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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 aprile 2021

Cassazione n. 39364/2021

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Ecologia F3 s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dei legali rappresentanti avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Benevento visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che la Corte dichiari inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 13 aprile 2021 il Tribunale di Benevento, quale Giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata dalle società odierne ricorrenti per ottenere la liberazione dal vincolo del sequestro delle somme accreditate sui conti correnti accesi dalle società presso la BCC [OSCURATO:PERSONA] dei Cavoti (le prime tre) e la spa [OSCURATO:PERSONA] (la quarta), nell'ambito delle indagini a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 81 capoverso e 110 cod. pen., nonché 10-bis e 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

2. Avverso la predetta decisione, assumendo l'abnormità del provvedimento, è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un motivo di impugnazione.

2.1. In particolare - sulla premessa che era stato disposto il sequestro dei beni nella ritenuta diretta disponibilità della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], ovvero in subordine e per equivalente dei beni nella personale e diretta titolarità di Falzarano e della [OSCURATO:PERSONA], ritenuti amministratori di fatto della società - era stato messo il vincolo, non disposto dal G.i.p. e non convalidato a norma dell'art. 321, comma 3-bis cod. proc. pen., su saldi attivi di conto della predette società sulla base della delega ad operarvi conferita a [OSCURATO:PERSONA].

2.2. Al riguardo, l'istanza delle società ricorrenti era stata disattesa dal Tribunale, con l'impugnato provvedimento, sull'erroneo presupposto che il dispositivo della misura cautelare sarebbe stato nel senso che nel vincolo avrebbe dovuto comprendersi il complesso dei beni nella mera disponibilità, e non solo nella titolarità, degli indagati.

In sede penale, secondo le ricorrenti, i provvedimenti che dispongono misure cautelari penali non avrebbero potuto invece considerarsi suscettibili di interpretazione ed integrazione da parte della polizia giudiziaria chiamata ad eseguirli.

2.3. Ciò posto, il sequestro dei conti correnti bancari doveva considerarsi atto d'iniziativa della polizia giudiziaria, e non essendo intervenuta convalida il sequestro aveva perduto efficacia.

In ragione di ciò la mancata dichiarazione giudiziale di perdita di efficacia doveva considerarsi provvedimento abnorme, in quanto avrebbe riconosciuto illegalmente alla polizia giudiziaria il potere di disporre un sequestro preventivo in luogo del Giudice.

3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. I ricorsi sono inammissibili.

4.1. E' nozione del tutto risalente, ma ferma nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità, che deve considerarsi affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite.

L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Sez.

U, n. 17 del 10/12/1997, dep. 1998, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 209603; Sez.

U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215094; cfr. Sez.

U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella, Rv. 238240).

4.1.1. In specie, la rivendicata e ribadita pretesa abnormità sarebbe legata all'avvenuto rigetto, da parte del Giudice delle indagini preliminari qualificatosi come Giudice dell'esecuzione, dell'istanza di restituzione dei saldi attivi dei conti correnti intestati alle società odierne ricorrenti e nella pretesa disponibilità dell'indagata [OSCURATO:PERSONA], oggetto - in tesi - di sequestro operato d'iniziativa della Polizia giudiziaria, non convalidato da parte del Giudice e non espressamente previsto dal decreto cautelare.

4.1.2. Ciò posto, il provvedimento appare comunque palesemente incapace di provocare una regressione del procedimento - che infatti alcuna stasi ha ricevuto, ed in proposito non sussiste invero alcuna allegazione tale da confortare l'invocata abnormità, nei sensi fatti propri dal costante orientamento di questa Corte di legittimità - e i suoi eventuali vizi potranno semmai essere denunciati nelle eventuali forme dell'appello cautelare.

4.2. Va da sé che il rilievo processuale si presenta assorbente.

5. La manifesta infondatezza dell'impugnazione, pertanto, non può che comportare l'inammissibilità dei ricorsi.

5.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Ecologia F3 s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dei legali rappresentanti avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Benevento visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che la Corte dichiari inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 13 aprile 2021 il Tribunale di Benevento, quale Giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata dalle società odierne ricorrenti per ottenere la liberazione dal vincolo del sequestro delle somme accreditate sui conti correnti accesi dalle società presso la BCC [OSCURATO:PERSONA] dei Cavoti (le prime tre) e la spa [OSCURATO:PERSONA] (la quarta), nell'ambito delle indagini a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 81 capoverso e 110 cod. pen., nonché 10-bis e 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. 2. Avverso la predetta decisione, assumendo l'abnormità del provvedimento, è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un motivo di impugnazione. 2.1. In particolare - sulla premessa che era stato disposto il sequestro dei beni nella ritenuta diretta disponibilità della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], ovvero in subordine e per equivalente dei beni nella personale e diretta titolarità di Falzarano e della [OSCURATO:PERSONA], ritenuti amministratori di fatto della società - era stato messo il vincolo, non disposto dal G.i.p. e non convalidato a norma dell'art. 321, comma 3-bis cod. proc. pen., su saldi attivi di conto della predette società sulla base della delega ad operarvi conferita a [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Al riguardo, l'istanza delle società ricorrenti era stata disattesa dal Tribunale, con l'impugnato provvedimento, sull'erroneo presupposto che il dispositivo della misura cautelare sarebbe stato nel senso che nel vincolo avrebbe dovuto comprendersi il complesso dei beni nella mera disponibilità, e non solo nella titolarità, degli indagati. In sede penale, secondo le ricorrenti, i provvedimenti che dispongono misure cautelari penali non avrebbero potuto invece considerarsi suscettibili di interpretazione ed integrazione da parte della polizia giudiziaria chiamata ad eseguirli. 2.3. Ciò posto, il sequestro dei conti correnti bancari doveva considerarsi atto d'iniziativa della polizia giudiziaria, e non essendo intervenuta convalida il sequestro aveva perduto efficacia. In ragione di ciò la mancata dichiarazione giudiziale di perdita di efficacia doveva considerarsi provvedimento abnorme, in quanto avrebbe riconosciuto illegalmente alla polizia giudiziaria il potere di disporre un sequestro preventivo in luogo del Giudice. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. I ricorsi sono inammissibili. 4.1. E' nozione del tutto risalente, ma ferma nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità, che deve considerarsi affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, dep. 1998, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 209603; Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215094; cfr. Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella, Rv. 238240). 4.1.1. In specie, la rivendicata e ribadita pretesa abnormità sarebbe legata all'avvenuto rigetto, da parte del Giudice delle indagini preliminari qualificatosi come Giudice dell'esecuzione, dell'istanza di restituzione dei saldi attivi dei conti correnti intestati alle società odierne ricorrenti e nella pretesa disponibilità dell'indagata [OSCURATO:PERSONA], oggetto - in tesi - di sequestro operato d'iniziativa della Polizia giudiziaria, non convalidato da parte del Giudice e non espressamente previsto dal decreto cautelare. 4.1.2. Ciò posto, il provvedimento appare comunque palesemente incapace di provocare una regressione del procedimento - che infatti alcuna stasi ha ricevuto, ed in proposito non sussiste invero alcuna allegazione tale da confortare l'invocata abnormità, nei sensi fatti propri dal costante orientamento di questa Corte di legittimità - e i suoi eventuali vizi potranno semmai essere denunciati nelle eventuali forme dell'appello cautelare. 4.2. Va da sé che il rilievo processuale si presenta assorbente. 5. La manifesta infondatezza dell'impugnazione, pertanto, non può che comportare l'inammissibilità dei ricorsi. 5.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
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