CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 ottobre 2021
Cassazione n. 42941/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Catania avverso la ordinanza del 13/06/2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 13 giugno 2021 il Tribunale di Catania ha rigettato l'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 6 febbraio 2021 con la quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catania aveva rigettato l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, applicatagli per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo con unico motivo la violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. in relazione ai requisiti di concretezza ed attualità del pericolo di recidiva, tenuto conto del fatto che l'indagato - per il quale è stato indicato un domicilio sito in un luogo del tutto diverso e distante rispetto al /ocus commissi delícti - è sottoposto alla predetta misura cautelare per aver fatto parte di un'associazione per delinquere dedita al narcotraffico ed operante in Catania nel 2017 (capo 4) e per un reato-fine (capo 3) ivi commesso nel medesimo anno. 3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 21 settembre 2021 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile sia per manifesta infondatezza, sia in quanto proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, ove si consideri che le ragioni giustificative della ritenuta sussistenza del perículum libertatís risultano adeguatamente sorrette dall'assetto motivazionale su cui poggia l'impugnata ordinanza e non sono rivalutabili, in questa Sede, sulla base di un'alternativa, e come tale non consentita, rivisitazione delle emergenze procedimentali. Nel rimarcare l'assenza di significativi elementi di novità rispetto alle precedenti decisioni intervenute sul tema delle già ravvisate esigenze cautelari, il Tribunale ha infatti richiamato, con argomenti logicamente illustrati, una serie di elementi coerentemente ritenuti in linea, allo stato, con il relativo epilogo decisorio, facendo riferimento, in particolare, alla gravità dei fatti contestati, alle modalità della condotta e al contesto associativo entro il quale essa si è inserita, al quantitativo di stupefacente oggetto del traffico, alla professionalità dal ricorrente mostrata nella realizzazione dell'attività illecita, ai numerosi e gravi precedenti penali a carico, oltre che ad una specifica pendenza temporalmente inquadrata in epoca successiva ai fatti oggetto del procedimento de quo. Un complesso di elementi, quello testé delineato, rispetto alla cui rilevante incidenza sul piano cautelare la decisione impugnata ha motivatamente ritenuto recessiva, all'esito di un apprezzamento di merito insindacabile nel giudizio di legittimità, la mera considerazione del dato inerente al decorso del tempo dall'esecuzione della misura, in difetto di ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione già vagliata all'inizio del trattamento cautelare. 2. Sulla base delle considerazioni or ora esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. [OSCURATO:PERSONA] curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempinnenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 21 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idepte [OSCURATO:PERSONA] I \ DEPOSITA