CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 28325/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 16/12/2025, la Corte di appello di Torino, infunzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA],volta ad ottenere il riconoscimento del reato continuato in sede esecutiva tra fattioggetto di due diverse sentenze di condanna; la prima, emessa dal Giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Novara del 27/02/2018, irrevocabile il07/02/2019, con la quale gli era stata comminata la pena di 3 anni e 7 mesi direclusione e 14.000 euro di multa per reati in materia di stupefacenti, commessinel maggio e luglio 2017 tra Novara e Arona; la seconda, emessa dalla Corte diAppello di Torino in data 12/02/2024, irrevocabile dal 29/11/2024, con la quale,in parziale riforma della decisione del Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Biella, era stata rideterminata la pena in 1 anno e 2 mesi direclusione e 2.000 euro di multa per ulteriori reati analoghi commessi a Biella tramaggio e giugno 2018.Il giudice dell’esecuzione ha escluso la sussistenza dell’unicità del disegnocriminoso, ritenendo non sufficienti gli elementi indicati dalla difesa, tenutoconto, in senso contrario, della distanza temporale tra i fatti, pari a circa unanno, nonché della diversità dei luoghi di commissione e degli acquirenti.2. Avverso la predetta ordinanza è stato proposto ricorso dal difensore diAlbert [OSCURATO:PERSONA] denunciando violazione di legge e manifesta illogicità dellamotivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen. inrelazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.La Corte territoriale avrebbe errato, escludendo l’unicità del disegnocriminoso sulla base di tre soli elementi – distanza temporale, diversità dei luoghie diversità degli acquirenti – e omettendo di valutare gli ulteriori indici rivelatorielaborati dalla giurisprudenza di legittimità ai fini dell’accertamento del reatocontinuato, quali le modalità della condotta, la sistematicità dell’azione,l’omogeneità delle violazioni, il bene giuridico tutelato, le condizioni di tempo eluogo e, soprattutto, l’esistenza di una preordinazione di fondo delle condotte.Non avrebbe, in particolare, preso in considerazione, in modo complessivo,tutti gli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, se del casovalorizzandone anche solo alcuni, purché effettivamente pregnanti e idonei afondare il riconoscimento o il diniego della continuazione, come richiesto dallagiurisprudenza di legittimità.L’ordinanza non avrebbe in alcun modo considerato l’identità delle modalitàdi commissione dei fatti, consistiti in entrambi i procedimenti in cessioni dicocaina al dettaglio, realizzate attraverso contatti telefonici e consegna delladroga ai clienti in luoghi concordati, il che costituirebbe, secondo il ricorrente, unforte indice sintomatico della medesima programmazione criminosa.La distanza di circa un anno tra i fatti non sarebbe incompatibile con unmedesimo disegno criminoso, specie in un contesto di attività di spaccio protrattanel tempo. Anche la diversità dei luoghi sarebbe stata mal valutata, poiché i fattisi collocano in territori contigui, essendo la provincia di Novara prossima a quelladi Biella.Inoltre, il ricorrente sottolinea che nella sentenza relativa ai fatti di Biella sifaceva espresso riferimento a Trecate, in provincia di Novara, quale luogo didetenzione della sostanza stupefacente, con conseguente parzialesovrapposizione territoriale tra le due vicende.La difesa aggiunge che neppure la diversità degli acquirenti può considerarsidecisiva, trattandosi di circostanza del tutto ordinaria nei reati di spaccio eperfettamente compatibile con una programmazione unitaria delle condotte dicessione al dettaglio.Quanto ai vizi motivazionali ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.,si denuncia il travisamento del contenuto della sentenza n. 726 del 12 febbraio2024, poiché la Corte d’appello avrebbe erroneamente escluso collegamenti conla provincia di Novara, nonostante quella stessa sentenza indicasse in Trecate illuogo in cui veniva detenuta la droga; si denuncia altresì la totale omissione diqualsiasi valutazione delle identiche modalità commissive dei fatti e infine lamanifesta illogicità della motivazione, dovendosi considerare neutro e nonsignificativo il solo dato della diversità degli acquirenti.3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. L'ipotesi di cui all’art. 81, comma 2, cod. pen. ricorre quando i fatti sonoriferibili ad un medesimo, originario, disegno criminoso. L’unicità di disegno,egualmente necessario per il riconoscimento della continuazione in fase dicognizione e in fase esecutiva, non si identifica «con il programma di vitadelinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione del reo a favore dellacommissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dellostesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate,rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta involta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali» (Sez. 1, n.15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615).Occorre invece per il riconoscimento della continuazione «una approfonditaverifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazionie del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalitàdella condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fattoche, al momento della commissione del primo reato, í successivi fossero statiprogrammati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a talfine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reatirisultino comunque frutto di determinazione estemporanea » (Sez. U, n. 28659del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).Deve evincersi dagli elementi in atti una iniziale programmazione edeliberazione avente ad oggetto una pluralità di reati, che possono essere anchenon dettagliatamente ab origine progettati e organizzati, purché risultino almenoin linea generale previsti, in funzione di "adattamento" alle eventualità del caso,come mezzo per il conseguimento di un unico fine, parimenti prefissato esuff ic ientemente specif ico. Deve, invece, escludersi che una taleprogrammazione possa essere desunta sulla sola base dell'analogia dei singolireati o del contesto in cui sono maturati, ovvero ancora della spinta a delinquere,tanto più se genericamente economica, non potendo confondersi il fine specifico,ovverosia il movente-scopo che individua una programmazione e deliberazioneunitaria, con la tendenza stabilmente operante in un soggetto a risolvere i propriproblemi esistenziali commettendo reati (cfr. Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010,Bonasera, Rv. 246838).Infine, l'inciso «anche in tempi diversi» contenuto nell'art. 81, comma 2,cod. pen., non consente di negare ogni rilevanza all'aspetto del tempo dicommissione dei reati: come la vicinanza temporale non costituisce di per sé«indizio necessario» dell'esistenza del medesimo disegno criminoso, così lanotevole distanza di tempo ben può essere, anche se non è inevitabile che lo sia,indizio negativo. Le difficoltà di programmazione e deliberazione a lungascadenza e le crescenti probabilità di mutamenti che, con il passare del tempo,richiedono una nuova risoluzione anti-doverosa, comportano che le possibilità diravvisare la sussistenza della continuazione normalmente si riducono fino adannullarsi in proporzione inversa all'aumento del distacco temporale tra i singoliepisodi criminosi.3. Coerentemente con i principi sin qui esposti, il giudice dell’esecuzione harilevato l’assenza di indicatori da cui trarre l’esistenza di un unitario disegnocriminoso, che fosse tracciabile in maniera adeguatamente precisa fin dall’epocain cui era stato commesso il primo dei reati che si sono succeduti nel tempo eche sono stati oggetto delle due sentenze sopra richiamate.L’unicità del disegno criminoso richiede, infatti, l’accertamento, anche solo alivello indiziario, di un programma di condotte illecite previamente ideato evoluto, ma non si può identificare con la semplice estrinsecazione di un genere divita incline al reato. (Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023, Qomiha, Rv.284420 - 01)Elemento essenziale è quindi la previa e unica programmazione, che puòavere ad oggetto anche condotte eterogenee, purché l’autore se ne siarappresentata anche solo per grandi linee la volontà di metterle in esecuzione(Sez. 1, n. 17868 del 25/01/2017, Seferi, Rv. 270196 – 01).Deve potersi affermare che «le plurime azioni del reo siano espressione di ununico programma di intenzioni che le abbia considerate anche solo in linea dimassima o come ipotesi eventuali o genericamente incluse nelle lineefondamentali della preventiva rappresentazione, senza necessità che siano fruttodi una precisa e dettagliata ideazione, nell'ambito di un progetto criminaleesattamente individuato e dal contenuto definito in ogni sua parte. Ne consegueche non è configurabile continuazione tra un delitto e un altro commesso daglistessi soggetti in occasione dell'esecuzione del primo, non programmato "aborigine" neanche come ipotesi eventuale, che si pone come un incidente dipercorso dovuto a ragioni sopravvenute, se pur in qualche modo ricollegabili alreato per così dire principale» (Sez. 2, n. 2611 del 18/01/1993, Bergamaschi,Rv. 193576 - 01).La motivazione del provvedimento impugnato, per quanto sintetica, dà contodi un apprezzamento di merito che valuta alcuni indici come inidonei adimostrare la preordinazione e che, in effetti, in assenza di altri più decisivielementi, sono compatibili anche con l’inclinazione specifica a delinquere.Il ricorso si limita a lamentare che la valutazione di merito svolta su queimedesimi elementi poteva condurre ad una diversa conclusione, ma, al di là delleindicazioni di profili che potevano essere interpretati anche in termini dicompatibilità con un unico disegno criminoso, non offre un dato capace dirappresentare come, a fronte del tempo di un anno trascorso tra i fatti di cui allaprima sentenza e quelli di cui alla seconda sentenza, la diversità dei luoghi dicommissione dei reati e la diversità degli acquirenti, il condannato potesseessersi rappresentato anche solo per grandi linee le condotte di cui è statoritenuto responsabile.Il ricorso insiste sul fatto che non sarebbero stati valutati le modalità simili dicommissione del reato, la compatibilità con una previa programmazione delladiversità dei clienti, fatto consueto nella gestione del mercato al minuto deglistupefacenti, la medesimezza del luogo dove veniva detenuta la sostanza che poiveniva spacciata, la limitata distanza dei luoghi dove erano avvenute le condotte.Tuttavia, nessuno di essi né tutti insieme possono considerarsi univocamenteidonei a dimostrare il requisito della preordinazione e tutti restano compatibilicon la propensione a delinquere in un determinato contesto geografico e in undeterminato settore criminale.4. Il ricorso deve essere, quindi, respinto e il ricorrente condannato alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]