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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 17233/2026

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a del 19/11/2025 della Corte d'appello di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso.lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistitoper l’accoglimento del ricorso.Ritenuto in fatto1.

Con ordinanza del 19 novembre 2025 la Corte d’appello di Napoli, in funzione digiudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile l’istanza del condannato SalvatoreAmbrosio di dichiarare l'estinzione per prescrizione di alcuni dei reati oggetto della sentenzadella Corte d'appello di Napoli del 3 febbraio 2025, irrevocabile il 2 settembre 2025, e dieliminare l'aumento per la continuazione contenuto in tale sentenza in relazione al delitto dicui all'art. 323 cod. pen.In particolare, nell'istanza il condannato deduceva che i reati si erano prescritti primadel passaggio in giudicato della sentenza e che l'aumento per la continuazione non eradovuto, in quanto lo stesso giudice del merito aveva dichiarato l'improcedibilità per tale reato;il giudice dell’esecuzione ha rilevato che, a prescindere dal merito dell’istanza, si tratta diquestioni coperte dal giudicato ed il giudice dell’esecuzione non può correggere unasentenza ormai divenuta irrevocabile.2.

Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramitedel difensore, con i seguenti motivi.Con il primo motivo deduce violazione di legge, con riferimento alla dichiarazione diinammissibilità dell'istanza dichiarazione di prescrizione di alcuni dei reati oggetto dellasentenza, perché la giurisprudenza ammette che il giudice dell'esecuzione quando èchiamato a rideterminare la pena per effetto di pronuncia della Corte costituzionale o dellaCorte EDU possa dichiarare la prescrizione sopravvenuta o emersa in quella sede; dottrina egiurisprudenza riconoscono che il giudice dell'esecuzione deve avere il potere di emendarela pena illegale, la prescrizione maturata nel corso del giudizio di cognizione pone, infatti, unproblema di legalità della pena.Con il secondo motivo deduce violazione di legge con riferimento alla dichiarazione diinammissibilità dell'istanza di eliminazione dell'aumento per continuazione con il reato diabuso d'ufficio, in quanto è stato inflitto un aumento di pena senza una condanna alla base,in quanto per tale reato il giudice di appello ha dichiarato la improcedibilità, si tratta, pertanto,di una pena illegale; il giudice dell'esecuzione ha il potere di emendare il titolo esecutivo checontenga pene che eccedono i limiti legali.3.

Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso perl’inammissibilità del ricorso.Con memoria scritta il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistitoper l’accoglimento del ricorso, evidenziando anche una pronuncia di merito (della Corte diappello di Firenze) che ha seguito l’impostazione del ricorso, con riferimento alladichiarazione di prescrizione dei reati in esecuzione.Considerato in dirittoIl ricorso è inammissibile.1.

Il primo motivo, con cui si censura la decisione nella parte in cui il giudicedell’esecuzione ha ritenuto di non poter dichiarare la prescrizione del reato, è inammissibile.Il giudizio di cognizione si era con concluso con la sentenza Sez.

F, n. 31262 del02/09/2025, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione presentatodall’imputato.Ne consegue che, conformemente all’orientamento consolidato della giurisprudenza dilegittimità che ritiene che “l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifestainfondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione epreclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a normadell'art. 129 cod. proc. pen.” (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D., Rv. 217266 - 01), non èrilevante che possano esserci stati reati il cui termine di prescrizione è maturato tra lasentenza di secondo grado e quella di cassazione, perché non era possibile, né in sede dicognizione, né – a maggior ragione - in esecuzione (Sez. 1, n. 46476 del 17/10/2023,Raimo, Rv. 285406 – 01), rilevare la prescrizione maturata in data successiva alla sentenzadi appello (che, peraltro, aveva già dichiarato prescritti tuti i reati il cui termine di prescrizioneera maturato fino alla data della pronuncia).2.

È inammissibile anche il secondo motivo, che censura la decisione del giudicedell’esecuzione nella parte in cui non ha ritenuto di eliminare la pena per il reato di cui all’art.323 cod. pen., che sarebbe stata asseritamente inflitta al condannato senza un giudizio diresponsabilità.La questione riguarda il capo n. 1 dell’imputazione, in cui al ricorrente era contestataoriginariamente una corruzione (artt. 319, 319-bis cod. pen.) per aver ricevuto denaro perredigere un falso certificato di invalidità in favore di [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza di primo grado del 21 novembre 2022 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] haritenuto non vi fosse prova del ricevimento di denaro in corrispettivo di tale condotta ed hariqualificato il reato di cui al capo n. 1 in abuso d'ufficio; a quel punto, il Tribunale, rilevatoche all'imputato era contestato anche al capo n. 3 il reato dell’art. 640-bis cod. pen. per averprocurato a [OSCURATO:PERSONA] un ingiusto profitto per effetto della formazione del falso certificato diinvalidità di cui al capo n. 1, ha ritenuto il reato di cui all’art. 323 cod. pen. del capo n. 1assorbito nel reato di cui all’art. 640-bis del capo n. 3, in virtù della clausola di riservacontenuta nella disposizione dello stesso art. 323 cod. pen.In conseguenza di questo ragionamento, quando è passato a determinare il trattamentosanzionatorio, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto più grave il reato di cui al capo n. 8, epoi ha aumentato di un mese per ognuna delle truffe consumate, tra cui anche quella delcapo n. 3; non ha inflitto pene per l’abuso d’ufficio che, per l’appunto, era stato ritenutoassorbito.Nel riformare parzialmente la decisione, la Corte d'appello di Napoli ha dichiarato laprescrizione di alcuni reati, ha dichiarato non doversi procedere per il delitto di cui al capo n.1, perché il fatto non costituisce più reato (in quanto abrogato nelle more dall'art. 1, comma1, lett. b), l. n. 114 del 9 agosto 2024), ed ha rideterminato la pena sottraendo gli aumentiper continuazione dei reati giudicati prescritti.La sentenza di appello non ha eliminato alcuna pena per il reato di cui al capo n. 1, maperché per il capo n. 1 non c'era nessuna pena che era stata inflitta, in quanto il reato diabuso d’ufficio era stato, come detto, ritenuto assorbito nel capo n. 3.Ne consegue che, in realtà, nel caso in esame non vi è nessuna pena illegale inesecuzione per il reato di cui all'art. 323 cod. pen. che il giudice dell’esecuzione fosse tenutoad eliminare, ed anche questo motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile.3.

Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favoredella Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misuraindicata in dispositivo.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 17/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a del 19/11/2025 della Corte d'appello di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso.lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistitoper l’accoglimento del ricorso.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza del 19 novembre 2025 la Corte d’appello di Napoli, in funzione digiudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile l’istanza del condannato SalvatoreAmbrosio di dichiarare l'estinzione per prescrizione di alcuni dei reati oggetto della sentenzadella Corte d'appello di Napoli del 3 febbraio 2025, irrevocabile il 2 settembre 2025, e dieliminare l'aumento per la continuazione contenuto in tale sentenza in relazione al delitto dicui all'art. 323 cod. pen.In particolare, nell'istanza il condannato deduceva che i reati si erano prescritti primadel passaggio in giudicato della sentenza e che l'aumento per la continuazione non eradovuto, in quanto lo stesso giudice del merito aveva dichiarato l'improcedibilità per tale reato;il giudice dell’esecuzione ha rilevato che, a prescindere dal merito dell’istanza, si tratta diquestioni coperte dal giudicato ed il giudice dell’esecuzione non può correggere unasentenza ormai divenuta irrevocabile.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramitedel difensore, con i seguenti motivi.Con il primo motivo deduce violazione di legge, con riferimento alla dichiarazione diinammissibilità dell'istanza dichiarazione di prescrizione di alcuni dei reati oggetto dellasentenza, perché la giurisprudenza ammette che il giudice dell'esecuzione quando èchiamato a rideterminare la pena per effetto di pronuncia della Corte costituzionale o dellaCorte EDU possa dichiarare la prescrizione sopravvenuta o emersa in quella sede; dottrina egiurisprudenza riconoscono che il giudice dell'esecuzione deve avere il potere di emendarela pena illegale, la prescrizione maturata nel corso del giudizio di cognizione pone, infatti, unproblema di legalità della pena.Con il secondo motivo deduce violazione di legge con riferimento alla dichiarazione diinammissibilità dell'istanza di eliminazione dell'aumento per continuazione con il reato diabuso d'ufficio, in quanto è stato inflitto un aumento di pena senza una condanna alla base,in quanto per tale reato il giudice di appello ha dichiarato la improcedibilità, si tratta, pertanto,di una pena illegale; il giudice dell'esecuzione ha il potere di emendare il titolo esecutivo checontenga pene che eccedono i limiti legali.3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso perl’inammissibilità del ricorso.Con memoria scritta il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistitoper l’accoglimento del ricorso, evidenziando anche una pronuncia di merito (della Corte diappello di Firenze) che ha seguito l’impostazione del ricorso, con riferimento alladichiarazione di prescrizione dei reati in esecuzione.Considerato in dirittoIl ricorso è inammissibile.1. Il primo motivo, con cui si censura la decisione nella parte in cui il giudicedell’esecuzione ha ritenuto di non poter dichiarare la prescrizione del reato, è inammissibile.Il giudizio di cognizione si era con concluso con la sentenza Sez. F, n. 31262 del02/09/2025, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione presentatodall’imputato.Ne consegue che, conformemente all’orientamento consolidato della giurisprudenza dilegittimità che ritiene che “l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifestainfondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione epreclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a normadell'art. 129 cod. proc. pen.” (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D., Rv. 217266 - 01), non èrilevante che possano esserci stati reati il cui termine di prescrizione è maturato tra lasentenza di secondo grado e quella di cassazione, perché non era possibile, né in sede dicognizione, né – a maggior ragione - in esecuzione (Sez. 1, n. 46476 del 17/10/2023,Raimo, Rv. 285406 – 01), rilevare la prescrizione maturata in data successiva alla sentenzadi appello (che, peraltro, aveva già dichiarato prescritti tuti i reati il cui termine di prescrizioneera maturato fino alla data della pronuncia).2. È inammissibile anche il secondo motivo, che censura la decisione del giudicedell’esecuzione nella parte in cui non ha ritenuto di eliminare la pena per il reato di cui all’art.323 cod. pen., che sarebbe stata asseritamente inflitta al condannato senza un giudizio diresponsabilità.La questione riguarda il capo n. 1 dell’imputazione, in cui al ricorrente era contestataoriginariamente una corruzione (artt. 319, 319-bis cod. pen.) per aver ricevuto denaro perredigere un falso certificato di invalidità in favore di [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza di primo grado del 21 novembre 2022 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] haritenuto non vi fosse prova del ricevimento di denaro in corrispettivo di tale condotta ed hariqualificato il reato di cui al capo n. 1 in abuso d'ufficio; a quel punto, il Tribunale, rilevatoche all'imputato era contestato anche al capo n. 3 il reato dell’art. 640-bis cod. pen. per averprocurato a [OSCURATO:PERSONA] un ingiusto profitto per effetto della formazione del falso certificato diinvalidità di cui al capo n. 1, ha ritenuto il reato di cui all’art. 323 cod. pen. del capo n. 1assorbito nel reato di cui all’art. 640-bis del capo n. 3, in virtù della clausola di riservacontenuta nella disposizione dello stesso art. 323 cod. pen.In conseguenza di questo ragionamento, quando è passato a determinare il trattamentosanzionatorio, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto più grave il reato di cui al capo n. 8, epoi ha aumentato di un mese per ognuna delle truffe consumate, tra cui anche quella delcapo n. 3; non ha inflitto pene per l’abuso d’ufficio che, per l’appunto, era stato ritenutoassorbito.Nel riformare parzialmente la decisione, la Corte d'appello di Napoli ha dichiarato laprescrizione di alcuni reati, ha dichiarato non doversi procedere per il delitto di cui al capo n.1, perché il fatto non costituisce più reato (in quanto abrogato nelle more dall'art. 1, comma1, lett. b), l. n. 114 del 9 agosto 2024), ed ha rideterminato la pena sottraendo gli aumentiper continuazione dei reati giudicati prescritti.La sentenza di appello non ha eliminato alcuna pena per il reato di cui al capo n. 1, maperché per il capo n. 1 non c'era nessuna pena che era stata inflitta, in quanto il reato diabuso d’ufficio era stato, come detto, ritenuto assorbito nel capo n. 3.Ne consegue che, in realtà, nel caso in esame non vi è nessuna pena illegale inesecuzione per il reato di cui all'art. 323 cod. pen. che il giudice dell’esecuzione fosse tenutoad eliminare, ed anche questo motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile.3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favoredella Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misuraindicata in dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 17/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]
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