CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 30 settembre 2021
Cassazione n. 23159/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI NAPOLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di ISCHIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG ‹, [OSCURATO:PERSONA] 1. Nell'ambito del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], per il delitto ex art. 590 cod. pen. accertato in Ischia il 10/10/2012, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Giudice di Pace di Ischia, preso atto del deposito di una memoria della parte civile, ha disposto con ordinanza la trasmissione di tale memoria non- ché del fascicolo alla Procura della Repubblica per l'accertamento in ordine agli ulteriori fatti denunciati dalla stessa persona offesa, senza u11:eriormente proce- dere alla trattazione del processo in corso, e senza neppure disporre rinvio a tal fine. 2. Ricorre il Procuratore della Repubblica di Napoli, che impugna l'ordinanza denunciandone l'abnormità, in quanto, con il provvedimento in que- stione (con il quale in sostanza il giudice di pace si è spogliato del processo resti- tuendo tutti gli atti al P.M.) si sarebbe determinata un'inammissibile regressione del procedimento e un abnorme stasi sull'accertamento dei fatti. Secondo il pubblico ministero ricorrente, il provvedimento emesso dal giudice sarebbe abnorme, in quanto lo stesso non si è limitato ad ordinare la tra- smissione degli atti relativamente ad un fatto ulteriore ed autonomo, ai sensi dell'art. 521, co. 2, cod. proc. pen., ma ha determinato la regressione dell'intero procedimento, senza pronunciarsi in ordine al fatto originariamente contestato e per cui era processo. Ricorda il PM ricorrente che, nell'ambito del dibattimento in questione, già una volta il giudice di pace aveva disposto la regressione dell'intero processo nel- la fase delle indagini preliminari sulla base di un fatto ulteriore emerso nel corso dell'istruttoria (cfr. ordinanza del 20.6.2019). A quell'ordinanza, pure abnorme - ricorda il PM ricorrente- si era, tuttavia, posto rimedio con una nota in data 15/7/2019 dell'Ufficio del Pm, che aveva illustrato la procedura corretta per la trattazione di tale nota e per la prosecuzione del processo. Stavolta, invece, si sarebbe determinata una stasi del procedimento emendabile esclusivamente attraverso il ricorso per cassazione per abnormità. Chiede pertanto che questa Corte annulli l'ordinanza impugnata, con tutte le conseguenze di legge. 3. Il P.G. presso questa Corte Suprema ha rassegnato ex art. 611 cod. proc. pen. le proprie conclusioni scritte chiedendo l'accoglimento del ricorso e la tra- smissione degli atti al Giudice di pace di Ischia per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato.2. Questa Corte ha già chiarito in passato -e va qui ribadito- che è ab- norme il provvedimento con cui il giudice, in relazione ad un Fatto nuovo accerta- to in dibattimento, non si limiti ad ordinare la trasmissione degli atti al pubblico ministero relativamente a tale fatto ulteriore ed autonomo, ai sensi dell'art. 521, co. 2, cod. proc. pen., ma determini la regressione dell'intero procedimento, senza pronunciarsi in ordine al fatto originariamente contesl:ato (cfr. Sez. 2. n. 15991 del 7/1/2016, Sirone, Rv. 266836 in cui era stato contestato il reato di ri- cettazione di targhe automobilistiche provento di furto, ed era emerso in dibat- timento che le stesse erano state apposte su un veicolo anch'esso di provenienza furtiva, la Corte ha ritenuto abnorme la riqualificazione dell'intera vicenda ai sen- si dell'art. 648 bis cod. pen. e la restituzione degli atti al pubblico ministero, in assenza di una decisione sul delitto di ricettazione originariamente contestato; conf. Sez. 4. n. 17213 del 9/3/2017, Lanceni, Rv. 269459 che, in applicazione di tale principio, ha annullato con rinvio l'ordinanza emessa dal tribunale che, in un procedimento per guida in stato di ebbrezza nel corso del quale era emerso che l'imputato si era rifiutato di sottoporsi al secondo accertamento del tasso alcole- mico, aveva ordinato la trasmissione degli atti al P.M. ritenendo che tale ulteriore condotta configurava una modifica dell'originaria imputazione anziché un fatto nuovo ed autonomo da sottoporre ad ulteriore giudizio; Sez. 3, n. 31835 del 4/5/2018, Mastroddi, Rv. 273696 che, in applicazione di tale principio, ha annul- lato con rinvio l'ordinanza emessa dal tribunale che, in un procedimento per reati edilizi, aveva disposto la regressione del procedimento ritenendo non già la sus- sistenza di un fatto diverso, ma l'insussistenza dell'originaria ipotesi criminosa, per essere stati gli imputati in possesso delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle opere contestate). Occorre al riguardo prendere le mosse dal disposto di cui all'art. 521 cod. proc. pen., secondo cui: "1. Nella sentenza il giudice può dare al fatto una defini- zione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, purché il reato non ecceda la sua competenza né risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica. 2. Il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero se accerta che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio ovvero nella contestazione ef- fettuata a norma degli articoli 516. 517 e 518. 3. Nello stesso modo il giudice procede se il pubblico ministero ha effettuato una nuova contestazione fuori dei casi previsti dagli articoli 516. 517 e 518 comma 2". Orbene. nel corso o all'esito di un processo possono aversi due diverse evenienze, che comportano due sviluppi dibattimentali diversi. Il primo caso è quello in cui il fatto-reato come emerso dal processo sia diverso da quello disegnato dal capo d'imputazione. Deve trattarsi di un fatto storico diverso e non di una diversa qualificazio- ne giuridica di quello indicato in imputazione che, come appena visto è consenti- ta al giudice ai sensi del primo comma dell'articolo 521 cod. proc. pen. Analogamente procederà, ai sensi del terzo comma della norma testé ci- tata. in tutti i casi in cui il Pubblico Ministero dovesse avere effettuato una nuova contestazione fuori dei casi previsti dagli articoli 516, 517 e 518 comma 2 del codice di procedura penale. In tali casi il giudice, ai sensi del comma secondo dell'articolo 521 del vi- gente codice di rito, trasmetterà con ordinanza gli atti al Pubblico Ministero senza che debba pronunciare alcuna sentenza. Il giudice. infatti, non può trasmettere gli atti al pubblico ministero sul ri- lievo della diversità tra fatto commesso e fatto contestato e contemporaneamen- te assolvere da quest'ultimo l'imputato perché i due provvedimenti contestual- mente emessi si porrebbero in intrinseca contraddizione e il successivo giudizio incorrerebbe nella preclusione del giudicato, ma deve limitarsi, qualora rilevi la diversità del fatto, a disporre la trasmissione degli atti al P.M.. lasciando con ciò impregiudicata qualsiasi futura determinazione di quest'ultimo (così Sez. 6. n. 9743 del 21/1/2004. Polidori. Rv. 229209; conf. Sez. 6. n. 5805 del 23/03/1995. Dassogno ed altri. Rv. 201683). Nello stesso senso si è univocamente espressa anche tutta la giurispru- denza successiva di questa Corte di legittimità, che ha più volte ribadito il princi- pio che, una volta accertata la diversità del fatto emerso dall'istruttoria dibatti- mentale rispetto a quello enunciato nel decreto che dispone il giudizio, va dispo- sta la trasmissione degli atti al P.M., senza la contestuale assoluzione, per insus- sistenza, dal fatto contestato, che si porrebbe in insanabile contraddizione con l'ordinanza finalizzata all'esercizio dell'azione penale (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 34555 del 22/4/2010, Colazzo, Rv. 2481611, in un caso in cui il tribunale aveva ritenuto configurabile il delitto di violenza privata nel fatto contestato come eser- cizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose)). 3. Va chiarito che, perché il giudice debba disporre con ordinanza la tra- smissione degli atti al pubblico ministero occorre che il fatto, diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio ovvero nella contestazione effettuata a norma degli articoli 516, 517 e 518, possa dirsi accertato e non semplicemente prospettato da una delle parti. E, per completezza, va ricordai:o che tale possibi- lità è offerta anche al giudice di secondo grado, ma che, in tal caso, come questa Corte ha più volte affermato, quando il giudice ad quem si avveda di una diversi- tà del fatto, non colta nei precedenti gradi di giudizio o emersa successivamente dinanzi ad esso, egli è tenuto a disporre con ordinanza la trasmissione degli atti al PM, provvedendo anche a pronunciare sentenza con la quale dichiara la nullità della decisione di primo grado, onde evitare il suo passaggio in giudicato (cfr. ex multis, Sez. 2, n. 47976 del 19/11/2004, Mastrocinque, Rv. 230954; Sez. 2, n. 9471 del 25/9/1996; Barlotti, Rv. 206274; Sez. Un. n. 2477 del 6/12/1991 dep. il 1992, Paglini, Rv. 189397). Il giudice di appello è obbligato in tal senso, se ac- certa che il fatto è diverso da quello contestato, non potendo decidere in ordine allo stesso perché altrimenti sottrarrebbe all'imputato un grado di giudizio e ne violerebbe conseguentemente in maniera irreparabile il diritto di difesa. 4. Il diverso caso all'odierno esame, invece, è quello in cui, oltre a quello rappresentato in imputazione, che rimane sub iudice, si accerti, nel corso o all'e- sito del giudizio, un fatto-reato nuovo non ancora contestato all'imputato e sul quale occorrano accertamenti investigativi. Ebbene, non vi è nessun dubbio che il giudice in tale caso debba trasmet- tere con ordinanza gli atti al P.M. affinché proceda in ordine alla nuova nodi-la criminis emersa dal dibattimento, potendo disporre tale trasmissione anche pri- ma della sentenza e della stessa conclusione dell'istruttoria dibattimentale. Significativamente, infatti, la previsione dell'art. 521 comma 2 cod. proc. pen. si colloca nel capo delle nuove contestazioni e non in quello della delibera- zione, attestando che tale potere può essere esercitato quando il fatto sia stato ormai ricostruito puntualmente, il che, appunto, ben può verificarsi anche prima della conclusione dell'intera istruttoria dibattimentale. Indipendentemente dal fatto che l'ordinanza de qua sia pronunciata in corso o all'esito del giudizio, resta tuttavia in piedi anche l'originaria imputazio- ne, che deve avere un suo epilogo decisorio e che nel caso che ci occupa è man- cato. Con l'ordinanza impugnata il giudice ha così determinato un'abnorme sta- si nell'accertamento dei fatti per cui è processo, per i quali egli non è pervenuto ad una decisione sulla "regiudicanda", ed ha travolto l'intero processo, determi- nandone un'indebita regressione e un'evidente stasi processuale. A fronte del già avvenuto esercizio dell'azione penale per i fatti originari oggetto del procedimento, il pubblico ministero a cui sono stati restituiti gli atti, infatti, non potrebbe esercitare detta azione penale nuovamente essendosi con- sumato il relativo potere. 5. In conformità a! consolidato orientamento di codesta Corte di legittimi- tà, pertanto, va ribadito che è abnorme il provvedimento con cui il giudice non si è limitato ad ordinare legittimamente la trasmissione degli atti al pubblico mini- stero in riferimento a! fatto nuovo accertato nel dibattimento, ulteriore ed auto- nomo rispetto alla contestazione originaria, ma ha determinato la regressione del procedimento anche con riguardo all'imputazione per la quale era in corso il di- battimento. In ragione delle sopraesposte considerazioni il provvedimento impugnato deve essere perciò annullato senza rinvio e va disposta la trasmissione al Giudice di Pace di Ischia per l'ulteriore corso, dovendo quest'ultimo valutare anche se ed in relazione a quali fatti sia ormai decorso il termine di prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza e dispone la trasmissione degli at- ti al Giudice