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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28326/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 4 luglio 2022, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza pronunciata in data 13 settembre 2021 dal Tribunale della mede città con la quale il ricorrente era stato condannato; previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di giustilia per il reato di bancarotta patrimoniale distrattiva " limitatamente alla sonnrila di euro 90.000,00 a fronte dell'annotazione di bilancio di un corrispondente credito per anticipi spese amministratore, pur in presenza di un forte indebitamento già manifestatosi e senza procedere alla fatturazione dei relativi importi", nella sua qualità di amministratore unico dall'Il giugno 2002 al 21 ottobre 2010, data di messa in liquidazione della società "[OSCURATO:SOCIETA].", dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Roma del 14 novembre 2013 .

2. Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso l'imputato, attraverso il difensore di fiducia, articolando i motivi di censura di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo, è stata dedotta la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla formulazione del capo di accusa e alla violazione del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza.

La condotta distrattiva indicata nel capo di imputazione si riferisce all'annotazione di bilancio dell'anno 2010 relativo all'esercizio 2009 allegata alla relazione del curatore e indicata nella relazione come anticipi compensi all'amministratore.

La indicazione della relazione fallimentare (anticipi compensi amministratore) è diversa da quella della imputazione (anticipi spese amministratore) e dunque il fatto contestato nell'imputazione appare diverso da quello effettivamente sussistente.

Al riguardo la difesa evidenzia che: - le anticipazioni spese sono da riportarsi nei documenti contabili quali la prima nota, il libro giornale e i mastri; - le anticipazioni compensi dell'amministratore trovano la loro fonte giustificativa nelle delibere assembleari e i corrispondenti documenti giustificativi sono riportati nei registri Iva delle fatture o nei modelli dichiarativi del sostituto di imposta.

2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione dell'art.192 cod. proc. pen. e alla inosservanza dei criteri di valutazione della prova indiziaria.

Lamenta la difesa che la sentenza impugnata ha fondato la penale responsabilità del ricorrente sulla base dell'annotazione di bilancio laddove la stessa (pur volendo superare la erronea equiparazione di "tipologia di contabile" spesa/compenso) può costituire una prova nel giudizio civile ai sensi degli artt.2709 e 2710 cod. civ., ma non nel giudizio penale nella quale rappresenta una prova indiziaria che, come tale, necessita di doverosi e ulteriori accertamenti per escludere l'ipotesi di un mero errore contabile.

Nel richiamare numerose pronunzie di questa Corte, la difesa lamenta che la sentenza impugnata non ha operato una corretta applicazione dei principi fissati ritenendo che la effettiva disponibilità in capo alla società delle somme distratte fosse provata dal mero dato contabile.

2.3. Con il terzo motivo è stato dedotto vizio di motivazione per travisamento della prova e per omessa valutazione di una prova decisiva.La Corte territoriale nel confermare la penale responsabilità del ricorrente ha omesso di valutare le risultanze della relazione del curatore fallimentare che conteneva la indicazione di tutti i documenti contabili rilevanti tra i quali il bilancio societario del 2010 con la relativa nota che formalizza l'oggetto della distrazione lamentata e cioè il credito di importo di circa 90.000,00 euro per anticipi compensi.

2.4. Con il quarto motivo è stata eccepita violazione di legge in relazione alla qualificazione della condotta da ricondursi alla ipotesi di bancarotta preferenziale.

Lamenta il ricorrente che la citata nota di bilancio 2010 evidenzia un credito dell'amministratore verso la società per l'attività prestata.

Richiamando alcune pronunzie di questa Corte, la difesa ritiene che la condotta di prelievo dalle casse sociali delle somme per l'attività prestata possa rappresentare un atto di preferenza di un credito rispetto al soddisfacimento di altre pretese creditizie e dunque un atto di bancarotta preferenziale e non distrattiva.

CONSIDERATO in DIRITTO Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo è manifestamente infondato non confrontandosi con i contenuti della sentenza impugnata e con la giurisprudenza di questa Corte. 1.1.In relazione al principio della correlazione tra imputazione e sentenza la giurisprudenza di questa Corte ha, con orientamento costante e consolidato nonché conforme ai principi convenzionali, delineato con chiarezza il contenuto di siffatto principio statuendo che: "Non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso in cui nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza, posto che l'immutazione si verifica solo laddove ricorra tra i due episodi un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, messo così, a sorpresa, di fronte a un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità d'effettiva difesa"( da ultimo Sez. 2 , n. 10989 del 28/02/2023, Rv. 284427).

Nel caso in esame la imputazione si riferisce ad una condotta distrattiva di una somma di danaro di oltre 90.000,00 euro "[..] a fronte dell'annotazione in bilancio di un corrispondente credito per anticipi spese amministratore[..]", senza procedere alla fatturazione dei relativi importi.

Alcuna incertezza sussiste, quindi, sulla portata dell'addebito che possa in concreto influire sull'esercizio del diritto di difesa: seppure la somma distratta sia stata indicata dall' imputato quale "anticipo per compensi" (con la conseguente sovrapponibile qualificazione ad opera del curatore fallimentare), si tratta delle medesime somme e dei medesimi prelievi.2.

Manifestamente infondato risulta anche il secondo motivo, in quanto non si confronta con la sentenza impugnata.

La Corte territoriale (p.1) nel richiamare la sentenza di primo grado evidenzia che l'imputato: In sede di interrogatorio reso al curatore fallimentare ha riferito che l'annotazione contabile "anticipi spese amministratore" senza alcun riscontro di circa 90.000,00 euro si riferiva al suo compenso per le annualità precedenti; In sede di esame dibattimentale ha dichiarato che si trattava di vari prelievi eseguiti nel decennio nel corso del quale aveva ricoperto la carica di amministratore della società che si affiancavano ai compensi regolarmente percepiti e fatturati, prelievi non annotati per negligenza contabile.

Dalle sentenze di merito risulta quindi che l'imputato ha riconosciuto di aver prelevato le somme con la conseguenza che, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, l'accertamento della penale responsabilità non è stata fondata sulla annotazione contabile priva di qualsivoglia riscontro.

3. Il terzo motivo di ricorso è intimamente legato al secondo e conseguentemente anche esso manifestamente infondato.

Il motivo, del resto, è totalmente versato in fatto mirando a proporre una diversa valutazione della relazione del curatore fallimentare ex art.33 legge fallimentare e delle dichiarazioni fornite dal curatore, risultanze che risultano al contrario considerate dalla sentenza impugnata (p.5 e ss.) con la decisiva specificazione che non è stata allegata documentazione a supporto della legittimità degli esborsi in contestazione al ricorrente quale amministratore.

4. Il quarto motivo risulta infine generico essendosi limitato il ricorrente a riprodurre sentenze di questa Corte che fissano il possibile discrinnine tra bancarotta fraudolenta preferenziale e distrattiva in relazione alla natura del credito vantato nei confronti della società fallita, senza tuttavia individuare nella fattispecie concreta la possibile riconducibilità alla ipotesi preferenziale a fronte della obiettiva sottrazione delle somme al patrimonio societario, in assenza di documenti giustificativi del titolo in base al quale le somme sono state sottratte. 5.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro tremila.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 4 luglio 2022, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza pronunciata in data 13 settembre 2021 dal Tribunale della mede città con la quale il ricorrente era stato condannato; previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di giustilia per il reato di bancarotta patrimoniale distrattiva " limitatamente alla sonnrila di euro 90.000,00 a fronte dell'annotazione di bilancio di un corrispondente credito per anticipi spese amministratore, pur in presenza di un forte indebitamento già manifestatosi e senza procedere alla fatturazione dei relativi importi", nella sua qualità di amministratore unico dall'Il giugno 2002 al 21 ottobre 2010, data di messa in liquidazione della società "[OSCURATO:SOCIETA].", dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Roma del 14 novembre 2013 . 2. Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso l'imputato, attraverso il difensore di fiducia, articolando i motivi di censura di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo, è stata dedotta la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla formulazione del capo di accusa e alla violazione del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza. La condotta distrattiva indicata nel capo di imputazione si riferisce all'annotazione di bilancio dell'anno 2010 relativo all'esercizio 2009 allegata alla relazione del curatore e indicata nella relazione come anticipi compensi all'amministratore. La indicazione della relazione fallimentare (anticipi compensi amministratore) è diversa da quella della imputazione (anticipi spese amministratore) e dunque il fatto contestato nell'imputazione appare diverso da quello effettivamente sussistente. Al riguardo la difesa evidenzia che: - le anticipazioni spese sono da riportarsi nei documenti contabili quali la prima nota, il libro giornale e i mastri; - le anticipazioni compensi dell'amministratore trovano la loro fonte giustificativa nelle delibere assembleari e i corrispondenti documenti giustificativi sono riportati nei registri Iva delle fatture o nei modelli dichiarativi del sostituto di imposta. 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione dell'art.192 cod. proc. pen. e alla inosservanza dei criteri di valutazione della prova indiziaria. Lamenta la difesa che la sentenza impugnata ha fondato la penale responsabilità del ricorrente sulla base dell'annotazione di bilancio laddove la stessa (pur volendo superare la erronea equiparazione di "tipologia di contabile" spesa/compenso) può costituire una prova nel giudizio civile ai sensi degli artt.2709 e 2710 cod. civ., ma non nel giudizio penale nella quale rappresenta una prova indiziaria che, come tale, necessita di doverosi e ulteriori accertamenti per escludere l'ipotesi di un mero errore contabile. Nel richiamare numerose pronunzie di questa Corte, la difesa lamenta che la sentenza impugnata non ha operato una corretta applicazione dei principi fissati ritenendo che la effettiva disponibilità in capo alla società delle somme distratte fosse provata dal mero dato contabile. 2.3. Con il terzo motivo è stato dedotto vizio di motivazione per travisamento della prova e per omessa valutazione di una prova decisiva.La Corte territoriale nel confermare la penale responsabilità del ricorrente ha omesso di valutare le risultanze della relazione del curatore fallimentare che conteneva la indicazione di tutti i documenti contabili rilevanti tra i quali il bilancio societario del 2010 con la relativa nota che formalizza l'oggetto della distrazione lamentata e cioè il credito di importo di circa 90.000,00 euro per anticipi compensi. 2.4. Con il quarto motivo è stata eccepita violazione di legge in relazione alla qualificazione della condotta da ricondursi alla ipotesi di bancarotta preferenziale. Lamenta il ricorrente che la citata nota di bilancio 2010 evidenzia un credito dell'amministratore verso la società per l'attività prestata. Richiamando alcune pronunzie di questa Corte, la difesa ritiene che la condotta di prelievo dalle casse sociali delle somme per l'attività prestata possa rappresentare un atto di preferenza di un credito rispetto al soddisfacimento di altre pretese creditizie e dunque un atto di bancarotta preferenziale e non distrattiva. CONSIDERATO in DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è manifestamente infondato non confrontandosi con i contenuti della sentenza impugnata e con la giurisprudenza di questa Corte. 1.1.In relazione al principio della correlazione tra imputazione e sentenza la giurisprudenza di questa Corte ha, con orientamento costante e consolidato nonché conforme ai principi convenzionali, delineato con chiarezza il contenuto di siffatto principio statuendo che: "Non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso in cui nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza, posto che l'immutazione si verifica solo laddove ricorra tra i due episodi un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, messo così, a sorpresa, di fronte a un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità d'effettiva difesa"( da ultimo Sez. 2 , n. 10989 del 28/02/2023, Rv. 284427). Nel caso in esame la imputazione si riferisce ad una condotta distrattiva di una somma di danaro di oltre 90.000,00 euro "[..] a fronte dell'annotazione in bilancio di un corrispondente credito per anticipi spese amministratore[..]", senza procedere alla fatturazione dei relativi importi. Alcuna incertezza sussiste, quindi, sulla portata dell'addebito che possa in concreto influire sull'esercizio del diritto di difesa: seppure la somma distratta sia stata indicata dall' imputato quale "anticipo per compensi" (con la conseguente sovrapponibile qualificazione ad opera del curatore fallimentare), si tratta delle medesime somme e dei medesimi prelievi.2. Manifestamente infondato risulta anche il secondo motivo, in quanto non si confronta con la sentenza impugnata. La Corte territoriale (p.1) nel richiamare la sentenza di primo grado evidenzia che l'imputato: In sede di interrogatorio reso al curatore fallimentare ha riferito che l'annotazione contabile "anticipi spese amministratore" senza alcun riscontro di circa 90.000,00 euro si riferiva al suo compenso per le annualità precedenti; In sede di esame dibattimentale ha dichiarato che si trattava di vari prelievi eseguiti nel decennio nel corso del quale aveva ricoperto la carica di amministratore della società che si affiancavano ai compensi regolarmente percepiti e fatturati, prelievi non annotati per negligenza contabile. Dalle sentenze di merito risulta quindi che l'imputato ha riconosciuto di aver prelevato le somme con la conseguenza che, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, l'accertamento della penale responsabilità non è stata fondata sulla annotazione contabile priva di qualsivoglia riscontro. 3. Il terzo motivo di ricorso è intimamente legato al secondo e conseguentemente anche esso manifestamente infondato. Il motivo, del resto, è totalmente versato in fatto mirando a proporre una diversa valutazione della relazione del curatore fallimentare ex art.33 legge fallimentare e delle dichiarazioni fornite dal curatore, risultanze che risultano al contrario considerate dalla sentenza impugnata (p.5 e ss.) con la decisiva specificazione che non è stata allegata documentazione a supporto della legittimità degli esborsi in contestazione al ricorrente quale amministratore. 4. Il quarto motivo risulta infine generico essendosi limitato il ricorrente a riprodurre sentenze di questa Corte che fissano il possibile discrinnine tra bancarotta fraudolenta preferenziale e distrattiva in relazione alla natura del credito vantato nei confronti della società fallita, senza tuttavia individuare nella fattispecie concreta la possibile riconducibilità alla ipotesi preferenziale a fronte della obiettiva sottrazione delle somme al patrimonio societario, in assenza di documenti giustificativi del titolo in base al quale le somme sono state sottratte. 5.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro tremila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
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