CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 gennaio 2025
Cassazione n. 31615/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di VICENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 29 gennaio 2025 il G.U.P. del Tribunale di Vicenza - per quanto di interesse in questa sede - ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi otto di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, in aumento sulla pena inflittagli con altra precedente sentenza, e a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni uno di reclusione ed euro 1.200 di multa, in aumento sulla pena individuata con precedente pronuncia, entrambi per reati in materia di sostanze stupefacenti. Avverso tale sentenza hanno proposto due distinti ricorsi per cassazione gli imputati, rispettivamente deducendo: genericità e carenza di motivazione ([OSCURATO:PERSONA]); inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen. e motivazione insufficiente e illogica ([OSCURATO:PERSONA]). 2. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti con motivi non consentiti. Le dedotte censure, infatti, non rientrano tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardanti motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. 3. All'inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00 ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle amme