CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2024
Cassazione n. 43556/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2024 del TRIBUNALE di GORIZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], letta altresì la memoria difensiva tramessa in data 25.10.2024, ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa denunzia violazione di legge con riguardo al delitto di cui all'art. 635 cod. pen. con particolare riferimento all'insussistenza dell'elemento oggettivo, difetta di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (cfr. pag. 3 dove correttamente si richiamano i filmati di video sorveglianza del centro commerciale che hanno consentito di ricostruire il fatto e sussumerlo correttamente nella fattispecie ascritta all'odierno ricorrente), queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l'inammissibilità; considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge in relazione all'assenza di legittimazione del querelante, è a sua volta manifestamente infondato: dalla ricostruzione della vicenda restituita dalla lettura delle due sentenze di merito risulta pacifico che il querelante avesse la disponibilità dello stand quale addetto alle vendite della TIM e, pertanto, ne avesse una detenzione "qualificata" idonea, pertanto, a fondare la legittimazione a proporre querela (cfr., tra le più recenti, Sez. 4 - , n. 7193 del 20/12/2023, dep. 19/02/2024, P. Rv. 285824 - 01, che ha riconosciuto la legittimazione a proporre querela alla cassiera di un supermercato pur se sprovvista dei poteri di rappresentanza del proprietario, in quanto titolare della detenzione qualificata del bene a scopo di custodia o per l'esercizio del commercio al suo interno; conf., Sez. 5, n. 55025 del 26/09/2016, Mocanu, Rv. 268906 - 01, che ha ritenuto legittimato il custode di uno stabilimento al cui interno era stato commesso un furto, in quanto titolare di una posizione di detenzione materiale qualificata della cosa; Sez. 5 - , n. 33813 del 26/05/2023, Breda, Rv. 284991 - 01, relativa all'amministratore di condominio in ragione della detenzione qualificata rispetto alle risorse economiche del condominio e della necessità di assicurare il corrette espletamento dei servizi comuni); per contro, nessun rilievo poteva essere attribuito alla "rinuncia" da parte dell'addetto all'area marketing, Abate, sia perché a sua volta non era certamente titolare del bene danneggiato, sia anche perché non si tratterebbe di una rinuncia espressa ma, a ben guardare, in quanto non accompagnata da ulteriori circostanze, nemmeno di rinuncia tacita (cfr., così, Sez. 5, n. 35564 del 12/06/2012, Campagnolo, Rv. 253279 - 01, in cui la Corte ha chiarito che la dichiarazione di rinuncia al diritto di querela ove menzionata ir una relazione di servizio di P.G. e non contenuta invece in un verbale, non integra rinuncia espressa per difetto dei requisiti formali previsti dalla legge processuale e non può nemmeno valere come rinuncia tacita, salvo che ad essa non si accompagnino fatti valutabili, di per se stessi, come incompatibili con la volontà di sporgere querela); osservato, inoltre, che parimenti reiterativo risulta il terzo motivo di ricorso che lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e, pertanto, non consentito a fronte di una corretta e congrua motivazione - sia dal punto di vista giuridico che logico - contenuta a pag. 4 della sentenza oggetto di ricorso in cui la Corte ha considerato l'episodio nel suo complesso operando un apprezzamento di merito circa la sua non particolare tenuità che, come tale, è insindacabile in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024 Il Consigliere E