CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46651/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 23474/24 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.368 cod. pen. ed altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, attinenti a violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla mancata applicazione delle attenuanti ex artt. 62 n. 6 e 62-bis cod. pen. nonché all'entità complessiva della pena, oltre che generici, sono a- specifici poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta; il riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 6 cod. pen. non era stato neppure dedotto fra i motivi di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il