CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 maggio 2025
Cassazione n. 18190/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa il 2 dicembre 2024 dalla Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza resa dal Tribunale di Monza il 19/3/2024 e, confermando la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di truffa e falso di cui in rubrica, ha rideterminato la pena come concordata dalle parti. Ricorre l'imputato deducendo vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio in relazione al diniego delle attenuanti generiche. Il ricorso è trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, in quanto l' impugnazione risulta proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen., per motivi non consentiti. Nel caso in esame le censure in ordine al trattamento sanzionatorio devono ritenersi non consentite poiché la pena è stata oggetto di pattuizione tra le parti e le circostanze attenuanti generiche erano già state concesse dal Tribunale, in regime di equivalenza alle contestate aggravanti. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma 7 maggio 2025 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA] rAnna Pétr zzellis DEPOSITATO 14 MAG 2025 SECONDA SEZIONE PENALEli FUriZiOtlei