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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 07422/2023

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igliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 17908/2015proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione. - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forma congiunta ed anche tra loro disgiunta, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per mandato in calce al controricorso. -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d ella LIGURIA, n.85, depositata in data 20 gennaio 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 dicembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. aveva impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale di Imperia gli atti di pignoramento presso terzi notificatigli da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e relativi ad un credito di euro 589.977,07, derivant e da 19 cartelle di pagamento; in seguito la medesima società aveva impugnato con separato ricorso 20 intimazioni di pagamento sempre provenienti dal predetto concessionario per la riscossione e relativi ai medesimi crediti.

2. [OSCURATO:PERSONA] provinciale adita, riuniti i ricorsi, li aveva rigettati, rilevando che la società contribuente non aveva contestato l'ammontare delle somme richieste né le motivazioni ad esse sottese, bensì la falsità e/o artefazioni degli atti posti in essere da Equitalia, senza mai muovere alcuna contestazione nel merito e che la stessa società non aveva portato nessuna valida prova nel giudizio, che doveva ritenersi avere un intento esclusivamente dilatorio. 3.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, dopo avere rigettato il ricorso incidentale proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sulla tardività dei ricorsi riuniti proposti in primo grado, ha rigettato l'appello principale della società contribuente, affermando , per quel che rileva in questa sede,che: -) il processo per querela di falso era stato dichiarato estinto ex art.181 cod. proc. civ. e la conseguenza della dichiarata estinzione era l'inefficacia ex tuncdegli atti compiuti, per cui non risultava possibile accogliere un'eccezione relativa ad una fattispecie venuta meno ab originee la stessa doveva essere respinta, unitamente a tutte le altre eccezioni proposte dall'appellante principale, in quanto l'irrituale produzione di un documento nel giudizio tributario, non rilevata dal giudice, assumeva rilievo solo ai fini della regolamentazione delle spese processuali, in quanto il documento poteva comunque essere legittimamente valutato dal giudice di appello ex art. 58, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992; -) nel merito, fermo restando che gli atti impugnati erano gli avvisi di intimazione e non le sottostanti cartelle di pagamento ( n on essendo stati provat i i vizi di notifica delle stesse ), le doglianze della contribuente avrebbero dovuto limitarsi ai vizi propri di detti avvisi e non estendersi alle cartelle; d'altro canto Equitalia aveva fornito in corso di causa tutta la documentazione volta a dimostrare la correttezza del proprio operato e la società contribuente, dopo aver proposto querela di falso volta ad inficiare la genuinità di detta documentazione, non aveva coltivato il relativo processo, con ciò sostanzialmente avvalorando la tesi sostenuta dai primi giudici che avevanomesso in evidenza il comportamento dilatorio posto in essere dalla ricorrente.

4. La società [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato ricorso per cassazione con atto affidato a tre motivi. 5.La società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste con controricorso e memoria . [OSCURATO:PERSONA] 1.Deve essere disattesa l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per la carenza della parte espositiva e perché non dotato del necessario requisito dell'autosufficienza, poiché risulta rispettato, nel caso in esame,il requisito imposto dall'articolo 366, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., in ossequio del quale il ricorso per cassazione deve contenere la chiara esposizione dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le posizioni processuali delle parti con l'indicazione degli atti con cui sono stati formulati ≪ causa petendi ≫ e ≪ petitum ≫ , nonché degli argomenti dei giudici dei singoli gradi (Cass. 3 febbraio 2015, n. 1926; Cass. 28 maggio 2018, n. 13312); nel ricorso per cassazione, infatti, èstato dato conto dei fatti di causa e delle vicende processuali alle pagine 1- 4 , oltre che nel corso dell'esposizione dei singoli motivi di censura alle pagine 5 –39. 2.Il primo motivo deduce la v iolazione e/o falsa applicazione degli artt.112 e 115 cod. proc. civ., dell'art. 2697 cod. civ. e dell'art. 26, comma 4, del d.P.R. n. 602/1973: omessa pronuncia relativa a specifici motivi di ricorso; violazione del principio di disponibilità delle prove e mancata produzione in giudizio delle cartelle di pagamento ex art. 26, comma 4, del d.P.R.n.602/1973 ; o messa valutazione e applicazione dell'onere probatorio ex art. 2967 cod. civ.; omessa motivazione su un fatto decisivo della controversia e omessa valutazionedi prove documentali ex art. 360 cod. proc. civ.: sia con il ricorso di primo grado che con quello di appello la società ricorrente aveva impugnato le cartelle sottostanti; l'affermazione dei Giudici di appello secondo cui non sarebbero state impugnate le cartelle di pagamento erasmentita dallo stesso tenore letterale degli atti suindicati ed era stata causata da un'assoluta omessa analisi degli atti e dei documenti di causa; l'affermazione «D'altro canto Equitalia ha fornito in corso di causa tutta la documentazione volta a dimostrare la correttezza del proprio operato...» del Giudice di appello (pag. 8 sentenza gravata) era assolutamente gratuita e svincolata da qualsiasi riscontro processuale; nessuno, né in primo grado né in appello, avevamai prodotto le cartelle di pagamento intorno alle quali si controverteva; Equitalia, di conseguenza, non aveva assolutamente provato la correttezza del proprio operato; i Giudici di appello e di primo grado avevano , pertanto, omesso di pronunciarsi sull' inesistenza delle cartelle di pagamento perché non prodotte in giudizio da alcuna delle parti; tali Giudici, nonostante la mancata allegazione delle cartelle, avevano tuttavia ritenuto l'esistenza delle stesse cartelle e valida la loro notifica, rigettando i ricorsi del contribuente; nel caso di specie, Equitalia aveva prodotto (in primo grado e in secondogrado) solo ed esclusivamente degli estratti di ruolo e non le cartelle di pagamento in forma integrale; i Giudici di secondo gradonon avevano analiz zato la documentazione prodotta in giudizio dalle controparti, avevano omesso di valutare e accertare l'inesistenza di documenti mai allegati (artt. 112 e 115 cod. proc. civ.) nonché di considerare correttamente la ripartizione dell'onere probatorio (art. 26 9 7 cod. civ. ) , con conseguente omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia riguardante appunto l'esistenza o meno di determinate cartelle di pagamento; allo stesso modo i giudici di primo e secondo grado avevano palesemente violato l'art. 26, comma 4, del d.P.R. n. 602/1973 che prescriveval'obbligo di produrre in giudizio le cartelle di pagamento al fine di ritenere provato il rivendicato credito tributario; tutte le censure espresse dal Giudice di primo grado e di secondo sul fatto che il contribuente non av eva contestato il merito del presunto debito tributario contestatogli si rivelavano assolutamente infondate, posto che lo stesso ricorrente era stato oggettivamente impossibilitato a porre in essere deduzioni sul punto, stante l'inesistenza di dette cartelle. 3.Il secondo motivo deduce la v iolazione e/o falsa applicazione dell'art.2697 cod. civ., in relazione alla prova della notifica delle car telle di pagamento; laviolazione e/o falsa applicazione dell'art. 26 del d.P.R. 602/1973 in relazione al soggetto abilitato alla notifica; la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 39 del decreto legislativo n.546/1992 in relazione allasospensione del giudizio per querela di falso, al passaggio in giudicato parziale della sentenza di primo grado in merito all'ordine del Giudice sulla produzione delle cartelle.

Omessa motivazione su un fatto decisivo della controversia e omessa valutazione di prove documentali ex art. 360 cod. proc. civ..La società contribuente aveva dedotto sia inprimo grado, che in secondo grado i seguenti elementi processuali fondamentali e decisivi:a) ordine di produzione del Giudice 6 di primo grado delle cartelle esattoriali;b) produzione di sole 10 relate di notifica (anziché venti corrispondenti alle cartelle impugnate); c) per a ltre cartelle n. 05220030001257529000 (euro 51.712,40); n. 05220060010885091000 (euro 78.358,35); n. 05220080011632600000 (euro 12.530,90) non venivano prodotti né la relata di notifica, né la stessa cartella; Equitalia, sulla quale incombeva l'onere della prova ex art.2697 cod. civ., non avevaassolutamente provato la corretta esistenza di tutte e 20 le cartelle impugnate, omettendo diprodurre non solo le stesse cartelle, ma anche la metà delle relative relate di notifica; nella specie, Equitalia avrebbe solamente spedito alcune delle presunte cartelle di pagamento mediante semplici ordinarie raccomandate a/r senza avvalersi di soggetti abilitati e senza che l'agente postale rispettasse scrupolosamente gli artt. 137 e seguenti cod. proc. civ., con le specifiche modifiche dell'art. 60 del d .P.R. n. 600/1973 ; ne conseguiva l'inesistenza delle 10 cartelle notificate (e mai prodotte) da Equitalia come sopra esposto e la mancanza di prova del presunto debito tributario; a nulla rileva va la presunta estinzione del procedimento di querela di falso (al quale non era comunque applicabile l'estinzione ex artt. 181 e 309 cod. proc. civ.), posto che comunque Equitalia non aveva ottemperato ad un preciso ordine del Giudice, peraltro neppure contestato in sede di appello e passato in giudicato.

4. Deve premettersi che la società ricorrente ha impugnato l'atto di pignoramento presso terzi che le era stato notificato in relazione a un debito tributario, dell'esistenza del qual e ha riferito di non avere mai avuto alcuna conoscenza, perché le cartelle di pagamento sulla base delle quali l'atto di pignoramento era stato emesso non le erano state mai notificate; la società contribuente ha, quindi, impugnato le cartelle di pagamento e , successivamente, le intimazioni di pagamento , eccependodi non comprendere la natura del debito tributario, stante l'assenza di qualsivoglia motivazione nelle predette intimazioni, che richiamavano solamente gli estremi delle cartelle. 4.1 Ciò posto i motivi, che vanno trattati unitariamente perché connessi, sono inammissibili, oltre che infondati. 4.2 Sonoinammissibili sotto il profilo della dedotta violazione di legge, poiché, in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità deimotivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., impone alricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni- la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass., Sez.

U., 28 ottobre 2020, n. 23745). 4.3Così, nel caso in esame, il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 26, comma 4, del d.P.R. n. 602/1973, dell'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973 in relazione al soggetto abilitato alla notifica, dell'art. 39 del decreto legislativo n. 546/1992, dell'art. 115 cod. proc. civ., senza indicare e trascrivere nel ricorso, a pena di inammissibilità, anche i riferimenti di carattere fattuale in concreto condizionanti gli ambiti di operatività della violazione denunciata. 4.4Inoltre va ricordato che la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. può essere dedotta come vizio di legittimità non in riferimento all'apprezzamento delle risultanze probatorie operato dal giudice di merito, ma solo sotto due profili: qualora il medesimo, ese rcitando il suo potere discrezionale nella scelta e valutazione degli elementi probatori, ometta di valutare le risultanze di cui la parte abbia esplicitamente dedotto la decisività, salvo escluderne in concreto, motivando sul punto, la rilevanza; ovvero quando egli ponga alla base della decisione fatti che erroneamente ritenga notori o la sua scienza personale (Cassazione, 28 febbraio 2018, n. 4699; Cass., 11 ottobre 2016, n. 20382). 4.5Non sussiste, nemmeno, il vizio di omessa pronuncia, in quanto, occorreosservare che, secondo costante giurisprudenza « ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia» (Cass., 4 ottobre 2011, n. 20311; Cass., 10 maggio 2007, n. 10696; Cass., 26 novembre 2013, n. 26397; Cass., 18 giugno 2018, n. 15936). 4.6Nel caso in esame, la sentenza impugnata riporta a pag. 2, lett. b), il motivo inerente il mancato esame delle eccezioni proposte circa i vizi di notifica delle cartelle e,a pag. 7, afferma che gli atti impugnati erano gli avvisi di intimazione, con la conseguenza che le doglianze della società contribuente dovevano limitarsi ai vizi propri di detti avvisi e non estendersi alle cartelle. 4.7 E' pure inammissibile il profilo di censura che deduce l'omessa motivazione su un fatto decisivo e di prove documentali, sia perché il denunciato vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. concerne esclusivamente l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e che abbia carattere decisivo per il giudizio (Cass., Sez.

U., sentenza 7 aprile 2014, n. 8053), sia perchéil vizio dedotto non può consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, spettando soltanto al giudice di merito di individuare le fonti del proprio convincimento, controllare l'attendibilità e la concludenza delle prove, scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione dando liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova (Cass., 3 ottobre 2018, n. 24035; Cass., 8 ottobre 2014, n. 21152; Cass., 23 maggio 2014, n. 11511); né la Corte di cassazione può procedere ad un'autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa (Cass., 7 gennaio 2014, n. 91; Cass., Sez.

U., 25 ottobre 2013, n. 24148). 4.8Non sussiste nemmeno alcuna violazione dell'art. 2697 cod. civ., non avendo il giudice di appello attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata, in quanto la Commissione tributaria regionale ha affermato che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.aveva fornito in corso di causa tutta la documentazione volta a dimostrare la correttezza del proprio operato e la contribuente, dopo avere proposto querela di falso, diretta ad inficiare la genuinità di detta documentazione, non aveva coltivato il relativo processo (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata). 4.9I profili di censura, poi, relativi alla eccepita non conformità delle copie fotostatiche agli originali e alla produzione di solo dieci relate di notifica in originale su venti cartelle impugnate e alla mancata produzione di ogni documento in relazione a tre cartelle, sono inammissibili per la novità delle questioni dedotte, che non risultano dal provvedimento impugnato, rilevandosi, sul punto, il ricorso privo di autosufficienza perché non rispettoso del noto principio secondo cui «Qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso.

I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio» (Cass., 9 luglio 2013, n. 17041; Cass., 9 agosto 2018, n. 20694; Cass., 13 giugno 2018, n. 15430; Cass., 13 agosto 2018, n. 20712).

Nel giudizio di cassazione, infatti, non si possono prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione che implichino indagini e accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d'ufficio (Cass., 13 giugno 2018, n. 15430) e, in quest'ottica, il ricorrente ha l'onere di riportare, a pena d'inammissibilità, dettagliatamente in ricorso gli esatti termini della questione posta al giudice di merito (Cass., 9 luglio 2013, n. 17041) e ciò tenuto conto ancora una volta che la Commissione tributaria regionale ha affermato, a pag. 8 della sentenza impugnata, che Equitalia aveva fornito in corso di causa tutta la documentazione volta a dimostrare la correttezza del proprio operato e la contribuente, dopo avere proposto querela di falso volta a inficiare la genuinità di detta documentazione, non aveva coltivato il relativo processo. 4.10Peraltro, in tema di ricorso per cassazione, ove sia dedotto il vizio di una relata di notifica, la trascrizione integrale della medesima si rende necessaria qualora sia strettamente funzionale alla comprensione del motivo, atteso che l'adempimento dei requisiti di contenuto-forma previsti dall'art. 366 cod. proc. civ. non è fine a se stesso, ma è strumentale al dispiegamento della funzione che è propria di detti requisiti. (Cass., 17 gennaio 2019, n. 1150).

Ancora, questa Corte ha affermato che è priva di effetti la contestazione di conformità all'originale delle copie degli avvisi di ricevimento dimostrativi dell'avvenuta notifica di cartelle esattoriali che non sia compiuta attraverso l'indicazione specifica del documento che si intende contestare e degli aspetti per i quali si assume che esso differisca dall'originale(Cass., 20 dicembre 2021, n. 40750), elementi tutti che non sono stati dedotti dalla società ricorrent e ai fini dell'autosufficienza del profilo di censura formulato. 5.Il terzo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 20 e 30 del d.P.R. n. 602/1973: errato calcolo degli interessi di mora e per ritardata iscrizione a ruolo; la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 26, comma 4, del d.P.R. n. 602/1973 per omessa produzione in giudizio delle cartelle di pagamento; la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000 e degli artt. 1, comma 1 tere 3 della legge n. 241/1990, in relazione alla mancata indicazione della motivazione nelle intimazioni di pagamento.

Omessa motivazione su un fatto decisivo della controversia e omessa valutazione di prove documentali ex art. 360 cod. proc. civ..; in sede di appello era stato dedotto che, non avendo controparte prodotto in giudizio le cartelle di pagamento integrali, la ricorrente era materialmente impossibilitata a verificare l'esattezza dei conteggi degli interessi non avendo a disposizione gli elementi all'uopo necessari, con la conseguente illegittimità anche degli oneri spettanti alconcessionario (cd aggio) che a tali somme erano parametrati; il modello di intimazione utilizzato da Equitalia, infatti, si limitava a richiedere al contribuente il pagamento dell'importo della cartella senza fornire allo stesso nessuna motivazione circala pretesa avanzata né l'indicazione dell'ente impositore; laddove Equitalia si era limitata ad indicare il numero identificativo della cartella di pagamento e la presunta data di notifica della stessa senza nessuna allegazione della cartella di pagamento né di altra documentazione, anche tutte le intimazioni di pagamento erano nulle per difetto di motivazione, stante la loro incomprensibilità.5.1Il motivo, che con riferimento ai profili di censura sovrapponibili a quelli esposti con i primi due motivi è inammissibile per le stesse ragioni, è per il resto inammissibile perché difetta di autosufficienza nella parte in cui lamenta la mancanza di motivazione nelle intimazioni di pagamento, non essendo stato trascritto il contenuto degli indicati atti. 5.2 La giurisprudenza di questa Corte, peraltro, ha affermato che «L'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata» (Cass., 9 novembre 2018, n. 28689; Cass., Sez.

U., 25 giugno 2009, n. 14878).

Non occorre, dunque, che l'avviso di intimazione contenga una motivazione che si differenzi da quanto indicato nel modello ministeriale, essendo sufficiente il riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata. 6.Per quanto esposto, il ricorso va rigettato e la società ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali, sostenute dal la società controricorrente e liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento dell'ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in euro 14.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comm a 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
igliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 17908/2015proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione. - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forma congiunta ed anche tra loro disgiunta, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per mandato in calce al controricorso. -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d ella LIGURIA, n.85, depositata in data 20 gennaio 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 dicembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. aveva impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale di Imperia gli atti di pignoramento presso terzi notificatigli da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e relativi ad un credito di euro 589.977,07, derivant e da 19 cartelle di pagamento; in seguito la medesima società aveva impugnato con separato ricorso 20 intimazioni di pagamento sempre provenienti dal predetto concessionario per la riscossione e relativi ai medesimi crediti. 2. [OSCURATO:PERSONA] provinciale adita, riuniti i ricorsi, li aveva rigettati, rilevando che la società contribuente non aveva contestato l'ammontare delle somme richieste né le motivazioni ad esse sottese, bensì la falsità e/o artefazioni degli atti posti in essere da Equitalia, senza mai muovere alcuna contestazione nel merito e che la stessa società non aveva portato nessuna valida prova nel giudizio, che doveva ritenersi avere un intento esclusivamente dilatorio. 3.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, dopo avere rigettato il ricorso incidentale proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sulla tardività dei ricorsi riuniti proposti in primo grado, ha rigettato l'appello principale della società contribuente, affermando , per quel che rileva in questa sede,che: -) il processo per querela di falso era stato dichiarato estinto ex art.181 cod. proc. civ. e la conseguenza della dichiarata estinzione era l'inefficacia ex tuncdegli atti compiuti, per cui non risultava possibile accogliere un'eccezione relativa ad una fattispecie venuta meno ab originee la stessa doveva essere respinta, unitamente a tutte le altre eccezioni proposte dall'appellante principale, in quanto l'irrituale produzione di un documento nel giudizio tributario, non rilevata dal giudice, assumeva rilievo solo ai fini della regolamentazione delle spese processuali, in quanto il documento poteva comunque essere legittimamente valutato dal giudice di appello ex art. 58, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992; -) nel merito, fermo restando che gli atti impugnati erano gli avvisi di intimazione e non le sottostanti cartelle di pagamento ( n on essendo stati provat i i vizi di notifica delle stesse ), le doglianze della contribuente avrebbero dovuto limitarsi ai vizi propri di detti avvisi e non estendersi alle cartelle; d'altro canto Equitalia aveva fornito in corso di causa tutta la documentazione volta a dimostrare la correttezza del proprio operato e la società contribuente, dopo aver proposto querela di falso volta ad inficiare la genuinità di detta documentazione, non aveva coltivato il relativo processo, con ciò sostanzialmente avvalorando la tesi sostenuta dai primi giudici che avevanomesso in evidenza il comportamento dilatorio posto in essere dalla ricorrente. 4. La società [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato ricorso per cassazione con atto affidato a tre motivi. 5.La società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste con controricorso e memoria . [OSCURATO:PERSONA] 1.Deve essere disattesa l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per la carenza della parte espositiva e perché non dotato del necessario requisito dell'autosufficienza, poiché risulta rispettato, nel caso in esame,il requisito imposto dall'articolo 366, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., in ossequio del quale il ricorso per cassazione deve contenere la chiara esposizione dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le posizioni processuali delle parti con l'indicazione degli atti con cui sono stati formulati ≪ causa petendi ≫ e ≪ petitum ≫ , nonché degli argomenti dei giudici dei singoli gradi (Cass. 3 febbraio 2015, n. 1926; Cass. 28 maggio 2018, n. 13312); nel ricorso per cassazione, infatti, èstato dato conto dei fatti di causa e delle vicende processuali alle pagine 1- 4 , oltre che nel corso dell'esposizione dei singoli motivi di censura alle pagine 5 –39. 2.Il primo motivo deduce la v iolazione e/o falsa applicazione degli artt.112 e 115 cod. proc. civ., dell'art. 2697 cod. civ. e dell'art. 26, comma 4, del d.P.R. n. 602/1973: omessa pronuncia relativa a specifici motivi di ricorso; violazione del principio di disponibilità delle prove e mancata produzione in giudizio delle cartelle di pagamento ex art. 26, comma 4, del d.P.R.n.602/1973 ; o messa valutazione e applicazione dell'onere probatorio ex art. 2967 cod. civ.; omessa motivazione su un fatto decisivo della controversia e omessa valutazionedi prove documentali ex art. 360 cod. proc. civ.: sia con il ricorso di primo grado che con quello di appello la società ricorrente aveva impugnato le cartelle sottostanti; l'affermazione dei Giudici di appello secondo cui non sarebbero state impugnate le cartelle di pagamento erasmentita dallo stesso tenore letterale degli atti suindicati ed era stata causata da un'assoluta omessa analisi degli atti e dei documenti di causa; l'affermazione «D'altro canto Equitalia ha fornito in corso di causa tutta la documentazione volta a dimostrare la correttezza del proprio operato...» del Giudice di appello (pag. 8 sentenza gravata) era assolutamente gratuita e svincolata da qualsiasi riscontro processuale; nessuno, né in primo grado né in appello, avevamai prodotto le cartelle di pagamento intorno alle quali si controverteva; Equitalia, di conseguenza, non aveva assolutamente provato la correttezza del proprio operato; i Giudici di appello e di primo grado avevano , pertanto, omesso di pronunciarsi sull' inesistenza delle cartelle di pagamento perché non prodotte in giudizio da alcuna delle parti; tali Giudici, nonostante la mancata allegazione delle cartelle, avevano tuttavia ritenuto l'esistenza delle stesse cartelle e valida la loro notifica, rigettando i ricorsi del contribuente; nel caso di specie, Equitalia aveva prodotto (in primo grado e in secondogrado) solo ed esclusivamente degli estratti di ruolo e non le cartelle di pagamento in forma integrale; i Giudici di secondo gradonon avevano analiz zato la documentazione prodotta in giudizio dalle controparti, avevano omesso di valutare e accertare l'inesistenza di documenti mai allegati (artt. 112 e 115 cod. proc. civ.) nonché di considerare correttamente la ripartizione dell'onere probatorio (art. 26 9 7 cod. civ. ) , con conseguente omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia riguardante appunto l'esistenza o meno di determinate cartelle di pagamento; allo stesso modo i giudici di primo e secondo grado avevano palesemente violato l'art. 26, comma 4, del d.P.R. n. 602/1973 che prescriveval'obbligo di produrre in giudizio le cartelle di pagamento al fine di ritenere provato il rivendicato credito tributario; tutte le censure espresse dal Giudice di primo grado e di secondo sul fatto che il contribuente non av eva contestato il merito del presunto debito tributario contestatogli si rivelavano assolutamente infondate, posto che lo stesso ricorrente era stato oggettivamente impossibilitato a porre in essere deduzioni sul punto, stante l'inesistenza di dette cartelle. 3.Il secondo motivo deduce la v iolazione e/o falsa applicazione dell'art.2697 cod. civ., in relazione alla prova della notifica delle car telle di pagamento; laviolazione e/o falsa applicazione dell'art. 26 del d.P.R. 602/1973 in relazione al soggetto abilitato alla notifica; la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 39 del decreto legislativo n.546/1992 in relazione allasospensione del giudizio per querela di falso, al passaggio in giudicato parziale della sentenza di primo grado in merito all'ordine del Giudice sulla produzione delle cartelle. Omessa motivazione su un fatto decisivo della controversia e omessa valutazione di prove documentali ex art. 360 cod. proc. civ..La società contribuente aveva dedotto sia inprimo grado, che in secondo grado i seguenti elementi processuali fondamentali e decisivi:a) ordine di produzione del Giudice 6 di primo grado delle cartelle esattoriali;b) produzione di sole 10 relate di notifica (anziché venti corrispondenti alle cartelle impugnate); c) per a ltre cartelle n. 05220030001257529000 (euro 51.712,40); n. 05220060010885091000 (euro 78.358,35); n. 05220080011632600000 (euro 12.530,90) non venivano prodotti né la relata di notifica, né la stessa cartella; Equitalia, sulla quale incombeva l'onere della prova ex art.2697 cod. civ., non avevaassolutamente provato la corretta esistenza di tutte e 20 le cartelle impugnate, omettendo diprodurre non solo le stesse cartelle, ma anche la metà delle relative relate di notifica; nella specie, Equitalia avrebbe solamente spedito alcune delle presunte cartelle di pagamento mediante semplici ordinarie raccomandate a/r senza avvalersi di soggetti abilitati e senza che l'agente postale rispettasse scrupolosamente gli artt. 137 e seguenti cod. proc. civ., con le specifiche modifiche dell'art. 60 del d .P.R. n. 600/1973 ; ne conseguiva l'inesistenza delle 10 cartelle notificate (e mai prodotte) da Equitalia come sopra esposto e la mancanza di prova del presunto debito tributario; a nulla rileva va la presunta estinzione del procedimento di querela di falso (al quale non era comunque applicabile l'estinzione ex artt. 181 e 309 cod. proc. civ.), posto che comunque Equitalia non aveva ottemperato ad un preciso ordine del Giudice, peraltro neppure contestato in sede di appello e passato in giudicato. 4. Deve premettersi che la società ricorrente ha impugnato l'atto di pignoramento presso terzi che le era stato notificato in relazione a un debito tributario, dell'esistenza del qual e ha riferito di non avere mai avuto alcuna conoscenza, perché le cartelle di pagamento sulla base delle quali l'atto di pignoramento era stato emesso non le erano state mai notificate; la società contribuente ha, quindi, impugnato le cartelle di pagamento e , successivamente, le intimazioni di pagamento , eccependodi non comprendere la natura del debito tributario, stante l'assenza di qualsivoglia motivazione nelle predette intimazioni, che richiamavano solamente gli estremi delle cartelle. 4.1 Ciò posto i motivi, che vanno trattati unitariamente perché connessi, sono inammissibili, oltre che infondati. 4.2 Sonoinammissibili sotto il profilo della dedotta violazione di legge, poiché, in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità deimotivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., impone alricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni- la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass., Sez. U., 28 ottobre 2020, n. 23745). 4.3Così, nel caso in esame, il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 26, comma 4, del d.P.R. n. 602/1973, dell'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973 in relazione al soggetto abilitato alla notifica, dell'art. 39 del decreto legislativo n. 546/1992, dell'art. 115 cod. proc. civ., senza indicare e trascrivere nel ricorso, a pena di inammissibilità, anche i riferimenti di carattere fattuale in concreto condizionanti gli ambiti di operatività della violazione denunciata. 4.4Inoltre va ricordato che la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. può essere dedotta come vizio di legittimità non in riferimento all'apprezzamento delle risultanze probatorie operato dal giudice di merito, ma solo sotto due profili: qualora il medesimo, ese rcitando il suo potere discrezionale nella scelta e valutazione degli elementi probatori, ometta di valutare le risultanze di cui la parte abbia esplicitamente dedotto la decisività, salvo escluderne in concreto, motivando sul punto, la rilevanza; ovvero quando egli ponga alla base della decisione fatti che erroneamente ritenga notori o la sua scienza personale (Cassazione, 28 febbraio 2018, n. 4699; Cass., 11 ottobre 2016, n. 20382). 4.5Non sussiste, nemmeno, il vizio di omessa pronuncia, in quanto, occorreosservare che, secondo costante giurisprudenza « ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia» (Cass., 4 ottobre 2011, n. 20311; Cass., 10 maggio 2007, n. 10696; Cass., 26 novembre 2013, n. 26397; Cass., 18 giugno 2018, n. 15936). 4.6Nel caso in esame, la sentenza impugnata riporta a pag. 2, lett. b), il motivo inerente il mancato esame delle eccezioni proposte circa i vizi di notifica delle cartelle e,a pag. 7, afferma che gli atti impugnati erano gli avvisi di intimazione, con la conseguenza che le doglianze della società contribuente dovevano limitarsi ai vizi propri di detti avvisi e non estendersi alle cartelle. 4.7 E' pure inammissibile il profilo di censura che deduce l'omessa motivazione su un fatto decisivo e di prove documentali, sia perché il denunciato vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. concerne esclusivamente l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e che abbia carattere decisivo per il giudizio (Cass., Sez. U., sentenza 7 aprile 2014, n. 8053), sia perchéil vizio dedotto non può consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, spettando soltanto al giudice di merito di individuare le fonti del proprio convincimento, controllare l'attendibilità e la concludenza delle prove, scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione dando liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova (Cass., 3 ottobre 2018, n. 24035; Cass., 8 ottobre 2014, n. 21152; Cass., 23 maggio 2014, n. 11511); né la Corte di cassazione può procedere ad un'autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa (Cass., 7 gennaio 2014, n. 91; Cass., Sez. U., 25 ottobre 2013, n. 24148). 4.8Non sussiste nemmeno alcuna violazione dell'art. 2697 cod. civ., non avendo il giudice di appello attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata, in quanto la Commissione tributaria regionale ha affermato che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.aveva fornito in corso di causa tutta la documentazione volta a dimostrare la correttezza del proprio operato e la contribuente, dopo avere proposto querela di falso, diretta ad inficiare la genuinità di detta documentazione, non aveva coltivato il relativo processo (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata). 4.9I profili di censura, poi, relativi alla eccepita non conformità delle copie fotostatiche agli originali e alla produzione di solo dieci relate di notifica in originale su venti cartelle impugnate e alla mancata produzione di ogni documento in relazione a tre cartelle, sono inammissibili per la novità delle questioni dedotte, che non risultano dal provvedimento impugnato, rilevandosi, sul punto, il ricorso privo di autosufficienza perché non rispettoso del noto principio secondo cui «Qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso. I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio» (Cass., 9 luglio 2013, n. 17041; Cass., 9 agosto 2018, n. 20694; Cass., 13 giugno 2018, n. 15430; Cass., 13 agosto 2018, n. 20712). Nel giudizio di cassazione, infatti, non si possono prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione che implichino indagini e accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d'ufficio (Cass., 13 giugno 2018, n. 15430) e, in quest'ottica, il ricorrente ha l'onere di riportare, a pena d'inammissibilità, dettagliatamente in ricorso gli esatti termini della questione posta al giudice di merito (Cass., 9 luglio 2013, n. 17041) e ciò tenuto conto ancora una volta che la Commissione tributaria regionale ha affermato, a pag. 8 della sentenza impugnata, che Equitalia aveva fornito in corso di causa tutta la documentazione volta a dimostrare la correttezza del proprio operato e la contribuente, dopo avere proposto querela di falso volta a inficiare la genuinità di detta documentazione, non aveva coltivato il relativo processo. 4.10Peraltro, in tema di ricorso per cassazione, ove sia dedotto il vizio di una relata di notifica, la trascrizione integrale della medesima si rende necessaria qualora sia strettamente funzionale alla comprensione del motivo, atteso che l'adempimento dei requisiti di contenuto-forma previsti dall'art. 366 cod. proc. civ. non è fine a se stesso, ma è strumentale al dispiegamento della funzione che è propria di detti requisiti. (Cass., 17 gennaio 2019, n. 1150). Ancora, questa Corte ha affermato che è priva di effetti la contestazione di conformità all'originale delle copie degli avvisi di ricevimento dimostrativi dell'avvenuta notifica di cartelle esattoriali che non sia compiuta attraverso l'indicazione specifica del documento che si intende contestare e degli aspetti per i quali si assume che esso differisca dall'originale(Cass., 20 dicembre 2021, n. 40750), elementi tutti che non sono stati dedotti dalla società ricorrent e ai fini dell'autosufficienza del profilo di censura formulato. 5.Il terzo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 20 e 30 del d.P.R. n. 602/1973: errato calcolo degli interessi di mora e per ritardata iscrizione a ruolo; la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 26, comma 4, del d.P.R. n. 602/1973 per omessa produzione in giudizio delle cartelle di pagamento; la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000 e degli artt. 1, comma 1 tere 3 della legge n. 241/1990, in relazione alla mancata indicazione della motivazione nelle intimazioni di pagamento. Omessa motivazione su un fatto decisivo della controversia e omessa valutazione di prove documentali ex art. 360 cod. proc. civ..; in sede di appello era stato dedotto che, non avendo controparte prodotto in giudizio le cartelle di pagamento integrali, la ricorrente era materialmente impossibilitata a verificare l'esattezza dei conteggi degli interessi non avendo a disposizione gli elementi all'uopo necessari, con la conseguente illegittimità anche degli oneri spettanti alconcessionario (cd aggio) che a tali somme erano parametrati; il modello di intimazione utilizzato da Equitalia, infatti, si limitava a richiedere al contribuente il pagamento dell'importo della cartella senza fornire allo stesso nessuna motivazione circala pretesa avanzata né l'indicazione dell'ente impositore; laddove Equitalia si era limitata ad indicare il numero identificativo della cartella di pagamento e la presunta data di notifica della stessa senza nessuna allegazione della cartella di pagamento né di altra documentazione, anche tutte le intimazioni di pagamento erano nulle per difetto di motivazione, stante la loro incomprensibilità.5.1Il motivo, che con riferimento ai profili di censura sovrapponibili a quelli esposti con i primi due motivi è inammissibile per le stesse ragioni, è per il resto inammissibile perché difetta di autosufficienza nella parte in cui lamenta la mancanza di motivazione nelle intimazioni di pagamento, non essendo stato trascritto il contenuto degli indicati atti. 5.2 La giurisprudenza di questa Corte, peraltro, ha affermato che «L'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata» (Cass., 9 novembre 2018, n. 28689; Cass., Sez. U., 25 giugno 2009, n. 14878). Non occorre, dunque, che l'avviso di intimazione contenga una motivazione che si differenzi da quanto indicato nel modello ministeriale, essendo sufficiente il riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata. 6.Per quanto esposto, il ricorso va rigettato e la società ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali, sostenute dal la società controricorrente e liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento dell'ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in euro 14.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comm a 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma
Sentenza Cassazione n. 07422/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris