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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44425/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] CtSVAMA, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2022 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] dtsgama; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto di rapin, in luogo di quello di furto con strappo, è manifestamente infondato in quanto prospetta argomenti in palese contrasto con il dato normativo e con il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, a mente dei quali integra il requisito della violenza - prevista dal delitto di rapina - non soltanto l'esplicazione di energia fisica, in senso costrittivo, direttamente sulla persona del soggetto passivo, ma anche qualsiasi atto o fatto posto in essere dall'agente che si risolva comunque in una coartazione della libertà fisica, o anche solo psichica, del medesimo, conseguentemente indotto, contro la sua volontà, a fare, tollerare od omettere qualche cosa (Sez. 2, n. 23888 del 06/07/2020, Checcarini, Rv. 279587), come è avvenuto nella specie (si veda, in particolare, la pag. 3 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge e il difetto della motivazione in relazione alla ritenuta assenza di offensività della condotta per mancanza di valore della res sottratta, è fondato su doglianze già ampiamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale ed è manifestamente infondato alla luce dell'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, adeguatamente applicato dai giudici di merito (Sez. 2, n. 8763 del 03/12/2009, dep. 2010, Marchese, Rv. 246452); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 12 settem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] CtSVAMA, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2022 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] dtsgama; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto di rapin, in luogo di quello di furto con strappo, è manifestamente infondato in quanto prospetta argomenti in palese contrasto con il dato normativo e con il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, a mente dei quali integra il requisito della violenza - prevista dal delitto di rapina - non soltanto l'esplicazione di energia fisica, in senso costrittivo, direttamente sulla persona del soggetto passivo, ma anche qualsiasi atto o fatto posto in essere dall'agente che si risolva comunque in una coartazione della libertà fisica, o anche solo psichica, del medesimo, conseguentemente indotto, contro la sua volontà, a fare, tollerare od omettere qualche cosa (Sez. 2, n. 23888 del 06/07/2020, Checcarini, Rv. 279587), come è avvenuto nella specie (si veda, in particolare, la pag. 3 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge e il difetto della motivazione in relazione alla ritenuta assenza di offensività della condotta per mancanza di valore della res sottratta, è fondato su doglianze già ampiamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale ed è manifestamente infondato alla luce dell'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, adeguatamente applicato dai giudici di merito (Sez. 2, n. 8763 del 03/12/2009, dep. 2010, Marchese, Rv. 246452); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 settem
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