Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 04831/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale nella persona di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore dell'imputato Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Roma confermava la sentenza emessa in data 14/09/2020 dal Tribunale di Velletri in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia per il reato di usura aggravata in danno di [OSCURATO:PERSONA].

LV

2. Contro detta pronunzia propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo difensore di fiducia, deducendo: a. violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni della p.o.

Lamenta che la corte territoriale, non esaminando in alcun modo gli specifici motivi di gravame proposti, aveva confermato la sentenza di primo grado, con motivazione meramente apparente, ritenendo attendibili le dichiarazioni della persona offesa sebbene incongruenti, contraddittorie e prive di adeguati riscontri; b. violazione di motivazione sotto il profilo del travisamento delle dichiarazioni dei testi Miceli e Zezza.

Deduce che i giudici di merito, nell' escludere la dimostrazione che l'imputato aveva, in realtà, portato all' incasso presso un istituto bancario l'assegno di euro 10.440,00, aveva del tutto omesso di confrontarsi con quanto riferito dal [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] sentiti all' udienza del 18 febbraio 2019.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Osserva questo Collegio che le censure formulate sono tutte manifestamente infondate apparendo la motivazione della sentenza impugnata congrua, adeguata e del tutto coerente con gli evidenziati elementi fattuali sicché le censure, da considerare una mera e tralaticia riproposizione delle medesime tesi difensive disattese in entrambi i giudizi di merito, devono essere ritenute inammissibili in quanto surrettiziamente tese ad ottenere una nuova rivalutazione nel merito.

3.2. Nel caso di specie i giudici di merito hanno spiegato, con iter argomentativo esaustivo, logico, correttamente sviluppato e saldamente ancorato all'esame delle singole emergenze processuali, le ragioni per le quali le dichiarazioni rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], rese in sede di denuncia e nel corso dell' escussione dibattimentale in ordine alla genesi e allo sviluppo del rapporto usurario intercorso tra quest'ultimo e l'imputato, erano da ritenere pienamente attendibili correttamente valorizzando i plurimi elementi di riscontro rappresentati dalle fotocopie degli assegni consegnati dal denunciante alla polizia giudiziaria, dalle deposizioni dei testi Zezza e Miceli nonchè dai messaggi whatsapp Monderna-Zezza.

Inoltre i giudici di merito, in base alle risultanze processuali, hanno vagliato la ricostruzione alternativa indicata dalla difesa riguardanti le causali degli assegni emessi dal Cimino indicati nell'imputazione ed il rapporto Zezza-Monderna, concludendo per la relativa non plausibilità in quanto totalmente generica e prive di qualsivoglia riscontro probatorio.

Invero la difesa, con il secondo motivo, lungi da prospettare veri e propri travisamenti delle prove deduce una erronea lettura da parte dei giudici di merito delle dichiarazioni testimoniali non considerando che la Suprema Corte non può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato.

Infatti, solo l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato può essere sottoposto al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, Ciavarella, Rv. 241214).

Pertanto non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità dell' imputato in ordine al reato di cui sopra e non essendo configurabile, quindi, la dedotta contraddittorietà della motivazione né alcun travisamento di prove anche tenuto conto dei poteri del giudice di merito in ordine alla valutazione della prova, le censure, essendo sostanzialmente tutte incentrate su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate.

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 6 D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale nella persona di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore dell'imputato Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Roma confermava la sentenza emessa in data 14/09/2020 dal Tribunale di Velletri in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia per il reato di usura aggravata in danno di [OSCURATO:PERSONA]. LV 2. Contro detta pronunzia propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo difensore di fiducia, deducendo: a. violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni della p.o. Lamenta che la corte territoriale, non esaminando in alcun modo gli specifici motivi di gravame proposti, aveva confermato la sentenza di primo grado, con motivazione meramente apparente, ritenendo attendibili le dichiarazioni della persona offesa sebbene incongruenti, contraddittorie e prive di adeguati riscontri; b. violazione di motivazione sotto il profilo del travisamento delle dichiarazioni dei testi Miceli e Zezza. Deduce che i giudici di merito, nell' escludere la dimostrazione che l'imputato aveva, in realtà, portato all' incasso presso un istituto bancario l'assegno di euro 10.440,00, aveva del tutto omesso di confrontarsi con quanto riferito dal [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] sentiti all' udienza del 18 febbraio 2019. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Osserva questo Collegio che le censure formulate sono tutte manifestamente infondate apparendo la motivazione della sentenza impugnata congrua, adeguata e del tutto coerente con gli evidenziati elementi fattuali sicché le censure, da considerare una mera e tralaticia riproposizione delle medesime tesi difensive disattese in entrambi i giudizi di merito, devono essere ritenute inammissibili in quanto surrettiziamente tese ad ottenere una nuova rivalutazione nel merito. 3.2. Nel caso di specie i giudici di merito hanno spiegato, con iter argomentativo esaustivo, logico, correttamente sviluppato e saldamente ancorato all'esame delle singole emergenze processuali, le ragioni per le quali le dichiarazioni rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], rese in sede di denuncia e nel corso dell' escussione dibattimentale in ordine alla genesi e allo sviluppo del rapporto usurario intercorso tra quest'ultimo e l'imputato, erano da ritenere pienamente attendibili correttamente valorizzando i plurimi elementi di riscontro rappresentati dalle fotocopie degli assegni consegnati dal denunciante alla polizia giudiziaria, dalle deposizioni dei testi Zezza e Miceli nonchè dai messaggi whatsapp Monderna-Zezza. Inoltre i giudici di merito, in base alle risultanze processuali, hanno vagliato la ricostruzione alternativa indicata dalla difesa riguardanti le causali degli assegni emessi dal Cimino indicati nell'imputazione ed il rapporto Zezza-Monderna, concludendo per la relativa non plausibilità in quanto totalmente generica e prive di qualsivoglia riscontro probatorio. Invero la difesa, con il secondo motivo, lungi da prospettare veri e propri travisamenti delle prove deduce una erronea lettura da parte dei giudici di merito delle dichiarazioni testimoniali non considerando che la Suprema Corte non può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato. Infatti, solo l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato può essere sottoposto al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, Ciavarella, Rv. 241214). Pertanto non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità dell' imputato in ordine al reato di cui sopra e non essendo configurabile, quindi, la dedotta contraddittorietà della motivazione né alcun travisamento di prove anche tenuto conto dei poteri del giudice di merito in ordine alla valutazione della prova, le censure, essendo sostanzialmente tutte incentrate su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, il 6 D
Sentenza Cassazione n. 04831/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris