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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 04525/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.624/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA]- SAS , elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 670, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ANCONA n. 300/2020,depositata il 27/03/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/10/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’[OSCURATO:PERSONA] ha venduto in data 24 marzo 2004 a [OSCURATO:PERSONA] un macchinario incolla suole per euro 48.000; [OSCURATO:PERSONA] ha conferito la propria impresa individuale alla [OSCURATO:SOCIETA]., che ha rivenduto per lo stesso prezzo il macchinario alla originaria venditrice il 13 maggio 2005.

L’[OSCURATO:PERSONA] ha fatto valere il proprio credito in via monitoria contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a sua volta, ha ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della [OSCURATO:PERSONA].

I giudizi di opposizione instaurati contro i due decreti sono stati riuniti e il Tribunale di Fermo, con sentenza n. 530/2014, ha accolto l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] e ha rigettato quella proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale ha ritenuto che dai documenti prodotti da [OSCURATO:PERSONA] (verbali assembleari, inventario, il bilancio del 2005 e il libro giornale del 2006) si ricavasse che il credito dell’[OSCURATO:PERSONA] era stato soddisfatto.

2. [OSCURATO:PERSONA] appellava la sentenza.

La Corte d’appello di Ancona, con la sentenza 27 marzo 2020, n. 300, ha ritenuto fondato l’appello: le scritture sulle quali si fonda l’eccezione di pagamento del credito da parte di [OSCURATO:PERSONA] sono inattendibili considerata la lettera delle medesime e lo scenario nel quale sarebbero avvenuti i trasferimenti del macchinario; al tempo del primo trasferimento ([OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]) il legale rappresentante della venditrice era [OSCURATO:PERSONA] e nel momento del conferimento e della costituzione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] era socio della medesima al 66,67% e [OSCURATO:PERSONA] al 33,33% e alla data del secondo trasferimento ([OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]) gli accordi erano intervenuti sempre tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; il valore del macchinario da euro 40.000 + IVA del primo trasferimento è sceso dopo pochi mesi, nella relazione di stima del conferimento, a euro 26.000 per poi risalire a euro 40.000 al momento della seconda vendita; le reciproche richieste di pagamento sono intervenute dopo circa sei anni dai trasferimenti e da pregresse trattative in ordine alla compensazione dei rispettivi crediti.

La Corte d’appello ha quindi ritenuto infondata l’eccezione di pagamento da parte di [OSCURATO:PERSONA], non provato l’allegato pagamento dell’IVA da parte di [OSCURATO:PERSONA] e fondata l’eccezione di compensazione; la Corte ha revocato entrambi i decreti ingiuntivi opposti e ha dichiarato l’estinzione dei rispettivi crediti.

3. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. ricorrono per cassazione.

Resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]’ pervenuta memoria per i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA]

I. Il ricorso è articolato in due motivi, tra loro strettamente connessi. 1) Il primo motivo denuncia, ex n. 5 dell’art. 360 c.p.c., “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in discussione fra le parti e non contestato dalla controparte”: la Corte di merito, nel dichiarare l' “inconsistenza” probatoria delle scritture contabili di [OSCURATO:PERSONA], ha espresso un criterio di valutazione del materiale probatorio disancorato dalla realtà processuale; i ricorrenti hanno infatti affermato con l'atto di citazione in opposizione che le scritture contabili di [OSCURATO:PERSONA] che riportavano il debito di [OSCURATO:PERSONA] erano state approvate nel bilancio di esercizio dell'anno 2006, quando [OSCURATO:PERSONA], controparte sostanziale per essere accomandatario della [OSCURATO:PERSONA], era socio di maggioranza di [OSCURATO:PERSONA] nonché segretario dell'assemblea ordinaria con la quale era stato approvato detto bilancio; la motivazione della Corte d'appello circa la carenza di valore probatorio delle scritture contabili perde di qualsivoglia pregio perché di fatto dette scritture erano state formate e in definitiva deliberate dalla stessa controparte, in persona del proprio legale rappresentante socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA], essendo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come facce di una stessa medaglia, dato che all'epoca dei fatti era in entrambe predominante la partecipazione al capitale sociale di [OSCURATO:PERSONA]. 2) Il secondo motivo contesta, ex n. 3 dell’art. 360 c.p.c., “omessa motivazione sulla mancata applicazione del principio di esonero dell’onere probatorio sui fatti non contestati di cui all’art.115 c.p.c. su un fatto decisivo del giudizio allegato dai ricorrenti e non contestato”: la sentenza impugnata ha illegittimamente letto il disposto di cui all'art. 115 c.p.c. in relazione alla circostanza relativa al pagamento rateale del prezzo di vendita del macchinario da parte di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] al venditore [OSCURATO:PERSONA], incorrendo in tal modo nel vizio di legittimità per omessa motivazione sul punto; controparte non ha mai contestato nel corso del giudizio di primo grado la circostanza di fatto dell'avvenuto pagamento rateale, circostanza dedotta dai ricorrenti con i propri atti introduttivi e comprovata dai documenti prodotti in primo grado, così che su detta circostanza di fatto si è consolidato il principio previsto dall'art. 115 c.p.c., disatteso senza alcuna motivazione dalla pronuncia impugnata, avendo [OSCURATO:PERSONA] contestato la prova del pagamento, ma non il fatto, cosicché le circostanze fattuali dedotte dai ricorrenti debbono ritenersi pacifiche ed espunte dal thema probandum.

I motivi sono entrambi infondati.

I ricorrenti, pur invocando nel primo motivo il parametro di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., non prospettano in realtà l’omesso esame di fatti decisivi, ma la valutazione di tali fatti da parte del giudice d’appello, che ha ritenuto l’inattendibilità delle scritture contabili proprio valutando gli stessi fatti dai quali ad avviso dei ricorrenti si ricaverebbe invece l’attendibilità dei medesimi.

La valutazione delle prove è però attività che spetta al giudice di merito e che è incensurabile da parte di questa Corte di legittimità ove, come nel caso in esame, sia stata motivata.

Lavalutazione delle prove raccolte costituisce infatti “un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sonosindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al vizio previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. qualsiasi censura volta a criticare il convincimento che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito” (così Cass. n. 20553/2021).

Sul vizio di omesso esame circa un fatto decisivo, è sufficiente richiamare la pronuncia n. 8053/2014 delle SSUU.

Quanto al secondo motivo, che specificamente contesta l’omessa motivazione sulla mancata applicazione del principio di non contestazione, i ricorrenti fanno richiamo a un precedente di questa Corte (Cass. n. 17889/2020), che sottolinea come “il dire che di un fatto manca la prova non equivale, di per sé, a dire che quel fatto è da ritenere contestato”, ma il richiamo non è pertinente per il caso in esame.

Nel precedente richiamato, il giudice di merito si era limitato a ritenere sussistente la contestazione del fatto storico per la sola ragione che la parte aveva affermato che mancava la prova sul punto, senza “valutare la globalità delle circostanze per come risultavano dagli atti a sua disposizione”, ma nel caso in esame la Corte d’appello ha valutato l’insieme delle circostanze (v. supra in premessa) e proprio sulla base di tale esame “globale” ha esaminato l’eccezione di pagamento del credito.

II. Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in euro 3.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, exart. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello pre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.624/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA]- SAS , elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 670, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ANCONA n. 300/2020,depositata il 27/03/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/10/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’[OSCURATO:PERSONA] ha venduto in data 24 marzo 2004 a [OSCURATO:PERSONA] un macchinario incolla suole per euro 48.000; [OSCURATO:PERSONA] ha conferito la propria impresa individuale alla [OSCURATO:SOCIETA]., che ha rivenduto per lo stesso prezzo il macchinario alla originaria venditrice il 13 maggio 2005. L’[OSCURATO:PERSONA] ha fatto valere il proprio credito in via monitoria contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a sua volta, ha ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. I giudizi di opposizione instaurati contro i due decreti sono stati riuniti e il Tribunale di Fermo, con sentenza n. 530/2014, ha accolto l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] e ha rigettato quella proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale ha ritenuto che dai documenti prodotti da [OSCURATO:PERSONA] (verbali assembleari, inventario, il bilancio del 2005 e il libro giornale del 2006) si ricavasse che il credito dell’[OSCURATO:PERSONA] era stato soddisfatto. 2. [OSCURATO:PERSONA] appellava la sentenza. La Corte d’appello di Ancona, con la sentenza 27 marzo 2020, n. 300, ha ritenuto fondato l’appello: le scritture sulle quali si fonda l’eccezione di pagamento del credito da parte di [OSCURATO:PERSONA] sono inattendibili considerata la lettera delle medesime e lo scenario nel quale sarebbero avvenuti i trasferimenti del macchinario; al tempo del primo trasferimento ([OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]) il legale rappresentante della venditrice era [OSCURATO:PERSONA] e nel momento del conferimento e della costituzione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] era socio della medesima al 66,67% e [OSCURATO:PERSONA] al 33,33% e alla data del secondo trasferimento ([OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]) gli accordi erano intervenuti sempre tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; il valore del macchinario da euro 40.000 + IVA del primo trasferimento è sceso dopo pochi mesi, nella relazione di stima del conferimento, a euro 26.000 per poi risalire a euro 40.000 al momento della seconda vendita; le reciproche richieste di pagamento sono intervenute dopo circa sei anni dai trasferimenti e da pregresse trattative in ordine alla compensazione dei rispettivi crediti. La Corte d’appello ha quindi ritenuto infondata l’eccezione di pagamento da parte di [OSCURATO:PERSONA], non provato l’allegato pagamento dell’IVA da parte di [OSCURATO:PERSONA] e fondata l’eccezione di compensazione; la Corte ha revocato entrambi i decreti ingiuntivi opposti e ha dichiarato l’estinzione dei rispettivi crediti. 3. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. ricorrono per cassazione. Resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]’ pervenuta memoria per i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in due motivi, tra loro strettamente connessi. 1) Il primo motivo denuncia, ex n. 5 dell’art. 360 c.p.c., “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in discussione fra le parti e non contestato dalla controparte”: la Corte di merito, nel dichiarare l' “inconsistenza” probatoria delle scritture contabili di [OSCURATO:PERSONA], ha espresso un criterio di valutazione del materiale probatorio disancorato dalla realtà processuale; i ricorrenti hanno infatti affermato con l'atto di citazione in opposizione che le scritture contabili di [OSCURATO:PERSONA] che riportavano il debito di [OSCURATO:PERSONA] erano state approvate nel bilancio di esercizio dell'anno 2006, quando [OSCURATO:PERSONA], controparte sostanziale per essere accomandatario della [OSCURATO:PERSONA], era socio di maggioranza di [OSCURATO:PERSONA] nonché segretario dell'assemblea ordinaria con la quale era stato approvato detto bilancio; la motivazione della Corte d'appello circa la carenza di valore probatorio delle scritture contabili perde di qualsivoglia pregio perché di fatto dette scritture erano state formate e in definitiva deliberate dalla stessa controparte, in persona del proprio legale rappresentante socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA], essendo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come facce di una stessa medaglia, dato che all'epoca dei fatti era in entrambe predominante la partecipazione al capitale sociale di [OSCURATO:PERSONA]. 2) Il secondo motivo contesta, ex n. 3 dell’art. 360 c.p.c., “omessa motivazione sulla mancata applicazione del principio di esonero dell’onere probatorio sui fatti non contestati di cui all’art.115 c.p.c. su un fatto decisivo del giudizio allegato dai ricorrenti e non contestato”: la sentenza impugnata ha illegittimamente letto il disposto di cui all'art. 115 c.p.c. in relazione alla circostanza relativa al pagamento rateale del prezzo di vendita del macchinario da parte di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] al venditore [OSCURATO:PERSONA], incorrendo in tal modo nel vizio di legittimità per omessa motivazione sul punto; controparte non ha mai contestato nel corso del giudizio di primo grado la circostanza di fatto dell'avvenuto pagamento rateale, circostanza dedotta dai ricorrenti con i propri atti introduttivi e comprovata dai documenti prodotti in primo grado, così che su detta circostanza di fatto si è consolidato il principio previsto dall'art. 115 c.p.c., disatteso senza alcuna motivazione dalla pronuncia impugnata, avendo [OSCURATO:PERSONA] contestato la prova del pagamento, ma non il fatto, cosicché le circostanze fattuali dedotte dai ricorrenti debbono ritenersi pacifiche ed espunte dal thema probandum. I motivi sono entrambi infondati. I ricorrenti, pur invocando nel primo motivo il parametro di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., non prospettano in realtà l’omesso esame di fatti decisivi, ma la valutazione di tali fatti da parte del giudice d’appello, che ha ritenuto l’inattendibilità delle scritture contabili proprio valutando gli stessi fatti dai quali ad avviso dei ricorrenti si ricaverebbe invece l’attendibilità dei medesimi. La valutazione delle prove è però attività che spetta al giudice di merito e che è incensurabile da parte di questa Corte di legittimità ove, come nel caso in esame, sia stata motivata. Lavalutazione delle prove raccolte costituisce infatti “un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sonosindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al vizio previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. qualsiasi censura volta a criticare il convincimento che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito” (così Cass. n. 20553/2021). Sul vizio di omesso esame circa un fatto decisivo, è sufficiente richiamare la pronuncia n. 8053/2014 delle SSUU. Quanto al secondo motivo, che specificamente contesta l’omessa motivazione sulla mancata applicazione del principio di non contestazione, i ricorrenti fanno richiamo a un precedente di questa Corte (Cass. n. 17889/2020), che sottolinea come “il dire che di un fatto manca la prova non equivale, di per sé, a dire che quel fatto è da ritenere contestato”, ma il richiamo non è pertinente per il caso in esame. Nel precedente richiamato, il giudice di merito si era limitato a ritenere sussistente la contestazione del fatto storico per la sola ragione che la parte aveva affermato che mancava la prova sul punto, senza “valutare la globalità delle circostanze per come risultavano dagli atti a sua disposizione”, ma nel caso in esame la Corte d’appello ha valutato l’insieme delle circostanze (v. supra in premessa) e proprio sulla base di tale esame “globale” ha esaminato l’eccezione di pagamento del credito. II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in euro 3.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, exart. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello pre