CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 maggio 1975
Cassazione n. 41909/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, A. P. Viola, che si è riportato al contenuto della memoria depositata, con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; la difesa, Avv. F. Peverini, ha concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l a sentenza impugnata, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la condanna, pronunciata dal Tribunale in sede nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di arresto in relazione al reato di cui all’art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 («Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»), perché già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di [OSCURATO:PERSONA], con provvedimento del 29 ottobre 2014, divenuto irrevocabile il 19 gennaio 2016,si poneva alla guida della vettura Fiat sedici, in data 8 aprile 2022, senza essere in possesso della patente di guida perché revocata in data 25 novembre 2009 e non rinnovata una volta scaduta. 2. Avverso il provvedimento propone tempestivo ricorso per cassazione l’imputatoaffidando le censure a tre motivi, di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si denuncia vizio di motivazione. La misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno è stata applicata nell'anno 2020 dalla Q uestura di [OSCURATO:PERSONA] dopo un periodo di carcerazione,iniziato il 23 ottobre 2008, senza rivalutazione della pericolosità sociale. Il reato di cui all'art. 73 d. lgs. n. 159 del 2011 può essere commesso soltanto da soggetto che, al momento del fatto , è sottoposto a misura di prevenzione personale. Nel caso di specie non è stata applicata l'esimente di cui all'art 54cod. pen. richiesta,in relazione alla non corretta applicazione della misura di prevenzione che si assume violata senza aver operato la rivalutazione della pericolosità sociale dopo una lunga carcerazione. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia erronea applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. Si deduce che la sentenza impugnata fornisce unamotivazione insufficiente rispetto alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-biscod. pen. La Corte territoriale si è limitata a rappresentare che si è trattato di una condotta che ha violato le prescrizioni imposte dall'applicazione della misura di prevenzione con ragionamento carente perché è stata omessa ogni valutazione dei requisiti richiesti, senza valorizzare l'episodicità della condotta e la scarsa offensività del fatto. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. i n relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio. Nel caso di specie, la sentenza impugnata non motiva , a parere del ricorrente,rispetto alle censure formulate con l'appello per quanto concerne la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e affida la motivazione a mere clausole di stile che si limitano a rappresentare, in maniera non immune da vizi di logicità , la gravità della condotta e iprecedenti da cui il ricorrente è gravato. 3.[OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, A. P. Viola, ha fatto pervenire memoriae all’esito della trattazione in pubblica udienza partecipata ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. La difesa ha chiesto l’accoglimento, in via principale, del primo motivo di ricorso; in subordine degli altri motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va premesso che non si può aderire alla richiesta della difesa, pervenuta in data 2 ottobre 2025, di rassegnare conclusioni soltanto in forma scritta. Invero, il rito introdotto dalla parte che ha chiesto, tempestivamente, la trattazione in pubblica udienza partecipata, non si può trasformareper effetto di successiva rinuncia a lla richiesta di trattazione in presenza (tra le altre, Sez 6n. 22248 del 18/05/2021, Rv. 281520 – 01 in tema di disciplina emergenziale da Covid-19). Infatti, questa Corte ha sostenuto il condivisibile principio, già nella vigenza del rito cd. emergenziale, secondo il quale la rinuncia alla richiesta didiscussione orale, formulata ai sensi dell'art. 23, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, non determina il mutamento del rito in quello cartolare, sicché la parte nonrinunciante ha diritto di concludere oralmente in udienza. Invero, la ratio è applicabile anche al caso al vaglio , posto che, ove si consentisse il mutamento del rito per effetto dellarinuncia unilaterale alladiscussione, verrebbe leso il diritto di difesa delle altre parti che hanno riposto legittimo affidamento sulla possibilità di rassegnare conclusioni orali, non provvedendo al deposito di conclusioni scritte. 2. Il ricorso è infondato. 2.1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Ai fini della rivalutazione, all’attualità, della pericolosità sociale, si deve evidenziare che laquestione è inedita non risultando dalla sentenza impugnata e dall’incontestata sintesi dei motivi di appello che questa sia stata sollevata con il gravame. In ogni caso, risulta che il decreto del 29 ottobre 2014 n. 169 di cui all’imputazione è stato preceduto da altro provvedimento di sottoposizione dell’imputato alla misura di prevenzione n. 91 del 7 aprile 2006, reso dal Tribunale misure di prevenzione di [OSCURATO:PERSONA] per la durata di anni due e che, per effetto di questo provvedimento, il 25 novembre .2009, era stata revocata al ricorrente la patente di guida con decreto del Prefetto di [OSCURATO:PERSONA]. Risulta, poi, altra misuradi prevenzione, di cui al citato decreto n. 169 del 2014, disposta per la durata di anni tre (decreto indicato nell’imputazione) non eseguita per il contemporaneo stato di detenzione e l’avvenuta nuova sottoposizione di [OSCURATO:PERSONA] a misura di prevenzione, in data 20 maggio 2020, con provvedimento del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, diversamente da quanto dedotto con il ricorso , ha espressamente verificato la pericolosità sociale all’attualità. Il controllo è dell’8 aprile del 2022; sicché, alla data dell’accertamento , il ricorrente risultava sottoposto a misura di prevenzione. Ciò in ossequio al recente intervento della Corte Cost. n. 116 del 4/06/2024, con il quale è stato dichiarato incostituzionale – per violazione degli artt. 3 e 25 Cost. – l’art. 73 del d.lgs. n. 159 del 2011 , là dove prevede come reato la condotta di colui che – sottoposto a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, ma senza che per tale ragione gli sia stata revocata la patente di guida – si ponga alla guida di un veicolo dopo che il titolo abilitativo gli sia stato revocato o sospeso a causa di precedenti violazioni di disposizioni del codice della strada. Per il Giudice delle leggi, il reato previsto dall'art. 73 cit., dunque, può essere commesso unicamente dal soggetto che sia, al momento del fatto, sottoposto a misura di prevenzione personale (cfr. Sez. 1, n. 44259 del 19/11/2024, Rv. 287152 – 01 ) posto che, diversamente opinando - ossia ritenendo il reato configurabile a carico di qualsiasi soggetto che, già sottoposto ad una misura di prevenzione personale, si ponga alla guida di un autoveicolo senza essere munito della prescritta patente - verrebbe a delinearsi una responsabilità d'autore (cfr. Corte Cost. cit.: «una fattispecie penale che (ha) come presupposto una qualità della persona non connessa alla condotta», nella quale verrebbe ad essere incriminato il pregresso statusdi sottoposto a misura di prevenzione personale, pur se lo stesso non è in alcun modo in grado di comportare una maggiore pericolosità o dannosità, e, quindi, offensività, della condotta). Sicché, nonintegra il reato previsto dall'art. 73 cit. la condotta del soggetto che, già sottoposto ad una misura di prevenzione personale, si ponga alla guida di un autoveicolo o motoveicolo senza patente, o dopo che la stessa sia stata negata, sospesa o revocata, quando la misura di prevenzione non sia più in vigore in quanto interamente eseguita (Sez. 1, n. 47713 del 27/10/2022, Tatangelo, Rv. 283820). Orbene, nel caso in valutazione risulta dai provvedimenti di merito che la misura di prevenzione è stata applicata, il 29 ottobre 2014, con provv edimento divenuto definitivo nel 2016, eseguita successivamente a causa dello stato detentivo di [OSCURATO:PERSONA], a fronte di espressa rivalutazione della pericolosità all’attualità. Emergepoi che i l Giudice di primo grado ( v. p. 4) ha afferma to c he la patente era stata revocata a [OSCURATO:PERSONA] a seguito di sottoposizione a sorveglianza speciale. Non sono indicati, espressamente, dal ricorrente indici in base ai quali reputare sussistente, nel caso in valutazione, lo stato di necessità. I profili prospettati sono sostanzialmente riproduttividella medesima doglianza sollevata in grado di appello, senza puntuale confronto con la motivazione resa nella pronuncia di secondo grado quanto alla non configurabilità dell’esimente invocata (cfr. p. 3 e 4)in considerazione delle complessive circostanze in cui è avvenuta la condotta in addebito e circa i condivisibili principi di diritto richiamati dalla Corte territoriale. Con ragionamento di puro merito, dunque, non rivalutabile nella presente sedei giudici di secondo grado hanno osservato come l'asserito abbandono sulla pubblica via del veicolo – parcheggiato nei pressi di una falegnameria - da cui usciva fumo, ancorché recante le chiavi ancora inserite nel quadro, non rappresentassepericolo concreto e imminente di un danno grave alla persona , in assenza anche sotto il profilo soltanto putativo di elementi da cui desumere la non evitabilità dell'azione illecita dell'imputato. 2.1.2. Il secondo motivo è infondato. È noto che la causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. èun istituto di natura sostanziale per il cui riconoscimento è necessario effettuare un "giudizio sulla tenuità" che richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo arrecato alla persona offesa dal reato (cfr. Sez. U, n. 13681 de 25/2/2016, Tushaj, Rv. 166590). Al giudice di merito è, dunque, demandata la verifica delle condizioni di applicabilità dell’istituto, alla stregua degli indici-criteri delineati dallo stesso art. 131-bis cod. pen., laddove, accanto a specifici limiti di pena, è stata indicata la particolare tenuità dell'offesa, articolata, a sua volta, in due "indici-requisiti", quali, da un lato, la modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'art. 133, comma primo, cod. pen. (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato e intensità del dolo o grado della colpa) e, dall'altro, la non abitualità del comportamento. Orbene, la motivazione offerta dalla Corte territoriale circa la non ricorrenza della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità, appare non particolarmente diffusa. Tuttavia, se si esamina il provvedimento, nel suo complesso, questo mostra di aver compiutamente svolto l’esame necessario e di aver escluso con ragionamento di merito, non rivedibile, quindi, nella presente sede, la particolare tenuità dell’offesa, valorizzando I numerosi precedenti penali da cui è gravato l'imputato, la spiccata capacità delinquere e Le modalità della condotta in addebito. 2.1.3. Il terzo motivo è inammissibile. La motivazione della Corte territoriale segnala la presenza a carico di [OSCURATO:PERSONA] di precedenti penali, nonché la negativa personalità del ricorrente, insofferente al rispetto delle regole e caratterizzata da una spiccata capacità a delinquere. La motivazione, di puro merito,offerta sul punto appare esauriente e immune da vizi di ogni tipo, nonché in linea con la costante giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv.260610) secondo la qualein tema di diniego delle circostanze di cui all’art. 62-biscod. pen. la ratio della disposizione non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione in ordine a ciascuno deglielementi indicati dalla difesa, essendo sufficiente valorizzare gli indici di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi del beneficio,tanto da poter fondare il diniego anche soltanto in baseall’assenza di elementi positivi o in base ai precedenti penali perché in tal modo viene formulato, comunque, un giudizio di disvalore della personalità. 3. Segue il rigetto del ricorso e la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe