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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13223/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 23 marzo 2022, in parziale riforma della decisione con la quale il Tribunale di Enna, in data 17 maggio 2021, ha concesso a [OSCURATO:PERSONA] il beneficio di cui all'art. 163 cod. pen., confermando la condanna per i reati di truffa ed appropriazione indebita.

Considerato che il ricorso, con il quale si deduce violazione degli artt. 640 e 646 cod. pen. e carenza di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati ascritti, è aspecifico non confrontandosi con le argomentazioni contenute nella sentenza di appello ed articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti; rilevato che la Corte territoriale ha indicato, con motivazione priva di illogicità e congrua con le risultanze processuali, gli elementi probatori da cui desumere la penale responsabilità del ricorrente, l'idoneità degli artifici e raggiri posti in essere dal Capizzi a trarre in inganno la persona offesa e l'indebita appropriazione degli assegni a firma della Spallina (pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; rilevato che non vanno liquidate le spese a favore della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA] in considerazione del fatto che la memoria conclusiva depositata dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] a cagione della sua genericità, non ha fornito alcun contributo alla dialettica processuale, in quanto priva di eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente (Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez.

U., n. 877 del 14/7/2022, Sacchettino, Rv. 283886 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nulla per le spese di parte civile.

Così deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 23 marzo 2022, in parziale riforma della decisione con la quale il Tribunale di Enna, in data 17 maggio 2021, ha concesso a [OSCURATO:PERSONA] il beneficio di cui all'art. 163 cod. pen., confermando la condanna per i reati di truffa ed appropriazione indebita. Considerato che il ricorso, con il quale si deduce violazione degli artt. 640 e 646 cod. pen. e carenza di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati ascritti, è aspecifico non confrontandosi con le argomentazioni contenute nella sentenza di appello ed articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti; rilevato che la Corte territoriale ha indicato, con motivazione priva di illogicità e congrua con le risultanze processuali, gli elementi probatori da cui desumere la penale responsabilità del ricorrente, l'idoneità degli artifici e raggiri posti in essere dal Capizzi a trarre in inganno la persona offesa e l'indebita appropriazione degli assegni a firma della Spallina (pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; rilevato che non vanno liquidate le spese a favore della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA] in considerazione del fatto che la memoria conclusiva depositata dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] a cagione della sua genericità, non ha fornito alcun contributo alla dialettica processuale, in quanto priva di eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente (Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. U., n. 877 del 14/7/2022, Sacchettino, Rv. 283886 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così deciso,
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