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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 maggio 2024

Cassazione n. 22889/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1115/09/1973 avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria difensiva depositata; rilevato che il terzo motivo di ricorso appare fondato posto che la Corte di appello, a fronte del motivo di appello specifico con cui si chiedeva la concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen., si è limitata ad affermare che "il danno cagionato alla compagnia non può qualificarsi di speciale tenuità", senza alcuna altra precisazione, per cui si è verificato un caso di motivazione apparente; ritenuto che si è quindi formato un valido rapporto di impugnazione che consente la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità; rilevato pertanto che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, essendosi estinto per prescrizione il reato in data 2 agosto 2023; P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso, in data 28 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1115/09/1973 avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria difensiva depositata; rilevato che il terzo motivo di ricorso appare fondato posto che la Corte di appello, a fronte del motivo di appello specifico con cui si chiedeva la concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen., si è limitata ad affermare che "il danno cagionato alla compagnia non può qualificarsi di speciale tenuità", senza alcuna altra precisazione, per cui si è verificato un caso di motivazione apparente; ritenuto che si è quindi formato un valido rapporto di impugnazione che consente la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità; rilevato pertanto che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, essendosi estinto per prescrizione il reato in data 2 agosto 2023; P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso, in data 28 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 22889/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris