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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 21772/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28 ottobre 1968 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26 agosto 1974 avverso la sentenza emessa il 25 febbraio 2020 dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza e i ricorsi; Udita nella pubblica udienza del 9 febbraio 2020 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi; Uditi gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori rispettivamente di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 25 febbraio 2020 la Corte d'appello di Roma, previa riqualificazione del fatto sub A) nel delitto di cui all'art. 629 cod. pen., ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città, con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati alla pena ritenuta di giustizia per il reato di rapina (capo A) e [OSCURATO:PERSONA] anche per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.

Secondo la ricostruzione in fatto, operata dalla Corte territoriale, gli imputati avevano avuto una discussione con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dopo aver sottratto il cellulare, caduto durante la discussione al Sow, aveva detto a quest'ultimo che gliel'avrebbe consegnato, se avesse a sua volta restituito la somma di euro 20,00, che il fratello gli aveva dato in cambio di sostanza stupefacente.

Il Tribunale ha qualificato il fatto come rapina del cellulare mentre la Corte d'appello, avendo ritenuto che il fine degli imputati fosse non di sottrarre il telefono ma di ottenere la restituzione della somma, versata quale prezzo della cessione di sostanza stupefacente, ha sussunto il fatto nell'ambito dell'art. 629 cod. pen.

Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorsi per cassazione i difensori degli imputati.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 1) vizi della motivazione per travisamento della prova e, specificamente, del verbale di convalida dell'arresto nonché violazione degli artt. 110 e 43 cod. pen. in relazione all'art. 629 cod. pen..

La Corte d'appello avrebbe travisato le dichiarazioni rese dagli imputati, pur ritenute attendibili, avendo trascurato che l'aggressione era stata provocata dalla persona offesa ed era avvenuta prima e non dopo la sottrazione del telefono, come invece ritenuto in sentenza.

L'estemporaneità dell'azione, che avrebbe portato all'apprensione del cellulare da parte di [OSCURATO:PERSONA] nel mentre il fratello era intento a litigare, avrebbe impedito che si potessero concretizzare i requisiti soggettivi minimi di cui agli artt. 110 e 43 cod. pen. in relazione all'art. 629 cod. pen., su cui la Corte sarebbe stata silente; 2) violazione di legge e vizi della motivazione per non essere stata ritenuta l'ipotesi della tentata estorsione, non essendovi stata la restituzione della somma di denaro, cui era diretta la violenza esercitata.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 1) vizi della motivazione per travisamento della prova e, specificamente, del verbale di convalida dell'arresto nonché violazione degli artt. 110 e 43 cod. pen. in relazione all'art. 629 cod. pen.

La Corte d'appello avrebbe travisato le dichiarazioni rese dagli imputati, pur ritenute attendibili, avendo trascurato che l'aggressione era stata provocata dalla persona offesa ed era avvenuta prima e non dopo la sottrazione del telefono, come ritenuto in sentenza.

L'estemporaneità dell'azione, che avrebbe portato all'apprensione del cellulare da parte di [OSCURATO:PERSONA] nel mentre il fratello era intento a litigare, interrotto solo dall'intervento della Polizia giudiziaria, avrebbe impedito che si potessero concretizzare i requisiti soggettivi minimi di cui agli artt. 110 e 43 cod. pen. in relazione all'art. 629 cod. pen., su cui la Corte sarebbe stata silente;2) violazione di legge e vizi della motivazione per non essere stata ritenuta l'ipotesi della tentata estorsione, non essendovi stata la restituzione della somma di denaro, cui era diretta la violenza esercitata; 3) violazione di legge e vizi della motivazione per essere state valorizzate le dichiarazioni rese dall'imputato al momento dell'arresto, che sarebbero inutilizzabili, mentre l'agente, che aveva proceduto all'arresto, avrebbe narrato di una spinta data solo per divincolarsi e non per opporre resistenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono in parte fondati. 1.1 Colgono nel segno le censure, sollevate nel secondo motivo dei ricorsi, relative alla qualificazione del fatto.

La Corte di appello ha innanzitutto ricordato che imputati avevano sostenuto che [OSCURATO:PERSONA] aveva offerto loro in vendita una dose di eroina e [OSCURATO:PERSONA], ricevuta la sostanza, aveva corrisposto 20,00 euro, datigli dalla sorella Maria.

Non appena avevano aperto l'involucro, essi si erano accorti che in realtà all'interno non c'era nulla, così che avevano preteso dal Sow la restituzione della somma e al rifiuto loro opposto, [OSCURATO:PERSONA] aveva raccolto da terra il cellulare della persona offesa, che era caduto, dicendole che glielo avrebbe consegnato se avesse a sua volta restituito la somma di euro 20,00. [OSCURATO:PERSONA] aveva anche ammesso di aver sferrato un pugno alla persona offesa ma ciò in quanto questa, alla richiesta di restituzione del denaro, aveva reagito dando un pugno all'imputato.

La menzionata Corte ha poi evidenziato che dal verbale di arresto e dalla testimonianza dell'agente verbalizzante erano emerse le seguenti circostanze: a) la persona offesa presentava delle lesioni al volto; b) il cellulare, pacificamente di proprietà della persona offesa, era stato rinvenuto all'interno del veicolo degli imputati; c) al momento dell'intervento degli operanti, i quali non avevano potuto apprezzare le modalità con le quali il cellulare era stato sottratto e quali fossero le ragioni della discussione in atto, l'imputato stava inveendo contro la persona offesa con in mano una cintura.

Alla luce di tali emergenze la Corte territoriale ha affermato che gli imputati avevano offerto una versione credibile, in quanto essa era stata immediatamente rilasciata agli operanti da [OSCURATO:PERSONA] e, di seguito, era stata reiterata da entrambi, in maniera pressoché sovrapponibile, in sede di interrogatorio di garanzia.

Tale coerenza assumeva valenza, poiché la versione degli imputati non poteva essere stata precedentemente concertata sia perché riferita nell'immediatezza agli agenti operanti sia perché gli imputati erano stati arrestati e, quindi, non avevano avuto tempo di contattarsi prima dell'udienza.

La Corte territoriale ha poi rimarcato che l'episodio, sia nel complesso che nei singoli momenti, che lo hanno contraddistinto (cessione dello stupefacente, involucro vuoto, richiesta di restituzione, sottrazione del cellulare, discussione per convincere la persona offesa a restituire la somma con in mano la cintura) era verosimile e logica, tenuto conto sia del fatto che l'imputato aveva precedenti per sostanze stupefacenti, cosicché "non era inverosimile che avesse voluto acquistare stupefacente", sia del fatto che la persona offesa aveva riferito nell'immediatezza agli agenti operanti che [OSCURATO:PERSONA] pretendeva la restituzione di euro 20,00, asserendo di averglieli consegnati per l'acquisto di sostanza stupefacente.

Così ricostruita la vicenda, deve affermarsi, innanzitutto, che correttamente è stata esclusa dal Collegio d'appello la qualificazione dei fatti come rapina del cellulare, non essendo la sottrazione del telefono il fine avuto di mira dagli agenti.

Come rilevato dall'anzidetto Collegio, infatti, "se l'intento degli imputati fosse stato quello di impossessarsi del cellulare, effettivamente rinvenuto all'interno del veicolo dell'imputato, non avrebbe avuto senso che essi si fossero attardati a discutere con la persona offesa anziché andare via in macchina".

Di contro, non si appalesa corretta la qualificazione, operata dal Giudice dell'appello, come estorsione consumata.

A tale approdo la Corte territoriale è pervenuta, avendo rilevato che la sottrazione del cellulare aveva consentito agli imputati di costituire una garanzia reale in loro favore.

L'assunto non può essere condiviso, in quanto, come dichiarato dalla stessa Corte d'appello, l'intento degli imputati era quello di riavere la disponibilità della somma di denaro, versata alla persona offesa, e non quello della costituzione di una garanzia.

Dalla ricostruzione della vicenda emerge, infatti, che la sottrazione del cellulare, pur se voluta, era solo strumentale al fine della restituzione della somma di denaro, versata alla persona offesa.

Il fatto, quindi, va sussunto nell'ambito del tentativo di estorsione, non essendo la somma stata restituita dalla persona offesa, minacciata con una cinta, impugnata dall'imputato, e coartata psicologicamente anche dall'idea di perdere la disponibilità del cellulare, trattenuto dagli imputati. 1.2 Giova precisare, per completezza, che la pretesa, avanzata dagli imputati, di restituzione della somma, a fronte della mancata cessione della sostanza stupefacente, non è azionabile in giudizio, sicché deve escludersi la qualificazione del fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Come già affermato da questa Corte (Sez. 4, n. 13037 del 21/10/1999, Rv. 215167), qualora taluno consegni ad altri del denaro per effettuare l'acquisto I di stupefacenti, un tale contratto ha causa illecita, di tal che l'eventuale suo inadempimento non può dar luogo a ripetibilità, mediante azione giudiziaria, della somma versata.

Ne consegue che l'eventuale impiego di violenza o minaccia per ottenere la restituzione di detta somma non può dar luogo al reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ma deve essere inquadrato nell'ambito della più grave ipotesi di estorsione. 1.3 Le censure formulate nel primo motivo di entrambi i ricorsi, in parte, non hanno rilievo e, in parte, sono smentite alla luce delle risultanze dibattimentali, come indicate nel paragrafo che precede.

La Corte di appello, infatti, ha ritenuto veritiera la versione dell'imputato, secondo cui era stata la persona offesa a iniziare l'aggressione, ma, ciò non assume rilievo dirimente a fronte della ricostruzione dei fatti, fondata sulle stesse dichiarazioni degli imputati, la quale depone per la sussistenza del tentativo di estorsione, integrato in tutti i suoi elementi, oggettivo e soggettivo. 1.4 Ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullata solo per la determinazione della pena in ordine al reato di tentata estorsione con affermazione dell'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità per tale delitto. 1.5 Infondate sono le censure relative all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.

La Corte d'appello ha affermato che dal verbale di arresto e dalla testimonianza dell'agente operante era risultato che l'imputato era "passato per le vie di fatto tentando di guadagnarsi la fuga, brandendo la cinghia e spintonando energicamente l'assistente Canali e l'agente Ceti".

L'imputato, quindi, non si era limitato ad allontanarsi ma aveva "minacciato gli agenti con la cinghia e li aveva spintonati, al fine quantomeno di garantirsi l'impunità e di ostacolare gli agenti che, a fronte del reato, avevano l'obbligo quantomeno di identificare i soggetti coinvolti".

Trattasi di argomentazioni immuni da vizi, rilevabili da questa Corte, il cui sindacato sulle ragioni giustificative della decisione ha, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare un vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa - e per il ricorrente più adeguata - valutazione delle risultanze processuali (ex plurimis Cass. Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, Rv. 236893). 1.6 Alla luce di tutto quanto sopra argomentato, riqualificato il fatto di cui al n. 1 del capo di imputazione come tentata estorsione, deve disporsi l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di entrambi i ricorrenti con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma per la determinazione della pena in ordine a tale delitto.

Deve dichiararsi, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità di entrambi i ricorrenti per il reato di cui agli artt. 56-629 cod. pen. mentre deve essere rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] relativamente al reato di cui all'art. 337 cod. pen.

P.Q.M.

Riqualificato il fatto di cui al n. 1 del capo di imputazione come tentata estorsione, annulla la sentenza impugnata nei confronti di entrambi i ricorrenti con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma per la determinazione della pena, e dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità di entrambi i ricorrenti per il reato di cui agli artt. 56-629 cod. pen.

Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] relativamente al reato di cui all'art. 337 cod. pen.

Così deciso in Roma, ud

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28 ottobre 1968 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26 agosto 1974 avverso la sentenza emessa il 25 febbraio 2020 dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza e i ricorsi; Udita nella pubblica udienza del 9 febbraio 2020 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi; Uditi gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori rispettivamente di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 25 febbraio 2020 la Corte d'appello di Roma, previa riqualificazione del fatto sub A) nel delitto di cui all'art. 629 cod. pen., ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città, con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati alla pena ritenuta di giustizia per il reato di rapina (capo A) e [OSCURATO:PERSONA] anche per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. Secondo la ricostruzione in fatto, operata dalla Corte territoriale, gli imputati avevano avuto una discussione con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dopo aver sottratto il cellulare, caduto durante la discussione al Sow, aveva detto a quest'ultimo che gliel'avrebbe consegnato, se avesse a sua volta restituito la somma di euro 20,00, che il fratello gli aveva dato in cambio di sostanza stupefacente. Il Tribunale ha qualificato il fatto come rapina del cellulare mentre la Corte d'appello, avendo ritenuto che il fine degli imputati fosse non di sottrarre il telefono ma di ottenere la restituzione della somma, versata quale prezzo della cessione di sostanza stupefacente, ha sussunto il fatto nell'ambito dell'art. 629 cod. pen. Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorsi per cassazione i difensori degli imputati. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 1) vizi della motivazione per travisamento della prova e, specificamente, del verbale di convalida dell'arresto nonché violazione degli artt. 110 e 43 cod. pen. in relazione all'art. 629 cod. pen.. La Corte d'appello avrebbe travisato le dichiarazioni rese dagli imputati, pur ritenute attendibili, avendo trascurato che l'aggressione era stata provocata dalla persona offesa ed era avvenuta prima e non dopo la sottrazione del telefono, come invece ritenuto in sentenza. L'estemporaneità dell'azione, che avrebbe portato all'apprensione del cellulare da parte di [OSCURATO:PERSONA] nel mentre il fratello era intento a litigare, avrebbe impedito che si potessero concretizzare i requisiti soggettivi minimi di cui agli artt. 110 e 43 cod. pen. in relazione all'art. 629 cod. pen., su cui la Corte sarebbe stata silente; 2) violazione di legge e vizi della motivazione per non essere stata ritenuta l'ipotesi della tentata estorsione, non essendovi stata la restituzione della somma di denaro, cui era diretta la violenza esercitata. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 1) vizi della motivazione per travisamento della prova e, specificamente, del verbale di convalida dell'arresto nonché violazione degli artt. 110 e 43 cod. pen. in relazione all'art. 629 cod. pen. La Corte d'appello avrebbe travisato le dichiarazioni rese dagli imputati, pur ritenute attendibili, avendo trascurato che l'aggressione era stata provocata dalla persona offesa ed era avvenuta prima e non dopo la sottrazione del telefono, come ritenuto in sentenza. L'estemporaneità dell'azione, che avrebbe portato all'apprensione del cellulare da parte di [OSCURATO:PERSONA] nel mentre il fratello era intento a litigare, interrotto solo dall'intervento della Polizia giudiziaria, avrebbe impedito che si potessero concretizzare i requisiti soggettivi minimi di cui agli artt. 110 e 43 cod. pen. in relazione all'art. 629 cod. pen., su cui la Corte sarebbe stata silente;2) violazione di legge e vizi della motivazione per non essere stata ritenuta l'ipotesi della tentata estorsione, non essendovi stata la restituzione della somma di denaro, cui era diretta la violenza esercitata; 3) violazione di legge e vizi della motivazione per essere state valorizzate le dichiarazioni rese dall'imputato al momento dell'arresto, che sarebbero inutilizzabili, mentre l'agente, che aveva proceduto all'arresto, avrebbe narrato di una spinta data solo per divincolarsi e non per opporre resistenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono in parte fondati. 1.1 Colgono nel segno le censure, sollevate nel secondo motivo dei ricorsi, relative alla qualificazione del fatto. La Corte di appello ha innanzitutto ricordato che imputati avevano sostenuto che [OSCURATO:PERSONA] aveva offerto loro in vendita una dose di eroina e [OSCURATO:PERSONA], ricevuta la sostanza, aveva corrisposto 20,00 euro, datigli dalla sorella Maria. Non appena avevano aperto l'involucro, essi si erano accorti che in realtà all'interno non c'era nulla, così che avevano preteso dal Sow la restituzione della somma e al rifiuto loro opposto, [OSCURATO:PERSONA] aveva raccolto da terra il cellulare della persona offesa, che era caduto, dicendole che glielo avrebbe consegnato se avesse a sua volta restituito la somma di euro 20,00. [OSCURATO:PERSONA] aveva anche ammesso di aver sferrato un pugno alla persona offesa ma ciò in quanto questa, alla richiesta di restituzione del denaro, aveva reagito dando un pugno all'imputato. La menzionata Corte ha poi evidenziato che dal verbale di arresto e dalla testimonianza dell'agente verbalizzante erano emerse le seguenti circostanze: a) la persona offesa presentava delle lesioni al volto; b) il cellulare, pacificamente di proprietà della persona offesa, era stato rinvenuto all'interno del veicolo degli imputati; c) al momento dell'intervento degli operanti, i quali non avevano potuto apprezzare le modalità con le quali il cellulare era stato sottratto e quali fossero le ragioni della discussione in atto, l'imputato stava inveendo contro la persona offesa con in mano una cintura. Alla luce di tali emergenze la Corte territoriale ha affermato che gli imputati avevano offerto una versione credibile, in quanto essa era stata immediatamente rilasciata agli operanti da [OSCURATO:PERSONA] e, di seguito, era stata reiterata da entrambi, in maniera pressoché sovrapponibile, in sede di interrogatorio di garanzia. Tale coerenza assumeva valenza, poiché la versione degli imputati non poteva essere stata precedentemente concertata sia perché riferita nell'immediatezza agli agenti operanti sia perché gli imputati erano stati arrestati e, quindi, non avevano avuto tempo di contattarsi prima dell'udienza. La Corte territoriale ha poi rimarcato che l'episodio, sia nel complesso che nei singoli momenti, che lo hanno contraddistinto (cessione dello stupefacente, involucro vuoto, richiesta di restituzione, sottrazione del cellulare, discussione per convincere la persona offesa a restituire la somma con in mano la cintura) era verosimile e logica, tenuto conto sia del fatto che l'imputato aveva precedenti per sostanze stupefacenti, cosicché "non era inverosimile che avesse voluto acquistare stupefacente", sia del fatto che la persona offesa aveva riferito nell'immediatezza agli agenti operanti che [OSCURATO:PERSONA] pretendeva la restituzione di euro 20,00, asserendo di averglieli consegnati per l'acquisto di sostanza stupefacente. Così ricostruita la vicenda, deve affermarsi, innanzitutto, che correttamente è stata esclusa dal Collegio d'appello la qualificazione dei fatti come rapina del cellulare, non essendo la sottrazione del telefono il fine avuto di mira dagli agenti. Come rilevato dall'anzidetto Collegio, infatti, "se l'intento degli imputati fosse stato quello di impossessarsi del cellulare, effettivamente rinvenuto all'interno del veicolo dell'imputato, non avrebbe avuto senso che essi si fossero attardati a discutere con la persona offesa anziché andare via in macchina". Di contro, non si appalesa corretta la qualificazione, operata dal Giudice dell'appello, come estorsione consumata. A tale approdo la Corte territoriale è pervenuta, avendo rilevato che la sottrazione del cellulare aveva consentito agli imputati di costituire una garanzia reale in loro favore. L'assunto non può essere condiviso, in quanto, come dichiarato dalla stessa Corte d'appello, l'intento degli imputati era quello di riavere la disponibilità della somma di denaro, versata alla persona offesa, e non quello della costituzione di una garanzia. Dalla ricostruzione della vicenda emerge, infatti, che la sottrazione del cellulare, pur se voluta, era solo strumentale al fine della restituzione della somma di denaro, versata alla persona offesa. Il fatto, quindi, va sussunto nell'ambito del tentativo di estorsione, non essendo la somma stata restituita dalla persona offesa, minacciata con una cinta, impugnata dall'imputato, e coartata psicologicamente anche dall'idea di perdere la disponibilità del cellulare, trattenuto dagli imputati. 1.2 Giova precisare, per completezza, che la pretesa, avanzata dagli imputati, di restituzione della somma, a fronte della mancata cessione della sostanza stupefacente, non è azionabile in giudizio, sicché deve escludersi la qualificazione del fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Come già affermato da questa Corte (Sez. 4, n. 13037 del 21/10/1999, Rv. 215167), qualora taluno consegni ad altri del denaro per effettuare l'acquisto I di stupefacenti, un tale contratto ha causa illecita, di tal che l'eventuale suo inadempimento non può dar luogo a ripetibilità, mediante azione giudiziaria, della somma versata. Ne consegue che l'eventuale impiego di violenza o minaccia per ottenere la restituzione di detta somma non può dar luogo al reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ma deve essere inquadrato nell'ambito della più grave ipotesi di estorsione. 1.3 Le censure formulate nel primo motivo di entrambi i ricorsi, in parte, non hanno rilievo e, in parte, sono smentite alla luce delle risultanze dibattimentali, come indicate nel paragrafo che precede. La Corte di appello, infatti, ha ritenuto veritiera la versione dell'imputato, secondo cui era stata la persona offesa a iniziare l'aggressione, ma, ciò non assume rilievo dirimente a fronte della ricostruzione dei fatti, fondata sulle stesse dichiarazioni degli imputati, la quale depone per la sussistenza del tentativo di estorsione, integrato in tutti i suoi elementi, oggettivo e soggettivo. 1.4 Ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullata solo per la determinazione della pena in ordine al reato di tentata estorsione con affermazione dell'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità per tale delitto. 1.5 Infondate sono le censure relative all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. La Corte d'appello ha affermato che dal verbale di arresto e dalla testimonianza dell'agente operante era risultato che l'imputato era "passato per le vie di fatto tentando di guadagnarsi la fuga, brandendo la cinghia e spintonando energicamente l'assistente Canali e l'agente Ceti". L'imputato, quindi, non si era limitato ad allontanarsi ma aveva "minacciato gli agenti con la cinghia e li aveva spintonati, al fine quantomeno di garantirsi l'impunità e di ostacolare gli agenti che, a fronte del reato, avevano l'obbligo quantomeno di identificare i soggetti coinvolti". Trattasi di argomentazioni immuni da vizi, rilevabili da questa Corte, il cui sindacato sulle ragioni giustificative della decisione ha, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto. Esula, infatti, dai poteri della Corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare un vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa - e per il ricorrente più adeguata - valutazione delle risultanze processuali (ex plurimis Cass. Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, Rv. 236893). 1.6 Alla luce di tutto quanto sopra argomentato, riqualificato il fatto di cui al n. 1 del capo di imputazione come tentata estorsione, deve disporsi l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di entrambi i ricorrenti con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma per la determinazione della pena in ordine a tale delitto. Deve dichiararsi, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità di entrambi i ricorrenti per il reato di cui agli artt. 56-629 cod. pen. mentre deve essere rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] relativamente al reato di cui all'art. 337 cod. pen. P.Q.M. Riqualificato il fatto di cui al n. 1 del capo di imputazione come tentata estorsione, annulla la sentenza impugnata nei confronti di entrambi i ricorrenti con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma per la determinazione della pena, e dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità di entrambi i ricorrenti per il reato di cui agli artt. 56-629 cod. pen. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] relativamente al reato di cui all'art. 337 cod. pen. Così deciso in Roma, ud
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