CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32853/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Brescia il 6 maggio 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Brescia il 4 marzo 2021, a seguito di giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c), e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per aver guidato in stato di ebbrezza in orario notturno, condannandolo alla pena di giustizia. Il ricorrente si affida ad un unico motivo, con il quale deduce nullità della sentenza per violazione di legge, atteso che l'accertamento del tasso alcolemico sarebbe stato effettuato mediante un etilometro privo dell'attestazione sull'avvenuta omologazione e taratura dello stesso. Il ricorso è inammissibile, in quanto articolato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato, con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto al rigetto del gravame (pagina 3 e 4), rappresentati dalle registrazioni annotate sul libretto metrologico relativo all'etilometro utilizzato per l'accertamento del tasso alcolemico, dalle quali risulta che lo strumento era stato sottoposto a revisione periodica, con esito di regolare funzionamento, pochi mesi prima dell'accertamento medesimo. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis