CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11831/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il delitto di furto aggravato; ritenuto che l'unico motivo di impugnazione - con cui il ricorso contesta la logicità della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità - sia aspecifico in quanto fondato su argomenti che ripropongono le stesse considerazioni già dedotte con l'atto di appello e motivatamente ritenute infondate dalla Corte territoriale (si vedano, in particolare, le pag. 3 e 4 della sentenza impugnata), sicché esso deve ritenersi inammissibile a mente dell'art. 591 comma 1, lett. c), cod. proc. pen., attesa la mancanza di correlazione tra le ragioni indicate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (così Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 20