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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 01572/2023

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ORDINANZA sul ricorso n. 16435/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, "in proprio e nella qualità della [OSCURATO:SOCIETA].", in persona del suo liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 63, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale estesa a margine del ricorso ricorrente contro Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA], Ente pubblico economico, subentrato per volontà della legge alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), in persona del suo procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 403, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale apposta a margine del controricorso controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in persona del suo amministratore pro tempore dotato dei poteri di rappresentanza, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale estesa in calce al controricorso controricorrente [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del suo curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale estesa in calce al controricorso controricorrente avverso la sentenza n. 648/2017 della Corte di appello di Bari, pubblicata il 24 maggio 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 ottobre 2020 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.In accoglimento delle istanze rispettivamente proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., il Tribunale di Foggia dichiarò il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (sentenza pubblicata il 19 aprile 2016).

2. Con sentenza pubblicata il 24 maggio 2017 la Corte di appello di Bari rigettò il reclamo proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione contro la citata sentenza del Tribunale di Foggia. 2.1 La motivazione di tale sentenza può essere così sintetizzata: gli atti con cui si sono, rispettivamente, costituite nel procedimento di reclamo di cui all'art. 18 I.fall. tanto la curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione che la Equitalia sono ammissibili "quando anche possano essere considerati tardivi", dal momento che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tale procedimento camerale la costituzione della parte resistente alla domanda di revoca della sentenza di fallimento che sia avvenuta oltre il termine previsto dal comma 7 del citato art. 18 non determina la sua decadenza dal diritto di opporsi al reclamo, depositare documenti e indicare, anche per la prima volta, i mezzi di prova di cui intende avvalersi per dimostrare la sussistenza dei presupposti della fallibilità dell'imprenditore reclamante; [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sono legittimate, a norma dell'art. 6 I.fall., a domandare il fallimento della società reclamante e i crediti di cui tali società sono rispettivamente titolari, unitariamente considerati, sono di consistenza quantitativa ben superiore a quella (C. 30.000) al disotto della quale è dalla legge (art. 15, comma 9, I.fall.) vietato al giudice di pronunciare il fallimento dell'imprenditore insolvente; le ragioni alla base di tali affermazioni sono nella sentenza diffusamente illustrate: quanto al credito fatto valere dalla Sitta s.r.I., nelle pagg. 3 e 4; quanto a quello di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nella pag. 4 (con riferimento a tale società è poi esclusa la rilevanza della desistenza da costei manifestata dalla istanza di fallimento perché l'atto abdicativo è intervenuto dopo la pubblicazione della sentenza di fallimento: pag. 7); quanto ai crediti fatti valere alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nelle pagg. 4-6; sempre in funzione della soglia di fallibilità in discorso, occorre anche considerare che vi sono crediti incorporati in titoli protestati, pari a complessivi C. 12.000 (l'appellante non ha provato il pagamento di tali debiti scaduti) e che al passivo del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] risultano ammessi soggetti titolari di crediti di rango privilegiato complessivamente pari a C. 2.458.341,67 e di crediti chirografari complessivamente pari a C. 1.886.215,99; peraltro, anche se si volesse aderire all'orientamento interpretativo espresso da Cass. n. 14727 del 2016 - secondo cui, ai fini del computo del limite minimo di fallibilità previsto dall'art. 15, nono comma, I.fall., è da escludere ogni rilievo ai crediti accertati nel procedimento di verifica del passivo dell'imprenditore fallito, successivo all'esaurimento dell'istruttoria prefallimentare) -, la consistenza quantitativa dei crediti "di cui alle istanze di fallimento, ivi compresi quelli rinunciati successivamente e risultanti dai protesti", è comunque superiore a C. 30.000; lo stato di insolvenza si desume, oltre che dai protesti sopra indicati, dal consistente ammontare dei debiti scaduti e non pagati al momento della sentenza dichiarativa del fallimento, dalla completa cessazione dell'attività di impresa svolta dalla società appellante e dall'assenza di beni mobili appartenenti alla società appellante.

3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso contenente quattro motivi di impugnazione, assistiti da memoria.

4. L'Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA], Ente pubblico economico (subentrato per volontà della legge alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), la [OSCURATO:SOCIETA]. e la curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione resistono con distinti controricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la ricorrente (non è dato comprendere il senso della spendita da parte di costei anche del nome della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., che si legge nell'epigrafe del ricorso, non risultando dal contenuto di alcun atto che una società avente tale denominazione sia soggetto diverso dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, che sola risulta avere proposto il reclamo definito con la sentenza impugnata) deduce che la sentenza impugnata è caratterizzata da violazione ovvero falsa applicazione dell'art- 16-bis del d.l. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, in legge n. 221 del 2012, dell'art. 18, settimo e ottavo comma, I.fall., nonché per "travisamento del dato e del fatto processuale sul punto e sulle regole che governano il [OSCURATO:PERSONA]".

2. Il motivo contiene due censure, in quanto la ricorrente: a) contesta l'interpretazione data dalla sentenza impugnata all'art. 18, sesto, settimo e ottavo comma, I.fall. nel caso in cui il curatore del fallimento ovvero le altre parti interessate dalla sentenza di fallimento (compresi i soggetti che non avevano partecipato al procedimento definito con la sentenza di fallimento reclamata) si costituiscano, mediante deposito di memoria, dopo i dieci giorni precedenti la data dell'udienza di comparizione fissata nel decreto emesso dal presidente della corte di appello a seguito della presentazione del ricorso contenente il reclamo contro la sentenza di fallimento; b) afferma che la Corte di appello omise di pronunciarsi sull'eccezione, da essa sollevata con la memoria del 28 ottobre 2016 (il cui testo è riprodotto nelle pagg. 14- 22 del ricorso), relativa alla dedotta nullità, per mancanza di specialità, della procura conferita per il procedimento di reclamo da Equitalia all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 La prima censura è infondata.

La ricorrente fa discendere dalla tardiva costituzione di Equitalia e della curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione l'inammissibilità di tali costituzioni, con conseguente divieto per il giudice del reclamo di esaminare le difese di tali parti e il contenuto dei documenti da esse rispettivamente depositati nel procedimento di reclamo.

Tale affermazione poggia sul rilievo secondo cui il termine di cui al secondo periodo del settimo comma del citato art. 18 I.fal. è fissato "al precipuo scopo di concentrare la trattazione del reclamo nella prima e tendenzialmente unica udienza del relativo procedimento, evitando il rinvio, altrimenti necessario, per consentire al reclamante di replicare alle eccezioni, deduzioni e alla produzione documentale di controparte tardivamente costituitasi" (pagg. 17-18 ricorso; lo stesso ordine di concetti è ribadito nella successiva pag. 27).

Premesso che la ricorrente conviene con la giurisprudenza di legittimità (sul punto costante) quanto alla non applicabilità allo speciale procedimento camerale di impugnazione di sentenza di fallimento, denominato "reclamo", disciplinato dall'art. 18 I.fall., delle regole proprie del giudizio, ordinario, di appello disciplinato dal codice di rito (cfr., per tutte: Cass. n. 4893 del 2019; Cass. n. 5520 del 2017; Cass. n. 26771 del 2016; Cass. n. 9174 del 2012), la tesi giuridica da essa prospettata fa derivare la sanzione processuale dell'inammissibilità della costituzione delle parti interessate al reclamo dalla concentrazione di attività caratterizzante il procedimento di impugnazione in discorso.

Orbene, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che in tale procedimento l'inosservanza (da parte del curatore del fallimento, dei soggetti che nel procedimento di prima istanza abbiano assunto la veste di parte perché sollecitanti il fallimento dell'imprenditore, degli interessati al fallimento che non siano stati parte del procedimento di prima istanza) del termine in discorso non determina, per chi vi sia incorso, decadenza dal diritto di opporsi al reclamo (ovvero di associarsi a questo), potendo lo stesso intervenire nel relativo procedimento, produrre nuovi documenti e indicare, anche per la prima volta, i mezzi di prova di cui intende avvalersi per dimostrare la sussistenza, o meno (nel caso di intervento adesivo all'opposizione), dei presupposti della fallibilità (in questo senso, cfr. Cass. n. 12986 del 2009; Cass. n. 2235 del 2017).

La ragione è piuttosto semplice: l'art. 18 in esame non prevede sanzioni processuali di sorta (quanto al potere assertivo della parte ovvero alle sue facoltà istruttorie) per colui che, opponendosi alla revoca del fallimento ovvero adiuvando l'imprenditore reclamante, si costituisca oltre il termine indicato dal settimo comma dello stesso articolo.

L'affermazione è corroborata dal raffronto fra la disposizione della legge fallimentare in esame e quella recata dall'art. 99, sesto e settimo comma, I.fall. che, nel procedimento camerale relativo alle impugnazioni del decreto giudiziale di esecutività dello stato passivo (indicate nel precedente art. 98), espressamente dispone che la costituzione delle parti resistenti oltre il termine fissato dal decreto giudiziale di fissazione dell'udienza di discussione (dieci giorni prima di tale udienza) determina la loro decadenza dalla proposizione delle eccezioni non rilevabili d'ufficio e dall'indicazione dei mezzi di prova (giurisprudenza di legittimità costante; cfr. comunque, per tutte: Cass. 21201 del 2017; Cass. n. 1342 del 2016).

L'unica conseguenza della costituzione dei resistenti al reclamo in discorso avvenuta (anche con le modalità relative al deposito degli atti processuali per via telematica, come nel caso di specie) oltre il termine fissato dal settimo comma dell'art. 18 è l'insorgere del diritto dell'imprenditore reclamante a ottenere dalla corte di appello un termine per difendersi, in rito e nel merito, dalle affermazioni dei resistenti. 2.2 La censura sub b) (omissione di pronuncia su eccezione di nullità della procura speciale di Equitalia nel procedimento di reclamo) è invece inammissibile per difetto di specificità: nel ricorso non è infatti trascritto il contenuto di tale procura e neppure con precisione indicato il luogo ove la stessa si trovi (se a margine ovvero in calce alla memoria di costituzione di tale parte nel procedimento di reclamo), con conseguente non autosufficienza dell'atto sul punto.

3. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, per le ragioni nell'atto evidenziate, che la sentenza impugnata è caratterizzata da violazione dell'art. 2495 cod. ciiv., "in relazione all'art. 26, comma 40, del d.lgs. n. 175/2014... per aver, erroneamente assimilato la cancellazione dal Registro delle imprese alla inesistenza della società con ritenuta violazione della mancanza di un piano di liquidazione e del principio di parità fra i creditori, in relazione ai ritenuti presupposti oggettivi e soggettivi per la dichiarazione di fallimento".

4. Premesso che la società ricorrente non deduce che la dichiarazione del suo fallimento è avvenuta dopo che era già decorso un anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese (non è infatti dedotta la violazione del precetto recato dall'art. 10, primo comma, I.fall.), la censura è, per come articolata, inammissibile, in quanto: a) se è vero che la sentenza resa dal Tribunale di Foggia (per come sul punto riprodotta nella pag. 2 della sentenza impugnata) ebbe, erroneamente, a desumere l'insolvenza della ricorrente dalla sua cancellazione dal registro delle imprese (dal citato art. 10. primo comma, I.fall. si desume chiaramente che l'insolvenza è un fatto indipendente dalla cancellazione della società dal registro delle imprese, dal momento che la dichiarazione di fallimento della società cancellata dal registro delle imprese, con conseguente sua estinzione, ex art. 2495, secondo comma, cod. civ., può avvenire entro l'anno successivo a tale evento in riferimento a insolvenza manifestatasi prima di esso ovvero entro l'anno a esso successivo), è altrettanto vero che la sentenza impugnata, nella parte dedicata alla insolvenza della ricorrente (pagg. 7 e 8), non risulta in alcun modo aver fatto propria detta affermazione, né tampoco avere assimilato la cancellazione della società alla sua "inesistenza" (la parte della sentenza impugnata espressamente criticata dalla ricorrente è esclusivamente dedicata all'affermazione della legittimazione della [OSCURATO:SOCIETA]. a domandare il fallimento della ricorrente: pag. 4); sì che la censura non si rivolge contro alcuna specifica ragione della decisione giudiziale sul reclamo; b) la ricorrente non spiega per quale ragione la disciplina di diritto speciale recata dall'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014 (secondo cui l'estinzione della società prevista dall'art. 2495 cod. civ. ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta della sua cancellazione dal registro delle imprese "ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi") refluisca sulla dichiarazione di fallimento di società estinta.

5. Con il terzo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere, per le ragioni nell'atto illustrate, per buona parte consistenti nella riproduzione dei contenuti di memoria dalla ricorrente depositata nel procedimento dalla sentenza impugnata definito) fatto falsa applicazione dell'art. 15 l.fall. per: "Insussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per la dichiarazione di fallimento in relazione alla circostanza che nessuno dei creditori intervenuti ed ammessi allo stato passivo, era munito di titolo giudiziario esecutivo.

Tutti i crediti posti nello stato passivo, siano essi chirografari o privilegiati, non potevano essere considerati come scaduti e non pagati.

Insussistenza dei debiti scaduti superiori ad Euro 30.000,00 con violazione e falsa applicazione dell'art. 15, comma 9, della legge fallimentare.

Il deposito dell'atto di desistenza in fase di reclamo comportava, alla luce della nuova disciplina del fallimento, la revoca della dichiarazione di fallimento".

6. Nonostante la sua intestazione formale, il motivo contiene due censure specifiche alla sentenza impugnata, in quanto la ricorrente si limita a riprodurre, nella pagg. 31- 42 dell'atto, il contenuto di memoria da lei depositata nel procedimento di reclamo.

Dal contenuto di tale atto emergono implicitamente con alquanta nettezza due questioni di diritto dalla sentenza impugnata affrontate e dalla ricorrente contrastate. 6.1 La censura secondo cui la Corte di appello di Bari non avrebbe dovuto tenere in nessun conto (ai fini della legittimazione a domandare il fallimento; ai fini del calcolo dell'ammontare dei crediti scaduti e non pagati di cui all'art. 15, sesto comma, I.fall.) i crediti originariamente fatti valere NUPI [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è infondata in quanto:a) la sentenza impugnata afferma espressamente che la desistenza della NUPI [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., "con rinuncia allo stato passivo e all'azione di fallimento", intervennero in data successiva alla dichiarazione di fallimento pronunciata dal Tribunale di Foggia il 19 aprile 2016 e l'affermazione non è contrastata dalla ricorrente; b) nella giurisprudenza di legittimità è affermato che nel caso di rinuncia all'istanza di fallimento dei creditori che promuovono il procedimento di cui all'art. 15 I.fall. intervenuta prima della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento si verifica il venir meno della legittimazione di que La secondi soggetti a promuovere il fallimento anche se tale atto abdicativo, di natura processuale, sia depositato solo in sede di reclamo contro la sentenza di fallimento (in questo senso, cfr.: Cass. n. 33116 del 2018; Cass. n. 21478 del 2013; Cass. n. 3472 del 2011); b) tale orientamento è stato precisato da Cass. n. 16122 del 2019 nel senso che: occorre «distinguere tra una desistenza dovuta al pagamento del creditore istante, idonea a comportare, sempre che sia avvenuta prima della sentenza di fallimento, la revoca della declaratoria di fallimento, e una desistenza non accompagnata da alcuna estinzione del debito»; ricorrendo il secondo caso, la desistenza ha natura meramente processuale e, per tale ragione è da far conoscere al giudice, al pari della domanda iniziale, «perché questo lo valorizzi nel contesto procedinnentale in cui è formato»; la conseguenza è che la rinunzia «non può produrre effetto ove non sia presentata al giudice che ne deve tenere conto ai fini della decisione e per tale motivo è inidonea a determinare la revoca della sentenza di fallimento ove prodotta soltanto in sede di reclamo»; se invece la desistenza è conseguente all'estinzione dell'obbligazione fatta inizialmente valere, vi è refluenza sulla legittimazione dell'istante «e, ove il pagamento risulti avvenuto - con i crismi della data certa, ai sensi dell'art. 2704 cod. civ. - in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento, ben può essere rappresentata anche al collegio del reclamo al fine di dimostrare il venir meno della legittimazione del creditore istante al momento della dichiarazione di fallimento»; c) quando la desistenza alla proposizione dell'istanza in questione interviene dopo la pronuncia di fallimento ed è depositata nel procedimento di reclamo contro la sentenza che tale pronuncia contiene non si determina punto l'accoglimento del reclamo dal momento che rilevano solo i fatti esistenti al momento della decisione sull'istanza di fallimento, e non quelli sopravvenuti: la pronuncia di revoca del fallimento, cui il reclamo tende, presuppone infatti l'accertamento della non sussistenza dei presupposti, di natura processuale e sostanziale, per l'apertura di tale procedura concorsuale alla stregua della situazione di fatto esistente al momento della relativa pronuncia giudiziale che, una volta verificatasi, produce effetti erga omnes, la persistenza dei quali non può essere rimessa alla mera volontà del creditore istante (o comunque alle vicende del suo rapporto con il fallito), la cui necessaria funzione propulsiva della procedura fallimentare si esaurisce con la dichiarazione del fallimento (in questo senso, cfr.: Cass. n. 16180 del 2017; Cass. n. 8980 del 2016; In senso sostanzialmente conforme cfr., implicitamente, Cass. n. 16122 del 2019 cit.).

La sentenza impugnata è dunque conforme alla giurisprudenza di legittimità sul punto. 6.2 La seconda censura alla sentenza impugnata, implicitamente desumibile dal contenuto della memoria riprodotto nel ricorso, è quella di avere ritenuto rilevante, in funzione dell'accertamento dell'esistenza del divieto imposto dalla legge al giudice di pronunciare il fallimento "se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare complessivamente inferiore a euro trentamila" (art. 15, ultimo comma,

I. fall.).

A sostegno della critica la ricorrente cita l'interpretazione data a tale disposizione di legge da Cass. n. 14727 del 2016 che, in motivazione, così si esprime: «L'art. 15, ultimo comma, della legge fall. prevede infatti espressamente che il superamento dell'ammontare minimo dei debiti scaduti e non pagati al quale è subordinata la dichiarazione di fallimento deve risultare dagli atti dell'istruttoria prefallimentare, in tal modo escludendo la possibilità di avvalersi di accertamenti successivi effettuati in sede di verifica dello stato passivo.

Tale interpretazione, imposta dal tenore letterale della norma, trova conferma nella relazione ministeriale al d.lgs 9 gennaio 2006, n. 5, la quale evidenzia la funzione deflattiva della norma in esame, volta ad evitare l'apertura di procedure fallimentari nei casi in cui si possa ragionevolmente presumere che i costi delle stesse superino i ricavi distribuibili ai creditori.

La relazione sottolinea inoltre come la norma in questione eviti d'interferire con il profilo dell'accertamento dello stato d'insolvenza, quale presupposto oggettivo del fallimento, con ciò intendendo affermare che la sussistenza di una situazione debitoria inferiore ai trentamila Euro sfugge ad ogni ulteriore verifica in sede fallimentare, anche in rapporto allo stato d'insolvenza riscontrabile in sede di accertamento dello stato passivo, dovendo essere valutata esclusivamente in sede prefallimentare, ai fini della dichiarazione o meno del fallimento (cfr. Cass., Sez.

I, 13 luglio 2015, n. 14596; 4 luglio 2014, n. 15343)».E' tuttavia da rimarcare che, secondo altro orientamento (fatto proprio dalla sentenza impugnata) emerso nella giurisprudenza di legittimità la possibilità di avvalersi, quale elemento di prova a sostegno dell'avvenuto superamento della soglia minima d'indebitamento al cui riscontro il citato art. 15, nono comma, subordina la dichiarazione di fallimento, anche delle risultanze non contestate dello stato passivo, la cui utilizzabilità, più volle ribadita da questa Corte in riferimento all'accertamento dello stato d'insolvenza, non può ritenersi esclusa dall'espresso riferimento della norma in esame alle risultanze dell'istruttoria prefallimentare, nell'ambito della quale è consentito anche il ricorso a elementi di fatto diversi da quelli in base ai quali il fallimento è stato dichiarato, purché si tratti di fatti anteriori alla pronuncia, anche se conosciuti successivamente in sede di impugnazione contro la sentenza di fallimento (cfr. Cass., n. 10952 del 2015; Cass. n. 9760 del 2011; Cass. n. 24424 del 2019).

Tale orientamento appare dotato di maggiore forza di persuasività, in quanto: nel procedimento camerale di reclamo contro sentenza dichiarativa di fallimento è pacificamente consentito acquisire, anche d'ufficio (art. 18, decimo comma, I.fall.) nuove prove; non si vede per quale ragione nel novero di tali prove, sempre se riferibili a fatti (nel caso di specie, esistenza e consistenza di debiti scaduti e non pagati dall'imprenditore al momento della dichiarazione di fallimento) precedenti la sentenza di fallimento, non possano rientrare quelle (favorevoli ovvero contrarie all'imprenditore dichiarato fallito) relative al limite di indebitamento sancito dal citato art. 15, ultimo comma, come se il giudice dell'impugnazione, a fronte di una prova di fatto precedente la dichiarazione di fallimento, non acquisita al procedimento di prima istanza, ma rilevante ai fini della decisione sul punto dovesse non acquisirla ovvero valutarla in funzione dell'accertamento a lui devoluto sol perché tale prova è stata offerta in sede di impugnazione.

In altre parole, il divieto di pronunciare il fallimento quando l'indebitamento dell'imprenditore insolvente è inferiore a trentamila euro vale anche per il giudice del reclamo contro la sentenza di fallimento, sì che il riferimento della disposizione in esame agli atti dell'istruttoria prefallimentare non proietta lo stesso riferimento, di natura processuale, oltre il procedimento di prima istanza; ben potendo il giudice del reclamo accertare, sulla base di prove di fatti (esistenza di debiti scaduti e non pagati dall'imprenditore insolvente) preesistenti la sentenza di fallimento ma acquisite per la prima volta in sede di impugnazione, l'esistenza o meno di tale divieto. 6.3 In ogni caso, la questione di diritto in esame ha in concreto scarsa incidenza in funzione della decisione sul motivo, dal momento che la sentenza impugnata espressamente afferma che quando anche si dovesse accedere all'interpretazione dell'art. 15, ultimo comma, I.fall. data da Cass. n. 14727 del 2016 (sopra citata), la consistenza quantitativa dei crediti "di cui alle istanze di fallimento, ivi compresi quelli rinunciati successivamente e risultanti dai protesti", è comunque superiore a €. 30.000 (pag. 8 della sentenza).

Tale autonoma ragione di decisione non risulta però specificamente contrastata dalla ricorrente; sì che sotto questo profilo il motivo è inammissibile. 6.4 Non vengono in questa sede prese in considerazione le argomentazioni dalla ricorrente sviluppate nella memoria riprodotta nel terzo motivo di ricorso relativamente alla non sussistenza dei crediti oggetto di ammissione al passivo (pagg. 33-35 del ricorso) in quanto non rivolte specificamente alla sentenza impugnata.

7. Con il quarto motivo la ricorrente sostiene che la sentenza è caratterizzata da erronea applicazione dell'art. 5 I.fall., nonché da violazione dell'art. 116 cod. proc. civ.

"sulla valutazione delle prove", per le ragioni illustrate nell'atto (ancora una volta costituito, in buona parte, dalla riproduzione del contenuto dell'atto di reclamo: pagg. 48-75)

8. Nella sentenza impugnata lo stato di insolvenza della società ricorrente è affermato, con specifica motivazione, sulla base dei seguenti elementi: cessazione dell'attività d'impresa della società; non sussistenza di beni mobili nei luoghi ove questa svolgeva tale attività; esistenza di protesti cambiari; quanto mai rilevante entità complessiva dell'indebitamento quale risultante dallo stato passivo approvato dal giudice delegato alla procedura (e sul punto la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che tale elemento ben può essere valorizzato in sede di reclamo contro la sentenza di fallimento; in questo senso, cfr., per tutte: Cass. n. 23437 del 2017; Cass. n. 10952 del 2015, cit.; Cass. n. 9760 del 2011).

Il motivo, per come dedotto, è inammissibile in quanto da un lato si connota in termini di alquanta astrattezza e, dall'altro, mira a una rivalutazione sul merito dell'accertamento in questione in questa sede non predicabile.

9. Il ricorso è in conclusione da rigettare e, in applicazione del principio di soccombenza, la ricorrente è condannata a rimborsare a ciascuna controricorrente le spese anticipate nel presente giudizio nella misura in dispositivo liquidata.

P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alle controricorrenti le spese del giudizio di cassazione da ciascuna rispettivamente anticipate, liquidate, per ciascuna, in C. 200 per esborsi e in C. 6.000 per compenso di avvocato, oltre spese forfetarie pari al 15% di tale compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della su

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso n. 16435/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, "in proprio e nella qualità della [OSCURATO:SOCIETA].", in persona del suo liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 63, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale estesa a margine del ricorso ricorrente contro Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA], Ente pubblico economico, subentrato per volontà della legge alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), in persona del suo procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 403, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale apposta a margine del controricorso controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in persona del suo amministratore pro tempore dotato dei poteri di rappresentanza, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale estesa in calce al controricorso controricorrente [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del suo curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale estesa in calce al controricorso controricorrente avverso la sentenza n. 648/2017 della Corte di appello di Bari, pubblicata il 24 maggio 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 ottobre 2020 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.In accoglimento delle istanze rispettivamente proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., il Tribunale di Foggia dichiarò il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (sentenza pubblicata il 19 aprile 2016). 2. Con sentenza pubblicata il 24 maggio 2017 la Corte di appello di Bari rigettò il reclamo proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione contro la citata sentenza del Tribunale di Foggia. 2.1 La motivazione di tale sentenza può essere così sintetizzata: gli atti con cui si sono, rispettivamente, costituite nel procedimento di reclamo di cui all'art. 18 I.fall. tanto la curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione che la Equitalia sono ammissibili "quando anche possano essere considerati tardivi", dal momento che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tale procedimento camerale la costituzione della parte resistente alla domanda di revoca della sentenza di fallimento che sia avvenuta oltre il termine previsto dal comma 7 del citato art. 18 non determina la sua decadenza dal diritto di opporsi al reclamo, depositare documenti e indicare, anche per la prima volta, i mezzi di prova di cui intende avvalersi per dimostrare la sussistenza dei presupposti della fallibilità dell'imprenditore reclamante; [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sono legittimate, a norma dell'art. 6 I.fall., a domandare il fallimento della società reclamante e i crediti di cui tali società sono rispettivamente titolari, unitariamente considerati, sono di consistenza quantitativa ben superiore a quella (C. 30.000) al disotto della quale è dalla legge (art. 15, comma 9, I.fall.) vietato al giudice di pronunciare il fallimento dell'imprenditore insolvente; le ragioni alla base di tali affermazioni sono nella sentenza diffusamente illustrate: quanto al credito fatto valere dalla Sitta s.r.I., nelle pagg. 3 e 4; quanto a quello di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nella pag. 4 (con riferimento a tale società è poi esclusa la rilevanza della desistenza da costei manifestata dalla istanza di fallimento perché l'atto abdicativo è intervenuto dopo la pubblicazione della sentenza di fallimento: pag. 7); quanto ai crediti fatti valere alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nelle pagg. 4-6; sempre in funzione della soglia di fallibilità in discorso, occorre anche considerare che vi sono crediti incorporati in titoli protestati, pari a complessivi C. 12.000 (l'appellante non ha provato il pagamento di tali debiti scaduti) e che al passivo del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] risultano ammessi soggetti titolari di crediti di rango privilegiato complessivamente pari a C. 2.458.341,67 e di crediti chirografari complessivamente pari a C. 1.886.215,99; peraltro, anche se si volesse aderire all'orientamento interpretativo espresso da Cass. n. 14727 del 2016 - secondo cui, ai fini del computo del limite minimo di fallibilità previsto dall'art. 15, nono comma, I.fall., è da escludere ogni rilievo ai crediti accertati nel procedimento di verifica del passivo dell'imprenditore fallito, successivo all'esaurimento dell'istruttoria prefallimentare) -, la consistenza quantitativa dei crediti "di cui alle istanze di fallimento, ivi compresi quelli rinunciati successivamente e risultanti dai protesti", è comunque superiore a C. 30.000; lo stato di insolvenza si desume, oltre che dai protesti sopra indicati, dal consistente ammontare dei debiti scaduti e non pagati al momento della sentenza dichiarativa del fallimento, dalla completa cessazione dell'attività di impresa svolta dalla società appellante e dall'assenza di beni mobili appartenenti alla società appellante. 3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso contenente quattro motivi di impugnazione, assistiti da memoria. 4. L'Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA], Ente pubblico economico (subentrato per volontà della legge alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), la [OSCURATO:SOCIETA]. e la curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione resistono con distinti controricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la ricorrente (non è dato comprendere il senso della spendita da parte di costei anche del nome della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., che si legge nell'epigrafe del ricorso, non risultando dal contenuto di alcun atto che una società avente tale denominazione sia soggetto diverso dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, che sola risulta avere proposto il reclamo definito con la sentenza impugnata) deduce che la sentenza impugnata è caratterizzata da violazione ovvero falsa applicazione dell'art- 16-bis del d.l. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, in legge n. 221 del 2012, dell'art. 18, settimo e ottavo comma, I.fall., nonché per "travisamento del dato e del fatto processuale sul punto e sulle regole che governano il [OSCURATO:PERSONA]". 2. Il motivo contiene due censure, in quanto la ricorrente: a) contesta l'interpretazione data dalla sentenza impugnata all'art. 18, sesto, settimo e ottavo comma, I.fall. nel caso in cui il curatore del fallimento ovvero le altre parti interessate dalla sentenza di fallimento (compresi i soggetti che non avevano partecipato al procedimento definito con la sentenza di fallimento reclamata) si costituiscano, mediante deposito di memoria, dopo i dieci giorni precedenti la data dell'udienza di comparizione fissata nel decreto emesso dal presidente della corte di appello a seguito della presentazione del ricorso contenente il reclamo contro la sentenza di fallimento; b) afferma che la Corte di appello omise di pronunciarsi sull'eccezione, da essa sollevata con la memoria del 28 ottobre 2016 (il cui testo è riprodotto nelle pagg. 14- 22 del ricorso), relativa alla dedotta nullità, per mancanza di specialità, della procura conferita per il procedimento di reclamo da Equitalia all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 La prima censura è infondata. La ricorrente fa discendere dalla tardiva costituzione di Equitalia e della curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione l'inammissibilità di tali costituzioni, con conseguente divieto per il giudice del reclamo di esaminare le difese di tali parti e il contenuto dei documenti da esse rispettivamente depositati nel procedimento di reclamo. Tale affermazione poggia sul rilievo secondo cui il termine di cui al secondo periodo del settimo comma del citato art. 18 I.fal. è fissato "al precipuo scopo di concentrare la trattazione del reclamo nella prima e tendenzialmente unica udienza del relativo procedimento, evitando il rinvio, altrimenti necessario, per consentire al reclamante di replicare alle eccezioni, deduzioni e alla produzione documentale di controparte tardivamente costituitasi" (pagg. 17-18 ricorso; lo stesso ordine di concetti è ribadito nella successiva pag. 27). Premesso che la ricorrente conviene con la giurisprudenza di legittimità (sul punto costante) quanto alla non applicabilità allo speciale procedimento camerale di impugnazione di sentenza di fallimento, denominato "reclamo", disciplinato dall'art. 18 I.fall., delle regole proprie del giudizio, ordinario, di appello disciplinato dal codice di rito (cfr., per tutte: Cass. n. 4893 del 2019; Cass. n. 5520 del 2017; Cass. n. 26771 del 2016; Cass. n. 9174 del 2012), la tesi giuridica da essa prospettata fa derivare la sanzione processuale dell'inammissibilità della costituzione delle parti interessate al reclamo dalla concentrazione di attività caratterizzante il procedimento di impugnazione in discorso. Orbene, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che in tale procedimento l'inosservanza (da parte del curatore del fallimento, dei soggetti che nel procedimento di prima istanza abbiano assunto la veste di parte perché sollecitanti il fallimento dell'imprenditore, degli interessati al fallimento che non siano stati parte del procedimento di prima istanza) del termine in discorso non determina, per chi vi sia incorso, decadenza dal diritto di opporsi al reclamo (ovvero di associarsi a questo), potendo lo stesso intervenire nel relativo procedimento, produrre nuovi documenti e indicare, anche per la prima volta, i mezzi di prova di cui intende avvalersi per dimostrare la sussistenza, o meno (nel caso di intervento adesivo all'opposizione), dei presupposti della fallibilità (in questo senso, cfr. Cass. n. 12986 del 2009; Cass. n. 2235 del 2017). La ragione è piuttosto semplice: l'art. 18 in esame non prevede sanzioni processuali di sorta (quanto al potere assertivo della parte ovvero alle sue facoltà istruttorie) per colui che, opponendosi alla revoca del fallimento ovvero adiuvando l'imprenditore reclamante, si costituisca oltre il termine indicato dal settimo comma dello stesso articolo. L'affermazione è corroborata dal raffronto fra la disposizione della legge fallimentare in esame e quella recata dall'art. 99, sesto e settimo comma, I.fall. che, nel procedimento camerale relativo alle impugnazioni del decreto giudiziale di esecutività dello stato passivo (indicate nel precedente art. 98), espressamente dispone che la costituzione delle parti resistenti oltre il termine fissato dal decreto giudiziale di fissazione dell'udienza di discussione (dieci giorni prima di tale udienza) determina la loro decadenza dalla proposizione delle eccezioni non rilevabili d'ufficio e dall'indicazione dei mezzi di prova (giurisprudenza di legittimità costante; cfr. comunque, per tutte: Cass. 21201 del 2017; Cass. n. 1342 del 2016). L'unica conseguenza della costituzione dei resistenti al reclamo in discorso avvenuta (anche con le modalità relative al deposito degli atti processuali per via telematica, come nel caso di specie) oltre il termine fissato dal settimo comma dell'art. 18 è l'insorgere del diritto dell'imprenditore reclamante a ottenere dalla corte di appello un termine per difendersi, in rito e nel merito, dalle affermazioni dei resistenti. 2.2 La censura sub b) (omissione di pronuncia su eccezione di nullità della procura speciale di Equitalia nel procedimento di reclamo) è invece inammissibile per difetto di specificità: nel ricorso non è infatti trascritto il contenuto di tale procura e neppure con precisione indicato il luogo ove la stessa si trovi (se a margine ovvero in calce alla memoria di costituzione di tale parte nel procedimento di reclamo), con conseguente non autosufficienza dell'atto sul punto. 3. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, per le ragioni nell'atto evidenziate, che la sentenza impugnata è caratterizzata da violazione dell'art. 2495 cod. ciiv., "in relazione all'art. 26, comma 40, del d.lgs. n. 175/2014... per aver, erroneamente assimilato la cancellazione dal Registro delle imprese alla inesistenza della società con ritenuta violazione della mancanza di un piano di liquidazione e del principio di parità fra i creditori, in relazione ai ritenuti presupposti oggettivi e soggettivi per la dichiarazione di fallimento". 4. Premesso che la società ricorrente non deduce che la dichiarazione del suo fallimento è avvenuta dopo che era già decorso un anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese (non è infatti dedotta la violazione del precetto recato dall'art. 10, primo comma, I.fall.), la censura è, per come articolata, inammissibile, in quanto: a) se è vero che la sentenza resa dal Tribunale di Foggia (per come sul punto riprodotta nella pag. 2 della sentenza impugnata) ebbe, erroneamente, a desumere l'insolvenza della ricorrente dalla sua cancellazione dal registro delle imprese (dal citato art. 10. primo comma, I.fall. si desume chiaramente che l'insolvenza è un fatto indipendente dalla cancellazione della società dal registro delle imprese, dal momento che la dichiarazione di fallimento della società cancellata dal registro delle imprese, con conseguente sua estinzione, ex art. 2495, secondo comma, cod. civ., può avvenire entro l'anno successivo a tale evento in riferimento a insolvenza manifestatasi prima di esso ovvero entro l'anno a esso successivo), è altrettanto vero che la sentenza impugnata, nella parte dedicata alla insolvenza della ricorrente (pagg. 7 e 8), non risulta in alcun modo aver fatto propria detta affermazione, né tampoco avere assimilato la cancellazione della società alla sua "inesistenza" (la parte della sentenza impugnata espressamente criticata dalla ricorrente è esclusivamente dedicata all'affermazione della legittimazione della [OSCURATO:SOCIETA]. a domandare il fallimento della ricorrente: pag. 4); sì che la censura non si rivolge contro alcuna specifica ragione della decisione giudiziale sul reclamo; b) la ricorrente non spiega per quale ragione la disciplina di diritto speciale recata dall'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014 (secondo cui l'estinzione della società prevista dall'art. 2495 cod. civ. ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta della sua cancellazione dal registro delle imprese "ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi") refluisca sulla dichiarazione di fallimento di società estinta. 5. Con il terzo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere, per le ragioni nell'atto illustrate, per buona parte consistenti nella riproduzione dei contenuti di memoria dalla ricorrente depositata nel procedimento dalla sentenza impugnata definito) fatto falsa applicazione dell'art. 15 l.fall. per: "Insussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per la dichiarazione di fallimento in relazione alla circostanza che nessuno dei creditori intervenuti ed ammessi allo stato passivo, era munito di titolo giudiziario esecutivo. Tutti i crediti posti nello stato passivo, siano essi chirografari o privilegiati, non potevano essere considerati come scaduti e non pagati. Insussistenza dei debiti scaduti superiori ad Euro 30.000,00 con violazione e falsa applicazione dell'art. 15, comma 9, della legge fallimentare. Il deposito dell'atto di desistenza in fase di reclamo comportava, alla luce della nuova disciplina del fallimento, la revoca della dichiarazione di fallimento". 6. Nonostante la sua intestazione formale, il motivo contiene due censure specifiche alla sentenza impugnata, in quanto la ricorrente si limita a riprodurre, nella pagg. 31- 42 dell'atto, il contenuto di memoria da lei depositata nel procedimento di reclamo. Dal contenuto di tale atto emergono implicitamente con alquanta nettezza due questioni di diritto dalla sentenza impugnata affrontate e dalla ricorrente contrastate. 6.1 La censura secondo cui la Corte di appello di Bari non avrebbe dovuto tenere in nessun conto (ai fini della legittimazione a domandare il fallimento; ai fini del calcolo dell'ammontare dei crediti scaduti e non pagati di cui all'art. 15, sesto comma, I.fall.) i crediti originariamente fatti valere NUPI [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è infondata in quanto:a) la sentenza impugnata afferma espressamente che la desistenza della NUPI [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., "con rinuncia allo stato passivo e all'azione di fallimento", intervennero in data successiva alla dichiarazione di fallimento pronunciata dal Tribunale di Foggia il 19 aprile 2016 e l'affermazione non è contrastata dalla ricorrente; b) nella giurisprudenza di legittimità è affermato che nel caso di rinuncia all'istanza di fallimento dei creditori che promuovono il procedimento di cui all'art. 15 I.fall. intervenuta prima della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento si verifica il venir meno della legittimazione di que La secondi soggetti a promuovere il fallimento anche se tale atto abdicativo, di natura processuale, sia depositato solo in sede di reclamo contro la sentenza di fallimento (in questo senso, cfr.: Cass. n. 33116 del 2018; Cass. n. 21478 del 2013; Cass. n. 3472 del 2011); b) tale orientamento è stato precisato da Cass. n. 16122 del 2019 nel senso che: occorre «distinguere tra una desistenza dovuta al pagamento del creditore istante, idonea a comportare, sempre che sia avvenuta prima della sentenza di fallimento, la revoca della declaratoria di fallimento, e una desistenza non accompagnata da alcuna estinzione del debito»; ricorrendo il secondo caso, la desistenza ha natura meramente processuale e, per tale ragione è da far conoscere al giudice, al pari della domanda iniziale, «perché questo lo valorizzi nel contesto procedinnentale in cui è formato»; la conseguenza è che la rinunzia «non può produrre effetto ove non sia presentata al giudice che ne deve tenere conto ai fini della decisione e per tale motivo è inidonea a determinare la revoca della sentenza di fallimento ove prodotta soltanto in sede di reclamo»; se invece la desistenza è conseguente all'estinzione dell'obbligazione fatta inizialmente valere, vi è refluenza sulla legittimazione dell'istante «e, ove il pagamento risulti avvenuto - con i crismi della data certa, ai sensi dell'art. 2704 cod. civ. - in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento, ben può essere rappresentata anche al collegio del reclamo al fine di dimostrare il venir meno della legittimazione del creditore istante al momento della dichiarazione di fallimento»; c) quando la desistenza alla proposizione dell'istanza in questione interviene dopo la pronuncia di fallimento ed è depositata nel procedimento di reclamo contro la sentenza che tale pronuncia contiene non si determina punto l'accoglimento del reclamo dal momento che rilevano solo i fatti esistenti al momento della decisione sull'istanza di fallimento, e non quelli sopravvenuti: la pronuncia di revoca del fallimento, cui il reclamo tende, presuppone infatti l'accertamento della non sussistenza dei presupposti, di natura processuale e sostanziale, per l'apertura di tale procedura concorsuale alla stregua della situazione di fatto esistente al momento della relativa pronuncia giudiziale che, una volta verificatasi, produce effetti erga omnes, la persistenza dei quali non può essere rimessa alla mera volontà del creditore istante (o comunque alle vicende del suo rapporto con il fallito), la cui necessaria funzione propulsiva della procedura fallimentare si esaurisce con la dichiarazione del fallimento (in questo senso, cfr.: Cass. n. 16180 del 2017; Cass. n. 8980 del 2016; In senso sostanzialmente conforme cfr., implicitamente, Cass. n. 16122 del 2019 cit.). La sentenza impugnata è dunque conforme alla giurisprudenza di legittimità sul punto. 6.2 La seconda censura alla sentenza impugnata, implicitamente desumibile dal contenuto della memoria riprodotto nel ricorso, è quella di avere ritenuto rilevante, in funzione dell'accertamento dell'esistenza del divieto imposto dalla legge al giudice di pronunciare il fallimento "se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare complessivamente inferiore a euro trentamila" (art. 15, ultimo comma, I. fall.). A sostegno della critica la ricorrente cita l'interpretazione data a tale disposizione di legge da Cass. n. 14727 del 2016 che, in motivazione, così si esprime: «L'art. 15, ultimo comma, della legge fall. prevede infatti espressamente che il superamento dell'ammontare minimo dei debiti scaduti e non pagati al quale è subordinata la dichiarazione di fallimento deve risultare dagli atti dell'istruttoria prefallimentare, in tal modo escludendo la possibilità di avvalersi di accertamenti successivi effettuati in sede di verifica dello stato passivo. Tale interpretazione, imposta dal tenore letterale della norma, trova conferma nella relazione ministeriale al d.lgs 9 gennaio 2006, n. 5, la quale evidenzia la funzione deflattiva della norma in esame, volta ad evitare l'apertura di procedure fallimentari nei casi in cui si possa ragionevolmente presumere che i costi delle stesse superino i ricavi distribuibili ai creditori. La relazione sottolinea inoltre come la norma in questione eviti d'interferire con il profilo dell'accertamento dello stato d'insolvenza, quale presupposto oggettivo del fallimento, con ciò intendendo affermare che la sussistenza di una situazione debitoria inferiore ai trentamila Euro sfugge ad ogni ulteriore verifica in sede fallimentare, anche in rapporto allo stato d'insolvenza riscontrabile in sede di accertamento dello stato passivo, dovendo essere valutata esclusivamente in sede prefallimentare, ai fini della dichiarazione o meno del fallimento (cfr. Cass., Sez. I, 13 luglio 2015, n. 14596; 4 luglio 2014, n. 15343)».E' tuttavia da rimarcare che, secondo altro orientamento (fatto proprio dalla sentenza impugnata) emerso nella giurisprudenza di legittimità la possibilità di avvalersi, quale elemento di prova a sostegno dell'avvenuto superamento della soglia minima d'indebitamento al cui riscontro il citato art. 15, nono comma, subordina la dichiarazione di fallimento, anche delle risultanze non contestate dello stato passivo, la cui utilizzabilità, più volle ribadita da questa Corte in riferimento all'accertamento dello stato d'insolvenza, non può ritenersi esclusa dall'espresso riferimento della norma in esame alle risultanze dell'istruttoria prefallimentare, nell'ambito della quale è consentito anche il ricorso a elementi di fatto diversi da quelli in base ai quali il fallimento è stato dichiarato, purché si tratti di fatti anteriori alla pronuncia, anche se conosciuti successivamente in sede di impugnazione contro la sentenza di fallimento (cfr. Cass., n. 10952 del 2015; Cass. n. 9760 del 2011; Cass. n. 24424 del 2019). Tale orientamento appare dotato di maggiore forza di persuasività, in quanto: nel procedimento camerale di reclamo contro sentenza dichiarativa di fallimento è pacificamente consentito acquisire, anche d'ufficio (art. 18, decimo comma, I.fall.) nuove prove; non si vede per quale ragione nel novero di tali prove, sempre se riferibili a fatti (nel caso di specie, esistenza e consistenza di debiti scaduti e non pagati dall'imprenditore al momento della dichiarazione di fallimento) precedenti la sentenza di fallimento, non possano rientrare quelle (favorevoli ovvero contrarie all'imprenditore dichiarato fallito) relative al limite di indebitamento sancito dal citato art. 15, ultimo comma, come se il giudice dell'impugnazione, a fronte di una prova di fatto precedente la dichiarazione di fallimento, non acquisita al procedimento di prima istanza, ma rilevante ai fini della decisione sul punto dovesse non acquisirla ovvero valutarla in funzione dell'accertamento a lui devoluto sol perché tale prova è stata offerta in sede di impugnazione. In altre parole, il divieto di pronunciare il fallimento quando l'indebitamento dell'imprenditore insolvente è inferiore a trentamila euro vale anche per il giudice del reclamo contro la sentenza di fallimento, sì che il riferimento della disposizione in esame agli atti dell'istruttoria prefallimentare non proietta lo stesso riferimento, di natura processuale, oltre il procedimento di prima istanza; ben potendo il giudice del reclamo accertare, sulla base di prove di fatti (esistenza di debiti scaduti e non pagati dall'imprenditore insolvente) preesistenti la sentenza di fallimento ma acquisite per la prima volta in sede di impugnazione, l'esistenza o meno di tale divieto. 6.3 In ogni caso, la questione di diritto in esame ha in concreto scarsa incidenza in funzione della decisione sul motivo, dal momento che la sentenza impugnata espressamente afferma che quando anche si dovesse accedere all'interpretazione dell'art. 15, ultimo comma, I.fall. data da Cass. n. 14727 del 2016 (sopra citata), la consistenza quantitativa dei crediti "di cui alle istanze di fallimento, ivi compresi quelli rinunciati successivamente e risultanti dai protesti", è comunque superiore a €. 30.000 (pag. 8 della sentenza). Tale autonoma ragione di decisione non risulta però specificamente contrastata dalla ricorrente; sì che sotto questo profilo il motivo è inammissibile. 6.4 Non vengono in questa sede prese in considerazione le argomentazioni dalla ricorrente sviluppate nella memoria riprodotta nel terzo motivo di ricorso relativamente alla non sussistenza dei crediti oggetto di ammissione al passivo (pagg. 33-35 del ricorso) in quanto non rivolte specificamente alla sentenza impugnata. 7. Con il quarto motivo la ricorrente sostiene che la sentenza è caratterizzata da erronea applicazione dell'art. 5 I.fall., nonché da violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. "sulla valutazione delle prove", per le ragioni illustrate nell'atto (ancora una volta costituito, in buona parte, dalla riproduzione del contenuto dell'atto di reclamo: pagg. 48-75) 8. Nella sentenza impugnata lo stato di insolvenza della società ricorrente è affermato, con specifica motivazione, sulla base dei seguenti elementi: cessazione dell'attività d'impresa della società; non sussistenza di beni mobili nei luoghi ove questa svolgeva tale attività; esistenza di protesti cambiari; quanto mai rilevante entità complessiva dell'indebitamento quale risultante dallo stato passivo approvato dal giudice delegato alla procedura (e sul punto la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che tale elemento ben può essere valorizzato in sede di reclamo contro la sentenza di fallimento; in questo senso, cfr., per tutte: Cass. n. 23437 del 2017; Cass. n. 10952 del 2015, cit.; Cass. n. 9760 del 2011). Il motivo, per come dedotto, è inammissibile in quanto da un lato si connota in termini di alquanta astrattezza e, dall'altro, mira a una rivalutazione sul merito dell'accertamento in questione in questa sede non predicabile. 9. Il ricorso è in conclusione da rigettare e, in applicazione del principio di soccombenza, la ricorrente è condannata a rimborsare a ciascuna controricorrente le spese anticipate nel presente giudizio nella misura in dispositivo liquidata. P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alle controricorrenti le spese del giudizio di cassazione da ciascuna rispettivamente anticipate, liquidate, per ciascuna, in C. 200 per esborsi e in C. 6.000 per compenso di avvocato, oltre spese forfetarie pari al 15% di tale compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della su
Sentenza Cassazione n. 01572/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris