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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 marzo 2021

Cassazione n. 25009/2022

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ciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Magistrato di sorveglianza di Napoli; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che, qualificato il ricorso come reclamo, ha chiesto la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Napoli; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa il 3 marzo 2021 il Magistrato di sorveglianza di Napoli disponeva la revoca del beneficio penitenziario dell'esecuzione della pena presso il proprio domicilio ex art. 1 legge 26 novembre 2010, n. 199, che era stato precedentemente concesso a [OSCURATO:PERSONA], per la pena detentiva che il condannato doveva scontare.

2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente alla ritenuta sussistenza dei presupposti per la revoca del beneficio penitenziario precedentemente concesso, che erano stati valutati dal Magistrato di sorveglianza di Napoli, con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto del processo rieducativo intrapreso dal condannato e dell'effettiva consistenza delle violazioni che gli venivano contestate.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. In via preliminare, deve rilevarsi che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere qualificato come reclamo.

2. Osserva il Collegio che sui reclami proposti ai sensi dell'art. 35-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) il magistrato di sorveglianza decide all'esito di un'udienza svolta in contraddittorio tra le parti, consentendo, avverso la sua decisione, il reclamo al tribunale di sorveglianza ex art. 35-bis, comma 4, Ord. pen.

Fanno eccezione a questa regola i casi di manifesta inammissibilità dei reclami, su cui il magistrato di sorveglianza decide, a norma dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., per effetto del rinvio di cui all'art. 35-bis, comma 1, Ord. pen.

In questi casi, il combinato disposto di tali norme prevede come rimedio il ricorso per cassazione e non il reclamo al tribunale di sorveglianza (Sez. 1, n. 38808 del 19/07/2016, Carcione, Rv. 268119-01).

Si consideri ulteriormente che il presupposto legittimante l'emissione di una declaratoria di inammissibilità, adottata de plano, risiede nell'evidente insussistenza dei presupposti formali e sostanziali della domanda, il cui accertamento non deve richiedere giudizi di merito o apprezzamenti discrezionali, né implicare la risoluzione di questioni controverse (Sez. 1, n. 35045 del 18/04/2013, Giuffrida, Rv. 257017-01).

Questa disciplina trova applicazione anche nel caso in cui il ricorrente propone erroneamente ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza, analogamente a quanto riscontrabile nel caso in esame, dispone la revoca di un beneficio penitenziario.

In questo caso, però, è consentita la riqualificazione del ricorso per cassazione proposto nell'interesse del detenuto, quale reclamo ex art. 35-bis, comma 4, Ord. pen., sulla base del principio generale di conservazione degli atti processuali e del favor impugnationis (Sez. 4, n. 23901, 20/05/2009, Ichim, Rv. 244221-01).

Pertanto, il ricorso, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., deve essere qualificato come reclamo, con la conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Napoli.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come reclamo, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Magistrato di sorveglianza di Napoli; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che, qualificato il ricorso come reclamo, ha chiesto la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Napoli; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 3 marzo 2021 il Magistrato di sorveglianza di Napoli disponeva la revoca del beneficio penitenziario dell'esecuzione della pena presso il proprio domicilio ex art. 1 legge 26 novembre 2010, n. 199, che era stato precedentemente concesso a [OSCURATO:PERSONA], per la pena detentiva che il condannato doveva scontare. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente alla ritenuta sussistenza dei presupposti per la revoca del beneficio penitenziario precedentemente concesso, che erano stati valutati dal Magistrato di sorveglianza di Napoli, con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto del processo rieducativo intrapreso dal condannato e dell'effettiva consistenza delle violazioni che gli venivano contestate. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare, deve rilevarsi che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere qualificato come reclamo. 2. Osserva il Collegio che sui reclami proposti ai sensi dell'art. 35-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) il magistrato di sorveglianza decide all'esito di un'udienza svolta in contraddittorio tra le parti, consentendo, avverso la sua decisione, il reclamo al tribunale di sorveglianza ex art. 35-bis, comma 4, Ord. pen. Fanno eccezione a questa regola i casi di manifesta inammissibilità dei reclami, su cui il magistrato di sorveglianza decide, a norma dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., per effetto del rinvio di cui all'art. 35-bis, comma 1, Ord. pen. In questi casi, il combinato disposto di tali norme prevede come rimedio il ricorso per cassazione e non il reclamo al tribunale di sorveglianza (Sez. 1, n. 38808 del 19/07/2016, Carcione, Rv. 268119-01). Si consideri ulteriormente che il presupposto legittimante l'emissione di una declaratoria di inammissibilità, adottata de plano, risiede nell'evidente insussistenza dei presupposti formali e sostanziali della domanda, il cui accertamento non deve richiedere giudizi di merito o apprezzamenti discrezionali, né implicare la risoluzione di questioni controverse (Sez. 1, n. 35045 del 18/04/2013, Giuffrida, Rv. 257017-01). Questa disciplina trova applicazione anche nel caso in cui il ricorrente propone erroneamente ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza, analogamente a quanto riscontrabile nel caso in esame, dispone la revoca di un beneficio penitenziario. In questo caso, però, è consentita la riqualificazione del ricorso per cassazione proposto nell'interesse del detenuto, quale reclamo ex art. 35-bis, comma 4, Ord. pen., sulla base del principio generale di conservazione degli atti processuali e del favor impugnationis (Sez. 4, n. 23901, 20/05/2009, Ichim, Rv. 244221-01). Pertanto, il ricorso, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., deve essere qualificato come reclamo, con la conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Napoli. P.Q.M. Qualificato il ricorso come reclamo, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveg
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