafo 1, e dell’articolo 3, lettera e), di tale direttiva] è la «combustione di carburanti», in particolare per la produzione di calore. Tale attività comporta la produzione di CO 2 . ( 10 ) Per la nozione di «rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio» rinvio al paragrafo 34 delle presenti conclusioni. ( 11 ) Preciso che, per come comprendo il funzionamento delle macchine frigorigene ad assorbimento e della centrale di cogenerazione della EDW, i quantitativi di acqua fredda, di acqua calda e di acqua tiepida necessari al funzionamento dell’impianto della [OSCURATO:PERSONA] sono prodotti sotto forma di flussi continui, vale a dire che le fasi 1, 2 e 3 si svolgono, in realtà, simultaneamente. ( 12 ) Ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 4, della direttiva 2003/87, «[s]ono assegnate quote a titolo gratuito al teleriscaldamento e alla cogenerazione ad alto rendimento (...) in caso di domanda economicamente giustificabile, rispetto alla generazione di energia termica o frigorifera». ( 13 ) Ricordo che, al fine di calcolare il numero annuo preliminare di quote da assegnare a titolo gratuito, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a distinguere, conformemente all’articolo 6 della decisione 2011/278, gli impianti o i sottoimpianti in funzione della loro attività, per poter determinare se debba applicarsi un «parametro di riferimento di prodotto», un «parametro di riferimento di calore» o un «parametro di riferimento di combustibili» o ancora un fattore specifico per gli impianti o i sottoimpianti «con emissioni di processo» [v., in tal senso, sentenze dell’8 settembre 2016, Borealis e a. ( C‑180/15 , EU:C:2016:647 , punto 61 ), e del 18 gennaio 2018, INEOS ( C‑58/17 , EU:C:2018:19 , punto 28 )]. ( 14 ) Dall’articolo 10, paragrafo 2, lettera b), i), della decisione 2011/278 risulta che, per gli impianti o i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore, il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per un determinato anno corrisponde al valore del parametro di riferimento di calore per il calore misurabile, moltiplicato per il livello storico di attività relativo al calore applicabile al consumo di calore misurabile. Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, di tale decisione, in combinato disposto con l’allegato IV della stessa, spetta al gestore, a tale proposito, fornire in particolare tutte le informazioni e i dati utili relativi al calore misurabile consumato, importato ed esportato dal suo impianto (o sottoimpianto). ( 15 ) Per esporre più chiaramente su cosa verta in concreto il procedimento principale, preciso che, a seguito del suo reclamo, la EDW ha ottenuto dalla DEHSt un totale di 78267 quote di emissioni a titolo gratuito, mentre, partendo dal principio che le macchine frigorigene ad assorbimento non fanno parte del suo impianto principale, essa ne reclama 199280 (ossia 121013 in più rispetto al quantitativo assegnato). Ne consegue che il numero di quote delle quali può beneficiare la EDW è suscettibile di variare notevolmente, a seconda che le macchine frigorigene ad assorbimento siano considerate come facenti parte del suo impianto o meno. ( 16 ) Tale modello di raccolta dei dati, aggiornato da ultimo il 25 maggio 2011, è disponibile sul sito Internet della [OSCURATO:PERSONA] al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/allowances_en#tab-0-1 (solo in lingua inglese). ( 17 ) Le parti nel procedimento principale hanno espresso opinioni divergenti su tale questione dinanzi al giudice del rinvio. Secondo la ricorrente nel procedimento principale, non solo non si dovrebbe detrarre il quantitativo di calore importato dall’impianto della [OSCURATO:PERSONA] (dato che le macchine frigorigene non farebbero parte dell’impianto della EDW), ma altresì, nell’ipotesi in cui tale calore dovesse comunque essere detratto, esso andrebbe ricondotto unicamente al flusso di acqua calda a 32° C. La DEHSt ritiene, al contrario, che il modello di raccolta dei dati non consenta di distinguere tra flussi di calore diversi. ( 18 ) V. articolo 1 della direttiva 2003/87 e sentenza del 22 febbraio 2018, INEOS Köln ( C‑572/16 , EU:C:2018:100 , punto 26 ). ( 19 ) Tale assegnazione è effettuata in due tempi: dapprima gli [OSCURATO:PERSONA] membri calcolano il quantitativo annuo di quote gratuite assegnate preliminarmente a ciascun impianto stabilito sul loro territorio e poi, in una fase successiva, la [OSCURATO:PERSONA] determina l’assegnazione definitiva. ( 20 ) Rilevo che, nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio non interpella espressamente la Corte in merito all’articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87. Tuttavia, detto giudice indica che la seconda questione pregiudiziale si pone unicamente nell’ipotesi in cui, in base alla risposta alla prima questione pregiudiziale, le macchine frigorigene facessero parte dell’impianto della EDW. Ritengo quindi che, prima di rispondere alla seconda questione, occorra precisare i criteri previsti da detta disposizione. A tal riguardo, rammento che, sebbene, formalmente, detto giudice abbia limitato la sua prima questione all’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva in parola, una simile circostanza non osta a che la Corte gli fornisca tutti gli elementi interpretativi del diritto dell’Unione che possano risultare utili per definire la controversia sottoposta al suo esame, a prescindere dal fatto che detto giudice vi abbia fatto riferimento o meno nel formulare le proprie questioni (v. sentenza del 9 luglio 2020, Santen, C‑673/18 , EU:C:2020:531 , punto 35 e giurisprudenza citata). ( 21 ) Fornirò ulteriori precisazioni sulla rilevanza della quota corretta ai fini di tale calcolo nella sezione C delle presenti conclusioni. ( 22 ) V., a tale proposito, considerando 24 e 25 della direttiva 2009/29. Rinvio inoltre alla nota 49 delle mie conclusioni nella causa ExxonMobil [OSCURATO:PERSONA] ( C‑682/17 , EU:C:2019:167 ) e al paragrafo 60 delle mie conclusioni nella causa INEOS Köln ( C‑572/16 , EU:C:2017:896 ). ( 23 ) L’applicazione concreta del fattore «rischio di rilocalizzazione» nel contesto di tale calcolo è descritta, in particolare, alla nota 53 delle mie conclusioni nella causa ExxonMobil [OSCURATO:PERSONA] ( C‑682/17 , EU:C:2019:167 ). ( 24 ) Rammento che tale calore è utilizzato per produrre acqua tiepida nell’ambito della fase 3 descritta al paragrafo 20 delle presenti conclusioni. ( 25 ) V. lettere i) e j), della sezione II. 2 della scheda E intitolata «“EnergyFlows” – [OSCURATO:PERSONA] on energy input, measurable heat and electricity» del modello di raccolta dei dati. Il «calore misurabile» è definito all’articolo 3, lettera e), della decisione 2011/278 come il «flusso termico netto trasportato lungo tubature o condotte individuabili utilizzando (...) vapore, aria calda, acqua (...) per i quali un contatore di calore è stato o può essere installato». ( 26 ) Nel diritto tedesco, tale approccio integrato si traduce nel fatto che, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, del TEHG, per gli impianti autorizzati prima del 2013, l’autorizzazione concessa conformemente al BImSchG vale del pari per le emissioni di gas a effetto serra oggetto della direttiva 2003/87 (v. paragrafo 16 delle presenti conclusioni). ( 27 ) V. articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87, articolo 2, punto 1, della direttiva 96/61 e articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2010/75. Inoltre, ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 2003/87, gli [OSCURATO:PERSONA] membri adottano i provvedimenti necessari affinché le condizioni e la procedura per il rilascio di un’autorizzazione a emettere gas a effetto serra siano coordinate con quelle relative al rilascio di un’autorizzazione nell’ambito della direttiva 96/61. ( 28 ) Ai sensi di tale disposizione, deve intendersi per «emissione» lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell’installazione, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell’aria, nell’acqua o nel terreno. ( 29 ) V. articolo 3, lettera b), della direttiva 2003/87. V., altresì, sentenze del 19 gennaio 2017, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑460/15 , EU:C:2017:29 , punto 32 ), e del 28 febbraio 2018, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑577/16 , EU:C:2018:127 , punto 45 ), in cui la Corte ha sottolineato che dal tenore letterale stesso di tale disposizione emerge che, ai fini della medesima, l’«emissione» presuppone il rilascio nell’atmosfera di un gas ad effetto serra da un impianto. ( 30 ) Ciò non vale per l’articolo 2, punto 2, della direttiva 96/61 e l’articolo 3, punto 2, della direttiva 2010/75, in quanto essi definiscono la nozione di «inquinamento» come comprendente, tra l’altro, le vibrazioni e il rumore. ( 31 ) V. articolo 1 della direttiva 2003/87 e sentenza del 22 febbraio 2018, INEOS Köln ( C‑572/16 , EU:C:2018:100 , punto 26 ). ( 32 ) V. articolo 1 della direttiva 96/61. ( 33 ) V., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, ExxonMobil [OSCURATO:PERSONA] ( C‑682/17 , EU:C:2019:518 , punti 62 e 63 e giurisprudenza citata). ( 34 ) Come peraltro sottolinea giustamente la ricorrente nel procedimento principale, nel contesto della direttiva 2003/87, un «inquinamento» corrisponderebbe, in ogni caso, esclusivamente all’emissione di gas a effetto serra nell’atmosfera e al cambiamento climatico che ne deriva. ( 35 ) V. sentenza del 28 febbraio 2018, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑577/16 , EU:C:2018:127 , punto 45 ). Rinvio inoltre alle mie conclusioni in detta causa ( EU:C:2017:975 ). ( 36 ) V. sentenza del 28 febbraio 2018, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑577/16 , EU:C:2018:127 , punto 51 ). ( 37 ) V., in tal senso, sentenza del 28 febbraio 2018, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑577/16 , EU:C:2018:127 , punto 52 ). ( 38 ) Più specificamente, e fatta salva la valutazione che spetterà al giudice del rinvio svolgere, comprendo in tal senso la prima frase dell’articolo 2, paragrafo 4, del TEGH, secondo la quale «le specifiche indicate nell’autorizzazione dell’impianto concessa conformemente al BImSchG sono determinanti per quanto riguarda i confini degli impianti di cui ai paragrafi 2 e 3 [del medesimo articolo]». Preciso che detta disposizione mi pare conforme allo spirito della direttiva 2003/87. Al riguardo ricordo che, nella sua «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una disciplina per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva [96/61]» [COM(2001) 581 definitivo], la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato (al punto 9 della sua relazione) che tale proposta doveva consentire agli [OSCURATO:PERSONA] membri «di far proprie le procedure di autorizzazione previste dalla direttiva [96/61]», in vista della «concessione di un nuovo tipo di autorizzazione (l’autorizzazione di emettere gas a effetto serra) basata sulla presentazione di informazioni supplementari rispetto a quelle attualmente prescritte [da quest’ultima] direttiva» (il corsivo è mio). ( 39 ) V. paragrafo 15 delle presenti conclusioni. ( 40 ) Rilevo che, in risposta a un quesito della Corte, l’Ufficio ha spiegato che i confini dell’impianto previsti nell’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra (che sono identici a quelli stabiliti nell’autorizzazione relativa all’inquinamento) sono vincolanti per l’assegnazione gratuita di quote di gas a effetto serra. Se è questo l’approccio previsto dall’articolo 2, paragrafo 4, prima frase, del TEHG, mi chiedo come lo si possa conciliare con l’ambito di applicazione definito al paragrafo 2 del medesimo articolo. Spetterà al giudice del rinvio pronunciarsi su tale questione. ( 41 ) V. paragrafi 36 e 37 delle presenti conclusioni. ( 42 ) Rilevo che le versioni nelle lingue francese, inglese, italiana e tedesca della direttiva 2003/87 non indicano precisamente con che cosa debba stabilirsi tale «associazione diretta». Ad esempio, la versione in lingua francese menziona «toute autre activité s’ y rapportant directement» (il corsivo è mio), mentre le versioni nelle lingue inglese, italiana e tedesca utilizzano i termini «directly associated activities», «attività direttamente associate» e «andere unmittelbar damit verbundene Tätigkeiten», senza ulteriori precisazioni. Tuttavia, dalla versione in lingua spagnola risulta che l’associazione diretta in parola deve stabilirsi tra l’attività dell’impianto accessorio e la o le attività elencate nell’allegato I di detta direttiva e che si svolgono nell’impianto principale [in quest’ultima versione linguistica, la nozione di «impianto» è definita come «una unidad técnica fija donde se lleven a cabo una o varias actividades de las enumeradas en el anexo I, así como cualesquiera otras actividades directamente relacionadas con aquéllas » (il corsivo è mio). Siffatta interpretazione sembra essere stata accolta anche dalla Corte nella sentenza del 9 giugno 2016, [OSCURATO:PERSONA]Nederland EPZ ( C‑158/15 , EU:C:2016:422 , punto 29 ), e nella sentenza del 29 aprile 2021, Granarolo ( C‑617/19 , EU:C:2021:338 , punto 39 ). ( 43 ) V. punto 30 di detta sentenza. ( 44 ) A tale proposito, ricordo che, nelle mie conclusioni relative alla causa Granarolo ( C‑617/19 , EU:C:2020:1016 , paragrafo 63 ), ho spiegato che, conformemente al criterio adottato dalla Corte nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]‑Nederland EPZ (punto 29), non è sufficiente, per concludere nel senso dell’esistenza di attività «collegate tecnicamente», che queste ultime siano connesse in un qualsiasi modo, ma occorre dimostrare che una delle attività è integrata in un processo tecnico comune con l’altra. Nella sentenza del 29 aprile 2021, Granarolo ( C‑617/19 , EU:C:2021:338 , punto 39 ), la Corte ha precisato che tale criterio richiede una forma «specifica e distintiva» di integrazione nel processo tecnico proprio dell’altra attività. ( 45 ) Mi sembra infatti che tutti questi elementi fossero rilevanti nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]Nederland EPZ. In tale sentenza, la Corte ha constatato (al punto 31) che l’organizzazione materiale del sito e la presenza di un nastro trasportatore situato tra il parco a carbone e la centrale potessero essere sufficienti a dimostrare un collegamento tecnico tra l’attività di stoccaggio di carbone e l’attività di combustione di carburanti di cui si trattava. ( 46 ) La valutazione sul piano tecnico è, beninteso, rilevante per dimostrare siffatta associazione diretta e può, in alcuni casi, essere determinante. Così, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]‑Nederland EPZ (punto 30), la Corte ha constatato che la sola circostanza che il carbone stoccato (nel parco a carbone) fosse indispensabile al funzionamento della centrale a carbone era sufficiente per concludere che lo stoccaggio fosse direttamente associato all’attività di quest’ultima. ( 47 ) Nella sentenza del 29 aprile 2021, Granarolo, ( C‑617/19 , EU:C:2021:338 , punto 43 ), la Corte ha inoltre statuito, in sostanza, che deve constatarsi l’esistenza di un’associazione diretta anche quando una delle attività sia svolta ai fini dell’esercizio dell’altra attività. ( 48 ) V. punto 30 di tale sentenza. ( 49 ) Nelle mie conclusioni relative alla causa Granarolo ( C‑617/19 , EU:C:2020:1016 , paragrafo 57 ), ne ho dedotto che la Corte non aveva neppure suggerito, in detta sentenza, che il criterio del «collegamento tecnico» potrebbe essere soddisfatto unicamente da un’attività che sia «indispensabile» a un’altra. ( 50 ) A tale proposito, ricordo che, nella sua sentenza relativa alla causa Granarolo ( C‑617/19 , EU:C:2020:338 , punto 47 ), la Corte ha considerato che le attività di un impianto di cogenerazione e di uno stabilimento di produzione di prodotti lattiero‑caseari non fossero tecnicamente collegate, nonostante il loro collegamento tramite una rete di distribuzione. Sebbene le clausole contrattuali tra gli operatori garantissero un accesso privilegiato all’energia fornita dall’impianto di cogenerazione allo stabilimento di produzione, quest’ultimo poteva perfettamente funzionare senza tale apporto di energia. Mi pare che la controversia principale sia diversa da suddetta causa, giacché, come risulta dal paragrafo 20 delle presenti conclusioni, è a partire dall’acqua calda e dal vapore acqueo provenienti dalla centrale di cogenerazione della EDW che le macchine frigorigene ad assorbimento forniscono, in virtù di un processo di raffreddamento, acqua fredda all’impianto della [OSCURATO:PERSONA]. Supponendo che siffatta ipotesi effettivamente ricorra, il giudice del rinvio potrebbe, a mio avviso, considerare che l’attività di produzione di acqua calda della centrale di cogenerazione si integri nel processo tecnico comune dell’attività di produzione di acqua fredda di tali macchine e, pertanto, che dette attività abbiano un collegamento tecnico. ( 51 ) Preciso che, anche nell’ipotesi in cui le macchine frigorigene ad assorbimento non facessero parte dell’impianto della EDW, occorrerebbe includere, nel «calore misurabile totale» di tale impianto, il calore prodotto dalla centrale di cogenerazione utilizzato da dette macchine (che corrisponde, conformemente all’articolo 9, paragrafo 3, della decisione 2011/278, al calore «esportato verso un impianto o un’altra entità non inclusi nel [SSQE]»). A mio avviso, in siffatte circostanze, l’inclusione delle macchine in parola nei confini dell’impianto non potrebbe, in alcun caso, condurre a tenere conto di ulteriore calore che dia luogo ad ulteriori quote, bensì unicamente, come ho spiegato ai paragrafi 36 e 37 delle presenti conclusioni, a un’eventuale riduzione del numero di quote gratuite assegnate preliminarmente a motivo del carattere inammissibile del calore importato dall’impianto della [OSCURATO:PERSONA]. ( 52 ) V. le mie spiegazioni ai paragrafi 36 e 37 delle presenti conclusioni. ( 53 ) La ricorrente nel procedimento principale nega che le macchine frigorigene ad assorbimento in parola facciano parte del medesimo impianto della sua centrale di cogenerazione. Tuttavia, essa non rimette minimamente in discussione il fatto che tali macchine importino il calore dell’impianto della [OSCURATO:PERSONA]. ( 54 ) [OSCURATO:PERSONA] n o 3 on the harmonised free allocation methodology for the EU-ETS post 2012 ([OSCURATO:PERSONA] collection guidance) [documento di orientamento n. 3 sul metodo armonizzato di assegnazione gratuita nell’Unione europea dopo il 2012 (guida alla raccolta dei dati)], del 14 aprile e 29 giugno 2011, disponibile sul sito Internet della [OSCURATO:PERSONA] al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/clima/sites/default/files/ets/allowances/docs/gd3_data_collection_en.pdf (pagina 46). ( 55 ) Secondo quanto esplicitamente affermato nel documento di orientamento della [OSCURATO:PERSONA] (pagina 4), esso non è giuridicamente vincolante e non rispecchia la posizione ufficiale della [OSCURATO:PERSONA]: «[t]his guidance document (...) does not represent an official position of the Commission and is not legally binding». Rilevo tuttavia che, in base a una giurisprudenza consolidata della Corte, il fatto che un atto di diritto comunitario sia privo di effetti obbligatori (vale a dire, che esso sia assimilabile a soft law ) non può impedire alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale sull’interpretazione di tale atto, ai sensi dell’articolo 267 TFUE [v. sentenze del 13 dicembre 1989, Grimaldi ( C‑322/88 , EU:C:1989:646 , punto 9 ), e del 21 gennaio 1993, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑188/91 , EU:C:1993:24 , punto 18 e giurisprudenza citata)]. ( 56 ) Per «in generale» intendo, conformemente al tenore letterale di tale disposizione, «a meno che il modulo o il formato di file dello Stato membro preveda come minimo l’inserimento degli stessi dati». ( 57 ) V. articolo 10, paragrafo 2, lettera b), i), della decisione 2011/278. ( 58 ) V. articolo 9, paragrafo 3, della decisione 2011/278. ( 59 ) V. altresì, a tale proposito, la definizione di «sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore» all’articolo 3, lettera c), della decisione 2011/278. ( 60 ) Infatti, secondo il modello di raccolta dei dati, la quota corretta deve applicarsi al «total amount of heat potentially part of the heat benchmark sub-installations», vale a dire che essa deve essere moltiplicata per la somma tra il «net amount measurable heat consumed in the installation and eligible under the heat benchmark» e lo «heat exported to installations or entities not covered by the [OSCURATO:PERSONA]» [v. lettere o), n), l) e k) della sezione II. 2. della scheda E intitolata «“EnergyFlows” – [OSCURATO:PERSONA] on energy input, measurable heat and electricity» di tale modello]. ( 61 ) Infatti, per calcolare il calore misurabile totale di un impianto, occorre determinare il calore misurabile totale disponibile nell’impianto e poi detrarre quello consumato entro i confini dell’impianto ai fini della produzione di energia elettrica o della fabbricazione di prodotti da parte di sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto, come quello esportato verso impianti inclusi nel SSQE [v. lettere i), d), f), g) e h) della sezione II. 2. della scheda E intitolata «“EnergyFlows” – [OSCURATO:PERSONA] on energy input, measurable heat and electricity» del modello di raccolta dei dati]. Peraltro, poiché la sezione E.II.2 del modello di raccolta dei dati (che espone in particolare i dettagli del calcolo di tale quota) è intitolata «Complete balance of measurable heat at the installation» («Bilancio completo del calore misurabile nell’impianto»), mi sembra chiaro che essa implichi che occorre prendere in considerazione la totalità dei flussi di calore. ( 62 ) In concreto, secondo tale norma, agli impianti che beneficiano del fattore «rischio di rilocalizzazione» dovevano essere assegnate, nel 2013 e in ogni anno successivo fino al 2020, quote a titolo gratuito per un importo che poteva raggiungere il 100% del quantitativo determinato conformemente alle misure di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 1, di tale direttiva. ( 63 ) Tale documento è disponibile al seguente indirizzo Internet: https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/events/docs/0134/far_faq_2_en.pdf. Il punto citato dalla ricorrente nel procedimento principale è il punto 2.4, intitolato «How should the production of cooling be treated?» (pag. 5 di detto documento). ( 64 ) Regolamento delegato della [OSCURATO:PERSONA] del 19 dicembre 2018 che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva [2003/87] ( GU 2019, L 59, pag. 8 ). Preciso che tale regolamento delegato è applicabile unicamente al quarto periodo di scambi (2021‑2030) e non è pertanto applicabile nel presente procedimento. ( 65 ) V. mie conclusioni del 3 dicembre 2020 nella causa [OSCURATO:PERSONA] ( C‑320/19 , EU:C:2020:983 , paragrafo 73 ).
Sentenza Corte di giustizia UE/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris