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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 settembre 2022

Cassazione n. 34134/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 4496-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 3114/2020 della CORTE D'APPELLO di VKNEZIA, depositata il 30/tt )20; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA] ha acquistato un immobile in Verona dalla società che lo aveva costruito e poi venduto.

Ma, poco dopo l'acquisto, si è accorta di vizi della pavimentazione, che era realizzata in parquet, e che rendevano l'immobile inservibile o comunque ne impedivano il pieno godimento. 2.-Per tale motivo la Pedron ha iniziato un procedimento di accertamento tecnico preventivo nei confronti del costruttore -venditore dell'immobile, il quale ha poi chiamato in causa a sua garanzia sia la società che aveva installato il parquet, sia quella che lo aveva venduto che la società che lo aveva prodotto, ossia la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] dell'accertamento tecnico preventivo è stato nel senso che i vizi della pavimentazione erano dovuti ad errori di produzione del legno. 3.-Di conseguenza, attesi i risultati di questo accertamento tecnico preventivo, la Pedron ha citato in giudizio la Milano parquet SRL, chiedendo la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni.

Nel giudizio di merito la società si è costituita eccependo la prescrizione e negando di essere tenuta ad una qualche garanzia nei confronti dell'attrice perché con quest'ultima non era intercorso alcun rapporto contrattuale.

Il Tribunale di Verona ha accolto questa eccezione qualificando la domanda come azione ex articolo 1669 del codice civile: azione, dunque, volta a far valere i vizi della cosa costruita di cui risponde l'appaltatore, e non già il fornitore di una delle componenti dell'edificio, nella specie il parquet.

Ma questa qualificazione è stata disattesa dalla Corte d'appello di Venezia che invece ha qualificato la domanda della Pedron come di responsabilità extracontrattuale ex articolo 2043 del codice civile, rispetto alla quale era dunque da ritenersi legittimata la società che aveva prodotto il parquet rivelatosi poi difettoso .Nel merito, la Corte d'appello ha poi accolto la domanda ritenendo provato il difetto di costruzione evidenziato dal consulente tecnico nell' accertamento tecnico preventivo 4.-Avverso tale sentenza ricorre la [OSCURATO:PERSONA] srl con tre motivi di ricorso.

L' intimata non si è costituita.

Considerato che 5.- Con il primo motivo di ricorso la [OSCURATO:PERSONA] srl fa valere violazione degli articoli 1669 e 2043 del codice civile, nonché 112 del codice di procedura civile: secondo la ricorrente la Corte di appello ha errato nel qualificare la domanda come azione basata sull'articolo 2043 c.c., a dispetto di quanto aveva invece correttamente fatto il giudice di primo grado.

La tesi della ricorrente è che effettivamente la Pedron aveva proposto una domanda di responsabilità ex articolo 1669 del codice civile.

Vero è che non aveva espressamente fatto riferimento a tale norma, ma che la domanda fosse quella era ricavabile dal contesto dell'atto introduttivo e specialmente dal fatto che l'attrice aveva nel corso della citazione fatto riferimento a sentenze interpretative di quella norma, e che aveva comunque fatto precedere l'azione da un accertamento tecnico preventivo nei confronti del produttore e del costruttore del bene, facendo in quell'accertamento per l'appunto valere la responsabilità di quest'ultimo ex articolo 1669. 5.1.- Con il secondo motivo la società ricorrente fa valere violazione dell'articolo 345 del codice di procedura civile.

La tesi è la seguente ed è conseguenziale a quella esposta nel primo motivo.

Poiché in primo grado la Pedron aveva agito per far valere una responsabilità ex articolo 1669 c.c. l'avere invece mutato questa domanda in appello come domanda ex articolo 2043 c.c. costituiva una novità come tale inammissibile in secondo grado, ed il giudice avrebbe dovuto rilevarla. 6.- Questi due motivi possono valutarsi insieme e sono da disattendere.

Va ribadito che l'interpretazione della domanda giudiziale costituisce operazione riservata al giudice del merito, il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, non è censurabile in sede di legittimità quando sia motivato in maniera congrua ed adeguata (Cass. 14751/ 2007; Cass. 12944/ 2012; Cass. 31546/ 2019; Cass. 13602/ 2019).

Ma, a parte ciò, il ricorrente non fornisce elementi per poter smentire la qualificazione fornita dalla Corte di Appello: secondo la sua prospettazione, la qualificazione della domanda come di una azione basata sull'articolo 1669 c.c. deriverebbe dalla citazione di alcune precedenti giurisprudenziali nell'atto introduttivo, aventi ad oggetto tale ultima norma, di cui però non è chiaro il "tt-, contenuto né l'esatto riferimento che ne fa l'attrice, con la conseguenza che è impossibile stabilirne la rilevanza nel senso affermato in ricorso.

Inoltre la corretta qualificazione della domanda deriverebbe dalla circostanza che l'azione di merito ha fatto seguito ad un accertamento tecnico preventivo, che per l'appunto mirava a stabilire la responsabilità del produttore ex articolo 1669 c.c..

Ma tale circostanza non è decisiva, dal momento che l'azione di merito , sia pure basata sui risultati di un accertamento tecnico preventivo, non necessariamente deve essere condizionata quanto al petitum e alla causa petendi da quest'ultimo, ben potendo l'attore introdurre questioni nuove e diverse, come la Corte d'appello ha ritenuto che sia avvenuto in questo caso, in cui, mentre l'accertamento tecnico preventivo è stato fatto nei confronti del costruttore, poiché gli esiti di tale accertamento hanno indicato un diverso responsabile, vale a dire il produttore del parquet, l'azione di merito è stata iniziata invece nei confronti di quest'ultimo, e dunque per far valere una responsabilità diversa e fondata su diverso titolo.

Conseguentemente non può dirsi che in appello è stata proposta una domanda nuova (secondo motivo di ricorso): ciò presuppone che si ammetta che in primo grado l'attore aveva agito ex articolo 1669 c.c. ed in secondo che abbia mutato tale domanda in responsabilità da articolo 2043 c.c.

Senza tacere del fatto che la qualificazione è avvenuta in secondo grado sulla base dei medesimi fatti allegati in primo, e si è dunque trattato di una diversa interpretazione della domanda, non già di pronuncia su domanda nuova. 7.- Il terzo motivo fa valere erronea valutazione della CTU e segnatamente violazione degli articoli 115 e 116 del codice di procedura civile e 2697 del codice civile.

Secondo la società ricorrente i giudici di appello avrebbero male interpretato la consulenza tecnica, o meglio, avrebbero dato credito ad una consulenza tecnica a sua volta inaffidabile in quanto basata su errori di fatto e su errori di valutazione che sono meglio descritti in ricorso.

Il motivo è inammissibile.

Mira infatti a censurare gli esiti della CTU, peraltro espletata in un accertamento tecnico preventivo precedente il giudizio di merito, e che avrebbero dovuto quindi essere fatti valere in quest'ultimo: vizi che, ad ogni modo, costituiscono oggetto di un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non censurabile se non per difetto di motivazione.

Peraltro nella specie, la Corte di merito, nell'ambito delle sue prerogative, ha valutato le risultanze della CTU e ha analiticamente dato risposta alle censure del CTP dell'attuale ricorrente proposte pure nel motivo in esame, senza che detta parte si sia confrontata con quanto ritenuto al riguardo dalla Corte di meritoitssendosi limitata a riprodurre in questa sede una diversa valutazione delle risultanze dell'accertamento tecnico.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore im

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 4496-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 3114/2020 della CORTE D'APPELLO di VKNEZIA, depositata il 30/tt )20; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA] ha acquistato un immobile in Verona dalla società che lo aveva costruito e poi venduto. Ma, poco dopo l'acquisto, si è accorta di vizi della pavimentazione, che era realizzata in parquet, e che rendevano l'immobile inservibile o comunque ne impedivano il pieno godimento. 2.-Per tale motivo la Pedron ha iniziato un procedimento di accertamento tecnico preventivo nei confronti del costruttore -venditore dell'immobile, il quale ha poi chiamato in causa a sua garanzia sia la società che aveva installato il parquet, sia quella che lo aveva venduto che la società che lo aveva prodotto, ossia la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] dell'accertamento tecnico preventivo è stato nel senso che i vizi della pavimentazione erano dovuti ad errori di produzione del legno. 3.-Di conseguenza, attesi i risultati di questo accertamento tecnico preventivo, la Pedron ha citato in giudizio la Milano parquet SRL, chiedendo la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni. Nel giudizio di merito la società si è costituita eccependo la prescrizione e negando di essere tenuta ad una qualche garanzia nei confronti dell'attrice perché con quest'ultima non era intercorso alcun rapporto contrattuale. Il Tribunale di Verona ha accolto questa eccezione qualificando la domanda come azione ex articolo 1669 del codice civile: azione, dunque, volta a far valere i vizi della cosa costruita di cui risponde l'appaltatore, e non già il fornitore di una delle componenti dell'edificio, nella specie il parquet. Ma questa qualificazione è stata disattesa dalla Corte d'appello di Venezia che invece ha qualificato la domanda della Pedron come di responsabilità extracontrattuale ex articolo 2043 del codice civile, rispetto alla quale era dunque da ritenersi legittimata la società che aveva prodotto il parquet rivelatosi poi difettoso .Nel merito, la Corte d'appello ha poi accolto la domanda ritenendo provato il difetto di costruzione evidenziato dal consulente tecnico nell' accertamento tecnico preventivo 4.-Avverso tale sentenza ricorre la [OSCURATO:PERSONA] srl con tre motivi di ricorso. L' intimata non si è costituita. Considerato che 5.- Con il primo motivo di ricorso la [OSCURATO:PERSONA] srl fa valere violazione degli articoli 1669 e 2043 del codice civile, nonché 112 del codice di procedura civile: secondo la ricorrente la Corte di appello ha errato nel qualificare la domanda come azione basata sull'articolo 2043 c.c., a dispetto di quanto aveva invece correttamente fatto il giudice di primo grado. La tesi della ricorrente è che effettivamente la Pedron aveva proposto una domanda di responsabilità ex articolo 1669 del codice civile. Vero è che non aveva espressamente fatto riferimento a tale norma, ma che la domanda fosse quella era ricavabile dal contesto dell'atto introduttivo e specialmente dal fatto che l'attrice aveva nel corso della citazione fatto riferimento a sentenze interpretative di quella norma, e che aveva comunque fatto precedere l'azione da un accertamento tecnico preventivo nei confronti del produttore e del costruttore del bene, facendo in quell'accertamento per l'appunto valere la responsabilità di quest'ultimo ex articolo 1669. 5.1.- Con il secondo motivo la società ricorrente fa valere violazione dell'articolo 345 del codice di procedura civile. La tesi è la seguente ed è conseguenziale a quella esposta nel primo motivo. Poiché in primo grado la Pedron aveva agito per far valere una responsabilità ex articolo 1669 c.c. l'avere invece mutato questa domanda in appello come domanda ex articolo 2043 c.c. costituiva una novità come tale inammissibile in secondo grado, ed il giudice avrebbe dovuto rilevarla. 6.- Questi due motivi possono valutarsi insieme e sono da disattendere. Va ribadito che l'interpretazione della domanda giudiziale costituisce operazione riservata al giudice del merito, il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, non è censurabile in sede di legittimità quando sia motivato in maniera congrua ed adeguata (Cass. 14751/ 2007; Cass. 12944/ 2012; Cass. 31546/ 2019; Cass. 13602/ 2019). Ma, a parte ciò, il ricorrente non fornisce elementi per poter smentire la qualificazione fornita dalla Corte di Appello: secondo la sua prospettazione, la qualificazione della domanda come di una azione basata sull'articolo 1669 c.c. deriverebbe dalla citazione di alcune precedenti giurisprudenziali nell'atto introduttivo, aventi ad oggetto tale ultima norma, di cui però non è chiaro il "tt-, contenuto né l'esatto riferimento che ne fa l'attrice, con la conseguenza che è impossibile stabilirne la rilevanza nel senso affermato in ricorso. Inoltre la corretta qualificazione della domanda deriverebbe dalla circostanza che l'azione di merito ha fatto seguito ad un accertamento tecnico preventivo, che per l'appunto mirava a stabilire la responsabilità del produttore ex articolo 1669 c.c.. Ma tale circostanza non è decisiva, dal momento che l'azione di merito , sia pure basata sui risultati di un accertamento tecnico preventivo, non necessariamente deve essere condizionata quanto al petitum e alla causa petendi da quest'ultimo, ben potendo l'attore introdurre questioni nuove e diverse, come la Corte d'appello ha ritenuto che sia avvenuto in questo caso, in cui, mentre l'accertamento tecnico preventivo è stato fatto nei confronti del costruttore, poiché gli esiti di tale accertamento hanno indicato un diverso responsabile, vale a dire il produttore del parquet, l'azione di merito è stata iniziata invece nei confronti di quest'ultimo, e dunque per far valere una responsabilità diversa e fondata su diverso titolo. Conseguentemente non può dirsi che in appello è stata proposta una domanda nuova (secondo motivo di ricorso): ciò presuppone che si ammetta che in primo grado l'attore aveva agito ex articolo 1669 c.c. ed in secondo che abbia mutato tale domanda in responsabilità da articolo 2043 c.c. Senza tacere del fatto che la qualificazione è avvenuta in secondo grado sulla base dei medesimi fatti allegati in primo, e si è dunque trattato di una diversa interpretazione della domanda, non già di pronuncia su domanda nuova. 7.- Il terzo motivo fa valere erronea valutazione della CTU e segnatamente violazione degli articoli 115 e 116 del codice di procedura civile e 2697 del codice civile. Secondo la società ricorrente i giudici di appello avrebbero male interpretato la consulenza tecnica, o meglio, avrebbero dato credito ad una consulenza tecnica a sua volta inaffidabile in quanto basata su errori di fatto e su errori di valutazione che sono meglio descritti in ricorso. Il motivo è inammissibile. Mira infatti a censurare gli esiti della CTU, peraltro espletata in un accertamento tecnico preventivo precedente il giudizio di merito, e che avrebbero dovuto quindi essere fatti valere in quest'ultimo: vizi che, ad ogni modo, costituiscono oggetto di un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non censurabile se non per difetto di motivazione. Peraltro nella specie, la Corte di merito, nell'ambito delle sue prerogative, ha valutato le risultanze della CTU e ha analiticamente dato risposta alle censure del CTP dell'attuale ricorrente proposte pure nel motivo in esame, senza che detta parte si sia confrontata con quanto ritenuto al riguardo dalla Corte di meritoitssendosi limitata a riprodurre in questa sede una diversa valutazione delle risultanze dell'accertamento tecnico. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva in questa sede. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore im
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